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Concorso Dirigenti scolastici 2011
32896 messaggi, letto 1292509 volte

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Da: XZeus 13/04/2018 00:24:26
Lo dici tu o la normativa?
Rispondi

Da: signor x13/04/2018 06:54:09
Mi dispiace per i colleghi che hanno fatto ricorso per il mancato superamento della preselettiva......la sentenza del C.d.s. n.1832/2018 li esclude definitivamente. Adesso dobbiamo sperare qualcosa da parte del nuovo governo altrimenti è finita per tutti!!!!
Rispondi

Da: Cugino di ....................13/04/2018 08:30:36

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: @Cugino13/04/2018 09:59:29
Tu che sei informato, mi dici quali sono le ultime notizie per i pendenti 2011? Grazie.
Rispondi

Da: io13/04/2018 11:48:51
@ signor x. Com'è bello parlare a vanvera. Cosa centra la sentenza 1832 2018, con la pronuncia della CC. Quella sentenza ci dice solo che uffialmente a marzo 2018 il ricorso ANIEF non è più pendente. Conferma che fino a marzo 2018 il ricorso era sicuramente pendente, a differenza dei cadi segnalati dalla onoreve Di Lello.
Rispondi

Da: io13/04/2018 11:54:21
....casi segnalati dall'onorevole Di Lello.
Rispondi

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Da: per Bacco anzi per Dinci13/04/2018 13:09:43
Visto che il ricorso Anief e tutti gli altri non sono più pendenti da un bel pezzo ai politici (ammesso che sia ancora una strada percorribile) bisogna chiedere di fare atti (emendamenti o quant'altro) che facciano riferimento ad una pendenza alla data di entrata in vigore della L. 107/2015 e non all'entrata in vigore della finanziaria o di qualunque altro provvedimento si faccia riferimento.
Rispondi

Da: ricorsi pendenti13/04/2018 13:11:04
Sarebbe assurdo alla fine essere esclusi perchè il ricorso non è più pendente.
Rispondi

Da: zip 13/04/2018 13:53:22
A me pende. Dite che posso fare il ds?
Rispondi

Da: signor x13/04/2018 14:46:56
@ io
guarda ho citato la sentenza solo perché mi è dispiaciuto del risultato,non c'era altro significato.Non mi piace deridere,prendere in giro ....sono rispettoso nei confronti di tutti....i miei post non sono mai offensivi. Sono entrato in questo forum solo per confrontarmi  con tutti i colleghi che ,purtroppo,hanno vissuto il concorso 2011
Rispondi

Da: Cugino di ....................13/04/2018 15:06:32

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: io13/04/2018 15:16:25
signor x, accetto le scuse.
Rispondi

Da: Cugino di ....................13/04/2018 15:18:32

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: @Cugino13/04/2018 15:32:15
In effetti è vero, nell'aria si sente odore di scuregge
Rispondi

Da: signor x13/04/2018 15:51:13
@ cugino di...
però non si riesce a capire cosa c'è nell'aria!!! hai notizie più concrete?
Rispondi

Da: @cugino13/04/2018 15:59:21
Nell'aria c'è, ce n'è tanta, ma meglio non dire...
Rispondi

Da: io13/04/2018 16:08:15
@Cugino di ....................
Mi sa che questa volta ti sbagli.
La questione è chiarissima: ricorsi pendenti all'entrata delle legge 107. Nel momento che il ricorso alla preselettiva è stato ritenuto ammissibile, seppur dopo 7 anni nel 2018 nel merito respinto, è a tutti gli effetti un ricorso pendente per il concorso a DS 2011 per beneficiare del DM 499. Il CDS infatti nel rimettere la questione alla CC non fa nessuna mensione di preselettiva superata, anzi solleva la discriminatoria con il 2004 e 2006, concorso nel quale hanno sanato gente che non era stata stata ammessa al concorso per mancanza di requisiti e che quindi non aveva fatto nessuna prova!!!. Quindi caro cugino vedi che sei leggermente fuori strada.
Rispondi

Da: A io 13/04/2018 17:44:03
Se nel motore di ricerca di Google provi a scrivere: sentenza CdS 1057 del 4/3/2015. Troverai una sentenza sulla preselettiva chiara e precisa, dalla quale non possono prescindere tutte le altre, in quanto il CdS non può smentire se stesso. Faccio notare che la data precede quella dell'entrata in vigore della 107.
Rispondi

Da: io 13/04/2018 17:54:58
Giusto, precede. Dopo è uscita una leggina incostituzionale. Il CDS ha sollevato la questione di disparità costituzionale, quindi mi spieghi con motivazioni giuridiche che ciazzecca la precedente sentenza del CDS?
Rispondi

Da: A io 13/04/2018 18:05:53
Prova a leggere
Rispondi

Da: solita storia13/04/2018 18:51:54
E' sempre la solita storia. Invece di coalizzarci in un comitato unico e corposo, puntiamo sulle divisioni strategiche. Se un ricorso è ancora pendente rientra a pieno titolo nella questione di disparità costituzionale sollevata dal CDS. Se il CDS avesse voluto escludere i pendenti alla preselettiva ne avrebbe fatto menzione ma non l'ha fatto perchè sarebbe stato incostituzionale fare un'affermazione di questo tipo in quanto finchè un ricorso non viene esaminato e, di conseguenza, respinto o accettato, non può essere in nessun modo, escluso da quelli pendenti. 
Rispondi

Da: @solita storia13/04/2018 18:55:17
Tanto non c'è trippa per gatti.
Rispondi

Da: solita storia13/04/2018 19:04:07
A questo punto penso: neanche per cani!
Rispondi

Da: @Io13/04/2018 19:09:15
Bravo,c'è in giro gente che parla a vuoto.
Rispondi

Da: Cugino di ....................13/04/2018 19:17:01

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: io 13/04/2018 19:19:39
In malafede o no, pur sempre pendeva!!!
Rispondi

Da: A tutti gli scettici 13/04/2018 20:33:59


Consiglio di Stato - Sentenza n. 1057 del 04 marzo 2015


Concorso DS prova preselettiva definitivamente salva



Con la sentenza n. 1057-2015 il Consiglio di Stato, sez. VI, depositata il 04/03/2015, si è nuovamente pronunciato su tutte le questioni agitate in merito alle presunte "anomalie" registratesi nel corso e sulle modalità di svolgimento della prova preselettiva del Concorso Ds, rigettando ogni eccezione, anzi, definendo le stesse delle "mere illazioni".

Ciò ha fatto attraverso le seguenti motivazioni: "

I) Gli appellanti, in epigrafe indicati, chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso la mancata ammissione alle prove scritte del concorso per dirigente scolastico bandito con decreto dirigenziale del 13 luglio 2011.

Espomgono che dopo che numerosi quesiti ritenuti errati sono stati eliminati dal Ministero pochi giorni prima dell'espletamento della prova preselettiva, questa si è tenuta il 12 ottobre 2011, mediante il sorteggio delle relative domande, alle quali i candidati dovevano rispondere mediante l'annerimento delle caselle riportate su un foglio a lettura ottica, previa ricerca su un apposito libro.

All'esito della prova i ricorrenti non sono stati ammessi alla successiva fase concorsuale.

Il ricorso presentato avverso tale esito, e i motivi aggiunti relativi al successivo sviluppo della procedura, fino al risultato delle prove orali e alla conseguente graduatoria dei vincitori, sono stati respinti dal Tribunale amministrativo con la sentenza oggetto dell'odierno appello, sentenza che merita conferma, anche alla luce delle decisioni di questo Consiglio di Stato, pronunciate su casi attinenti alla medesima procedura concorsuale (per tutte, sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670) .

II.1) Non è fondato il primo motivo d'appello, relativo alla pretesa farraginosità della procedura e all'esiguità del tempo a disposizione dei candidati per rispondere alle domande.

Le modalità di espletamento delle prove preselettive, che si concretizzavano nella risposta mediante barramento della casella corrispondente previa ricerca sul cosiddetto "librone", sono in parte infondate e in parte inammissibili per genericità, e in ogni caso, essendo relative al merito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, non sono sindacabili nel giudizio amministrativo, una volta appurato che non hanno comportato alcuna violazione del principio della par condicio tra i concorrenti; di conseguenza, infondate sono le censure di violazione dell'articolo 8 del bando di concorso. Del pari infondata è la censura relativa alla pretesa esiguità del tempo a disposizione per rispondere alle domande, posto che, come ha rilevato il Tribunale amministrativo, l'adeguata preparazione domestica ben avrebbe garantito il sapiente impiego del tempo a disposizione (impiego che è esso stesso un metro di giudizio), come hanno dimostrato i candidati che hanno superato la preselezione.

II.2) Neppure la successiva censura, attinente alla circostanza che il "librone" riportava anche i quesiti errati già eliminati dal Ministero è condivisibile.

Come ha rilevato la sentenza impugnata, l'eventuale incertezza determinata da tale circostanza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti. Al riguardo è da rilevare che l'Amministrazione ha esaurito il suo compito di assicurare un corretto andamento della prova preselettiva proprio con la rettifica dei test, che hanno posto tutti i concorrenti, come si è detto, dinanzi alla medesima prova.

II.3) Con un successivo gruppo di censure i ricorrenti deducono la mancata contestualità delle prove, che avrebbero avuto inizio in orario non identico nella diverse Regioni, con conseguente violazione del principio di segretezza. In assenza di qualsivoglia elemento probatorio circa le interferenze che si sarebbero verificate sia tra le varie sedi, o circa le circostanze di fatto che possano aver consentito o siano idonee a supportare tale asserzione, la censura è genericamente formulata e quindi inammissibile; è inoltre anche infondata, data la ragionevole eventualità che situazioni concrete giustifichino eventuali ritardi. Per analoghi motivi sono da respingere la censura attinente alle pretese interferenze tra candidati e personale addetto alla vigilanza, determinate dal fatto che molti candidati hanno espletato la prova presso la sede dove prestano servizio, e quella relativa alla possibilità di apertura delle buste da parte dei componenti del comitato di vigilanza, censure che non superano la soglia della mera illazione.

II.4) Gli appellanti ripropongono poi motivi attinenti alla correttezza della valutazione delle risposte fornite dai candidati, e all'incompletezza e/o cattiva formulazione delle domande.

Anche sotto tale aspetto l'appello è infondato, posto che, come è stato rilevato nella rammentata sentenza n. 4670 del 2014, le risposte esatte ritenute tali dall'Amministrazione sono state pubblicate in anticipo e la loro conoscenza era acquisibile da tutti i candidati . Perciò, la valutazione che l'Amministrazione ha seguito nella procedura in esame non è censurabile in giudizio dato che, nel solco di una giurisprudenza da cui il Collegio non intende discostarsi (ex multis, Consiglio di Stato, sezione VI, 5 aprile 2013, n. 1883) rientra nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti individuare la risposta corretta, tutte le volte che, come nella fattispecie in esame, essa sia frutto di una visione culturale, scientifica e professionale e rimanga nei limiti complessivi della attendibilità obiettiva e della non manifesta incongruenza/travisamento/illogicità rispetto ai fatti assunti a presupposto.

II.5) L'appello è infondato anche con riguardo alle ulteriori censure.

Invero, come ha rilevato il Tribunale amministrativo:

- non sussiste alcuna incompatibilità tra la funzione di componente del comitato di esperti che ha predisposto i quiz e l'incarico di docente nei corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici, posto che, per costante e condiviso indirizzo giurisprudenziale, una tale situazione di incompatibilità si può ravvisare solo nei casi in cui tra esaminatore e concorrente sussista un sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intenso da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023), fattispecie che non si realizza nel caso in esame;

- la violazione del principio dell'anonimato a causa della ipotetica trasparenza delle buste piccole contenenti i dati identificativi dei candidati è censura sfornita da qualsiasi principio di prova e dedotta genericamente, anche tenuto presente che tali buste piccole dovevano essere inserite in quelle più grandi, contenenti il risultato della prova, in ordine alla cui trasparenza i ricorrenti nulla deducono;

- il tempo assegnato per la prova non appare insufficiente, alla luce delle circostanze già esposte, e in particolare della avvenuta pubblicazione delle risposte esatte in data antecedente all'espletamento della prova stessa;

- l'abitudine a sfogliare libri anche voluminosi e a esercitare la memoria costituiscono attitudine che ben può essere valutata al fine della selezione di dirigenti scolastici.

- tutte le altre censure sono, in realtà, mere illazioni o si risolvono in deduzioni generiche e sfornite di prova.

III) In conclusione l'appello è infondato e deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

A tanto, è seguita una sonora condanna alle spese: "Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere alle parti private resistenti le spese del giudizio, nella misura di 5.000 (cinquemila) euro, oltre IVA e CPA, con solidarietà passiva".

Ciò posto, a giudizio delle scrivente, può affermarsi che è stato - finalmente- e definitivamente calato il sipario sulla vicenda assai avversata in sede giudiziaria.

Avv. Giuseppe Policaro
Rispondi

Da: A tutti gli scettici 13/04/2018 20:43:02
La sentenza è stata copiata dal portale dirittoscolastico.it
Rispondi

Da: io13/04/2018 20:55:34
LA TONTAGINE E' DURA A MORIRE!!!!!, LA SENTENZA SOPRA ESPOSTA RIGUARDA UN RICORSO DELL'AVVOCATO MAROTTA, NON CENTRA NULLA CON IL RICORSO ANIEF CHE SI E' CONCLUSO NEL 2018, DOPO LA L 107/2015 E CHE RIPORTO SOTTO PER I NON CAPENTI.
N. 01057/2015REG.PROV.COLL.
N. 05881/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5881 del 2013, proposto da: [omissis] rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, Uffici scolastici regionali per l'Abruzzo, la Calabria, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Lombardia, le Marche, il Molise, la Basilicata, il Veneto, la Toscana, l'Umbria in persona dei rispettivi dirigenti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola - Anp in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il primo in Roma, largo Messico, 7;
nei confronti di [omissis]
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 1117/2013, resa tra le parti, concernente concorso per dirigente scolatico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, dell'Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola - Anp e dei controinteressati in epigrafe indicati;
Viste le memorie difensive;
1
- DirittoScolastico.it -
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per
le parti l'avvocato dello Stato Valentina Fico e l'avvocato Rocco Licastro per sé e in dichiarata
delega dell'avvocato Demetrio Verbaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Gli appellanti, in epigrafe indicati, chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale
amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso la mancata ammissione alle prove
scritte del concorso per dirigente scolastico bandito con decreto dirigenziale del 13 luglio 2011.
Espomgono che dopo che numerosi quesiti ritenuti errati sono stati eliminati dal Ministero pochi
giorni prima dell'espletamento della prova preselettiva, questa si è tenuta il 12 ottobre 2011,
mediante il sorteggio delle relative domande, alle quali i candidati dovevano rispondere mediante
l'annerimento delle caselle riportate su un foglio a lettura ottica, previa ricerca su un apposito libro.
All'esito della prova i ricorrenti non sono stati ammessi alla successiva fase concorsuale.
Il ricorso presentato avverso tale esito, e i motivi aggiunti relativi al successivo sviluppo della
procedura, fino al risultato delle prove orali e alla conseguente graduatoria dei vincitori, sono stati
respinti dal Tribunale amministrativo con la sentenza oggetto dell'odierno appello, sentenza che
merita conferma, anche alla luce delle decisioni di questo Consiglio di Stato, pronunciate su casi
attinenti alla medesima procedura concorsuale (per tutte, sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670) .
II.1) Non è fondato il primo motivo d'appello, relativo alla pretesa farraginosità della procedura e
all'esiguità del tempo a disposizione dei candidati per rispondere alle domande.
Le modalità di espletamento delle prove preselettive, che si concretizzavano nella risposta mediante
barramento della casella corrispondente previa ricerca sul cosiddetto "librone", sono in parte
infondate e in parte inammissibili per genericità, e in ogni caso, essendo relative al merito della
discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, non sono sindacabili nel giudizio amministrativo, una
volta appurato che non hanno comportato alcuna violazione del principio della par condicio tra i
concorrenti; di conseguenza, infondate sono le censure di violazione dell'articolo 8 del bando di
concorso. Del pari infondata è la censura relativa alla pretesa esiguità del tempo a disposizione per
rispondere alle domande, posto che, come ha rilevato il Tribunale amministrativo, l'adeguata
preparazione domestica ben avrebbe garantito il sapiente impiego del tempo a disposizione
(impiego che è esso stesso un metro di giudizio), come hanno dimostrato i candidati che hanno
superato la preselezione.
II.2) Neppure la successiva censura, attinente alla circostanza che il "librone" riportava anche i
quesiti errati già eliminati dal Ministero è condivisibile.
Come ha rilevato la sentenza impugnata, l'eventuale incertezza determinata da tale circostanza non
inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti. Al
riguardo è da rilevare che l'Amministrazione ha esaurito il suo compito di assicurare un corretto
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andamento della prova preselettiva proprio con la rettifica dei test, che hanno posto tutti i
concorrenti, come si è detto, dinanzi alla medesima prova.
II.3) Con un successivo gruppo di censure i ricorrenti deducono la mancata contestualità delle
prove, che avrebbero avuto inizio in orario non identico nella diverse Regioni, con conseguente
violazione del principio di segretezza. In assenza di qualsivoglia elemento probatorio circa le
interferenze che si sarebbero verificate sia tra le varie sedi, o circa le circostanze di fatto che
possano aver consentito o siano idonee a supportare tale asserzione, la censura è genericamente
formulata e quindi inammissibile; è inoltre anche infondata, data la ragionevole eventualità che
situazioni concrete giustifichino eventuali ritardi. Per analoghi motivi sono da respingere la censura
attinente alle pretese interferenze tra candidati e personale addetto alla vigilanza, determinate dal
fatto che molti candidati hanno espletato la prova presso la sede dove prestano servizio, e quella
relativa alla possibilità di apertura delle buste da parte dei componenti del comitato di vigilanza,
censure che non superano la soglia della mera illazione.
II.4) Gli appellanti ripropongono poi motivi attinenti alla correttezza della valutazione delle
risposte fornite dai candidati, e all'incompletezza e/o cattiva formulazione delle domande.
Anche sotto tale aspetto l'appello è infondato, posto che, come è stato rilevato nella rammentata
sentenza n. 4670 del 2014, le risposte esatte ritenute tali dall'Amministrazione sono state pubblicate
in anticipo e la loro conoscenza era acquisibile da tutti i candidati . Perciò, la valutazione che
l'Amministrazione ha seguito nella procedura in esame non è censurabile in giudizio dato che, nel
solco di una giurisprudenza da cui il Collegio non intende discostarsi (ex multis, Consiglio di Stato,
sezione VI, 5 aprile 2013, n. 1883) rientra nelle competenze valutative specifiche degli organi
dell'Amministrazione a ciò preposti individuare la risposta corretta, tutte le volte che, come nella
fattispecie in esame, essa sia frutto di una visione culturale, scientifica e professionale e rimanga
nei limiti complessivi della attendibilità obiettiva e della non manifesta
incongruenza/travisamento/illogicità rispetto ai fatti assunti a presupposto.
II.5) L'appello è infondato anche con riguardo alle ulteriori censure.
Invero, come ha rilevato il Tribunale amministrativo:
- non sussiste alcuna incompatibilità tra la funzione di componente del comitato di esperti che ha
predisposto i quiz e l'incarico di docente nei corsi di preparazione al concorso per dirigenti
scolastici, posto che, per costante e condiviso indirizzo giurisprudenziale, una tale situazione di
incompatibilità si può ravvisare solo nei casi in cui tra esaminatore e concorrente sussista un
sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intenso da ingenerare il sospetto
che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale
cointeressenza (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023), fattispecie che non si
realizza nel caso in esame;
- la violazione del principio dell'anonimato a causa della ipotetica trasparenza delle buste piccole
contenenti i dati identificativi dei candidati è censura sfornita da qualsiasi principio di prova e
dedotta genericamente, anche tenuto presente che tali buste piccole dovevano essere inserite in
quelle più grandi, contenenti il risultato della prova, in ordine alla cui trasparenza i ricorrenti nulla
deducono;
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- il tempo assegnato per la prova non appare insufficiente, alla luce delle circostanze già esposte, e
in particolare della avvenuta pubblicazione delle risposte esatte in data antecedente
all'espletamento della prova stessa;
- l'abitudine a sfogliare libri anche voluminosi e a esercitare la memoria costituiscono attitudine
che ben può essere valutata al fine della selezione di dirigenti scolastici.
- tutte le altre censure sono, in realtà, mere illazioni o si risolvono in deduzioni generiche e sfornite
di prova.
III) In conclusione l'appello è infondato e deve essere respinto, con integrale conferma della
sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando
sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere alle parti private resistenti le spese del giudizio, nella
misura di 5.000 (cinquemila) euro, oltre IVA e CPA, con solidarietà passiva.
Compensa le spese nei confronti dell'Amministrazione appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2015
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Da: A tutti gli scettici 13/04/2018 21:13:20
Perché non pubblichi la sentenza CdS 1832/2018? Così fai aria fritta
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