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Concorso MAGISTRATURA 2016
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Da: MariaGiovanna87 ![]() | 07/06/2016 12:46:30 |
| Cedo stanza doppia dal 2 luglio (notte) all' 8 luglio (mattina) presso il mercure roma west (mostacciano) a pochi minuti dalla fiera. Prezzo 300 euro. Se interessati contattatemi in privato a marinomariagiovanna@yahoo.it | |
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| Da: galloritmo | 07/06/2016 12:50:25 |
| concordo con anonimo salernitano sulla primarietà degli argomenti citati da domanda molto seria, e suggerisco non una mera infarinatura, ma un approfondimento dei medesimi | |
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| Da: lory | 07/06/2016 12:53:22 |
| Che ne dite ..si possono saltare enti territoriali?? | |
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| Da: lory | 07/06/2016 12:54:30 |
| @DOMANDA seria.nn conviene rischiare | |
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Da: Grazie a tutti!!!!!! ![]() | 07/06/2016 13:35:32 |
| Vi ringrazio per avermi risposto. Temevo andassero fatti ma volevo sentirmelo dire. Il punto è che nel diritto amministrativo e un argomento che ho sempre odiato!!! Non ci capisco nulla! Grazie ancora | |
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Da: Elgar81 ![]() | 07/06/2016 14:27:32 |
| Ragazzi, qualcuno dei frequentanti il corso di Bellomo sa dirmi se è prevista a breve una nuova edizione dei Sistemi di dir. amm.? Sarei intenzionato ad acquistarli ma, alla luce delle riforme in itinere, l'edizione attuale del 2013 mi sembra un po' datata. Se avete notizie vi chiedo la cortesia di condividerle. | |
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Da: Impresa pubblica ![]() | 07/06/2016 14:44:24 |
| Qualcuno molto gentile potrebbe segnalare i temi importanti su ente pubblico. Società partecipata. In house. Grazie mille | |
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| Da: @Garante della Pubblicità | 07/06/2016 14:49:55 |
| Interveniamo cortesemente? Abbiamo codici, alberghi e corsi pubblicizzati in modo occulto. C'è solo l'imbarazzo della scelta su quello da cui iniziare. | |
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Da: Elgar81 ![]() | 07/06/2016 15:07:26 |
| Ho solo fatto una domanda, non sto neppure studiando per il vostro concorso... Ma mi rendo conto che chiedere qui è solo tempo perso. Continuate pure a cazzeggiare e scusate il disturbo. | |
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| Da: m ..... | 07/06/2016 15:39:35 |
| @Elgar81 Guarda che spesso si scherza pure,non è il forum degli aspiranti monaci tibetani | |
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| Da: AAA esperto esegeta cercasi | 07/06/2016 15:48:10 |
| Art.111 co.5 Cost., ultimo inciso. "o per effetto di provata condotta illecita". Cambierebbe il senso se fosse scritto solo "per provata condotta illecita"? Perche' "per effetto di"? | |
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| Da: AAA esperto esegeta cercasi | 07/06/2016 16:01:17 |
| Tentiamo, nel frattempo che si reperisce l'esegeta: è un limite alla volontà del legislatore che può, in ossequio alla riserva di legge, ammettere che la prova non si la formata in contraddittorio non in ogni caso di provata condotta illecita ma solo quando la stessa incida sulla stessa formazione della prova? "Per effetto di" significa che la condotta illecita deve essere stata causa esclusiva di formazione di una prova in contraddittorio che altrimenti non si sarebbe formata in quei termini? Quindi che la prova, che materialmente nasceva in contraddittorio, nel caso e solo in quel caso, non può avere validità di prova e serve una legge per escluderlo (altrimenti avrebbe validità perché formata nella sede naturale). Può essere? | |
| Rispondi | |
| Da: galloritmo | 07/06/2016 16:08:13 |
| Premessi brevi cenni sulla nozione di servizio pubblico e sulle diverse modalità di gestione degli stessi, tratti il candidato dell'attuale disciplina in materia di gestione dei servizi pubblici locali | |
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| Da: @MariaGiovanna87 | 07/06/2016 17:12:33 |
| La tua stanza non la vuole nessunooooooo,fattene una ragione! | |
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| Da: galloritmo | 07/06/2016 18:13:02 |
| Gli organismi di diritto pubblico: caratteri e disciplina. | |
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Da: zaffiro7 ![]() | 07/06/2016 18:28:37 |
| maria giovanna, ma fatti una vacanza ormai ! | |
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Da: aspirante_monaco_tibetano ![]() | 07/06/2016 18:58:23 |
| Ragazzi siete grandi qui dal tibet vi seguiamo ogni giorno! | |
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| Da: m ..... | 07/06/2016 19:35:47 |
| Pregate per noi ..... ogni giorno. | |
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| Da: qlcn | 07/06/2016 19:51:12 |
| interessato a scmabio vendita acquisto di full immersion? | |
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Da: Anonimo salernitano ![]() | 07/06/2016 20:53:34 |
| All'amante delle metamorfosi d'identità virtuale, nonché nota profiler (se dallo stile l'ho ben individuata), e sull'espressione "per effetto di provata condotta illecita" di cui al 111 Cost: la risposta che hai subito tu stessa proposto al quesito che poco prima hai lanciato, coglie pienamente nel segno quando individua nella causalità - e nel rilievo che ad essa il legislatore costituzionale di II grado ha voluto assegnare - una buona ragione giustificativa del termine "effetto" ivi inserito. Quella modifica costituzionale seguiva ad una lunga querelle, sorta all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito (1988-1989), sull'uso che il giudice possa fare del materiale raccolto dal p.m. (e dalla sua "longa manus", la p.g.) fuori dalla scena processuale che é chiamato a dirigere, presenti necessari tanto l'accusa quanto la difesa. Secoli di "cultura" inquisitoria prima (cinque, per la precisione: dal XIII al XVIII), e altri 150 anni di processo "misto" (parte inquisitorio, parte accusatorio; secondo il modello napoleonico; in Italia, emblematicamente tracciato dal codice "Manzini" del 1930) poi, erano tutti dalla parte di quanti - Consulta in primis, seguiti da buona parte della magistratura - sostenevano che il materiale formato fuori dall'agone processuale (e quindi, "inaudita altera parte") costituisse comunque piena "prova" ai fini della decisione penale, anche "a carico" dell'imputato (e quindi" contro di lui"). Tutt'altro il fondamento dello stile accusatorio che permea il nuovo codice "Vassalli" del 1988-1989, decisamente agli antipodi rispetto alla plurisecolare pratica inquisitoria italiana. Qui le "prove" sono formate unicamente in dibattimento, "scena" principale del giudizio penale, ove si concentra interamente la fase istruttoria (così sottratta a quella peculiare figura di giudice, a metà tra l'inquirente e il giudicante, che per decenni ha dominato il processo penale italiano: il "giudice istruttore" - non più di un pallido riflesso, e non certo il suo diretti discendente, è di questi il "g.i.p."). In questo scenario, domina un principio fondamentale, postulato del nuovo art 111 Cost.: tutto il materiale "a carico" dell'imputato non può essere usato "contro di lui" se non sia data almeno la possibilità a questi, per mezzo del suo difensore, di "falsificarlo"; ovvero, in termini più prosaici: di "contraddirvi". Se questa é la regola, scolpita a chiare lettere nel novellato 111 Cost., ad essa seguono 3 importanti deroghe, che consentono di "salvare" e quindi "considerare" come materiale probatorio, atti che in ossequio stringente alla regola non potrebbero affatto esserlo. Di queste tre deroghe, una - la più rara quanto a verificazione nella prassi - é proprio quella che tu haj citato Sotto il profilo linguistico - in una prospettiva di "drafting" legislativo - la preposizione "per" é spesso usata nei testi normativi non già per definire i rapporti di causa/effetto, bensì per esprimere le finalità di una data disciplina. L'equivalente normativo spesso usato è "ai fini di". Quando si vuole invece descrivere un rapporto di causa/effetto, il termine "per", di per sé solo, non é adeguato. Perciò é seguito dalla parola "effetto". Nel nostro caso, é proprio il rapporto di causalità ciò su cui la norma si sofferma. Assente quello, la deroga ai principi accusatori non potrebbe operare | |
| Rispondi | |
| Da: Thomas Milian | 07/06/2016 22:05:17 |
| avete notato che da quando anonimo scrive il livello di turpiloquio del forum si è abbassato notevolmente? Prima scavalcavamo il forum vfp4 e 1400 vice ispettori, ora, quanto a turpiloquio, siamo regrediti di brutto. | |
| Rispondi | |
Da: ER MONNEZZA ![]() | 07/06/2016 22:18:35 |
| Cazzo se l'avemo notato... Porca troia! | |
| Rispondi | |
| Da: AAAA esperto esegeta pervenuto | 07/06/2016 22:22:45 |
| Grazie, sapevo di poter contare su varie professionalità presenti in questo forum :) Non per tirarcela (o forse, per una volta, si), ma abbiamo il forum più tecnico e professionale di tutto Minint.net: che lo si sappia! Volete mettere noi, al confronto di quelli "di là"? Tze'! Dunque, ricapitolando le 3 categorie di possibili esclusioni consentite alla (riserva di) legge sono: -la prova non si forma in contraddittorio, ma altrove, per consenso dell'imputato (una rinuncia secca e incondizionata ad un diritto costituzionalmente garantito sarebbe impossibile, credo: ecco la necessità che la legge preveda uno "scambio" in termini di premialità) -la prova non si forma in contraddittorio perchè oggettivamente impossibile farlo in quella modalità (dunque, il rischio è che manchi del tutto una qualunque prova, se la legge non soccorresse con una ammissibilità estrema: in linea teorica ci si potrebbe domandare cosa ne guadagni l'imputato da questa impostazione; la risposta potrebbe costringere a considerare che a) anche la prova a discarico si forma in contraddittorio e che b) comunque il sistema non è accusatorio puro, ma prevalentemente accusatorio..e come ben illustrato sopra, abbiamo secoli di teoria inquisitoria da contenere) -la prova si potrebbe materialmente formare in contraddittorio, non essendoci alcuna impossibilità oggettiva: ma non sarebbe opportuno che si formasse in quella sede, perchè sarebbe frutto di una provata condotta illecita; o, nel caso in cui si fosse già materialmente formata, la si dovrà considerare non validamente formata perchè effetto di una provata condotta illecita. E' corretto? L'ultimo inciso quindi ammetterebbe sia ipotesi di esclusione "preventive" (la prova non si è ancora materialmente formata in contraddittorio, pur essendo oggettivamente possibile che si formi in quella sede), che ipotesi "successive" (la prova si era pur formata in contraddittorio, ma non le si può più attribuire valore di prova valida e quindi è data come mai formata). Credo. Prevengo l'obiezione: tutte elucubrazioni che ad uno studente di diritto costituzionale del primo anno suonano stupide, verissimo. Tuttavia, il "nuovo" 111 Cost. è quasi degno di una puntata speciale di Voyager per chi studiava mentre in tv passavano le prime stagioni di "Un giorno in Pretura". | |
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Da: successioni ![]() | 07/06/2016 22:39:34 |
| Le saltiamo. ? | |
| Rispondi | |
| Da: successioni? | 07/06/2016 23:13:23 |
| io le salto proprio... mi concentro su contratti e proprietà o diritti reali | |
| Rispondi | |
Da: vero ![]() | 07/06/2016 23:28:56 |
| sto forum é popo salito de livello ultimamente | |
| Rispondi | |
Da: x maria giovannona ![]() | 08/06/2016 09:52:11 |
| mi sa che ci puoi anche rinunciare la tua stanza proprio non piace qui | |
| Rispondi | |
| Da: vendo codici nel diritto | 08/06/2016 10:50:34 |
| Vendo codici nel diritto edizione 2015 a 80 euro ( quattro volumi, prezzo di copertina euro 252). diritto.bari@yahoo.it | |
| Rispondi | |
Da: Anonimo salernitano ![]() | 08/06/2016 10:59:31 |
| @ AAA esperto esegeta, Nel complesso la tua ricostruzione regge bene e non incappa in alcun vizio. La si potrebbe completare con qualche ulteriori riflessione - di ordine più "suppletivo" che "integrativo": 1) I commi 4 ss. dell'art. 111 regolano il contraddittorio soltanto in relazione ai materiali "narrativi" (e non anche quelli "documentali"), vietando l'uso "in malam partem" delle cose dette da chi, con "libera scelta", eviti volontariamente l'escussione in dibattiment; i processualisti angloamericani classificherebbero questa "regola" tra le "exclusionary rules", ossia quel compendio di prescrizioni volte a stabilire ciò che i 12 "jurors" non devono sentire affinché il loro "veredictum" non venga inquinato. Qui da noi, dove non c'é giuria (tale non può dirsi infatti quella prevista nella corte d'assise, più simile al modello dello "scabinato" che a quello inglese del "petty jury"; facile intuire che in camera di consiglio, infatti, qui abbiano la meglio o comunque guidino il gioco i due togati che la compongono, soverchiando i sei "giurati popolari"), questa regola d'esclusione - se intesa "cum grano salis" - non impedisce d'imporre obblighi testimoniali al correo narrante fatti altrui (pentiti in primis): "sempre" singnifica infatti che il volontario sottrarsi all'escussione deve essere durato fino all'ultimo istante processualmente utile; "libera scelta", invece, é espressione che esclude influssi esterni delittuosi ovvero più in generale, che esclude pressioni coattive esterne sul teste. 2) il comma 5, in particolare; contempla invece - come detto - tre deroghe al principio per cui "la prova si forma in contraddittorio": 2.1) innanzitutto, l'imputato può consentirvi: rispetto al singolo atto acquisitivo, com'è per l'art. 238 comma 4 cpp, ovvero con opzioni sul procedimento: a) richiesta su una data pena (c.d. "patteggiamento") o b) giudizio abbreviato 2.2) l'escussione testimoniale deve risultare obiettivamente impossibile 2.3) l'escussione testimoniale deve risultare soggettivamente impossibile. Qui, si assume che qualcuno l'abbia impedita a mezzo di condotta illecita, di cui l'escussore deve fornire "prova". "Provata condotta illecita" significa congnizione "stricta": non basterebbero probabilità qualunque (del tipo: informare il giudice che se il teste sta mentendo, lo fa perché qualcuno l'ha corrotto); occorre un "quid pluris", anche se non si pretende di certo una "probatio diabolica" (che l'escussore, in aula, porti con sé dettagliata documentazione dei bonifici disposti in favore del teste coartato; se é l'accussa ad escutere, questo si potrebbe anche pretendere - l'apparato pubblico dispone infatti di ampi mezzi investigativi per scoprire tutto ciò. Se é invece la difesa a trovarsi di fronte un teste che ha mutato la propria originale versione, perché corrotto o altrimenti coartato, pretendere da essa analitica e piena prova di quanto afferma singnifica null'altro che precluderle in radice ogni obiezione sul tema. Stortura, questa, che meglio sarebbe da evitare in un sistema moderatamente accusatorio qual é l'attuale). | |
| Rispondi | |
| Da: dout_ | 08/06/2016 11:09:32 |
| x qlcn io potrei scambiare se ti va scrivi a enea2015@virgilio.it | |
| Rispondi | |
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