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| Da: amen 2 | 22/03/2022 14:20:57 |
| comunque sul conflitto interessi in IV buttate un occhio, caso simile, a quanto scritto a pagina 232 del manuale di genghini (nuova edizione) di volontaria g e regime patrimoniale | |
| Da: x amen 2 | 22/03/2022 15:06:16 |
| a riguardo c'è una vera e propria spaccatura in dottrina, secondo me si può ritenere che con adeguata motivazione vadano bene entrambe.. vedi a riguardo: Cervelli, diritti reali p. 192 ovvero Petrelli, p. 555 https://www.google.it/books/edition/Formulario_notarile_commentato_Con_CD_RO/mQPUVzJn0iQC?hl=it&gbpv=1&dq=Petrelli+conflitto+interessi+genitori+minore+vendita+usufrutto+nuda+propriet%C3%A0&pg=PA555&printsec=frontcover | |
| Da: amen 2 | 22/03/2022 15:22:06 |
| si si non lo nego, era solo per dare uno spunto in più | |
| Da: x amen 2 | 22/03/2022 15:34:51 |
| certo, anche io..solo per una panoramica | |
| Da: x amen 2 | 22/03/2022 16:05:01 |
| altro punto su cui più ci si pensa meno si capisce è il conferimento in commerciale.. cosa avranno voluto? | |
| Da: amen 2 | 22/03/2022 16:19:33 |
| ah boh... io conferito subito diritto reale sui generis nascente dal 1523 più obbligo conferire la nuda | |
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| Da: amen 2 | 22/03/2022 17:39:57 |
| piuttosto per chi ha ipotizzato il conflitto col figlio beneficiario di amministrazione ha fatto nominare il curatore con contestuale autorizzazione (quindi un solo decreto allegato) o nomina con decreto e autorizzazione con altro decreto, stile 320 c 6? | |
| Da: x amen 2 | 22/03/2022 18:29:53 |
| Secondo me in quel caso - aderendo al conflitto - sarebbe forse stato bastevole un solo decreto e per coerenza la procura ex 1395. | |
| Da: possibili paletti | 23/03/2022 09:43:56 |
| nel.caso della traccia c è la riserva di nomina a favore della Alfa spa per cui il.conflitto d interessi è inevitabile tra il.padre quale legale rapp.te della Alfa, la madre ed il.figlio | |
| Da: x possibili paletti | 23/03/2022 10:52:33 |
| la riserva di nomina però può essere vista - al preliminare - come una facoltà aggiuntiva. Il conflitto sorgerà in sede di definitivo, che andrà comunque autorizzato | |
| Da: ??? | 23/03/2022 11:45:49 |
| Sono d'accordo. La riserva di nomina è una mera facoltà, che non attribuisce alcuna situazione soggettiva a favore o carico della società, che ha personalità giuridica e non si pone, oggi, alcun conflitto con Tizio. Ci dovrà essere, infatti, la nomina vera e propria (da parte dei tre promissari acquirenti) e la nomina dovrà poi saldarsi con l'accettazione della società (terzo eletto) o una procura anteriore, ciò a tutela dell'intangibilità della sua sfera giuridica (visto che consegue diritti ed obblighi, a differenza del 1411). Solo in sede di accettazione (o di procura) da parte della società e semprechè Tizio sia ancora amministratore, ci sarà un conflitto di interessi, che andrà risolto a seconda del tipo di amministratore di Tizio (ex 2391, se A.U., se membro del C.d.A...), visto che la traccia non lo precisava (diceva solo che è "amministratore"). Secondo me il conflitto c'era solo con il figlio (risolto con curatore speciale ex 410 comma 2, nominato con decreto G.T. e, a sua volta, autorizzato con decreto G.T.) e con la moglie (risolto con la procura con previsione della predeterminazione del contenuto del contratto ed espressa autorizzazione ex 1395, i cui requisiti, in via cumulativa, sono applicabili anche per il caso "ordinario" di conflitto di interessi ex 1394; in questo caso non vi era, infatti, la fattispecie del contratto con sè stesso ex 1395, ma la fattispecie generale ex 1394; anche in questo caso sono necessari i due requisiti di cui al 1395). | |
| Da: amen 2 | 23/03/2022 12:08:56 |
| concordo con "???"... ho messo doppio decreto per il curatore del figlio (nomina più autorizzazione, ma ho visto che alcuni dicono che qui ci voglia unico decreto di nomina con contestuale autorizzazione, ma mi pare una cazzata).. più perplesso per l'esistenza del conflitto con la moglie: acquistano lo stesso diritto ed in quote astratte uguali, non c'è un problema di determinazione del valore delle quote perché qui gli interessi sono convergenti (mentre col figlio sicuro c'è conflitto perché si tratta a mone di determinare il valore dell'usufrutto rispetto alla piena), ma anche ammettendo che ci sia conflitto con la moglie le ipotesi sono due: se riteniamo applicabile al 1394 il 1395 comunque in atto non c'è da dire niente, se non lo ritieniamo applicabile comunque non si dice niente in atto... peraltro per la cassazione al 1394 non si applica il 1395 (e giustamente perché sono ipotesi diverse): "Il ragionamento risulta però chiaramente inficiato dall'erronea affermazione circa la possibilità di applicare all'ipotesi in esame (di procura rilasciata per contrarre con un terzo) le condizioni ben più restrittive che l'art. 1395 c.c. impone per la validità del contratto con se stesso. La conferma dell'errore si trae peraltro anche dal fatto che il giudice abbia, a supporto del proprio ragionamento, citato Cass. n. 318/1965, ritenendo che tale precedente deponesse nel senso che anche nell'ipotesi di cui all'art. 1394 c.c. la validità della procura presupponga a monte che la stessa abbia la predeterminazione del contenuto del concludendo contratto, in maniera tale da escludere la presenza del conflitto ovvero che contenga una specifica autorizzazione. In senso contrario deve però rilevarsi che la massima ufficiale della sentenza citata, così recita: " Rientra nello schema del conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, previsto dall'art. 1394 cod.civ. come causa di annullabilità del negozio concluso dal rappresentante, la figura, prevista e disciplinata dal successivo art. 1395, dcl contratto concluso dal rappresentante con se stesso, che è annullabile a richiesta del rappresentato, a meno che questi lo abbia specificamente autorizzato ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità del conflitto. Le due ipotesi (autorizzazione specifica e predeterminazione delle condizioni) sono previste in via alternativa, per cui e sufficiente che sussista l'una o l'altra di esse per escludere l'invalidita del contratto concluso dal rappresentante". E' evidente che l'assimilazione tra le due figure è Limitata alla sola circostanza che anche il contratto con se stesso rientra nello schema del conflitto di interessi, ma la sua peculiare natura e la presunzione legale circa la esistenza connaturale del conflitto, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, giustifica l'imposizione da parte del legislatore di particolari cautele, quali la specifica autorizzazione del rappresentato o la predeterminazione del contenuto del contratto, che sono però destinate ad operare solo nella fattispecie di cui all'art. 1395 c.c., in quanto ritenute le uniche idonee a vincere la presunzione di conflitto." CASSAZIONE 2529 DEL 2017 | |
| Da: possibili paletti | 23/03/2022 12:24:23 |
| Faccio notare che la traccia chiedeva espressamente la riserva di nomina in favore della Alfa Spa, no di altri soggetti o enti; quindi secondo me è un errore aver fatto nel preliminare una riserva di nomina in incertam personam. La stessa procura conferita dalla moglie al marito doveva prevedere espressamente la facoltà di riserva di nomina in favore della Alfa spa e non di altri soggetti o enti per cui il problema del conflitto di interessi era attuale. Riservandosi poi la nomina in favore della Alfa spa (soggetto determinato) nel contratto preliminare, tale contratto preliminare diventava un contratto ad effetti soggettivi alternativi, perchè sottoposto alla duplice condizione sospensiva potestativa della scelta da parte dei promittenti acquirenti da esercitarsi entro il termine per la stipula del contratto definitivo 1)della nomina dell'Alfa spa quale promissaria acquirente subentrante nei diritti ed obblighi di cui al preliminare 2) dell'accettazione e/o ratifica della medesima Alfa spa a subentrare. | |
| Da: possibili paletti | 23/03/2022 12:33:41 |
| Faccio notare che la traccia chiedeva espressamente la riserva di nomina in favore della Alfa Spa, no di altri soggetti o enti; quindi secondo me è un errore aver fatto nel preliminare una riserva di nomina in incertam personam. La stessa procura conferita dalla moglie al marito doveva prevedere espressamente la facoltà di riserva di nomina in favore della Alfa spa e non di altri soggetti o enti per cui il problema del conflitto di interessi era attuale. Riservandosi poi la nomina in favore della Alfa spa (soggetto determinato) nel contratto preliminare, tale contratto preliminare diventava un contratto ad effetti soggettivi alternativi, perchè sottoposto alla duplice condizione risolutiva potestativa della scelta da parte dei promittenti acquirenti da esercitarsi entro il termine per la stipula del contratto definitivo 1)della nomina dell'Alfa spa quale promissaria acquirente subentrante nei diritti ed obblighi di cui al preliminare 2) dell'accettazione e/o ratifica della medesima Alfa spa a subentrare. | |
| Da: amen 2 | 23/03/2022 12:37:15 |
| l'indicazione del nominato già in atto non si può sentire, non è un 1401... | |
| Da: ??? | 23/03/2022 12:37:59 |
| Nessuno mette in dubbio che la riserva dovesse essere apposta solo per la Alfa spa. Tuttavia credo che rimanga pur sempre una rappresentanza eventuale in incertam personam; non può cambiare la natura giuridica solo perché c'è la particolarità che il terzo è determinato. Infatti non è certo chi acquisterà i diritti ed obblighi derivanti dal contratto. La tesi che prospetti è affascinante ma credo che la tesi stra prevalente della rappresentanza eventuale in incertam personam non muta a seconda che il terzo sia determinato o meno. Quanto al conflitto con la moglie, ritengo che ci sia perché il valore dei due usufrutti ben potrebbe essere diverso (ad es. per la diversa età dei due usufruttuari e/o per valutazione fatta dai coniugi). Quanto al discorso su 1394 e 1395, non rileva ai fini redazionali in atto, ma solo in motivazione (in atto ho solo scritto gli estremi della procura, l'allegazione, la apostille la traduzione). | |
| Da: amen 2 | 23/03/2022 12:42:12 |
| ed in più la nomina attuale della società non si poteva fare qui per un motivo tecnico: 1) la moglie ha dato procura per autentica; 2) l'atto da fare doveva essere per atto pubblico con due testimoni; 3) dovremmo ammetter che la moglie nella procura ha indicato il terzo-società, ma ciò non è possibile perché la dichiarazione di nomina deve avere la forma del contratto ex 1403, cioè la nomina deve essere fatta per atto pubblico di sicuro e per me pure con i due testimoni (dipende come concepite il concetto di forma dell'atto rispetto ai testimoni) | |
| Da: ??? | 23/03/2022 13:54:27 |
| Possibili paletti non dice che bisognasse fare la nomina direttamente in atto e infatti non andava fatta direttamente la nomina ma solo la riserva ma specificamente in favore di Alfa spa (è ciò è ammesso nell'autonomia delle parti) | |
| Da: possibili paletti | 23/03/2022 14:51:34 |
| concordo con ???? è ammesso nell automunita delle parti ed è anche riportato nel.testo della diner contratto in generale nel contratto con riserva di nomina nelle esercitazioni | |
| Da: possibili paletti | 23/03/2022 15:02:29 |
| aggiungo inoltte che con l.indicazione della Alfa spa si finisce con l aderire alla tesi del Messineo sulla natura giuridica del contratto ad effetti soggettivi alternativi del 1401 e segg cc consultabile in questo link https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/05/24/contratto-per-persona-da-nominare#_Toc450153838 | |
| Da: amen 2 | 23/03/2022 15:32:02 |
| nella dienr non lo trovo, mi dici la pagina? ho l'edizone del 2015 | |
| Da: possibili paletti | 23/03/2022 15:46:30 |
| edizione 2011 a pagina 689 caso n 39 | |
| Da: possibili paletti | 23/03/2022 15:50:40 |
| Secondo Messineo abbiamo un contratto unico, con soggetto alternativo. Si verificherebbe, cioè, un fenomeno simile a quello delle obbligazioni alternative, con la differenza che l'alternatività riguarderebbe i soggetti e non l'oggetto. In contrario si è detto che l'obbligazione alternativa presuppone la scelta tra due oggetti e non tra due soggetti, e inoltre è necessario che la scelta sia indifferente per il creditore e per il debitore, nel senso che deve esserci una specie di fungibilità oggettiva tra prestazioni. Qui invece non è indifferente che gli effetti ricadano su un soggetto o su di un altro, perlomeno dal punto di vista dello stipulante. Inoltre per aversi veramente un effetto alternativo occorrerebbe che entrambi i soggetti fossero dedotti nel rapporto fin dall'inizio, e che, quindi, ci sia veramente un'alternativa; nel contratto per persona da nominare, invece, l'alternativa può anche mancare (il che avviene in tutti i casi in cui il terzo da nominare non esiste o non è individuato). | |
| Da: amen 2 | 23/03/2022 16:02:15 |
| ok trovato... si ci può stare.. io personalmente la società in atto non ll'ho proprio nominata poi ho spiegato che non serviva | |
| Da: possibili paletti | 23/03/2022 16:03:38 |
| prima dell ultimo concorso è stata fatta in una scuola un traccia di iv con diverse problematiche analoghe a quelle del.concorso e su è affermato che c è conflitto d interesse perché sono diritti disomogenei quelli di usufrutto e nuda proprietà per cui occorre curatore speciale; la fideussione non occorre perché il venditore non prende un euro essendo il deposito delle somme al notaio, l accollo del mutuo e frazionamento ipoteca si potevano fare subito o al definitivo con precisazione della quota di accollo di ciascun acquirente con i.puntini ferme le pattuizioni del mutuo la cambiale ipotecaria non si poteva fare quindi o si faceva su altro immobile degli acquirenti o al.definitivo a garanzia del.saldo prezzo | |
| Da: x possibili paletti | 23/03/2022 16:49:42 |
| in che scuola? il frazionamento di ipoteca siamo sicuri che si potesse fare subito? occorre l'accatastamento | |
| Da: possibili paletti | 23/03/2022 19:55:31 |
| in una scuola di Napoli | |
| Da: x possibili paletti | 23/03/2022 19:58:27 |
| come veniva risolto il problema del frazionamento dell'ipoteca ? | |
| Da: Follieconcorsuali | 23/03/2022 22:29:17 |
| Ma cosa vuoi frazionare subito l'ipoteca che l'immobile non è ancora costruito...eddai...ancora...grave che al concorso diano una traccia che sarebbe stata data in una scuola...ma vi rendete conto? | |
| Da: Correzione facile | 24/03/2022 09:19:41 |
| Stando all'atto richiesto, ovvero un preliminare, oltre alla riserva di nomina, e gli effetti positivi che si producono nei confronti del figlio e della moglie, non si poteva ipotizzare un'accettazione direttamente al definitivo evitando quindi le dubbie costituzioni per procura e del curatore del figlio? | |
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