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Pratica forense 1 anno e mezzo?
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Da: Elfma01/02/2012 18:13:22
A me sembra strano che valga anche x noi xkè il discorso dei 18 mesi è legato ai 6 mesi che si farebbero durante l'ultimo anno di università,noi che già siamo fuori dall'università secondo me non verremo compresi in questa riforma.

Da: Isaacson01/02/2012 18:17:09
Il discorso dei 18 mesi non è legato ai sei mesi che si possono, quindi non è un obbligo, fare durante l'università.

Da: Elfma01/02/2012 18:44:10
Speriamo isac,io ho paura che con i tempi che abbiamo qui in Italia la modifica e la riduzione a 18 mesi arriverà x noi quando già non servirà + ,a me ad esempio i 18 mesi scadono il 9 maggio,non manca molto insomma

Da: Isaacson01/02/2012 20:08:39
E' già in vigore essendo un decreto legge, bisogna solo sperare che non ci siano modifiche in sede di conversione in legge. Sii fiduciosa.

Da: Valore di legge01/02/2012 20:35:25
Il Decreto è attualmente in vigore, come dice Isaacson. Io credo che ci siano altri tipi di resistenze (giuridicamente nulle) basate su principi del tipo tempus regit actum. Quelli dell'uguaglianza e i vari corollari, tra i quali la disparità di trattamento, prevalgono e nel caso gli ordini continuano in resistenze cretine invece di proporre, ad esempio, il numero chiuso all'università per gli indirizzi forensi, a mio parere si dovrebbero organizzare una moltitudine di istanze ai vari Consigli degli Ordini e al CNF.

Da: demetra01/02/2012 23:21:52
ragazzi io spero davvero che i 18 mesi li potrò sfruttare già da aprile, quando avrò finito il mio 3 semestre, cmq sia il cdo di Pisa mi ha fatto chiaramente intendere che non è assolutamente detto che siamo esclusi, anche noi che attualmente sosteniamo il periodo di pratica, da quetso discorso dell' anno e mezzo. E non credo neanche che con i tempi che corrono si potranno permettere di aspettare fino ad agosto per prendere una decisione.

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Da: Elfma01/02/2012 23:54:27
Continuiamo a tenere aggiornato questo topic....una cosa è sicura....18 mesi o no l'esame lo faremo cmq a dicembre....non si scappa!!!!

Da: Elfma02/02/2012 11:15:28
CDO di Catania....il decreto al 99% sarà legge....non si sa ancora nulla però riguardo ai tempi....dovrebbe valere anche per noi cmq che abbiamo iniziato la pratica però non è ancora chiaro nulla e mi è stato detto di ripassare in seguito.

Da: Bluzer02/02/2012 15:18:45
Ciao, so che è un caso marginale ma solo voi potete illuminarmi.

A luglio mi laureo (cioè luglio 2012- novembre 2013(termine per la domanda di iscrizione all'esame)= 17 mesi

Dato che nel decreto è stata inserita la possibilità di fare 6 mesi di pratica durante il periodo universitario.. Secondo voi ci sarà possibilità di recuperare quel mese prima della laurea e completare così i 18 mesi????

Altrimenti sarebbe la beffa!!!

Grazie mille per le risposte!

Da: macula02/02/2012 16:19:50
bluzer devi fare il conteggio a partire dal 6 mese utile dopo la conclusione della consecutio legis. considerando i tempi tecnici dovresti aspettare agosto per computare i restanti mesi

Da: Isaacson02/02/2012 17:53:48
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/in-evidenza/articolo7252.html

19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell'art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l'arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012).

Da: Marlin02/02/2012 17:58:43
PER ELFMA

Anche io sono del CDO di Catania. Qualche settimana fa ero passato dal CDO con la mia collega di studio ma ci avevano detto che attendevano il decreto attuativo (?!?). Tu quando hai avuto l'informazione che hai postato prima?

Da: Andrea AQ02/02/2012 18:09:08
Ciao Isaacson bella dritta la tua ultima risposta.
Mi viene però un dubbio:

L'interpretazione provvisoria data dal Consiglio Nazionale Forense prende come unico riferimento il recentissimo d.l. n. 1/2012.

Tuttavia, se non mi sono perso qualche passaggio, la riduzione a 18 mesi è un principio cogente già in base alla LEGGE 214/2011.

Tralasciando disquisizioni circa la disparità di trattamento, principio di uguaglianza, corollari ecc. in che modo possiamo tutelarci?
E soprattutto in che relazione il recentissimo decreto legge si pone con la legge precedente?

Da: Isaacson02/02/2012 18:15:13
Ragazzi, bisogna solo avere pazienza ed aspettare la conversione in legge.

Da: Marlin02/02/2012 18:21:05
Concordo pienamente con Andrea.La riduzione a 18 mesi è provvedimento già adottato con la legge n. 214/11. Il d.l. n.1/2012 introduce solo la possibilità di svolgere i primi 6 mesi di pratica in concomitanza con gli studi universitari, pertanto, la "considerazione" fatta dal CNF ( considerazione sul cui "peso specifico" mi interrogo) è semplicemente fuori da ogni logica.

Da: Elfma02/02/2012 18:41:45
Martin stamattina ho avuto questa informazione però ancora loro non riescono a dare risposte certe infatti mi hanno detto di ripassare in seguito,se tu vieni a sapere qualcosa postala qui,stessa cosa io,isac in base a quello che hai postato tu del CNF allora la riduzione a 18 mesi non vale x noi che abbiamo iniziato il tirocinio prima del 24 gennaio 2012?

Da: Isaacson02/02/2012 18:45:08
Sì esattamente Elfma. Ma ripeto, aspettiamo la conversione, è  pacifico che il CNF legga la norma in quella maniera.

Da: Elfma02/02/2012 18:53:40
Hai perfettamente ragione,aspettiamo e vediamo,naturalmente teniamoci aggiornati qui

Da: Valore di Legge02/02/2012 19:04:06
Bisogna aspettare la conversione e sperare in una norma transitoria che ci includa. Altrimenti non credo che chi è in corso finirà a 18 mesi, pur avendo ragione. Ci potremmo tutelare facendo l'istanza e poi ricorrendo in Cassazione in base ai principi sopra detti. Ma aspettiamo. Comunque la lettura del CNF, come al solito, tende sempre a togliere e mai a dare.

Da: Elfma02/02/2012 19:20:41
No a quel punto inutile ricorrere in cassazione,soprattutto non avrebbe senso x chi come me finisce cmq un tempo x far l'esame a dicembre 2012,è brutto scriverlo così ma ragazzi sarebbe solo perdere tempo e basta,ci faremmo i nostri 24 mesi prescritti e amen,cmq aspettiamo e speriamo bene anche se ricomincio ad avere dubbi...

Da: Andreaq 02/02/2012 19:44:00
Rassegnazione o no il problema è sostanziale.

C'è gente che (come me) avrebbe possibilità di fare l'esame prima e non è poco.

Mi hanno riferito (quindi prendo l'informazione con le dovute pinze) che sia la Corte D'Appello competente per le domande di ammissione all'Esame di Stato.
La conseguenza, correggetemi se sbaglio, è che in caso di diniego della domanda presentata da un praticante dell' "età di mezzo" (sempre che da ora a novembre la situazione immota manet) bisognerebbe ricorrere mettendosi di fatto contro il tribunale della stessa zona in cui andremo ad esercitare.

Sbaglio?

Da: Elfma02/02/2012 19:52:32
Certo voi avreste ragione infatti penso che farebbe ricorso solo chi non finirebbe cmq in tempo x novembre 2012,nel mio caso il problema non si porrebbe xkè cmq i miei 24 mesi scadrebbero il 9 novembre e quindi non avrei problemi e non mi andrei mai ad intrufolare in ricorsi in corre di appello...

Da: novità03/02/2012 12:37:56
19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell'art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l'arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012).

Da: Sarocchia8603/02/2012 12:50:16
Io ho iniziat la pratica il 15 dicembre....la finirei con i 24 mesi il 15 dicembre 2013 e avrei un anno a zonzo...l'ordine di milano mi ha detto "nonè ufficiale la pratica di 18 mesi"....per me sarebbe invece indispensabile, non trovate?!?!

Da: novità03/02/2012 12:54:08
già, se fosse vero quanto scritto qui  http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/in-evidenza/articolo7252.html
te la passeresti maluccio

Da: novità03/02/2012 13:01:20
Considerazioni relative all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legge n.1/2012 Cresci-Italia
02/02/2012
Roma, 2 febbraio 2012
Ill.mi Sig.ri Avv.ti Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati
LORO SEDI


Oggetto: art. 9, Decreto legge n. 1/2012


Cari Colleghi, come è stato evidenziato nell'intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di Cassazione e nel corso delle analoghe cerimonie presso le Corti di Appello, gli interventi diretti a migliorare il sistema di funzionamento della macchina giudiziaria si sono risolti in un grave nocumento per i cittadini, e, di riflesso, in un aggravio dell'attività forense e delle condizioni in cui già versa la categoria.
Fermo restando il nostro dissenso su questa linea, Vi alleghiamo alcune considerazioni relative alla applicazione dell'art. 9 del d.l. 24.1.2012, n.1, in attesa che il Parlamento, in fase di conversione (v. il disegno di legge n. 3110) provveda:
- a contestare il contenuto del decreto;
- ovvero a contestare la sua estensibilità a tutte le categorie professionali e a richiederne l'esenzione per la categoria forense;
- ovvero a stralciare le disposizioni che riguardano la disciplina delle professioni per farne oggetto di ampia e approfondita discussione, anche con riferimento al progetto di legge approvato dal Senato ed ora pendente alla Camera;
- ovvero a emendare il contenuto delle disposizioni, posto che esse risultano inapplicabili, che appaiono palesemente incostituzionali, introducono elementi di grave incertezza nell'ordinamento giuridico, nei rapporti di diritto privato instaurati con gli assistiti e soprattutto creano un vuoto normativo quanto alla liquidazione di onorari e spese nei procedimenti pendenti e in quelli instaurati dopo la pubblicazione del decreto.

Il Consiglio Nazionale Forense ha già denunciato alle istituzioni la intollerabilità della situazione e si attende che il Parlamento prenda cognizione di tutti i problemi sollevati dalla disciplina. In attesa delle modifiche che appaiono assolutamente necessarie, e posto che il decreto n. 1/2012 è ormai in vigore, alleghiamo alcune indicazioni interpretative, fermo restando il monitoraggio momento per momento dell'iter legislativo del decreto.
Con viva cordialità, Guido Alpa

Allegati: c.s.
1. Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell'art. 98 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012).
2. L'art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento.
4. L'accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell'incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all'importanza dell'opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.).
5. In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria.
6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l'art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi.
7. Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l'attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può astenersi dal giudicare.
8. Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso - una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante - a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa.
9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è "di protezione", invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all'art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206).
10. Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d'opera professionale: uno per i consumatori e le microimprese, l'altro per i soggetti rivestenti un diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali.
11. In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi.
12. L'avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell'incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell' esercizio dell'attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico al suo compimento. Poiché per l'attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.
13. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d'opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell'affidamento dell'incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto) in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative secondo l'evoluzione dell'incarico e a clausole di rinegoziazione. L'inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell'art. 9 costituisce illecito disciplinare.
14. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.
15. Nell'ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite , una somma à forfait oppure una quantificazione oraria.
16. Si potrebbe, altresì, prevedere una clausola arbitrale in caso di controversia con il cliente. Seguendo l'orientamento invalso nella prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l'arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse.
17. E' da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell'art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ.
18. La richiesta di decreti ingiuntivi e l'assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall'allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all'attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all'adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo.
19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell'art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l'arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012).

Da: novità03/02/2012 13:04:05
forse non è opportuno allarmarsi: prima della prossima scadenza (novembre 2012) sicuramente qualche cosa si muoverà. Il problema è: in quale senso?

Da: -----------03/02/2012 14:57:48
ma quindi chi si iscrive al registro dei praticanti adesso e quindi inizia ora il il tirocinio, rientra nella riforma e quindi dovrà fare il tirocinio di 18 mesi?

Da: novità03/02/2012 15:11:52
pare di si. Lo sostiene anche il peggiore dei nemici. Vedi il punto 19

Da: Elfma03/02/2012 21:28:04
E invece per noi che abbiamo già iniziato la pratica rimarrebbe di 24 mesi....io ripeto non avrei cmq problemi perchè finirei cmq a novembre 2012 e quindi in tempo per l'esame di dicembre 2012.

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