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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Penale
786 messaggi, letto 50047 volte
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Da: norgana13/12/2012 11:15:49
ragazzi sempronio non risponde solo se si dimostras che non era prevedibile l'evento successivo

Da: sorellina penalista13/12/2012 11:16:20
in  realtà la cassazione dice che il mero utilizzo di armi per la rapina doveva rendere prevedibile la commissione dell'omicidio per tutti i concorrenti, è per questo che parla di concorso ordinario e non di anomalo a carico di tutti

Da: soluzione?13/12/2012 11:16:32
qualche buon angelo che scriva l'atto, su su

Da: petrosino81  -banned!-13/12/2012 11:17:02
esiste la rapina perchè il palo è accompagnato ex art 110.............perchè erano 4 e non 2..........perchè voleva rapinare il negozio.....................ma l'omicidio non esiste

Da: bis13/12/2012 11:17:19
e infatti noi dobbiamo dimostrare che invece per sempronio l'omicidio non era prevedibile, serve qualche sentenza a sostegno

Da: sorellina penalista13/12/2012 11:17:42
infatti tutte le sentenze indicate sino ad ora sostengono la prevedibilità e quindi la punibilità ex 110 c.p.

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Da: bis13/12/2012 11:18:45
magari si potrebbe puntare sul fatto che è stato tizio che ha incitato caio, che sempronio stava su un altro motorino etc

Da: *_*13/12/2012 11:19:05
"nell'ipotesi di omicidio commesso durante una rapina con uso di armi, la questione relativa alla responsabilità per l'omicidio da parte di chi non ha fatto uso delle armi a titolo di concorso anomalo o pieno, deve essere risolta caso per caso, senza aprioristiche opzioni concettuali, accertando - in riferimento alle specifiche e peculiari circostanze concrete - se l'evento mortale fosse solo prevedibile oppure se esso sia stato previsto e voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale. (Fattispecie relativa ad accordo per commettere una rapina, nel corso della quale era stato consumato il più grave reato di omicidio. La S.C. ha affermato la sussistenza del dolo eventuale e la conseguente responsabilità per delitto di cui agli art. 110 e 575 c.p. sulla base di circostanze univoche, quali la consapevolezza negli imputati che le armi avevano il colpo in canna (desunta dal fatto che, quando erano ancora in auto, avevano sentito il rumore caratteristico dello "scarrellamento" dell'arma) e che anche la sera prima l'autore materiale dell'omicidio aveva commesso una rapina con le medesime modalità e con la medesima reazione armata della vittima)". Cassazione penale , sez. I, 20 novembre 2000, n. 4399

Da: Penalista13/12/2012 11:19:52
Attenzione però perché la norma dell'art116 è pensata per applicarsi in maniera oggettiva, nel senso che non richiede un nesso psichico fra l'evento non voluto e quello realizzato da uno dei concorrenti. Io propenderei per dimostrare in primo luogo che l'omicidio era assolutamente non prevedibile da sempronio e che quindi risponde solo di rapina. In via subordinata cercherei di dimostrare che, se lo si volesse condannare proprio per omicidio, si tratti di concorso colposo x omissione in omicidio doloso. Vedete voi un po'!

Da: *_*13/12/2012 11:20:13
Lo stesso si dovrà dire nel caso, contrario, di chi faccia da "palo" per una rapina trasformata, dal complice, in un omicidio: di regola, l'escalation criminosa risulta forse prevedibile, ma le circostanze potrebbero portare ad escludere una concreta prevedibilità da parte del compartecipe nolente:


"in caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 c.p. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento " deve essere ragionevolmente previsto ", ma, secondo i casi, risponderà ex art. 116 c.p. se sussiste la rappresentazione in concreto, di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (Fattispecie di rapina mediane irruzione dei rapinatori in una gioielleria con in pugno armi da fuoco, in cui è stato ritenuto il concorso anomalo ex art. 116 c.p. del correo che non fece uso delle armi nel corso della rapina contro il gioielliere, rimasto mortalmente attinto dai colpi esplosi dall'altro partecipe a sua volta attinto dai colpi esplosi improvvisamente dal gioielliere)". Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 1985 Di Leva Cass. Pen. 1986, 723 Giust. pen. 1986, II,26 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. I, 30 giugno 1988 Pacileo Cass. pen. 1990, I,231 (s.m.) Giust. pen. 1989, II,498 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. I, 01 giugno 1987 Atzeni e altro Cass. pen. 1989, 197 (s.m.) Giust. pen. 1988, II,418 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. VI, 30 novembre 1985 Zancato Cass. pen. 1987, 557 (s.m.)

Da: bis13/12/2012 11:20:44
buona l'ultima postata...si deve puntare sulle circostanze del caso concreto

Da: sorellina penalista13/12/2012 11:21:35
ok, le sentenze a sostegno si trovano pure, ma sono vecchie, le successive ci smentiscono, al massimo, come dice bis, ci può essere una chiara carenza di prove perché non ci sono deposizioni che sostengano la sollecitazione di sempronio

Da: lawisthekey13/12/2012 11:21:35
Si applica il 116 c.2

Da: Aaasw13/12/2012 11:21:41
Sempronio poteva anche non sapere che Caio fosse armato siccome non lo portava lui sul motorino e durante la rapina non ha assistito in quanto palo quindi neanke lì poteva sapere che Caio avesse una pistola!!!lui materialmente la visiona solo nel piazzale quando Caio spara al proprietario del negozio!!!RAGIONATE SU QUESTO! DI CONCORSO NELLA RAPINA RISPONDE SICURO DI OMICIDIO NO!!!

Da: camma fa...13/12/2012 11:21:57
la sentenza è la 23212 del 2010... secondo me sono tre i motivi dell'atto: il primo riguarda l'assoluzione perchè l'imputato non ha commesso il fatto. L'omicidio non è uno sviluppo prevedibile per le circostanze in cui lo stesso si è verificato (fuori dall'esercizio commerciale con un'improvvisa reazione del proprietario). Per cui assoluzione dal 575. 2) qualora si ritenga responsabile del reato di omicidio, ricondurlo nel caso ex 116 per le varie ragioni che trovate nella giurisprudenza; 3) discorso sulle attenuanti....
secondo me, eh......

Da: norgana13/12/2012 11:22:07
ragazzi ci deve essere qualche sentenza nuova e non è la 2012

Da: bis13/12/2012 11:22:32
dicono anche questa ma non se c'entri non la riesco a trovare

Cass. pen. Sez. I, 15 novembre 2011, n. 4330

Da: help!13/12/2012 11:23:06
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ____________

Appello avverso la sentenza nr. _________messa dal (GIP/GUP/Tribunale in composizione monocratica/Tribunale in composizione collegiale), il giorno_______, depositata in data _________, nel proc. pen. nr. _______ RGNR, nr. ________ R.G. a carico di ______________. Il sottoscritto Avv. ____________ del foro di __________, difensore di fiducia di __________________, nato a ________ il __________, residente a __________ in _______________, elettivamente domiciliato in __________________, ed imputato come agli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, con il presente atto propone appello avverso la sentenza indicata in oggetto, depositata in data _________, con la quale il (GIP/GUP/Tribunale in composizione monocratica/Tribunale in composizione collegiale), a seguito di giudizio ordinario, dichiarava ____________ colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava alla pena di ______________________.Presenta a sostegno dell'impugnazione i seguentiMOTIVI1. Assoluzione dell'imputato perchè....
Per la  difesa scrivente, sussistono forti dubbi in merito alla responsabilità penale del ________, basata esclusivamente sulle sue dichiarazioni rese alla P.G. in assenza, per altro, del difensore.inoltre, si invita il giudicante a notare come dalle indagini espletate nel corso delle indagini preliminari, non è stato, alcun modo dimostrato, che l'imputato abbia partecipato e/o realizzato il reato che gli viene addebitato.
 2. Assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. La nuova dizione dell'art. 533 c.p.p. statuisce che il giudice pronuncia sentenza di condanna qualora l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio".Non può dirsi che tale principio sia stato rispettato nel caso in oggetto, ritenuto che la colpevolezza del __________ si basa su indagini molto superficiali, contraddittorie e pertanto in alcun modo idoneo  a fondare un qualsivoglia giudizio di responsabilità penale. 3. Riduzione della pena inflitta dal Giudice in primo grado. Il disposto dell'art. 133 c.p. prevede che il Giudice, nella determinazione della pena, debba tenere conto sia dei precedenti penali e giudiziari, sia della condotta e della vita del reo, antecedenti al reato.L'incensuratezza dell'imputato, avrebbe quindi dovuto comportare un trattamento sanzionatorio certamente meno severo di quello applicato dal Giudice di primo grado.
 Tutto ciò rappresentato e dedotto, il sottoscritto difensore chiede che l'Ecc.ma Corte D'Appello di __________, in riforma o in parziale riforma dell'impugnata sentenza, Voglia:1) in via principale assolvere ________________ dai reati di cui agli artt. __________ c.p.  perchè
.;2) in via subordinata assolvere ________________ dai reati di cui agli artt. _________ c.p.  perchè manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato ex art. 530 comma 2 c.p.p.;3) in via estremamente subordinata, diminuire comunque la pena inflitta in primo grado.Con riserva di presentare motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Con osservanza(Data)_______________ Avv._________________

Da: Dux13/12/2012 11:25:43
Ragazzi non ci ammazziamo qui, da quello che vedo non c'è una sentenza chiave, ma un elemento essenziale nella traccia: una testimone che sente Tizio esortare Caio.
si può desumere che sempronio è rimasto in silenzio, che lui non ha accettato nemmeno il rischio, lui voleva la fuga e che quindi non risponde ex 575.

Da: sorellina penalista13/12/2012 11:25:49
bis se ci riesco te la posto, ma non mi sembra ci dia molta ragione

Da: camma fa...13/12/2012 11:26:09
cmq l'appello va proposto alla corte di assise d'appello

Da: ulde8413/12/2012 11:26:25
Ci vuole sentenza recente

Da: sorellina penalista13/12/2012 11:27:45
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., nato in (OMISSIS);

avverso l'ordinanza in data 26 maggio 2011 del Tribunale del riesame di Bologna nel proc. n. 809/2011;

Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Scardaccione Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 26 maggio 2011 e depositata il successivo 30 maggio, il Tribunale di Bologna, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.S., emessa il 5 maggio 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, per il delitti di concorso in tentata rapina impropria (capo A), lesioni e tentato omicidio (capo B), tentata rapina propria (capo C) e ricettazione (capo O).

I giudici della misura cautelare hanno ritenuto la sussistenza a carico del C. di gravi indizi di partecipazione a tutti i reati suddetti, sulla base della seguente ricostruzione dei fatti: nelle prime ore del (OMISSIS), un commando di quattro persone, di cui due non ancora identificate, le quali erano giunte sul posto utilizzando un veicolo di provenienza delittuosa, aveva tentato di commettere un furto nell'area di servizio autostradale (OMISSIS), lungo la carreggiata sud dell'autostrada A/14; i malviventi, utilizzando un cacciavite e un piede di porco, avevano forzato il lucchetto posto sul cancello posteriore e la porta di accesso, sul retro, all'ufficio del punto di ristoro "(OMISSIS)", dove era ubicata la cassaforte, provvedendo altresì al taglio dei fili di alimentazione del sistema di allarme e alla forzatura anche della finestra all'ufficio, con accesso in esso a volto coperto da una maglia, previa deviazione dell'obiettivo di una telecamera ivi installata per evitare di essere ripresi; sorpresi dagli operatori di polizia in servizio di vigilanza, intervenuti per impedire che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze, i malviventi, al fine di assicurarsi l'impunità, avevano reagito con violenza e minaccia nei confronti dell'ispettore capo, Ca.Ma., spingendolo a terra e procurandogli lesioni della durata di cinque giorni con un cacciavite impugnato dal C.; colpendo, inoltre, in varie parti del corpo, gli agenti scelti, S.G. e N. G., ai quali procuravano lesioni della durata di dieci giorni, con il piede di porco brandito da L.A.; tentando, infine, di impossessarsi con la forza della pistola di ordinanza dell'agente S., azione materialmente eseguita dal L., il quale puntava l'arma contro l'altro agente, N., azionando ripetutamente il grilletto della pistola senza esito, essendo stata attivata la "sicura", e pertanto compiva, secondo la contestazione cautelare, atti idonei inequivocabilmente diretti a cagionare la morte del predetto pubblico ufficiale nell'esercizio e a causa delle sue funzioni.

Secondo il Tribunale del riesame, il C., pur avendo dichiarato di essere rimasto all'esterno dei locali assaltati con funzione di palo, doveva ritenersi raggiunto da gravi indizi di colpevolezza di concorso ordinario in tutti i delitti ipotizzati (rapina impropria aggravata di cui al capo a); lesioni e tentato omicidio di cui al capo b); tentata rapina della pistola di ordinanza dell'agente S. di cui al capo c); e ricettazione di cui al capo d), per avere materialmente partecipato all'azione violenta intesa a guadagnare l'impunità, impugnando il cacciavite e colpendo l'ispettore capo Ca. al fine di sfuggire all'ammanettamento, e, quanto al più grave fatto di tentato omicidio dell'agente N., trattandosi di evento non imprevedibile nè del tutto svincolato dal delitto di rapina, che determina pur sempre un grave pericolo per la vita del rapinato portato, per impulso naturale, a resistere alla violenza e minaccia e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa, sicchè l'omicidio o il tentato omicidio deve ritenersi legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nell'ordinario sviluppo della condotta delittuosa (citata sentenza di questa Corte n. 9273 del 1995, Rv. 202419).

In merito alle emergenze cautelari, il Tribunale ha ribadito la ricorrenza dell'esigenza di speciale prevenzione di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), essendo il C., cittadino albanese come il L., privo di fissa dimora e di attività lavorativa, in Italia, da ritenersi inserito in ambienti delinquenziali dediti alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio, aggiungendo che lo stesso non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza nè fornito alcuna indicazione utile al rintraccio dei complici datisi alla fuga, donde la necessità di una misura contentiva, idonea a prevenire il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, e l'adeguatezza a tal fine della sola cautela di massimo rigore.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il C., tramite il difensore, avvocato Alessandro Cristofori del foro di Bologna, il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), in relazione agli artt. 272, 273, 274, 275, 292 e 125 c.p.p. e agli artt. 110 e 116 c.p., la contradaittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza, implicante altresì il vizio di erronea applicazione della legge sostanziale in punto di concorso di persone nel reato, per la ritenuta partecipazione del C. al delitto di tentato omicidio dell'agente N. (capo B) e al tentativo di rapina della pistola di ordinanza dell'agente S. (capo C), sebbene posti in essere dal solo L..

Al riguardo il ricorrente denuncia, innanzitutto, una carenza investigativa per non essere state rese disponibili le videoriprese del fatto (i fotogrammi della telecamera ubicata nell'area di servizio interessata dall'azione criminosa restano in memoria, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, per sole 72 ore, dopo le quali sono automaticamente cancellati), dalle quali avrebbe potuto desumersi la costante presenza del C. all'esterno degli uffici dell'area di servizio, in funzione di palo, e il probabile esaurimento della sua condotta criminosa prima che il L., introdottosi con altro correo all'interno degli uffici, sottraesse la pistola di ordinanza all'agente S. e la puntasse contro l'agente N., senza omettere di sottolineare che anche quest'ultimo segmento dell'azione criminosa resterebbe avvolto nell'incertezza, non potendosi escludere che, nella colluttazione tra i malviventi e gli operatori di polizia, la pistola fosse stata innanzitutto puntata contro lo stesso L., il quale ne avrebbe deviato la direzione per meri scopi difensivi.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe, comunque, contraddittoria e illogica la motivazione e palese la violazione della legge sostanziale in tema di reato concorsuale, laddove il Tribunale del riesame sostiene che l'accordo tra più persone finalizzato alla commissione di un furto, con l'impiego di strumenti idonei soltanto al detto scopo (cacciavite e piede di porco), dovrebbe includere la previsione e l'accettazione del rischio, da parte di ciascun concorrente, di una degenerazione violenta dell'azione fino alla commissione di delitti contro la persona, come l'omicidio o il tentato omicidio, da imputare anche a coloro che non li hanno materialmente commessi a titolo di concorso ordinario o, secondo l'apertura, non priva di contraddizione, che si legge nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, a titolo di concorso anomalo di colui o coloro che vollero il fatto meno grave.

In sintesi, i giudici della misura cautelare avrebbero teorizzato una responsabilità penale di tipo oggettivo, estranea al nostro ordinamento giuridico, come evidenziato proprio dall'esempio addotto dal Tribunale per avallare la principale tesi sostenuta del concorso (ordinario) del C. nei più gravi delitti posti in essere dal L., ipotizzando il caso in cui i partecipanti al mancato furto si fossero allontanati a bordo dell'unica autovettura con la quale erano arrivati sul posto e l'autista, nel tentativo di guadagnare la fuga e l'impunità, avesse investito uno o più degli agenti di polizia inseguitori, uccidendolo o compiendo manovra idonea a tal fine. Nell'ipotesi suddetta, ad avviso del Tribunale, non si sarebbe dubitato della responsabilità concorsuale di tutti i trasportati sul veicolo investitore, già concorrenti nel tentativo di furto, per i più gravi delitti di omicidio o di tentato omicidio dei verbalizzanti, e ciò suffragherebbe la tesi del concorso criminoso di tutti i partecipanti nei reati (più gravi) materialmente eseguiti solo da alcuni di essi.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Come già affermato da questa Corte in numerosi precedenti, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario (art. 110 c.p.), se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave; mentre configura il concorso anomalo (art. 116 c.p.), nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (c.f.r., tra le molte, Sez. 6, n. 7388 del 13/01/2005, dep. 25/02/2005, Lauro).

La responsabilità concorsuale resta esclusa, quindi, soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 7576 del 22/06/1993, dep. 03/08/1993, Rv. 194786).

Coerentemente con l'interpretazione di cui sopra, la giurisprudenza ha ritenuto il nesso di compartecipazione nel caso di furto trasmodato in rapina impropria, affermandosi che non può considerarsi atipico e imprevedibile l'uso della violenza per assicurarsi la cosa sottratta o per garantirsi l'impunità (Sez. 2, n. 5352 del 09/11/1982, dep. 06/06/1983, Tabanelli, Rv. 159390;

precedenti conformi: Rv. 152493 Rv. 151871 Rv. 146590; massime successive conformi: Rv. 161598 Rv. 167299 Rv. 177606).

Nel caso in esame, contrariamente all'assunto del ricorrente, il Tribunale del riesame e, prima ancora, il Giudice per le indagini preliminari, cui il primo si è uniformato, hanno fatto buon governo dei principi suddetti, evidenziando, da un lato, che il C. ha materialmente partecipato alla rapina impropria in cui è degenerata l'originaria azione furtiva concordata, utilizzando un cacciavite contro uno dei sopraggiunti verbalizzanti per assicurarsi l'impunità; e, dall'altro lato, che l'ulteriore più grave delitto di tentato omicidio materialmente posto in essere dal solo L., impossessatosi della pistola di uno degli ufficiali di polizia che tentò di utilizzare contro un altro verbalizzante, non riuscendo a colpirlo solo perchè l'arma era munita di chiusura di sicurezza, si innestò in un contesto di condivisa violenta reazione all'intervento della polizia (da ritenersi del tutto prevedibile a presidio di un esercizio di pubblico ristoro ubicato lungo un'arteria autostradale di intenso scorrimento), con deliberata accettazione da parte di tutti, incluso il C., non lesinante l'uso del cacciavite contro chi tentava di ammanettarlo, del rischio di ferire anche mortalmente i verbalizzanti antagonisti sia direttamente, sia per l'azione violenta di altro concorrente, come di fatto avvenuto con arresto, fortunatamente, del fatto allo stadio del tentativo.

Quanto alla pur denunciata carenza investigativa a causa dell'automatica cancellazione delle immagini riprese dalla telecamera in funzione sul luogo del fatto, si tratta di una censura del tutto generica, rinviante ad una ipotizzata alternativa dinamica del fatto rispetto a quella che ha trovato puntuale e convergente fondamento nelle dichiarazioni dei verbalizzanti e negli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini.

4. Non sussistendo, quindi, il vizio di motivazione e la violazione di legge denunciati, in tema di concorso di persone nel fatto diverso e più grave rispetto a quello originariamente convenuto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p..

La cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Da: gemmablu13/12/2012 11:27:58
è affidabile il formulario postato da help?

Da: francy13/12/2012 11:28:58
ragazzi può essere questa???
Corte di Cassazione, Sez. II, 13 aprile 2012 n. 14034

Da: tras 13/12/2012 11:32:34
a napoli a che ora devono consegnare

Da: ter13/12/2012 11:34:19
in subordine nella denegata ipotesi in cui si riconoscesse la resp ex art 116cp penso che dovremmo chiedere l'applicazione del 2co

Da: risolvere13/12/2012 11:34:54
sCUSATE, SI DEVE PROPORRE APPELLO ALLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO? QUINDI BISOGNA AGGIUNGERE A QUANTO SCRITTO DA HELP?
SCUSATE L'IGNORANZA....MA NON NE SO NIENTE...

Da: LEX13/12/2012 11:35:40
mettete l'appello svolto grazie

Da: peppinodi capua13/12/2012 11:36:00
la sagra della banalità????

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