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Magistratura 2015
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Da: Papaerina12320/11/2015 20:23:33
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 11 novembre 2015, n.229
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Da: xJurista20/11/2015 20:24:18
No, abbiamo parlato solamente il primo giorno. Nei giorni successivi ci siamo solamente salutati.
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Da: Papaerina12320/11/2015 20:24:36
Spiego quella di penale:
Il Tribunale di Pordenone e la Corte d'Appello di Trieste affermano la responsabilità dell'imputato, responsabile dello stabilimento con delega in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, in ordine al reato di lesioni colpose (ex artt. 43 e 590 c.p.). Pertinenti e rilevanti sono però i motivi di ricorso dedotti dall'imputato (tutti respinti dalla Corte). Essi coinvolgono questioni "capitali" in materia di reato colposo, tutte attualmente oggetto di un intenso dibattito scientifico, e ci consentono ancora una volta di rilevare la netta distanza che separa dottrina e giurisprudenza - come in altri - anche in questo specifico settore.
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Da: Papaerina12320/11/2015 20:25:30
Il primo motivo (par. 2.1.) adduce la violazione dell'art. 521 c.p.p. (correlazione tra imputazione e sentenza) e quindi il diritto di difesa. Infatti - lamenta il ricorrente -, mentre la contestazione riguardava la mancata adozione di dispositivi più adeguati, inosservanza astrattamente imputabile al delegato e posta effettivamente a fondamento della sentenza di primo grado, il Giudice d'appello ha sostenuto la responsabilità dell'imputato sull'omessa valutazione del rischio, violazione mai espressamente contestata di un obbligo peraltro non delegabile da parte del datore di lavoro. Da qui, dunque, un ulteriore motivo di ricorso (par. 2.2.), quello relativo alla violazione dell'art. 4 ter del d.lgs. 626/1994.
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Da: Papaerina12320/11/2015 20:26:36
La Corte, tuttavia, ritiene infondate entrambe le censure, giacché la valutazione effettuata dal Tribunale sarebbe «sostanzialmente consonante con quella espressa dalla Corte d'Appello». Infatti, nonostante la prassi, nota e sempre rispettata da parte di tutti i lavoratori, fosse quella di lavare con acqua l'interno dei fusti prima di svolgere l'operazione sopra descritta, la vittima sarebbe stata «all'oscuro circa le ragioni che rendevano essenziale, ai fini della sicurezza, il lavaggio dei bidoni». Da ciò deriverebbe, secondo i Giudici, il ripercuotersi dell'omessa valutazione (che «già all'epoca del fatto era adempimento non delegabile dal datore di lavoro», riconoscono i Giudici) nell'inadeguato assolvimento dell'obbligo di informazione sui rischi per la sicurezza in favore dei lavoratori e nell'adozione di una prassi, quella generalmente adottata (ma non rispettata dal lavoratore nel caso di specie), in ogni caso sommaria e inidonea a scongiurare il (prevedibile) pericolo di esplosioni.
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Da: xpaperA20/11/2015 20:26:55
ma dove le trovi queste sentenze?
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Da: Papaerina12320/11/2015 20:28:21
Questo duplice profilo di colpa, sempre a parere della Cassazione, non recherebbe in sé alcuna mutazione della contestazione, nella quale già "si faceva riferimento all'assenza di appropriate misure per governare il rischio".

La replica dei Giudici di legittimità al menzionato argomento difensivo riflette una tendenza della giurisprudenza, quella di riconoscere piena "fungibilità" a tutte le ipotetiche inosservanze riconducibili all'art. 43 c.p. (anche a prescindere da un nesso diretto ed effettivo fra ciascuna violazione cautelare ed evento), già opportunamente stigmatizzata da parte della dottrina. Questa soluzione determina una evidente volatilizzazione fatto tipico, cioè della dimensione propriamente oggettiva (generalizzante, tendenzialmente valida erga omnes) della colpa; sicché la definizione della regola cautelare inosservata non riesce a svolgere quella funzione garantista tradizionalmente assegnata - anche in questo settore, nonostante la nota indeterminatezza che affligge la colpa - al principio di legalità penale.
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Da: Papaerina12320/11/2015 20:29:20
Ma il profilo cui si è appena fatto riferimento ci porta a considerare due ulteriori aspetti "sostanziali", intimamente legati alle modalità di contestazione del fatto, emergenti dai motivi di ricorsi e dalle relative argomentazioni della Corte: a) la sostanza normativa del rapporto "causale" fra omissione colposa ed evento, che si riflette sul piano del metodo di accertamento (rectius, di valutazione) del relativo nesso di imputazione; b) e la eventuale rilevanza della "colpa" della vittima su quello dell'ascrizione dell'evento-infortunio al garante della sicurezza.
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Da: Papaerina12320/11/2015 20:30:38
Per quanto riguarda il nesso di causalità, già nel relativo motivo di ricorso (così come riportato in sentenza: par. 2.4.) si può scorgere una commistione concettuale da tempo criticata da alcuni commentatori: quella fra il giudizio di prevedibilità in concreto, attraverso cui il giudice dovrebbe concretizzare il dovere di diligenza individuando la regola cautelare inosservata nel caso concreto, e il criterio di prevedibilità in astratto (sostanzialmente analogo a quello di idoneità o di non eccezionalità secondo l'id quod plerumque accidit) ereditato dalla teoria della causalità umana di Francesco Antolisei. Censurando la decisione della Corte d'Appello in punto di causalità, infatti, si lamenta che "erroneamente si è ritenuto che si trattasse di disattenzione prevedibile".
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Da: Papaerina12320/11/2015 20:31:51
Basta cercare in giro e le sentenze escono fuori.
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Da: zaffiro7 20/11/2015 20:35:37
mi fate morì; ma davvero pensate che io sia così stupida da dirvi come sono ? A parte che non m'interessa, qui solo studio e diritto !

Mi conviene diradare gli interventi, non vorrei spuntaste agli esami con un cartellone con scritto AAA CERCASI ZAFFIRO !

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Da: Ho capito 20/11/2015 20:36:47
Studio e diritto???
Zaffiro forse volevi scrivere cszzate e cazzate
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Da: Papaerina12320/11/2015 20:38:00
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 28 ottobre 2015, n.22003
In merito al risarcimento del danno conseguente al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in relazione alla seguente questione: se, con riferimento all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 114 c.p.p. e 684 c.p., la valutazione del giudice di merito debba ritenersi vincolata al semplice rilievo della minima riproduzione di un atto non divugabile ovvero possa essere orientata all'apprezzamento dei contenuti della riproduzione medesima.
Rispondi

Da: zaffiro7 20/11/2015 20:39:39
le cassate che dici tu, mi aiutano a gestire l'ansia mentre studio, mi rilasso, aumenta la dopamina, l'endorfine, e tante cose, quindi ? Cosa vorresti che dopo 18 pagine di sentenza che mi fulminano il cervello faccia come paperina che pare non gli basti mai ? No ! Diritto si ma con parsimonia, casseggio e diritto mettiamola così !
Rispondi

Da: zaffiro7 20/11/2015 20:41:11
le endorfine, non sia mai spunti o professore !
Rispondi

Da: zaffiro7 20/11/2015 20:42:32
non vorrei fare la fine del miele in questo forum !!!!
Rispondi

Da: Papaerina12320/11/2015 20:43:59
Illegittima l'esclusione dalla gara ove i dati siano già in possesso della P.A.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 agosto 2015 (sulla illegittimità della esclusione di una ditta da una gara di appalto per carenza della documentazione comprovante la carica e i poteri del sottoscrittore dell'offerta, nel caso in cui i dati relativi all'identità e ai poteri siano evincibili da documenti già in possesso della P.A.).
Rispondi

Da: AmbrogioErgigolò20/11/2015 20:44:54
Zaffiro mi chiami ?
Rispondi

Da: per la papera20/11/2015 20:45:16
papera, ma cosa sei in preda ad un comportamento compulsivo?
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Da: Ho capito 20/11/2015 20:45:40
Zaffiro..... Vai a zappare la terra......
Le tue braccia sono ardentemente desiderate
Rispondi

Da: zaffiro7 20/11/2015 20:46:48
sono molto raffinata e delicata, non ce la farei a zappare, potrei svenire sotto il sole....
Rispondi

Da: per l Ambrogio20/11/2015 20:47:34
Ambrò, l'unica tattica è approcciarla al concorso. Ma dubito che lo farai, in quanto sarai troppo concentrato.
Rispondi

Da: Papaerina12320/11/2015 20:48:55
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 17 novembre 2015* (sulle diverse modalità con le quali può essere rilevato il difetto di giurisdizione in primo grado ed in grado di appello e sulla giurisdizione dell'A.G.O. per le controversie relative all'elargizione prevista in favore delle vittime della delinquenza mafiosa dalla legge n. 302 del 1990).
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Da: Papaerina12320/11/2015 20:51:18
No, ho finito. Cerco di dare spunti interessanti, visto che i discorsi che si fanno qua mi annoiano.
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Da: Ho capito 20/11/2015 20:55:21
Ma infatti non ci vai per lo charme, ma per la mente. Cioè la non mente. I non neuroni
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Da: Paperina12320/11/2015 20:56:29
Qualcuno vuole fornire contributi giuridici alla discussione?
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Da: AmbrogioErgigolò20/11/2015 21:12:10
Magari dopo il concorso la potrei ospitare da me . Zaffiro pensaci risparmieresti un botto di soldi e finalmente farai sesso dopo anni di chiusura vulvale!
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Da: zaffiro7 20/11/2015 21:40:09
Il diritto è  un mosaico: quando hai finito di ricomporlo hai vinto. (Pensiero della sera)🐥🐥🐥
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Da: Incredulo20/11/2015 22:03:35
Zaffiro vuoi il mio pensiero della sera?!
Vai a farti fottere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Da: zaffiro7 20/11/2015 22:08:53
Incredulo ma quanto 6 gggeloso tu nessun tro !!
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