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DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: nun ce posso crede26/04/2010 15:32:34
Sono giĂ  prossimo alla pensione adesso, figurarsi nel 2012!
Rispondi

Da: rinvio26/04/2010 15:34:10
Sì, i concorrenti si sfoltiranno man mano e i dt incaricati avranno altri due incarichi.
Rispondi

Da: lucia 126/04/2010 16:46:17
Oppure potremmo ipotizzare una traccia a partire dalle ultime indicazioni tratte da "Tuttoscuola"?



"Ritorna lo stato giuridico e... si svuota il contratto?

C´era una volta lo stato giuridico degli insegnanti con il quale, per legge, venivano definiti i principali contenuti del rapporto di lavoro, poi quindici anni fa è arrivata la privatizzazione del rapporto di lavoro anche per i pubblici dipendenti e, da quel momento, è stata la contrattazione a farla da padrona nel definire regole e contenuti del rapporto. E il contratto poteva anche disapplicare norme di legge invasive della competenza contrattuale, come è capitato nel 2006 con la disapplicazione della norma sul tutor e sul blocco biennale della mobilità degli insegnanti.
Mandato in archivio quasi tutto lo stato giuridico, relativamente a buona parte del rapporto di lavoro, il CCNL è diventata così la fonte principale di regolazione della vita del lavoratore nella scuola (permessi, assenze, carriera, formazione, ecc.).
Ma il vento sta cambiando. La legge delega n. 15/2009 e, soprattutto, il decreto legislativo di attuazione n. 150, voluti dal ministro Brunetta, hanno introdotto modifiche a quello che era diventato il nuovo testo unico dei dipendenti pubblici in regime di privatizzazione (d.lvo 165/2001), riducendo in qualche modo il peso contrattuale, a cominciare dall´azzeramento del potere di disapplicazione da parte del sindacato.
D´ora in poi, infatti, le leggi che riguardano i rapporti di lavoro potranno essere disapplicate soltanto se la legge stessa lo prevede. Cioè, praticamente, mai.
I tratti più significativi del nuovo sistema professionale dei docenti e della dirigenza sono costituiti dalla parziale delegificazione del rapporto di lavoro pubblico, con la riconduzione nell´ambito legislativo di materie prima contrattualizzate, dalla valutazione sistematica delle prestazioni alla gestione delle performance, del merito e della premialità, dalla riforma dei poteri e della responsabilità al nuovo sistema di procedure disciplinari.
La stessa legge sul lavoro, rinviata dal Capo dello Stato alle Camere, prevede che la materia delle assenze e dei permessi (non oggetto del rilievo del Presidente della Repubblica) sarà definita con disposizioni legislative regolate dall´Esecutivo, annullando in tal modo una prerogativa tipicamente contrattuale.
Il vento dello stato giuridico soffia sempre piĂą forte..."

Che ne pensate?


Rispondi

Da: luisa26/04/2010 17:43:05
non vi sarĂ  alcun rinvio.Prove orali a marzo 2011.
PRESA di servizio: 1-9-11.
Rispondi

Da: ok Luisa26/04/2010 18:19:03
Giustissimo, Luisa!
Rispondi

Da: corsista26/04/2010 18:52:57
x luisa
quale sarebbe la tua fonte?
Rispondi

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Da: basta correggere...26/04/2010 19:22:57
ma come si fa ? - off course - è un ORRORE,lo sanno anche gli studenti meno bravi che è - of course - , ma dico:che bisogno c'è di andare in altri ambiti linguistici se anche quello proprio è incerto??
Rispondi

Da: rosy26/04/2010 21:32:24
basta correggere devi essere molto simpatico-a
Rispondi

Da: europa26/04/2010 21:41:54
Xbasta correggere
....si capisce proprio che sei un/a docente...guardi il dito e non la luna...off course...è usato...vuol dire...smarrito...confuso...disorientato...oltre che simpatico/a...bastacorreggere è anche ignorante...
Rispondi

Da: x europa26/04/2010 21:56:41
leggi il contesto,se ne sei capace :
:Da: unione europea    26/04/2010 11.15.18

Grazie...ma la domanda non era "qualcuno spieghi cosa sono le Raccomandazioni Europee"...cosa piĂą o meno nota...era invece"Qualcuno ha avuto modo di chiedere al Ministero, se in sede di esami scritti le Raccomandazioni Europee sono assimilabili a Leggi non commentate e pertanto consultabili?"...off course

pensi che qui ci stia bene - smarrito...-come sostieni tu oppure - ovviamente -? Scusa ma tu la luna certamente non la vedi e forse neanche il dito.
Rispondi

Da: analogie26/04/2010 22:09:27
su questo forum tutti considerano-lesa maestà-essere corretti quando sbagliano e l'atteggiamento ricorda l'approccio di molti verso varie tipologie di reati : si scagliano contro la magistratura e non contro chi commette i reati ! Ho letto il post di unione europea ed è così chiaro l'errore che anche chi lo ha scritto non ne ha rivendicato la correttezza ( almeno non l'ha fatto usando lo stesso nick ) e ha mostrato molta più serietà rispetto ai difensori d'ufficio delle cause perse..come dire chi si prodiga tanto forse vuole solo proteggere la propria ignoranza invece di ammetterla per ( EVENTUALMENTE ) migliorare.
Rispondi

Da: come al solito26/04/2010 22:22:07
Il Solone fa anche l'interpretazione autentica delle espressioni altrui.....
oltretutto affermando con poco garbo "leggi il contesto, se ne sei capace".
Se un giorno farĂ  il DT non avrĂ  bisogno di fare istruttorie, potrĂ  contare solo sulle sue convinzioni e sulle sue capacitĂ  uniche e irripetibili.
Caro/a autore del post "off course", lascia correre e non rilanciare la discussione su queste piccinerie........
Rispondi

Da: bis26/04/2010 22:29:15
ai correttori on line: ma non avete altro da fare nella vita che occuparvi di insultare gli altri?
i post dei maestri di vita sono forse privi di errori?
Rispondi

Da: ...naturalmente...smarrito...26/04/2010 22:29:54
of course...off course...buonanotte
Rispondi

Da: bis26/04/2010 22:33:48
sogni d'oro!
Rispondi

Da: meglio Solone che ...fai tu!26/04/2010 22:45:35
unione europea , autore del post in questione , non ha bisogno di rilanciare niente e , non a caso , non lo fa ; tu piuttosto che non riesci proprio a dire : sorry ! sarai un bel d.t. spocchioso e incompetente magari , timoroso che altri se ne accorgano ... have a nice time = divertiti ( la traduzione a certi livelli non guasta !)
Rispondi

Da: memoria pre...storica26/04/2010 22:50:59
Sull'isola dei non famosi chi sarĂ  nominato?
Rispondi

Da: bis26/04/2010 22:58:04
sono incompetente e tu sei competente;
sono spocchioso e tu non lo sei;
sono timoroso che altri si accorgano della mia incompetenza;
non sono capace di leggere i contesti come te;
non so tradurre ai tuoi livelli.

BENE COSI'?


Rispondi

Da: BUONA NOTTE!!!26/04/2010 23:14:49
Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire....
Rispondi

Da: bis26/04/2010 23:22:44
il bue dice cornuto all'asino.
Rispondi

Da: infatti26/04/2010 23:42:24
all'ASINO appunto
Rispondi

Da: luisa26/04/2010 23:56:56
Ecco il parere che il Consiglio di Stato ha dato sul bando nel 2007

Consiglio di Stato


Adunanza della Sezione   Seconda 11 luglio 2007
N° Sezione    200702360                    La Sezione
OGGETTO:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
QUESITO: CONCORSO A DIRIGENTI TECNICI DEL MINISTERO DELLA P.I.


                            Vista la relazione prot. n. 219  in data  30 maggio 2007, pervenuta il successivo 6 giugno 2007, con la quale il Ministero  chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;
        Esaminati gli atti ed udito il relatore, G. Paolo Cirillo;
        Premesso:
Il Ministero della Pubblica Istruzione è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire procedure di reclutamento per 130 posti di dirigenti tecnici, che vanno ad aggiungersi agli ulteriori 15 posti precedentemente autorizzati .
L’amministrazione premette che la figura dell’ispettore della scuola, confluita nel ruolo unico  degli ispettori tecnici, ha assunto da sempre particolare rilievo presso quell’amministrazione.
La funzione fondamentale dell’ispettore della scuola consiste nel concorrere alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all’attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il ministro e i direttori generali. Premette ancora l’amministrazione che anche nell’attuale sistema scolastico il dirigente tecnico riveste un ruolo strategico, essendo stato configurato come un esperto di settori scolastici e di ambiti disciplinari specifici. Esso è espressione di alta cultura, con competenze ampie nello specifico campo del sapere che coltiva; fornisce sostegno ai processi di autonomia delle istituzioni scolastiche; orienta le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico, anche nella prospettiva della integrazione europea; ha il compito di dare supporto al mondo della scuola nella sua poliedricità e, infine, ad esso compete la funzione ispettiva di ordine pedagogico- didattico .
Orbene, l’amministrazione nell’approntare il bando di concorso, si è trovata di fronte ad incertezze interpretative circa l’impianto da dare all’intera procedura, atteso che l’ultimo bando di concorso per tale figura professionale risale al 1989, ossia prima delle radicali  riforme delle amministrazioni pubbliche.
A tal proposito l’amministrazione premette che il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, oltre a fissare le linee fondamentali della funzione ispettiva, disciplina interamente il reclutamento degli ispettori tecnici, indicando i destinatari,  i requisiti, le commissioni esaminatrici e le prove di esame.
Tuttavia il Contratto collettivo nazionale quadro del 17 maggio 2000 ha ricompreso la figura dell’ispettore tecnico nella piĂą ampia area della dirigenza del comparto ministeri, il cui reclutamento è disciplinato in maniera identica a quello di tutti gli altri dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ossia dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal successivo d. P.R. del 24 settembre 2004  n. 272,  in cui è ricompresa anche la dirigenza tecnica.
Ritiene l’amministrazione che la norma indicata, pur riferendosi alla dirigenza del comparto ministeri,  non tiene conto del fatto che l’aspetto tecnico della realtĂ  del ministero della pubblica istruzione ha una sua radicale specificitĂ . D’altra parte nessuno dei due suddetti provvedimenti legislativi ha abrogato, in maniera espressa, la normativa contenuta negli articoli 420 e seguenti del decreto legislativo n. 296  del 1994, riguardanti il reclutamento del personale ispettivo tecnico del ministero della pubblica istruzione.
Pertanto, l’amministrazione ritiene che  non si possa applicare  l’una o l’altra disciplina in maniera esclusiva, essendo invece necessario, nell’ambito del sistema generale di reclutamento  disegnato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, individuare elementi di compatibilitĂ  con quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 1994,  che, pur non rivestendo valori di lex specialis, rimane comunque la norma piĂą idonea a garantire la specificitĂ  della figura professionale del dirigente tecnico della pubblica istruzione.
Sìcchè,  sulla base di questa impostazione l’amministrazione stabilisce quali siano le norme   da cui desumere i destinatari del bando, i requisiti e le modalitĂ  di partecipazione, la composizione delle commissioni e il regime delle prove d’esame.
Tanto premesso, l’amministrazione chiede di conoscere il parere della sezione sia  in ordine all’impostazione generale e sia sui singoli aspetti applicativi.     
        Considerato:
La sezione condivide quanto ritenuto dall’amministrazione in ordine alla questione giuridica , dalla cui soluzione dipende l’impostazione da dare al bando di concorso, ossia che nel caso di specie è da escludersi l’applicazione in via esclusiva del decreto legislativo  n. 297 del 16 aprile 1994 o dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Infatti, la regola, -  secondo cui si applica, nel caso in cui  la medesima materia sia disciplinata da due leggi diverse, quella successiva nel tempo -  subisce dei temperamenti  quando la legge successiva non contenga in sĂ© una norma di abrogazione espressa di quella precedente, che invece disciplina in maniera specifica e completa la materia, ancorchĂ© potenzialmente riconducibile alla disciplina generale successiva.
In tale ipotesi , ossia nel caso del meccanismo della abrogazione tacita delle norme, l’interprete è chiamato a svolgere una paziente opera di verifica della compatibilità delle norme precedenti con quelle successivamente emanate .
Tale opera è stata correttamente svolta dall’amministrazione nella maggior parte dei casi, che ora vanno esaminati in maniera specifica.
Essi sono:
a) i destinatari del bando. L’articolo 420 del decreto legislativo n. 297 del 1994 individua come destinatari delle procedure di reclutamento a posti di ispettore tecnico il personale docente e direttivo della scuola , distinguendone l’appartenenza  ai diversi ordini e gradi di studi.
L’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone, invece, che l’am- missione nei concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente sia consentita ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolte in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è chiesto il possesso del diploma di laurea.
Come ha osservato l’amministrazione il riferimento alla “posizione funzionale” della norma da ultimo richiamata â€" tipica delle aree professionali degli impiegati del comparto ministeri - porterebbe ad escludere il personale della scuola.
Tuttavia appare incontestabile che i dirigenti tecnici del ministero della pubblica istruzione sono proprio gli ex  ispettori tecnici e che la loro funzione non si è modificata, evolvendosi insieme alle innovazioni dell’intero sistema scolastico.
Sicché appare coerente con il sistema considerare destinatari delle procedure per l’accesso alla dirigenza tecnica esclusivamente il personale della scuola, dato che esso è l’unico in possesso di quelle conoscenze, professionalità ed esperienze necessarie alla funzione.
b) i requisiti. Anche per quanto riguarda i requisiti la sezione condivide il parere dell’amministrazione, laddove, dopo aver operato il raffronto tra le due norme di sopra indicate, ritiene che lo svolgimento logico sistematico esposto non può che portare all’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 420 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ossia  che il requisito dei nove  anni di servizio sia quello piĂą idoneo a garantire la posizione di quella ricca competenza indispensabile alla funzione di dirigente tecnico. Tale periodo è da considerarsi ancora valido, in ragione della complessitĂ   della funzione ispettiva rimasta sostanzialmente immutata nel tempo. Tra l’altro la specificitĂ  del reclutamento della dirigenza scolastica è confermata anche dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove si prevede  un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni e non di cinque come per tutti gli altri dirigenti.
Si condivide anche la soluzione dell’amministrazione relativa ai dirigenti scolastici, per i quali non si ritiene necessaria alcuna anzianità nel ruolo dirigenziale ,in sintonia con le previsioni del decreto legislativo n. 297 del 1994. Parimenti necessario è il mantenimento della distinzione tra diversi ordini di scuola, finalizzando le procedure distintamente alla scuola primaria, compresa quella dell’infanzia, e a quella secondaria., e, all’interno di quest’ultima, ad ambiti disciplinari di ampio respiro.
Infatti non vi è nessuna ragione, una volta scelto  il criterio della verifica della compatibilitĂ  delle norme, di derogare da quanto statuto dalla norma specifica.
c) modalità. Ponendo le due norme a confronto , si ha che l’articolo 420 del decreto legislativo 297 del 1994 prevede espressamente non un che il concorso sia per titoli ed esami, rinviando al bando la individuazione dei titoli valutabili. Tuttavia la normativa successiva, e in particolare il d. P.R 24 settembre 2004 n. 272, contenente il regolamento in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescrive che l’accesso alla dirigenza avviene “per concorso pubblico per esami”.
Orbene la sezione ritiene che la disciplina successiva, oltre al fatto di essere completa ed esaustiva - e quindi tale da escludere l’applicazione di normative diverse- sia l’espressione di una scelta definitiva, nel senso di privilegiare il merito.
d) commissioni. Analogo ragionamento vale  per le commissioni, atteso che l’articolo 4 del D.P.R. n. 272 del 2004 prevede in maniera completa ed esaustiva che la commissione esaminatrice sia composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente, da scegliersi tra magistrati, avvocati di Stato, dirigenti di prima fascia, docenti universitari. SicchĂ© è questa la norma da applicarsi e non quella contenuta nell’articolo 421 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
e) prove d’esami. Infine, per le prove d’esame, previste in numero di tre prove scritte e di una orale da entrambi i riferimenti normativi articolo ( art.422 del decreto legislativo 297 del 1994 e art. 5 del d.p.r. 272 del 2004) non sembra porsi questione. Tuttavia, si conviene con l’amministrazione sulla necessitĂ  di armonizzarne i contenuti, avendo riguardo alla piĂą recente legislazione, che può ricomprendere agevolmente le specifiche previsioni del decreto legislativo del 1994.    
P.Q.M.
    è nei suestesi sensi il parere richiesto
                       
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE                      L’ESTENSORE
    (Agostino Elefante)                        (Giampiero P. Cirillo)         


IL SEGRETARIO  D’ADUNANZA
( Elisabetta Argiolas)



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Da: veronica27/04/2010 00:20:24
Leggendo si rilevano e si chiariscono molti aspetti.
L'Amministrazione  scolastica ha giĂ  avuto dunque il "placet" su questo bando.

Il problema semmai sono le graduatorie: basterebbe imporre l'obbligo dell'opzione verso un settore o sottosettore e molti problemi sarebbero risolti.
Mi dicono però che al Miur abbiano seguito alla lettera le disposizioni del bando, previo parere dell'Ufficio legale che lo ha attentamente studiato.
Mah..
Rispondi

Da: veronica27/04/2010 00:23:29
Oppure basterebbe integrare fino al 1450esimo..della graduatoria generale...insomma le soluzioni riparatrici non sembrano mancare
Rispondi

Da: ...27/04/2010 09:28:39
Ma quale graduatoria generale ?

La graduatoria e' per singolo settore.
Esistono diverse graduatorie non una sola.
Rispondi

Da: X curiosa & c.27/04/2010 14:20:09
secondo me per avere informazioni dal ministero non basta telefonare, bisogna essere autorevoli personaggi e presentarsi adeguatamente. Ho questa impressione!

E se accettiamo il raptus freudiano dobbiamo accettare anche off course che potrebbe significare fuori corso.
Rispondi

Da: e vaiiiiiiiii27/04/2010 15:30:49
accettiamo anche - a presso - e - mixer di domande - e chi piĂą ne ha piĂą ne metta e facciamo una bella antologia di castronerie ad uso e consumo di tutti i futuri d.t. e non solo.
Rispondi

Da: orale27/04/2010 15:44:14
chi arriva all'orale si dovrebbe ritrovare lingua straniera e tecnologie , prepariamoci per gli esami di certificazione,ad un livello non da principianti,in entrambe...
Rispondi

Da: x orale27/04/2010 16:18:14
PAROLE SANTE !
Rispondi

Da: scocciato27/04/2010 16:47:40
si si, e chi ci arriva a 'st'orale
Rispondi

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