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Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
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Da: sclerato84 ![]() | 20/10/2017 11:24:58 |
| @jolly Però la tua ipotesi estrema è particolarmente utile | |
Da: Perin ![]() | 20/10/2017 11:25:06 |
| @marna quindi i posti riservati per i disabili ci sono non è vero che la quota è strapiena. Pippo pippo... | |
Da: Eos_may ![]() | 20/10/2017 11:25:46 |
| Secondo, andando a naso, militari se sono 50 in tutta la graduatoria, sono già tanti. | |
Da: pazzo_scriteriato ![]() | 20/10/2017 11:27:30 |
| @Serenity84ct, se hai specificato titolo di riserva nella domanda, ancora meglio. Due requisiti: specificare titolo di riserva nella domanda (ci scrivi che sei iscritta alle liste di collocamento) e possedere l'iscrizione della L. 68/99 al momento della domanda e credo pure al momento dell'assunzione (questo è da verificare, non sono sicuro, me lo aveva detto una signora del CPI). Non escludo qualche altra sorpresa, ci saranno disabili che dimenticano qualcosa............ ma non dico nulla perchè poi piovono ricorsi... -_- | |
Da: Jollymatto73 ![]() | 20/10/2017 11:28:47 |
| Sclerato Sicuramente ... io ne ho individuato una decina....al max saranno una cinquantina. Ufficiali sicuramente non ce ne sono ... a meno che non ci sia qualche masochista. Utilizzando li criterio del buon senso , io direi che matematicamente sono dentro anche i 59 - 58,90 | |
Da: sclerato84 ![]() | 20/10/2017 11:34:10 |
| Certo, molti numeri non sono ancora chiari. L'unico dato è che al netto di riserve e preferenze, ecc., il limte minimo è 57,95 | |
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Da: Mamma2016 ![]() | 20/10/2017 11:34:41 |
| @open perché al ministero sanno bene che nella botte piccola c'è il vino buono! | |
Da: racchia ![]() | 20/10/2017 11:35:51 |
| Buongiorno ragazzi, volevo ringraziarvi x il sostegno in questi lunghi mesi. Per fortuna l' orale è andato bene....e adesso dobbiamo attendere le graduatorie. Avete idea di quando le pubblicheranno???? Volevo chiedere x essere fra i primi 1400 qual'è il voto minimo sia con somma, che media???? Grazie mille, siete sempre carini e il vostro aiuto è stato insostituibile!!! | |
Da: marna28 ![]() | 20/10/2017 11:36:51 |
| @perin Ovvio, ogni 100 nuove assunzioni 7 devono essere disabili. Devi mantenere la proporzione. In questi anni hanno provveduto con la chiamata diretta. | |
Da: Open00 -banned!- ![]() | 20/10/2017 11:39:20 |
| Xmamma Io faro' ricorso, sappilo.Word gia' mi ha dato le dritte giuste | |
Da: Bollicine ![]() | 20/10/2017 11:41:34 |
| per mamma nella domanda ATA essere idoeno in un concorso pubblico con ruoli esecutivi o di concetto similari a quelli di assistente amministrativo nelle scuole (e questo concorso lo è) ti da un punto in più. Anche io ho allegato la schermata dell'orale superato e dello scritto. Poi tra PA dovrebbero verificare loro. | |
Da: stracotto2 ![]() | 20/10/2017 11:41:54 |
| marna non è detto perchè se la quota assistenti disabili è satura assumi solo i disabili vincitori | |
Da: Perin ![]() | 20/10/2017 11:41:58 |
| @marna ma è vero che stanno chiamando? | |
Da: Bollicine ![]() | 20/10/2017 11:42:08 |
| per mamma nella domanda ATA essere idoeno in un concorso pubblico con ruoli esecutivi o di concetto similari a quelli di assistente amministrativo nelle scuole (e questo concorso lo è) ti da un punto in più. Anche io ho allegato la schermata dell'orale superato e dello scritto. Poi tra PA dovrebbero verificare loro. | |
Da: Bollicine ![]() | 20/10/2017 11:45:12 |
| Ma a Giugiu come è andata poi? Ci sono news? Ma per i titoli preferenziali confermati via PEC qualcuno ha ricevuto conferme o risposte? | |
Da: Jollymatto73 ![]() | 20/10/2017 11:45:26 |
| I disabili vincitori sono vincitori e basta non rientrano in alcuna riserva .... La riserva è computata solo per gli idonei non vincitori . Stesso discorso vale per i militari | |
Da: Open00 -banned!- ![]() | 20/10/2017 11:45:38 |
| Xmamma Intanto si tratta di tribunali e non di cantine.Quindi la storia della botte non regge | |
Da: Perin ![]() | 20/10/2017 11:46:33 |
| @stracotto potrebbe essere anche che al Ministero la quota non è piena e assumono più del 7%. | |
Da: sclerato84 ![]() | 20/10/2017 11:50:05 |
| Ieri il Ministero piuttosto che farsi i complimenti da solo poteva dare qualche dato in più. Si prendeva qualche giorno e faceva una bella nota specificando il numero preciso di riserve e il criterio che adotterà . Siccome hanno nel sangue il non essere trasparenti mai non hanno detto nulla. | |
Da: Jollymatto73 ![]() | 20/10/2017 11:50:06 |
| Le % si confondono Il 7% è riferito alla dotazione organica ... ma se nel Ministero c'è una carenza di 1000 posti, non è che con questo concorso assumeranno 1000 disabili . A tal proposito il Dpr del 1994 mette come limite ad ogni concorso il 15% quindi al max su 1400 posti , la riserva (per disabili non vincitori ma idonei ) è di 210 posti | |
Da: JulieMalaussene ![]() | 20/10/2017 11:50:56 |
| Jolly sei sicuro che la applichino così la riserva? Ossia solo con i riservatari idonei non vincitori? A me sembrava più logico che la applicassero agli idonei comunque vincitori pescando poi tra i non vincitori qualora la riserva non fosse completa. Ma ammetto di non avere approfondito quell articolo infernale di cui si parlava qualche giorno fa. | |
Da: Eternalsunshine ![]() | 20/10/2017 11:51:50 |
| Sarà calcolata sugli 800 la riserva | |
Da: Fraffer ![]() | 20/10/2017 11:52:54 |
| @open I tuoi topic sono sempre interessantissimi e le tue domande acute, noto, lasciano interdetti gli altri forumisti, che non si sentono mai all'altezza e per questo evitano di rispondere... In effetti è un paradosso, dovranno dotarsi di sgabellini e scalette, altrimenti come li prendiamo i fascicoli in alto? Comunque noto con piacere che i battibecchi con mamma sono ritornati, ieri vi ho visti un po' spenti per i vostri ritmi!!! @Mamma2016, a proposito, buongiorno!! Ti sei beccata pure della supermamma! Hai notato? Pure per me sarebbe bellissimo lavorare con voi!! <3 | |
Da: Perin ![]() | 20/10/2017 11:53:19 |
| Jolly se la quota non è rispettata possono assumere sino al 50% dei posti a concorso cioè 400! | |
Da: Eternalsunshine ![]() | 20/10/2017 11:53:59 |
| Grazie per la tua risposta @pazzoscriteriato. Era come giustamente immaginavo | |
Da: James Dean 74 ![]() | 20/10/2017 11:54:12 |
| Ciao ragazzi, come voi sono un concorsista in attesa della graduatoria finale, senza titoli di preferenza o di riserva. Ho avuto modo di approfondire la questione somma/media e spero che il mio contributo possa essere utile. Premesso che sarei avvantaggiato dall'applicazione del criterio della somma, tuttavia ritengo che verrà applicato quello della media, essendo obiettivamente meno esposto a possibili censure. La circostanza che nel pdf delle prove scritte si faccia riferimento alla somma a mio avviso non è dirimente. La stella polare è il bando. Quest'ultimo richiama espressamente l'art 8, co. 4 del dpr 487/94 e, per quanto non specificato, rinvia in toto a detto dpr (comma 1, art. 15 rubricato "Norme di salvaguardia"). E ciò ha una sua logica, in considerazione del (riconosciuto) carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del D.P.R. n. 487 del 1994 e della necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale. Il predetto art. 8, co. 4 recita che "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame". Tenuto conto che in detto articolo non viene specificata la modalità di calcolo applicabile, la giurisprudenza sottopone tale norma ad una lettura coordinata con il precedente art. 7 co. 3 (che disciplina i concorsi per soli esami) il quale prevede che "Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio". Per la prevalente (per non dire unanime) giurisprudenza amministrativa ragioni sistematiche di coordinamento normativo impongono che il criterio della media dei voti per le prove scritte si applichi anche ai concorsi per titoli ed esami. Ciò in quanto "un'eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle prove scritte in ragione della tipologia di concorso - per soli esami o per titoli ed esami - sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali. Si deve ulteriormente rilevare che le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare logico che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi". Pertanto, anche nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale (CdS, sent. n. 1615 del 27.03.2015). Quanto invece al diverso problema dell'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale, occorre fare riferimento all'art. 8 comma 2, del D.P.R. 487/1994, che stabilisce che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente". Punteggio da rapportare -secondo la predetta giurisprudenza- non al punteggio delle altre (singole) prove ma al punteggio complessivo, poiché "ciò consente di far proprio un metodo di calcolo e di distribuzione dei punteggi che non attribuisce prevalenza determinante, né ai titoli né alle singole prove d'esame e concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio". E ciò al fine "di evitare una illogica prevalenza dei titoli o delle prove, trasformando il concorso per soli titoli o per soli esami". Applicando questi criteri al nostro caso (sul presupposto di non aver male interpretato la normativa di riferimento e le relative pronunce giurisprudenziali) dovremmo avere: voto complessivo = [prova scritta] 30 (30+30/2) + [prova orale] 30 + [titoli] 6= 66. Quanto all'incidenza dei titoli (1/3 del voto complessivo): 66/3 = 22. Quindi i titoli avrebbero potuto avere -per legge- un peso massimo sul voto complessivo di gran lunga maggiore rispetto a quello esercitato dai 6 punti attribuiti in questo concorso. Quindi un eventuale ricorso che mettesse in discussione il +6 riconosciuto ad alcuni titoli non avrebbe possibilità di accoglimento. Questa è la posizione attuale della giurisprudenza amministrativa, di cui si deve necessariamente tenere conto. Ovviamente nessuno può escludere (anzi si spera in) un cambio di orientamento ma, allo stato, reputo ciò alquanto improbabile. Per completezza, vi posto la sentenza del Consiglio di Stato n. 1615 del 27.03.2015 che ho citato. SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2014, proposto dal dottor R.Va., rappresentato e difeso dall'avvocato An.Br., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via (…); contro Dottoressa Do.To., rappresentata e difesa dall'avvocato Gr.Mo., con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fi.La. in Roma, Via (…); nei confronti di Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Ca.Sp. dell'avvocatura comunale, con domicilio eletto in Roma, Via (…); dottoressa Fr.Ca., rappresentata e difesa dall'avvocato Ge.Co., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via (…); signori Gi.De. El.Ca., non costituiti; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 06609/2014, resa tra le parti, concernente l'approvazione in via definitiva della graduatoria selettiva pubblica per il conferimento n.14 posti - profilo professionale di curatore archeologo Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Do.To., di Roma Capitale e di Fr.Ca.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2015 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati An.Br. ed altri; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1.- Il comune di Roma Capitale bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 14 posti di "curatore archeologo", categoria D, posizione economica D1. All'esito della selezione, la dottoressa Do.To., collocatasi al diciassettesimo posto della graduatoria definitiva con il punteggio complessivo di 26,30, impugnava, innanzi il T.A.R. per il Lazio (RG. n. 9381/2013), la determinazione dirigenziale n. 2189 del 9 agosto 2013 di approvazione di detta graduatoria, l'art. 7 del bando di concorso e il regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi del comune di Roma Capitale per il personale non dirigente, approvato con delibera di Giunta comunale n. 424 del 22 dicembre 2009. La ricorrente lamentava la violazione degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994 e degli artt. 35 e 70 del D.Lgs. n. 165/2001, assumendo che l'amministrazione, per la formazione della graduatoria, aveva erroneamente utilizzato il criterio della somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti dai candidati nelle varie prove previste dal bando con il punteggio relativo ai titoli posseduti, anziché il diverso criterio della somma tra la media dei punteggi ottenuti nelle prove scritte, il punteggio relativo alla prova orale e il punteggio relativo ai titoli posseduti, criterio quest'ultimo che l'avrebbe collocata al tredicesimo posto in graduatoria e dunque in posizione utile per l'assunzione. Si costituiva in giudizio il dottor Ro.Va., collocatosi al tredicesimo posto nella graduatoria finale approvata dal Comune, che spiegava contestuale ricorso incidentale per l'impugnazione dei medesimi provvedimenti di cui al ricorso principale nonché distinti articoli del bando di concorso e del regolamento comunale per l'accesso all'impiego. Il dottor Va. deduceva che, col combinato disposto degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994, il punteggio delle prove scritte, delle prove orali e dei titoli sarebbe dovuto essere espresso in trentesimi, salva la possibilità di ricorso a formule equivalenti e che il superamento delle prove si sarebbe avuto con il conseguimento del punteggio minimo di ventuno/trentesimi. Il dottor Va. assumeva, inoltre, che il punteggio attribuibile ai titoli non può essere superiore ai 10/30 e che agli stessi titoli non potrebbe attribuirsi un "peso" superiore ad 1/7 del punteggio complessivo ottenuto dai candidati. Sul punto il dottor Va. lamentava l'illegittimità del bando atteso che aveva previsto un punteggio assegnabile ai titoli pari (al massimo) ad 1/3 del punteggio complessivo e, quindi notevolmente superiore all'indicato 1/7 previsto dalla normativa in materia. Il dottor Va. evidenziava che la commissione avrebbe utilizzato due diversi coefficienti di valutazione per i titoli e per le prove scritte, falsando l'incidenza dei titoli rispetto alle prove concorsuali. Il dottor Va. soggiungeva che se la commissione giudicatrice avesse rispettato il limite massimo del punteggio attribuibile ai titoli, la dottoressa Do.To. si sarebbe posizionata al ventunesimo posto della graduatoria definitiva e, quindi, in posizione ancora meno utile rispetto a quella ricoperta, con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il dottor Va. assumeva, infine, che la corretta applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio, previsti nei richiamati articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994, avrebbe determinato la sua collocazione all'undicesimo posto della graduatoria finale e, dunque, in posizione migliore a quella conseguita (13°). Con ordinanza n. 10972/2013 il T.A.R. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (signori El.Ca. ed altri) che però non si costituivano in giudizio. 1b.- Il T.A.R. per il Lazio con sentenza n. 6609, depositata il 23 giugno 2014, ha respinto il ricorso incidentale ed ha accolto il ricorso principale, annullando i provvedimenti impugnati. L'amministrazione comunale, in esecuzione della pronuncia giurisdizionale, con determinazione dirigenziale n. 1514 del 14 agosto 2014, ha riformulato la nuova graduatoria di merito nella quale la dottoressa Do.To. risulta collocata al tredicesimo posto. 2.- Avverso la sentenza il signor Ro. Va. ha proposto appello con un unico articolato motivo di censura, riproponendo, altresì, le doglianze già avanzate in primo grado. Si è costituita in giudizio la dottoressa Do.To. che ha chiesto di rigettare gli appelli così come proposti e confermare, per l'effetto, la sentenza del T.A.R. n. 6609/2014 Si è costituita, altresì, in giudizio la dottoressa Fr.Ca., collocatasi al quindicesimo posto della nuova graduatoria di merito, che ha aderito all'appello principale e, contestualmente, ha spiegato appello incidentale. . Si è costituito in giudizio il comune di Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non provato. All'udienza pubblica del 3 marzo 2015 la causa è stata assunta per la decisione. DIRITTO …. 4.- L'appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, avendo il Tribunale ritenuto che "nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un terzo del punteggio complessivo disponibile". In particolare, l'appellante osserva che il citato articolo dispone espressamente che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente" e che per "punteggio complessivo" il legislatore ha voluto intendere esclusivamente il valore riferito ai titoli , conseguentemente lo stesso non verrebbe posto in relazione con il punteggio complessivo finale. L'appello è infondato e va respinto. Il dottor Ro. Va. richiama il dettato dell'art. 8 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. ("concorso per titoli ed esami"), il quale dispone che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente", ed il dettato del precedente art. 7 che, in ordine alla valutazione delle prove scritte, stabilisce che "i voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente". Anche per quel che concerne il colloquio questo "si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente". L'appellante conviene, poi, nel ritenere che il combinato disposto degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994 trova applicazione anche con riferimento alle procedure indette dagli enti locali. Tanto, coerentemente, peraltro, con l'orientamento di questa Sezione, che con sentenza 1° febbraio 2010, n. 397 si è espressa in ordine al rapporto tra potestà regolamentare degli enti locali e normativa statale in materia; nella sentenza sono stati ritenuti superati tutti gli argomenti diretti a dimostrare la cedevolezza della normativa statale a fronte della potestà regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale attribuita prima dall'art. 6 della legge n. 127/1997 e poi dal nuovo assetto costituzionale introdotto dalla legge costituzionale n. 2/2001; con la conclusione che detti enti territoriali, nell'esercizio della loro autonomia, "sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale". L'appellante sostiene, tuttavia, che il legislatore, con l'art. 8 comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, ha determinato solo il valore numerico massimo attribuibile ai titoli posseduti dal candidato (10/30), valore (o punteggio) che non rappresenta, come erroneamente ritenuto dal T.A.R., il "peso" massimo attribuibile ai titoli nel punteggio complessivo. 5.- Così individuato l'oggetto del contendere, occorre allora verificare quale sia effettivamente l'incidenza dei predetti titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale della procedura concorsuale. Ai fini del decidere, premessa fondamentale è la circostanza che nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. 487/1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922). Orbene, sul punto il T.A.R. si è preoccupato di chiarire se tale tetto massimo sia da rapportare al punteggio delle altre prove o al punteggio complessivo finale, concludendo, in termini che questo Collegio non può che condividere, che il punteggio massimo di 10/30 o equivalente sia da rapportare non al punteggio delle altre prove ma al punteggio complessivo, e ciò in base a vari indici interpretativi e precedenti giurisprudenziali. Tale interpretazione, contrariamente da quanto assunto dall'appellante, consente di far proprio un metodo di calcolo e di distribuzione dei punteggi che non attribuisce prevalenza determinante, né ai titoli né alle singole prove d'esame e concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio. 5b.- L'attività regolamentare dell'ente, come evidenziato dai primi giudici, non può non tener conto che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per solo esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli (rimanendo entrambe le procedure concorsuali strutturate su prove scritte ed orali), con il dovere di evitare una illogica prevalenza dei titoli o delle prove, trasformando il concorso per soli titoli o per soli esami. Come si è detto, nei concorsi per titoli ed esami, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2, del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale, è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile dell'incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva (Consiglio di stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922). L'art. 8, dedicato alla diversa tipologia di concorsi per titoli ed esami, prevede, al comma 4, che "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame". Orbene, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale (Cons. Stato Sez. V - 7 ottobre 2013 n. 4922). Ciò in quanto, pur non prevedendo espressamente il comma 4 dell'art. 8 del D.P.R. n. 487 del 1994 il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte - esplicitamente richiamata solo dall'articolo 7 comma 3, per i concorsi per soli esami - tale norma deve essere sottoposta ad una lettura coordinata con il precedente articolo, imponendo ragioni sistematiche di coordinamento normativo che il criterio della media dei voti per le prove scritte si applichi anche ai concorsi per titoli ed esami. E l'art. 7 comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994 - contenente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi - prevede, poi, che nei concorsi per soli esami "Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio". Invero, un'eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle prove scritte in ragione della tipologia di concorso - per soli esami o per titoli ed esami - sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali. Si deve ulteriormente rilevare che le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare logico che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi. 6c.- A tale principio non ostano sia le previsioni recate dal bando - il quale prevede che la graduatoria di merito sarà formata "sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove d'esame" - che dal regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune, pur trattandosi di disposizioni non chiare, con la conseguenza che deve farsi ricorso alla normativa generale statale in materia di accesso ai pubblici impieghi, la quale delinea il criterio generale della media dei voti delle prove scritte sia con riferimento ai concorsi per esami che ai concorsi per titoli ed esami. Come si è accennato, peraltro, non ricorre in materia la cedevolezza della normativa statale a fronte della potestà regolamentare nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale attribuita agli enti locali, rappresentando il rinvio, di cui al comma 7 dell'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 2001 - specifico per le procedure concorsuali negli enti locali - alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, il limite della potestà regolamentare. …. Nel novero di tali meccanismi va ascritto anche il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche, e ciò in considerazione del più volte dichiarato carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del D.P.R. n. 487 del 1994, e della necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune, suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite. Se quindi il regolamento dell'ente locale ben si presta a conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni, così non è per il procedimento concorsuale la cui rigidità , nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge, è sinonimo di efficienza ed imparzialità , delle quali sono espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 e che proprio per questo sottraggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti. 7.- In ordine, poi, all'assegnazione del voto in trentesimi, anziché in decimi, il fatto che l'art. 7 comma primo, del d.P.R. n. 487/1994 stabilisce che "i voti sono espressi, di norma, in trentesimi", ciò non preclude, tuttavia, l'utilizzo del sistema decimale ai fini della valutazione dei candidati, atteso che l'utilizzo del diverso sistema di quantificazione del punteggio non avrebbe condotto a un diverso esito dell'esame (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3039). Priva di fondamento, pertanto, è la complicata tesi dell'appellante, che il legislatore, fissando il punteggio massimo attribuibile ai titoli in 10/30 (o 3,3/10 se espresso in decimi), avrebbe indicato in tale misura il limite inderogabile della loro incidenza sulla votazione complessiva finale, per cui l'incidenza del punteggio riservato ai titoli nel punteggio complessivo finale sarebbe di 10/70 (se il voto fosse espresso in trentesimi e cioè 10 per i titoli + 30 per la media prove scritte + 30 per la prova orale) o 3,3/23,3 (se il voto fosse espresso in decimi e cioè 3,3 per i titoli + 10 per la media prove scritte + 10 per la prova orale). In entrambi i casi l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo, espressa in termini percentuali, corrisponderebbe al 14,30 %. La tesi risulta in evidente contrasto con l'interpretazione sistemica in questa sede data alle norme statali e regolamentari del Comune, perché verrebbe attribuito ai titoli un valore minimo, con l'effetto che il concorso, per i motivi esposti, subirebbe un grave sbilanciamento, diventando un concorso essenzialmente per esami e non per titoli ed esami. Come evidenziato, invece, dall'appellato nelle proprie difese "l'evidente finalità di tale tetto massimo è quella di limitare il peso dei titoli e quindi dell'esperienza rispetto alla preparazione culturale attestata dalle prove scritte e orali; ebbene, proprio in funzione di tale finalità , il tetto massimo deve essere interpretato in via generale in rapporto al punteggio complessivo finale". Correttamente quindi il T.A.R. ha osservato che il regolamento comunale in materia è, peraltro, sostanzialmente conforme al disposto di cui all'articolo 8 comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, sostenendo che "l'amministrazione con le norme del bando della procedura di cui trattasi, dopo avere legittimamente scelto di definire il punteggio con il coefficiente dei decimi invece che dei trentesimi, ha, da un lato, rispettato l'equivalenza, indicando il punteggio minimo per il superamento delle prove di esame in 7/10 e, dall'altro, ha indicato il punteggio massimo attribuibile ai titoli in n. 10 punti che rappresentano, appunto, 1/3 del punteggio massimo complessivo". Conclusivamente l'appello è infondato e va respinto. …. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello principale del dottor Ro. Va. e l'appello incidentale della dottoressa Fr.Ca. Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Mario Luigi Torsello - Presidente Antonio Amicuzzi - Consigliere Doris Durante - Consigliere Vincenzo Lopilato - Consigliere Carlo Schilardi - Consigliere, Estensore Depositata in Segreteria il 27 marzo 2015 | |
Da: Jollymatto73 ![]() | 20/10/2017 11:54:25 |
| Julie con questo Ministero non si è mai sicuri però ho letto una disposizione di legge circa le modalità di calcolo dei posti riservati che tuttavia non trovo più :/ | |
Da: Eos_may ![]() | 20/10/2017 11:55:21 |
| Il concorso è di 800 posti a bando. Quindi le percentuali dovrebbero essere calcolate solo sugli 800 del bando, dico bene? | |
Da: James Dean 74 ![]() | 20/10/2017 11:56:18 |
| Questione riserva disabili. Potrebbe non essere priva di fondamento l'affermazione secondo cui presso il Ministero della Giustizia l'aliquota riservata alle categorie protette risulterebbe già completa. Deduco ciò dal tenore del bando indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura di 1.031 posti di lavoro tramite procedura di mobilità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n.16 del 27 Febbraio 2015. In esso si legge che "Sono esclusi da questo concorso tutti i dipendenti in servizio a tempo pieno e indeterminato già assunti ai sensi dell'art. 3 e 18 della legge 68/1999, in quanto presso l'Amministrazione della Giustizia l'aliquota riservata a tali categorie risulta completa". Ovviamente è solo un'ipotesi perché in questi due anni le cose potrebbero essere cambiate. Nella speranza che a tutti sia data la possibilità di lavorare, vi faccio un grosso in bocca al lupo | |
Da: Perin ![]() | 20/10/2017 11:57:24 |
| @james grazie per il contributo ma da luglio già sappiamo... | |
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