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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1418526 volte

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Da: Mod. 730 bis08/03/2015 19:31:39
Candido, Candido ... credi veramente che possa  interessare il comportamento tenuto da alcuni nel forum ???
Non interessa più di tanto. Sono altre le cose che interessano.....
Rispondi

Da: cercasi <Ds08/03/2015 19:57:10
MAFIOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI


VI PARE POSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE(????????????????????????????
Rispondi

Da: lo stregonzo08/03/2015 21:25:34
ma che gridi!
Rispondi

Da: gli deve08/03/2015 23:13:35
essere scappato il tasto e poi ha preso gusto!


Come non dargli ragione ..... Non per quello che scrive , ma come lo scrive
Rispondi

Da: lo stregonzo09/03/2015 09:19:40
:-) sarà ma a me sembra demenza pura come quella di postare una pagina di commenti uguali...
Rispondi

Da: lo stregonzo09/03/2015 09:22:05
:-) sarà ma a me sembra demenza pura come quella di postare una pagina di commenti uguali...

....ma io sono lo stregonzo un po' stregone eun po'(cerste volte molto)......str.....
Rispondi

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Da: lo stregonzo09/03/2015 09:24:20
errata  corrige

....ma io sono lo stregonzo un po' stregone e un po' (certe volte molto)......str.....zo
Rispondi

Da: il09/03/2015 21:09:12
piu' noioso è il francese



Rispondi

Da: FORUM10/03/2015 00:16:59
IN AGONIA !!!!!
Rispondi

Da: siete o ci fate10/03/2015 01:58:14
nessuno sarà DS......

"ritenta sarai più fortunato!"

certamente più onesto!
Rispondi

Da: siete o ci fate10/03/2015 01:58:16
nessuno sarà DS......

"ritenta sarai più fortunato!"

certamente più onesto!
Rispondi

Da: @ siete o ci fate10/03/2015 07:50:28
nessuno sara' DS....e' molto probabile.
"ritenta sarai piu' fortunato!".....la fortuna in questi casi non c'entra per niente.
certamente piu' onesto! ......sbagliato, chi non e' stato onesto una volta continuera' a non esserlo perche' la disonesta' e' un modo d'essere, con alti e bassi accompagna una persona per tutta la vita.
Rispondi

Da: Inidoneo 379 10/03/2015 09:36:31
Non credo proprio che nessuno sarà ds grazie a questo concorso, purtroppo.
Rispondi

Da: E'' vero10/03/2015 12:45:52
talvolta è possibile configurare un modo di essere.
Rispondi

Da: Facciamo una riflessione10/03/2015 12:59:58
In questa complicata e controversa faccenda del concorso d.s., per capirne di più penso che sia utile mettere a confronto tre messaggi di seguito riportati, scritti negli ultimi due o tre giorni da tre noti frequentatori di questo forum, dotati a mio giudizio, di un intuito fine che consente loro di cogliere quello che ai più sfugge, essi sono:  il CONTE, Candido come la neve e Roy de la bonne heure.
1)    IL CONTE 07/03/2015 23.10.38.
"AUGURI A TUTTE LE DONNE DEL FORUM-
AVVISO :IL CONCORSO SARA' ANNULLATO-STOP."
2)    Candido come la neve 08/03/2015 18.57.07.
"Il MIUR, in caso di scandalo in autotutela, dovrà assumersi la responsabilità di annullare il concorso al fine di tutelate il decoro dell' amministrazione. Io penso che i nomi apparsi nelle intercettazioni sono soltanto la punta dell' iceberg e nemmeno sarebbe giusto cacciare dal concorso solamente quei poveri sfortunati, mentre altri presuntuosi che spavoneggiano la loro pochezza, convinti di essere i migliori, vomitando  di frequente anche nel forum, dovrebbero poi farla franca, come se nulla fosse successo."
3)    Roi de la bonne heure 08/03/2015 19.07.46.
"Napoli è bella e grande è la sua storia. Piazza plebiscito è il simbolo del cambiamento. Da corte del palazzo reale ad agorà popolare. I migliori concerti si sono celebrati in essa ed i futuri migliori concerti ed eventi sociali trovalo in essa l'ambiente ideale per essere vissuti. Napoli è grande e non abbandona gli esclusi e gli ultimi. Per questo è conosciuta nel mondo e non si smentisce al mondo. La voce dei vicoli, dei quartieri colora di sole Napoli, ed è sole con lascia ombre.
Avec moi la felicità si diffonde e non c'è ragione del nulla. Il nulla è tristezza ed io voglio portare a tutti voi la felicità di cui avete diritto. Siete fortunati perchè i vostri Padri questo hanno lasciato in eredità a tutti voi ed è una eredità irrinunciabile. Ora che avete cominciato ad assaporare la felicità siete restati attoniti e silenziosi per qualche giorno. Bisogna gioire per questo.
La felicità è respirare l'aria tersa di una giornata pre-primaverile che annuncia la rinascita della natura. E' potersi guardare nella coscienza per espellere il buio, le ombre per poter festeggiare la rinascita che la natura ci offre e trasformare la corte del palazzo reale in una delle piazze più ospitali del mondo (piazza Plebiscito).
Napoli è grande e grande è la sua cultura."

Questi tre messaggi, leggendoli attentamente, evidenziano nell'epilogo ipotizzato, tre suggestive interpretazioni che si discostano tra loro riguardo alla svolta che il concorso avrà, sebbene poggino sulla medesima motivazione di base, che la cronaca giornalistica chiaramente delineò nel mese di marzo dello scorso anno,  al punto da  convincere sia i concorrenti e sia l'opinione pubblica, che per il modo in cui era stato svolto, in antitesi a quanto inizialmente tutti speravano riguardo al rispetto delle regole, questo concorso non aveva premiato alcun merito.
E' proprio la non piena condivisione di opinione su questo punto, che li fa forse divergere anche se lievemente sull'ipotizzato epilogo di questa lunga storia:
Il CONTE  taglia drasticamente corto e dice che il concorso sarà annullato;
Candido è incerto, ma sostiene che in caso di scandalo conclamato, il MIUR dovrà assumersi in autotutela la responsabilità di annullare il concorso per tutelare il decoro dell' amministrazione;
Roi de la bonne heure, più cautamente, ipotizza invece un epilogo intermedio, in cui corrotti e corruttori saranno rinviati a giudizio e processati, e che la graduatoria non verrà annullata, ma sarà verosimilmente aggiornata in base alle evidenze penali,  in cui sarebbero collocati anche i concorrenti ritenuti illecitamente esclusi, probabilmente mediante uno specifico dispositivo del MIUR.
In conclusione, la situazione appare tuttora ingarbugliata e la sua soluzione richiede buon senso e buona volontà, ma soprattutto occorre avere la consapevolezza che qualunque esso sia il percorso ideato per portare a compimento questo concorso, per poter voltare pagina e realizzare una credibile alternativa di cambiamento, la strada da percorere dovrà essere lineare e pienamente coerente con i principi di giustizia reale.

Rispondi

Da: Questo è pienamente condivisibile10/03/2015 13:41:25
"... la strada da percorere dovrà essere lineare e pienamente coerente con i principi di giustizia reale. "
Rispondi

Da: Ma quanta strada per10/03/2015 17:36:43
sapere come andrà a finire ?????
Rispondi

Da: Già...10/03/2015 18:22:12
come andrà a finire? Sarebbe proprio "bello" saperlo in anticipo, ma così come si sono messe le cose nemmeno il palantir consentirebbe a qualunque mago, strega o stregone di fare previsioni. Dobbiamo allora solo attendere fin quando la pazienza ce lo concede.
Rispondi

Da: Atti...10/03/2015 20:55:07
Mi hanno risposto che non mi daranno gli atti richiesti (gli elaborati di diù di 300 candidati) perché si tratta di un inammissibile controllo generalizzato sull'azione della Pubblica Amministrazione... me ne daranno solo dieci, ma dopo che sarà conclusa la procedura concorsuale (dicono che stanno esaminando i ricorsi sulla valutazione dei titoli...).
Rispondi

Da: Atti...10/03/2015 20:59:11
qualcun altro ha avuto risposta?
Rispondi

Da: palesus10/03/2015 21:31:59
Chiedete i miei compiti , mi farebbe piacere
Rispondi

Da: @  Atti...11/03/2015 06:40:54
Bisogna procedere con diffida e citare la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che sancisce l'inutilità di avere e di chiedere un numero inconsistente di compiti.


Si allega:

Disciplina di accesso agli atti e documenti amministrativi.
(Delibera del 20 dicembre 2006)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 dicembre 2006, ha adottato la
seguente delibera:
"Con nota del 30 giugno 2006, avente ad  oggetto "Accesso agli atti e documenti
amministrativi", il Direttore generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della giustizia, chiedeva al Presidente della IX Commissione
"di valutare l'opportunità di un confronto" in ordine a tale materia, con particolare riferimento alle
richieste di accesso e di rilascio copia avanzate da candidati non ammessi alle prove orali del
Concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M. 28 febbraio 2004;
con delibera del 26 settembre 2006 la Nona  Commissione, accogliendo la richiesta,
disponeva l'audizione del dott. Barbieri, invitandolo per il giorno 17 ottobre 2006.
In tale data il dott. Barbieri depositava una relazione sull'orientamento attuale del Ministero
in ordine all'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi su istanza di
partecipanti al concorso per uditore giudiziario, dichiarati non idonei in sede di correzione degli
elaborati scritti, rappresentando che, sulla scorta di tale orientamento, in conformità con la delibera
del CSM del 14 luglio 1999, possono essere "sempre  accolte le richieste di accesso e di rilascio
copia, presentate da candidati non ammessi alle prove orali, riferite ai seguenti documenti: 
�• elaborati del richiedente;
�• verbali della correzione;
�• verbali concernenti i criteri generali  di valutazione adottati dalla commissione
esaminatrice;
�• ogni altro atto concernente l'istante.
Rappresentava, altresì, che il Ministero già provvede a rilasciare copia degli elaborati dei
candidati diversi dal richiedente senza indicazione del nome dell'autore e che, a richiesta
dell'istante, è rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di
una quota significativa di  essi, comunque non inferiore alla metà. Ciò in considerazione di un
prevalente orientamento del Giudice amministrativo. 
Passava, poi, in rassegna le problematiche derivanti dall'entrata in vigore del D.P.R. 12
aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi", e i suoi rapporti con la Circolare 8 marzo 2006, recante "Misure organizzative sul
diritto di accesso", del Ministero della giustizia, sottoponendo alla Commissione le questioni
relative alla "notifica ai controinteressati" delle istanze di accesso, nonché quella relativa alla
irregolarità o incompletezza  della richiesta.
All'esito dell'audizione la Commissione deliberava di acquisire il parere dell'Ufficio Studi,
rilasciato su richiesta della  Sesta commissione, "inteso a verificare se il nuovo regolamento in
materia di accesso agli atti incida o meno sulle procedure concorsuali relative all'accesso in
magistratura". 
Preliminarmente pare opportuno ricordare la posizione assunta dal C.S.M. con le delibere di
volta in volta adottate, riportando la ricostruzione effettuata dall'Ufficio studi nel parere n. 313/2006
del 17 novembre 2006.
"Con una prima delibera del 25 maggio 1994 è stato recepito a maggioranza il parere di
quest'Ufficio studi n.100/94 del 18 aprile 1994,  nel quale tra l'altro si affrontava il problema
dell'accesso agli atti relativi ad altri partecipanti al concorso che avessero superato le prove scritte e
fossero stati ammessi agli orali.
In conformità alla posizione del Consiglio di Stato il parere non assimilava la condizione di
colui che chiede di accedere agli  atti a quella che legittima il ricorso al giudice avverso un atto
lesivo di una situazione giuridicamente tutelata  e di conseguenza reputava che fosse sufficiente configurare in capo all'istante la titolarità di  una posizione di rilievo giuridico che fondasse la
richiesta; tale situazione poteva sicuramente ravvisarsi anche nell'interesse alla conoscenza
dell'attività della commissione di  concorso ed alla verifica delle operazioni  da questa compiute,
senza limiti rispetto all'esigenza di tutela della riservatezza degli altri candidati, poiché la redazione
di elaborati destinati, per loro natura, al confronto con quelli di altri concorrenti, in un contesto di
competizione concorsuale, non si riduce al rapporto tra il candidato e l'amministrazione, ma
coinvolge anche gli altri candidati in un necessario giudizio di relazione.
Il parere evidenziava altresì che eventuali ragioni di riservatezza avrebbero potuto
comunque essere sempre salvaguardate mediante sistemi che garantissero l'anonimato dei candidati.
Agli altri candidati spettava in ogni caso la tutela nelle competenti sedi civili e penali, qualora
coloro che avessero ottenuto copia degli atti, li avessero utilizzati a fini diversi da quelli per cui era
avvenuto il rilascio.
Questa posizione veniva meglio e definitivamente esposta nella delibera consiliare del 23
febbraio 1995, che rispondeva anche all'esplicita richiesta di rilascio di copia (non solo dei propri,
ma anche) degli elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali.
Si è reputato di poter accedere a tali richieste nella considerazione che tra i vizi deducibili vi
è l'eccesso di potere in senso assoluto  che può, in ipotesi, essere provato "�anche attraverso la
dimostrazione di una disparità di trattamento tra il soggetto e la generalità dei candidati ammessi,
che sia talmente evidente, macroscopica ed indiscutibile da trascendere il limite dell'insindacabilità
delle scelte tecniche di merito".  
        Con due delibere del 29 ottobre 1997  e del 23 settembre 1998 il C.S.M. ha precisato che
possono essere sempre accolte le richieste di accesso e di rilascio di copia, presentate da candidati
non ammessi alle prove orali, riferite ai seguenti documenti: elaborati del richiedente, verbali della
correzione, verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione
esaminatrice, ogni altro atto concernente l'istante.
        Possono essere, altresì, accolte le richieste che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli
elaborati di tutti i candidati che siano stati ammessi alle prove orali nel solco dell'orientamento già
espresso con la delibera del 23 febbraio 1995,  senza che le richieste stesse contengano la
specificazione dei motivi, essendo logico ipotizzare che esse siano determinate dall'interesse ad
esaminare se sussistano le condizioni per far valere in giudizio eventuali motivi di doglianza
avverso l'esito delle prove concorsuali; nè appare possibile richiedere oneri di motivazione
differenziati a seconda che l'istanza abbia ad oggetto il rilascio di copia  dei soli elaborati del
richiedente o anche di tutti i candidati ammessi alle prove scritte.
        Viceversa, non sono state ritenute accoglibili ex se istanze che abbiano ad oggetto il rilascio di
copia degli elaborati di un numero limitato di candidati, individualmente identificati o no, data la
non configurabilità, in tale fattispecie, di alcun interesse giuridicamente rilevante che giustifichi una
simile richiesta; in sede giurisdizionale, infatti, non è ammesso chiedere al giudice di rivedere o
rifare la valutazione comparativa, ma solo di verificare la palese abnormità della valutazione, cosa
che può desumersi da una macroscopica ed indiscutibile incongruenza tra il giudizio dato al
candidato non ammesso rispetto ai comuni denominatori eventualmente individuabili tra criteri di
valutazione di fatto osservati per la generalità dei candidati ammessi.
        L'ultima delibera che ha affrontato il tema in termini generali è quella del 14 luglio 1999 e, con
riferimento al diritto di accesso dei candidati alla documentazione concorsuale e, specificamente,
agli elaborati di coloro che risultano ammessi alle prove orali, ha ribadito che ogni partecipante ad
un pubblico concorso è titolare di un interesse concreto ed attuale alla conoscenza dell'attività della
commissione esaminatrice, in relazione all'eventualità di dover impugnare l'esito finale della
procedura, qualora risulti a lui sfavorevole; su detto interesse non possono essere ritenute prevalenti
le esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, dal momento che la partecipazione ad un pubblico
concorso toglie qualsiasi natura privata  agli elaborati, che compongono tutti gli atti del
procedimento concorsuale.        Infatti, non può accogliersi la tesi secondo  cui gli elaborati scritti di ciascun candidato al
concorso per uditore giudiziario  dovrebbero considerarsi non ostensibili agli altri partecipanti
poiché, pur se il giudizio non è di tipo comparativo, il contesto generale del concorso coinvolge tutti
gli aspiranti in un non eludibile  giudizio di relazione in cui ciascuno deve essere valutato in
rapporto ad un astratto criterio di sufficienza stabilito dalla commissione mediante la fissazione di
criteri di massima, la cui predeterminazione, facoltativa in passato, è divenuta obbligatoria al fine di
rendere trasparente la corrispondenza ad essi della singola valutazione.
        Tutto ciò sul presupposto che vi sia, in ogni caso, un nesso di strumentalità diretto fra il
contenuto dei documenti che il candidato chiede di conoscere ed il fine di tutela della situazione
giuridicamente rilevante della quale egli è portatore.
       Ne consegue la possibilità di un giudizio di annullabilità per eccesso di potere delle valutazioni
in sede concorsuale affette da lacune, insufficienti o contraddittorie o in contrasto con i criteri di
massima adottati dalla commissione, che in tal modo autolimita la propria discrezionalità; infatti, a
norma degli artt. 12 e 16 del R.D. n. 1860/1925 e dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il
giudizio sulle prove dei singoli candidati deve in via diretta essere basato su criteri e parametri
generali in relazione ad un astratto criterio di sufficienza stabilito dalla Commissione mediante la
fissazione di criteri di massima la cui predeterminazione, facoltativa in passato (R.D. 1860/1925), è
divenuta obbligatoria (D.P.R. 487/1994) per rendere  trasparente la corrispondenza ad essi della
singola valutazione, soprattutto  perché rappresentano il presupposto che legittima e concretizza
l'operato della Commissione. 
        Per altro verso, viene esclusa la proponibilità della dimostrazione dell'eccesso di potere nel
caso di un più favorevole metro  di giudizio eventualmente applicato ad altri candidati, poiché
questo non vizierebbe il giudizio relativo all'istante, alla stregua del principio secondo cui non può
dar luogo ad eccesso di potere per disparità di trattamento un precedente comportamento illegittimo
dell'Amministrazione.
       Dunque, il candidato escluso dalle prove  orali non ha interesse a prendere conoscenza degli
elaborati degli altri candidati, la cui comparazione con quelli da lui redatti non potrebbe condurre in
alcun caso all'annullamento del giudizio espresso dalla commissione.
       Pertanto, la delibera limita il diritto d'accesso agli elaborati dell'istante, al verbale della
commissione recante la fissazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove ed al verbale
di correzione.
       La delibera, quindi, si segnala per una chiara affermazione che il diritto di accesso non può che
riguardare gli atti che strettamente riguardano il candidato richiedente." 
Tutto ciò premesso si osserva.
Quanto all'organo destinatario della richiesta è pacifico che l'attuale disciplina legislativa
contenuta nella legge n. 241/90 consenta al soggetto legittimato di produrre la richiesta
indifferentemente al Ministero o al C.S.M. "per sollevarlo dall'onere di individuare
l'amministrazione tenuta alla stabile conservazione dell'atto, anche se il giudice non può prescindere
da una individuazione precisa del soggetto cui imporre il rispetto del diritto."
Quanto all'accesso, ribadito che ogni partecipante ad un concorso pubblico è titolare di un
interesse concreto ed attuale  alla conoscenza dell'attività della Commissione giudicatrice, in
relazione all'eventualità di dover impugnare l'esito finale della procedura, per l'ipotesi in cui lo
stesso risulti a lui sfavorevole, si considera  che su detto interesse non possono essere ritenute
prevalenti le esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. Invero considerare non ostensibili gli
elaborati degli altri partecipanti striderebbe con il contesto generale del concorso che coinvolge tutti
gli aspiranti in un ineludibile giudizio di relazione in cui ciascuno deve essere valutato in rapporto
ad un astratto criterio di sufficienza stabilito dalla commissione mediante la fissazione di criteri di
massima, la cui predeterminazione, facoltativa in passato, è divenuta obbligatoria al fine di rendere
trasparente la corrispondenza ad essi della singola valutazione. Tutto ciò sul presupposto che vi sia, in ogni caso, un nesso di strumentalità diretto fra il contenuto dei documenti che il candidato chiede
di conoscere ed il fine di tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale egli è portatore.
Corollario necessitato è l'affermazione del diritto di accesso di ogni candidato, oltre che agli atti
interni della procedura concorsuale, anche agli elaborati degli altri candidati positivamente
giudicati, non di tutti, però, bensì di una quota significativa che può stimarsi, comunque non
inferiore alla metà più uno degli elaborati, mantenendo l'anonimato mediante mascheratura dei
nominativi. Ciò perché è sempre possibile desumere elementi di convinzione circa l'utilizzo da parte
della commissione d'esame di un medesimo criterio di valutazione di tutti i candidati che escluda
macroscopiche incongruenze o palesi aberrazioni e dunque l'eventuale vizio di eccesso di potere.
       Pertanto, in tale situazione si rivela utile il raffronto con i giudizi espressi nei confronti di tutti i
candidati, con la precisazione  che dovranno essere respinte, (non sussistendo per il candidato
escluso alcun interesse giuridicamente rilevante, trattandosi di valutazione non di carattere
comparativo bensì di tipo assoluto e riferita  non già alla qualità degli elaborati dei candidati
concorrenti, ma a parametri di valutazione di carattere generale), le istanze dirette ad ottenere
visione e copia degli elaborati  dei candidati dichiarati idonei nella medesima seduta nella quale
sono stati corretti i compiti del  richiedente, ovvero visione e copia degli elaborati indicati
nominalmente o con riferimento alla posizione in graduatoria.
Quanto alla "notifica ai controinteressati", art. 3 D.P.R. 184/2006, la soluzione è rinvenibile
nella semplice considerazione che il rilascio di copia degli atti avviene in forma anonima di talché
viene meno il presupposto della norma. 
Quanto al contrasto tra la norma di cui all'art.6, comma 5�°, D.P.R. 184/2006, che sancisce
l'interruzione del termine entro  cui deve concludersi il procedimento, ed il punto 2, cpv.15, della
circolare 8 marzo 2006, che prevede la sospensione dello stesso termine, deve ritenersi prevalente la
disposizione della norma regolamentare all'interno dei principi di successione e di efficacia di
norme nel tempo.
Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera
- che la copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente sia rilasciata
senza indicazione del nome dell'autore;
- che possa essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove
orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno;
   

Rispondi

Da: @  Atti...11/03/2015 06:43:00
Tale diffida diventerà elemento di essenziale importanza successivamente nel caso l'amministrazione non dovesse ottemperare.
Rispondi

Da: @  Atti...11/03/2015 07:01:04
Il sottoscritto.-.. tenuto conto del vostro diniego a rilasciare copia ( comunicazione del...) cosi come domandato ed in conformità del disposto di cui all'art.  241/90 che nella sostanza sancisce il diritto di conoscere e non per mera curiosità l'operato della P.A. ma per consentire l'adeguata difesa dei diritti del sottoscritto. La richiesta presentata il ...  non è fatto di mera curiosità e l'amministrazione non può sindacare rispetto alla della tutela di diritti dei richiedenti secondo il disposto dell'art. 24 C.
Vi rappresenta che la ragione del diniego all'accesso agli atti impedisce al sottoscritto di tutelare i suoi interessi.
Nella richiesta non c'è  elemento che possa  avere la pretesa di controllare l'operato dell' amministrazione essendo il sottoscritto SOGGETTO CONCRETAMENTE INTERESSATO alla tutela dei diritti.

Si allega delibera del CSM che ha ben rappresentato ed interpretato le disposizioni della 240/90.
Un richiesta di numero inferiore alla metà più uno degli elaborati potrebbe rappresentarsi come atto di emulazione (e non come manifestazione di un interesse concreto e diretto per la tutela dei diritti) che legittimerebbe l'amministrazione a non dar corso alla richiesta.

Pertanto vi diffida ad adempiere e a far scaturire da questa le conseguenze di legge.
Rispondi

Da: @  Atti...11/03/2015 07:10:22
Scusatemi:
Riscrivo la prima parte.

Il sottoscritto.-..prende atto del vostro diniego a rilasciare copia ( comunicazione del...) cosi come domandato in data...  secondo le disposizioni e la ratio del disposto di cui alla legge  241/90, che nella sostanza sancisce il diritto di conoscere e non per mera curiosità l'operato della P.A. ma per consentire l'adeguata difesa dei diritti del sottoscritto.
La richiesta presentata non non è finalizzata ad appagare una mera curiosità, ma è finalizzata alla tutela di diritti. Essa non può essere sindacata dall' amministrazione senza ledere l'art. 24 C.
Rispondi

Da: @  Atti...11/03/2015 07:11:23
Ripeto : E' essenziale diffidare.
Rispondi

Da: @ Atti....11/03/2015 11:20:36
La risposta inviatati mi sembra piu' che altro, quella di un funzionario timoroso o consapevole che un'ampia verifica possa far emergere troppe mani sporche di marmellata avariata e allora siavventura ingenuamente ad affermare che il numero di elaborati richiesti si traduce, di fatto, in un controllo inammissibile e generalizzato sull'azione della P.A., ignorando,forse, che lo scopo dell'azione dei ricorrenti, peraltro consentito dalla legge, e' proprio quello di fare un controllo per stabilire con una medio-alta probabilita' che la valutazione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice sia stata fatta con equita', cosa possibile solo se la verifica da parte del ricorrente sia fatta su unsignificativo e ampio numero di campioni.
Rispondi

Da: Sembra chiaro11/03/2015 11:34:49
che fanno quadrato sul lavoro svolto dalla commissione esautorata e sostituita, evidentemente sentono odore di bruciato e fanno i pompieri.
Rispondi

Da: Il controllo smisurato11/03/2015 12:01:36
si giustifica ed è associato alla carenza di interesse da parte del richiedente l'accesso agli atti.
L'esistenza di interesse diretto e concreto esclude il controllo ingiustificato sull'attività della P.A.  Naturalmente la P.A. agisce per opera e per effetto di persone ... La richiesta di accesso è pienamente giustificata e motivata.

I compiti di dieci concorrenti su 950 circa ammessi a sostenere gli orali significa consentire l'accesso a circa  1.11111111111    per cento. Praticamente inutile ai fini della tutela dei diritti.

Rispondi

Da: x analogia.....11/03/2015 12:49:58
"....Dati relativi agli altri alunni della classe -1
• La conoscenza di tali dati esula dall'
interesse personale dei ricorrenti;
• Ingerenza nella sfera di riservatezza di altri soggetti;
• Non è ammissibile un'analisi comparativa comp
leta circa la valutazione ed i metodi
adottati dai professori con riguardo a tutt
a la classe (T.A.R Calabria 2314/2000)...";
• Non è ammissibile un generico controllo
dell'attività posta in essere dal corpo
insegnante;
• Sindacato sugli atti che riguar
dano gli altri alunni: astrattam
ente ammissibile in caso di
rilevanti "episodi di di
sparità di trattamento". "

Non è ammissibile il controllo generalizzato sugli atti, a me pare di intendere così.
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