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concorso arst
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Da: B_A ![]() | 28/05/2014 07:39:22 |
| Oggi me ne uscite dal culo .!. | |
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Da: B|_|A ![]() | 28/05/2014 07:42:14 |
| .!. | |
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| Da: okkio | 28/05/2014 08:14:03 |
| x tony faccio una premessa e ti dico se vogliono annulla re il concorso, avrebbero tutti gli strumenti x farlo credimi davvero parlo con te che sei uno dei pochi che qualcosa la capisce nn credo questo sara' il nostro caso anche se potrei dire..................... chissa' !!!!!!!!!! la revoca presenta un disciplinare utilizzabile certo potrebbero avere delle richieste di risarcimento x danno conseguente da parte dei partecipanti (( intanto mica pagano loro )) fin'ora si brancola nel buio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! questo e' x grandi linee il quadro normativo La revoca è il provvedimento di secondo grado con il quale, sulla base di nuovi presupposti di fatto o di diritto o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse una nuova valutazione dei fatti originari, la PA rimuove un suo precedente atto, con effetti ex nunc, in quanto sussista contemporaneamente una non rispondenza dell'atto all'interesse pubblico ed un attuale interesse alla rimozione dello stesso. A differenza dell'annullamento d'ufficio, la revoca non incide su atti amministrativi illegittimi ma su atti amministrativi inopportuni e ad effetti durevoli. Sotto tale profilo, dunque, la revoca non trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti vincolati, ad effetti istantanei, a provvedimenti che abbiano consumato il potere o interamente eseguiti. La revoca è espressione dello ius poenitendi che viene riconosciuto in via generale alla PA; il relativo potere spetta, in via generale, all'organo che ha aottato l'atto di primo grado. Salvo il caso della competenza funzionale, poi, il potere di revoca spetta altresì all'organo sovraordinato gerarchicamente a quello che ha adottato l'atto amministrativo da revocare. La revoca trova una sua generale disciplina nell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 che stabilisce come, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti di fatto o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole possano essere revocati dagli organi amministrativi che li hanno adottati o da altri organi previsti dalla legge. Ove, poi, la revoca produca pregiudizi per i privati, i medesimi dovranno essere indennizzati e le controversie relative all'indennizzo sono attribuite alla competenza esclusiva del G.A. Sotto il profilo dell'indennizzo, il D.L. n. 7/2007 ha introdotto un comma 1 bis all'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 che stabilisce la limitazione dell'indennizzo al danno emergente, cui l'indennizzo deve essere "parametrato" con esclusione del lucro cessante ove la revoca incida su rapporti negoziali tra la Pa e il privato. Nella determinazione dell'indennizzo deve, peraltro, tenersi conto della conoscenza, da parte del destinatario dell'atto revocato, della contrarietà dell'atto all'interesse pubblico e del concorso del contraente o di altri soggetti nell'erronea valutazione della compatibilità dell'atto con l'interesse pubblico. Con riferimento all'art. 1 bis, numerose sono le questioni interpretative che si sono affacciate. In primo luogo, la conoscenza o la conoscibilità della contrarietà all'interesse pubblico pone delicate questioni in ordine alla possibilità, per il privato, di sindacare il merito dell'azione amministrativa. Inoltre, si è dibattuto se la previsione sia applicabile anche ai casi di revoca per sopravvenienze in quanto, dal tenore testuale della norma, sembrerebbe doversene dedurre l'applicabilità ai soli casi di erronea valutazione originaria dell'interesse pubblico. Ulteriore questione è se il riferimento al danno emergente quale parametro per la determinazione dell'indennizzo significhi che quest'ultimo possa scendere al di sotto di tale soglia. Infine, non appare chiaro il riferimento, da parte del Legislatore, al concorso di "altri" nell'erronea valutazione della compatibilità dell'atto revocato con l'interesse pubblico. L'indennizzo conseguente ad un atto di revoca deve, peraltro, essere mantenuto distinto dal risarcimento del danno dovuto dalla PA, per responsabilità precontrattuale, in caso di revoca dell'aggiudicazione dell'appalto per sopravvenute esigenze pubbliche. In tal caso il risarcimento comprende il lucro cessante che, però, non può identificarsi nel mancato guadagno che si sarebbe conseguito con l'esecuzione dell'appalto ma nel mancato guadagno relativo alla perdita di diverse chances per aver erroneamente confidato nell'efficacia dell'aggiudicazione. In ogni caso, la revoca determina l'inidoneità dell'atto revocato a produrre effetti ulteriori. La revoca è, dunque, un provvedimento con efficacia ex nunc in quanto, da una parte, l'atto divenuto inopportuno può essere stato opportuno in passato sulla base di diversi presupposti e circostanze di fatto. Inoltre, il mantenimento degli effetti medio tempore prodotti si può spiegare sulla base di esigenze di certezza del diritto. | |
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| Da: tony 197i | 28/05/2014 08:41:47 |
| Buon giorno e grazie okkio, sarebbe stato un po troppo complicato spiegare ma il sunto e quello... Buona giornata | |
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| Da: s75 | 28/05/2014 09:28:53 |
| Asinello, ci sei? | |
| Rispondi | |
Da: drakem ![]() | 28/05/2014 09:34:25 |
| O cazzoniiii non vi entra proprio in culo ARST SPA E'UN AZIENDA PRIVATA A totale partecipazione pubblica NON E' UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE infatti per le controversie ci si deve rivolgere al giudice ordinario e non aL TAR .MASSA DI COGLIONI CON LA VOSTRA IGNORANZA DOVE CAZZO CAZZON VOLETE ANDARE FATE VERAMENTE PENA | |
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Da: drakem ![]() | 28/05/2014 09:34:31 |
| O cazzoniiii non vi entra proprio in culo ARST SPA E'UN AZIENDA PRIVATA A totale partecipazione pubblica NON E' UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE infatti per le controversie ci si deve rivolgere al giudice ordinario e non aL TAR .MASSA DI COGLIONI CON LA VOSTRA IGNORANZA DOVE CAZZO CAZZON VOLETE ANDARE FATE VERAMENTE PENA | |
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| Da: s75 | 28/05/2014 09:54:30 |
| drakem, perchè non ti informi meglio? http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2_xMJH6bw6cJ:db.formez.it/giurisprudenza.nsf/0c3b77f0d3745c3cc1256b500041094e/e91684290c2945aec125701a003b125f/massima/M2/TAR%252520Sardegna%252520sez.I%2525206.05.05%252520n.1052.doc%3FOpenElement+&cd=9&hl=it&ct=clnk&gl=it | |
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Da: drakem ![]() | 28/05/2014 10:17:27 |
| E già non vi manca niente ceeeee | |
| Rispondi | |
| Da: s75 | 28/05/2014 10:22:37 |
| A te manca solo un po di intelligenza, cosa sei amico di bua? | |
| Rispondi | |
| Da: x persone seri | 28/05/2014 10:30:54 |
| avete sentito qualcosa riguardo le guide??toni??? | |
| Rispondi | |
| Da: tony 197i | 28/05/2014 10:46:24 |
| Ce un discorso di fondo molto complesso che anche in termini aziendali e politici ancora non puo concludersi .. Aspettare.... | |
| Rispondi | |
| Da: Ges | 28/05/2014 10:58:53 |
| Ahah non è un azienda privata altrimenti non farebbero il concorso.. | |
| Rispondi | |
| Da: Ges | 28/05/2014 10:58:54 |
| Ahah non è un azienda privata altrimenti non farebbero il concorso.. | |
| Rispondi | |
Da: bua ![]() | 28/05/2014 11:02:34 |
| Se mi ami mi avrai nel cuore,se mi odi mi avrai sempre in mente! Oh TONTUUU .!. .!. ahahah | |
| Rispondi | |
| Da: drakem | 28/05/2014 11:02:37 |
| s75 sono amico di tua sorella ,hai citato una sentenza del 2005 che con le controversie del lavoro non c' entra un cazzo . Per non sprecare altro tempo con un inetto quale tu sei non aggiungo altro ma ti consiglio di rileggerti la sentenza che tony incautamente ha pubblicato su questo forum di merda ,tra l' altro senza rendersi conto delle eventuali conseguenze a cui potrebbe incorrere . | |
| Rispondi | |
| Da: s75 | 28/05/2014 11:14:49 |
| Drakem, se vai su google di sentenze e ricorsi al T.A.R. contro l'Arst ne trovi a bizzeffe, fai tanto il sapientone ma mi sa che anche se non sei amico di bua, sei asinello quanto lui, aggiungo anche, abbastanza ignorante... Bua, son contento che ogni volta che ti chiamo asinello mi rispondi seduta stante, vedo che il tuo quoziente intellettivo e alquanto scarso, non ti ho nel cuore ne nella mente ma ti ho nel culo... .!. | |
| Rispondi | |
| Da: s75 | 28/05/2014 11:16:44 |
| Draken, leggi cosa ti ha scritto Ges | |
| Rispondi | |
Da: bua ![]() | 28/05/2014 11:52:06 |
| Succa sempre s75 .!. .!. TONTUUU l asino é un animale da lavoro testardo e intelligente un nobile rispetto a un TONTOOO cm te! .!. .!. succa sempre ahahah | |
| Rispondi | |
Da: bua ![]() | 28/05/2014 11:52:06 |
| Succa sempre s75 .!. .!. TONTUUU l asino é un animale da lavoro testardo e intelligente un nobile rispetto a un TONTOOO cm te! .!. .!. succa sempre ahahah | |
| Rispondi | |
| Da: drakem | 28/05/2014 11:59:15 |
| non dirlo pubblicamente che sono nel tuo culo e che godi come una pazza testa di cazzo io all' arst ci lavoro cosa puoi sapere tu quadrupede che non capisci le differenze tra le societa in house, p.a. e private mettiti a studiare va . | |
| Rispondi | |
| Da: tony 197i | 28/05/2014 12:06:08 |
| Noto che il livello di determinati autisti e molto basso tranquillo draken san appena entriamo ti facciamo fuori.. Hahahahaha | |
| Rispondi | |
| Da: drakem | 28/05/2014 12:12:21 |
| chi ti dice che io sia un autista? | |
| Rispondi | |
Da: bua ![]() | 28/05/2014 12:15:49 |
| Drakem nel culo d s75 c è la mia terza gamba xkè a lui piace bello grande,e io che sn un asinello lo soddisfo molto bene,l ha detto lui aahahah é TONTOOO .!. .!. | |
| Rispondi | |
| Da: X DRAKEM X ASINELLO X ATAC | 28/05/2014 12:51:29 |
| A CAZZARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII......A BURINIIIIIIIIIIIIIIIII DE MERDAAAAAAAAAAAAAA AHHHHH STRONZIIIIIIII DE CULOOOOOOOOOOOOOOO E FATTECE RIDE CAZZARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII COGLIONIIIIIIIIIIIIIIIII......AHHHHH CAZZARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CE FATE PENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CAZZARI DE MERDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......AHAHAHAHAHA POVERINIIIIII CAZZARETIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.......AHAHAHAHAH....ANCORA QUI STATE A CAZZARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CE FATE PENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......ASINIIIIIIIIIII DOVEVATE STUDIARE AHAHAHAHAH CAZZARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
| Rispondi | |
| Da: tony 197i | 28/05/2014 13:02:10 |
| E cosa sei?? | |
| Rispondi | |
| Da: okkio | 28/05/2014 13:11:04 |
| alcune sentenze del tar che dichiarano inammissibile il ricorso contro arst x problematiche inerenti alla giursdizione E' devoluta al giudice ordinario la controversia riguardante gli esiti di una selezione pubblica bandita dall'A.R.S.T. s.p.a. (Azienda di TPL in Sardegna) per l'eventuale assunzione di operatori di esercizio. Ai sensi dell'art. 63, c. 4, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi". Dal chiaro tenore letterale della norma - di stretta interpretazione - emerge che sono devolute alla giurisdizione amministrativa solo le controversie concernenti procedure concorsuali bandite da "pubbliche amministrazioni". Pertanto, nel caso di specie, spetta al giudice ordinario decidere sulla controversia riguardante gli esiti di una selezione pubblica bandita dall'A.R.S.T. s.p.a. (Azienda di TPL in Sardegna) per l'eventuale assunzione di operatori di esercizio, in quanto l'A.R.S.T non può essere considerata "pubblica amministrazione", configurandosi piuttosto come società in house della Regione Autonoma della Sardegna. Infatti, a nulla rileva il fatto che al fine di individuare i potenziali beneficiari di un'assunzione in servizio, sia stata indetta apposita selezione pubblica, dovendosi avere riguardo, per determinare la giurisdizione, alla natura pubblica o privata del soggetto datore del lavoro e a quella conseguente del rapporto lavorativo. Materia: trasporti / giurisdizione e competenza N. 00571/2012 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 526 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Gaetano Taioli, Gian Bachisio Sanna, Roberto Sitzia, Agostino Pisano, Enrico Onnis, Sandro Sardu, Alessandro Virdis, Andrea Serra e Mirko Fanni, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Caboni, presso il cui studio in Cagliari, via Tuveri n. 84 sono elettivamente domiciliati; contro A.R.S.T. s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pettinau, presso il cui studio in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliata; Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio; nei confronti di Stefania Marras, Giorgio Sessini, Alberto Cadau, Michele Cottu, Michelangela Solinas e Giorgio Sessini, non costituiti in giudizio; per l'annullamento col ricorso introduttivo: della graduatoria finale degli idonei relativa alla selezione bandita dall'ARST per l'eventuale assunzione di operatori di esercizio; della graduatoria dei non idonei; con i motivi aggiunti: della graduatoria finale degli idonei, così come parzialmente modificata con deliberazione d'urgenza del Presidente dell'ARST n. 61 del 30/6/2001; della griglia riportante i voti conseguiti nella prova di guida. Visti ricorso, motivi aggiunti e relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.R.S.T. Viste le memorie difensive prodotte dalle parti. Visti tutti gli atti della causa. Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per l'avv. R. Caboni per i ricorrenti e l'avv. P. Corda, in sostituzione dell'avv. A. Pettinau per l'A.R.S.T. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Considerato: a) che con ricorso seguito da motivi aggiunti i ricorrenti impugnano gli esiti di una selezione pubblica bandita dall'A.R.S.T. s.p.a. per l'eventuale assunzione di operatori di esercizio; b) che la società intimata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; c) che ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi"; d) che dal chiaro tenore letterale della trascritta norma - di stretta interpretazione - emerge che sono devolute alla giurisdizione amministrativa solo le controversie concernenti procedure concorsuali bandite da "pubbliche amministrazioni"; e) che l'A.R.S.T. non può essere considerata "pubblica amministrazione", configurandosi piuttosto come società in house della Regione Autonoma della Sardegna; f) che alla luce delle considerazioni svolte a nulla rileva che nella fattispecie, al fine di individuare i potenziali beneficiari di un'assunzione in servizio, sia stata indetta apposita selezione pubblica, dovendosi avere riguardo, per determinare la giurisdizione, alla natura pubblica o privata del soggetto datore del lavoro e a quella conseguente del rapporto lavorativo; g) che, pertanto, spetta decidere sulla presente controversia al giudice ordinario (cfr. Cass. SS.UU. 21/12/2011 n. 28330; 10/3/2011 n. 5685; T.A.R. Lazio - Roma, II Sez., 14/6/2011 n. 5266 T.A.R. Puglia - Bari, II Sez., 31/8/2011 n. 1276); h) che l'impugnazione va, quindi, dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione; i) che spese e onorari di giudizio sussistendo validi motivi possono essere compensati. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati: Francesco Scano, Presidente Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore Tito Aru, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/06/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
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| Da: tony 197i | 28/05/2014 13:25:02 |
| Ma non per problematiche inerenti azienda pubblica o privata??? | |
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Da: kekkol ![]() | 28/05/2014 13:26:07 |
| dunque ke significa ragazzi? | |
| Rispondi | |
| Da: pruppisceddu | 28/05/2014 13:40:26 |
| ma non doveva uscire in questi giorni il nuovo calendario, così sbraetava qualcuno con insistenza delle sue fonti, che fine avete fatto? | |
| Rispondi | |
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