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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1418534 volte

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Da: Giusto11/03/2015 12:57:53
Praticamente inutile ai fini della tutela dei diritti, ma il problema, purtroppo, e' che fanno orecchio da mercante.
Rispondi

Da: @  x analogia.....11/03/2015 12:59:54
L'analogia è assolutamente inappropriata. Mi dispiace che non lo comprendi.

Il processo di apprendimento riguarda ogni alunno. La valutazione è finalizzata a misurare la crescita di ognuno.

Gli alunni non sono in concorrenza tra loro, anzi il crescere assieme è un metodo ed una finalità educativa.

Nei concorsi i concorrenti (appunto CONCORRENTI) sono in concorrenza tra loro.

Potrei continuare, ma sarebbe "aria fritta".

L'abuso di potere è tutelabile in sede amministrativa e potrebbe ... Meglio lascia perdere per non inasprire gli animi !!!


Oltretutto non è possibile un GENERICO controllo... Nessuno ha in mente di fare uno generico controllo... Ma uno specifico controllo basato su elementi oggettivi e razionali di logica valutazione che richiede un congruo numero di elaborati (almeno la metà) Ti invito a leggere le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura sopra postate.


Siamo stanchi di queste risposte.
Rispondi

Da: @ Giusto11/03/2015 13:02:22
E' determinate ai fini della tutela dei diritti e l'amministrazione non può ex ante valutare l'inefficacia delle azioni che gli interessati possono intraprendere. La valutazione va fatta ex post !!!

Siamo stanchi di queste mancate risposte !!!
Rispondi

Da: E'' una stanchezza che non porta alla resa11/03/2015 13:06:21
Ci condurrà a spendere maggiori energie affinché la luce possa illuminare le cose.
Rispondi

Da: Si riporta stralcio CSM11/03/2015 13:22:26
"...Questa posizione veniva meglio e definitivamente esposta nella delibera consiliare del 23
febbraio 1995, che rispondeva anche all'esplicita richiesta di rilascio di copia (non solo dei propri,
ma anche) degli elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali.
Si è reputato di poter accedere a tali richieste nella considerazione che tra i vizi deducibili vi
è l'eccesso di potere in senso assoluto  che può, in ipotesi, essere provato "âï¿�ï¿�anche attraverso la
dimostrazione di una disparità di trattamento tra il soggetto e la generalità dei candidati ammessi,
che sia talmente evidente, macroscopica ed indiscutibile da trascendere il limite dell'insindacabilità
delle scelte tecniche di merito".  
        Con due delibere del 29 ottobre 1997  e del 23 settembre 1998 il C.S.M. ha precisato che
possono essere sempre accolte le richieste di accesso e di rilascio di copia, presentate da candidati
non ammessi alle prove orali, riferite ai seguenti documenti: elaborati del richiedente, verbali della
correzione, verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione
esaminatrice, ogni altro atto concernente l'istante.
        Possono essere, altresì, accolte le richieste che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli
elaborati di tutti i candidati che siano stati ammessi alle prove orali nel solco dell'orientamento già
espresso con la delibera del 23 febbraio 1995,  senza che le richieste stesse contengano la
specificazione dei motivi, essendo logico ipotizzare che esse siano determinate dall'interesse ad
esaminare se sussistano le condizioni per far valere in giudizio eventuali motivi di doglianza
avverso l'esito delle prove concorsuali; nè appare possibile richiedere oneri di motivazione
differenziati a seconda che l'istanza abbia ad oggetto il rilascio di copia  dei soli elaborati del
richiedente o anche di tutti i candidati ammessi alle prove scritte.
        Viceversa, non sono state ritenute accoglibili ex se istanze che abbiano ad oggetto il rilascio di
copia degli elaborati di un numero limitato di candidati, individualmente identificati o no, data la
non configurabilità, in tale fattispecie, di alcun interesse giuridicamente rilevante che giustifichi una ..."


"...Corollario necessitato è l'affermazione del diritto di accesso di ogni candidato, oltre che agli atti
interni della procedura concorsuale, anche agli elaborati degli altri candidati positivamente
giudicati, non di tutti, però, bensì di una quota significativa che può stimarsi, comunque non
inferiore alla metà più uno degli elaborati, mantenendo l'anonimato mediante mascheratura dei
nominativi. Ciò perché è sempre possibile desumere elementi di convinzione circa l'utilizzo da parte ..."


"... Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera
- che la copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente sia rilasciata
senza indicazione del nome dell'autore;
- che possa essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove
orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno;...

Se ciò è vero per i concorrenti in Magistratura diteci perché non dovrebbe essere vero per i concorrenti del MIUR ?
   

Rispondi

Da: Stando a quello che11/03/2015 13:38:06
afferma il C. S.M. L'amministrazione può legittimamente non consentire l'acceso agli atti quando questo è riferito ad un numero irrisorio di compiti( ravvisandone l'inutilità), deve consentirne l'accesso quando la richiesta è riferita ad un numero congruo (metà più uno) di essi per consentire di provare uno dei tipici vizi dell'atto amministrativo.
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Da: Grillo parlante/Sincerità11/03/2015 15:42:35
Già fu atto grave da parte dell'USR nel dicembre 2012 impedire l'accesso agli atti degli ammessi; gravissimo è, ora, a procedura conclusa, il reiterato impedimento.
L'illegittimo impedimento la dice lunga sugli scheletri negli armadi dell'USR.
Bisogna necessariamente procedere come sopra suggerito.
Rispondi

Da: cari studiosi11/03/2015 16:27:44
sono leggi e nn opinioni quelle che escludono l'accesso qundo esso configura forme di controllo sull'0perato della p.a. (legge 241 e succ. modifiche )


ma credevo aveste studiato anche questo per il concorso....forse mi sbagliavo....approfittatene e ripassate per il prossimo
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità11/03/2015 16:32:41
@cari studiosi

Quanta supponenza e...
Quanta paura!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: e quanta11/03/2015 17:29:55
scorrettezza morale!
Rispondi

Da: La legge 241/9011/03/2015 17:49:57
è ormai maggiorenne. Ha circa 25 anni ed è una legge dello stato. Ci si è lamentato della legge Brunetta che aveva come ratio l'efficienza e l'efficacia, nonchè la trasparenza dell'attività della P.A. Si parla di riforme quando una legge tanto chiara diventa strumento di poca chiarezza e non consente il raggiungimento degli scopi per la quale è stata legiferata.
Non è possibile che essa assume diversi significati interpretativi a seconda dell'amministrazione o del funzionario che è chiamato ad applicarla. Il C.S.M ha sancito un'interpretazione, sul punto, logica e chiara. Non è concepibile che un'altra amministrazione giunga, in sede amministrativa, a sancire un'interpretazione completamente antitetica che non consente di raggiungere le finalità della stessa legge.
Noi ci fossilizziamo a vedere la realtà restando ancorati al concetto di "fazione" o a sperare che gli altri non siano messi nella condizione di potere meglio agire per la tutela dei loro interessi. Scusatemi per la franchezza, ma in questo vedo tanta pochezza, tanta spaventosa pochezza.
La richiesta di un numero inconsistente di compiti è faziosa poiché non consente, come giustamente afferma il C.S.M., la verifica della disparità di trattamento. Non è da evadere. La richiesta di un congruo numero di elaborati è richiesta legittimamente fatta. Questo pare a chi scrive di facile comprensione. Ci si lamenta dell'eccessivo ricorso alla Magistratura e del notevole contenzioso in atto nello stato. E' mai possibile che per accedere agli atti per difendere un diritto bisogna ricorrere alla Magistratura ? No miei cari colleghi questo non è segno di maturità democratica. I soggetti interessati si regoleranno come meglio crederanno, ma di certo non c'è, a parere mio, motivo di gioire. Io sono tanto triste. Ma tanto tanto triste e non perchè vedo in questo rigetto la parola fine al diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico a favore dei soggetti interessati di accedere agli atti. No, questo non è un problema. Vi garantisco che non è un vero problema. La mia riflessione si concentra sul  diverso comportamento che le P.A. tengono sulla stessa fattispecie e alimentano i ricorsi, anche su cose semplici. L'amministrazione darà la metà dei compiti più uno ai soggetti che hanno un interesse diretto e concreto agli atti: questo è pacifico.
Rispondi

Da: La legge 241/9011/03/2015 17:53:14
assuma..
Rispondi

Da: @ cari studiosi11/03/2015 18:06:03
Stai affermando che il C.S.M. non conosce la legge ???
Rispondi

Da: Domanda sciocca o intelligente fate voi11/03/2015 19:03:28
Se fossero 11 sarebbe lo stesso controllo generale sugli atti ?
Se fossero 12 ? 13 ?

Io sono sciocca e non comprendo come si fa a stabilire il confine tra il controllo generale sugli atti (numero di compiti) e perchè non è 50 o 100. come si fa a stabilire che la metà sia un controllo generale sugli atti ?

Voi che sciocchi non siete potete farmelo capire ?

Io c'ho pensato tanto e che volete sono sciocca!
Rispondi

Da: voi11/03/2015 22:22:31
Parlate di trasparenza.......sono 4 mesi che ho richiesto i miei elaborati non essendo in graduatoria e non ho ricevuto ancora risposta! !!
Rispondi

Da: Shakespeare''11/03/2015 23:31:52
Something is rotten in the state of Denmark.

Hamlet (1.4), Marcellus to Horatio
Rispondi

Da: Shakespeare''11/03/2015 23:32:55
"C'è del marcio in Danimarca" - Amleto
Rispondi

Da: Non riesco a capire12/03/2015 09:09:57
la risposta dell'Usr. Solo con un controllo generalizzato sulla P.A. e' possibile stabilire se sono stati lesi i propri diritti. Se nell'autobus mi viene  rubato il portafogli, a porte ancora chiuse la polizia per stabilire con sicurezza chi e' stato il ladro, deve perquisire il 100% dei passeggeri, cioe' facendo un controllo generalizzato, poi se riesce nello scopo alla seconda o terza perquisizione e' stato solo un evento fortunato e statisticamente irrilevante.
Rispondi

Da: vi agitate inutilmente...12/03/2015 15:41:25
... il dado è tratto!
Rispondi

Da: se12/03/2015 15:43:31
Il tuo dado è quello che ho saputo io hai ragione
Rispondi

Da: Siate seri12/03/2015 16:01:20
di quale dado parlate? Non è per caso il dado per il brodo?
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Da: Speriamo che dia12/03/2015 16:03:02
sapore alla minestra !!!
Rispondi

Da: @ vi agitate inutilmente...12/03/2015 16:06:33
vuoi forse dirci che è inutile agitarci sul diniego dell'Usr di rilasciare le copie degli elaborati nella quantità richiesta non ha più senso perché è stato deciso che il concorso sarà annullato?
Rispondi

Da: @ vi agitate inutilmente...12/03/2015 16:09:56
correggo:
vuoi forse dirci che è inutile agitarci sul diniego dell'Usr a rilasciare le copie degli elaborati nella quantità richiesta perché è stato già deciso che il concorso sarà annullato?
Rispondi

Da: Deve essere proprio questa12/03/2015 16:16:41
la ragione. IL CONTE allora non ci ha mai mentito quando laconicamente diceva che il concorso sarebbe stato annullato!
Rispondi

Da: Ragionamento a contrario12/03/2015 16:20:29
Se fosse vero che 10 compiti siano idonei per dimostrare un illecito amministrativo significa pure che dieci compiti siano in grado di escludere l'ingerenza ed il controllo generalizzato sull'attività amministrativa. Per cui i richiedenti si sono limitati nel formulare le richieste di accesso agli atti ad un numero notevolmente inferiore a quello che secondo il responsabile potrebbe rappresentare il limite ed il confine dell'ingerenza e del controllo generalizzato sull'attività della P.A.. Le argomentazioni fornite dal responsabile dl servizio porterebbero a ritenere che una richiesta di un numero di compiti che escluderebbe solo dieci elaborati sarebbe legittima e compatibile con il disposto della legge 241/90.
Se tali argomentazioni a contrario dovessero essere logicamente vere bisognerebbe comprendere il concetto ed il limite dell'ingerenza (da intendere come controllo) dell'avente diritto all'accesso agli atti fissato dal funzionario incaricato all' usr Campania. Il numero di dieci elaborati smentisce l'ingerenza, così come si è sopra argomentato, e non troverebbe riscontro nella norma che viene citata. In essa non c'è scritto ! Di fatto, però, senza tale limite espresso nella norma si impedisce di accedere agli atti così come è ritenuto essenziale dai richiedenti, per la difesa dei diritti e come è stato ampiamente affermato dall'autorevole interpretazione della norma da parte del C.S.M.
Sicuramente sarà chiarita la ragione di tale diniego e se coerente con i fatti e le circostanze sarà motivo di serenità per tutti.
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Da: No, non è12/03/2015 16:30:24
assolutissimamente come dice IL CONTE. No, nel modo più assoluto. Tutt'altro !
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Da: Si, deve essere proprio questa..12/03/2015 16:30:28
la ragione, ed ora si spiega anche perché da qualche giorno più nessuno scriveva in questo forum; evidentemente la notizia era già trapelata ed è stata poi diffusa col passa parola.
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Da: No, non12/03/2015 16:32:34
assolutissimamente come dice IL CONTE. No, nel modo più assoluto. Tutt'altro !
Rispondi

Da: Io ho deciso12/03/2015 16:37:15
di riscrivere all'usr. Mi sembra la cosa più opportuna da fare a prescindere se IL CONTE abbia o non abbia ragione. La prudenza non è mai troppa in questi casi !

Bisogna rappresentare al responsabile che sia incorso in errore !! Deve prendere coscienza dell'errore !!!
Rispondi

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