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Magistratura 2015
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Da: indietrotutta ![]() | 19/11/2015 20:57:33 |
| forum d'arrapati c'avete nà fissa co zaffiro, e basta ! | |
| Rispondi | |
Da: x indietro. ![]() | 19/11/2015 20:58:26 |
| sei pugliese,sei sicuramente carina. | |
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Da: macalle -banned!- | 19/11/2015 20:58:34 |
| invoco i derivati | |
| Rispondi | |
Da: macalle -banned!- | 19/11/2015 20:59:21 |
| derivati a me | |
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| Da: iderivati | 19/11/2015 20:59:55 |
| ma se un contratto è socialmente utile, l'idagine sulla causa in concreto non finisce per identificarsi con il tipo? | |
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Da: TRIS ![]() | 19/11/2015 21:00:46 |
| oh ! macalle è stato esaudito subito ! Magia ? | |
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| Da: AmbrogioErgigolò | 19/11/2015 21:02:12 |
| anche tu sei interessante indietrotutta...non temere! Mentre Zaffiro è zozza fuori, tu sei zozza dentro! | |
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| Da: AmbrogioErgigolò | 19/11/2015 21:02:14 |
| anche tu sei interessante indietrotutta...non temere! Mentre Zaffiro è zozza fuori, tu sei zozza dentro! | |
| Rispondi | |
| Da: iderivati | 19/11/2015 21:02:26 |
| oppure la individuazione della causa in concreto prescinde dal tipo? Ma in questo caso significherebbe che prescinde anche dall'utilità sociale | |
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| Da: Scherzi a parte..... | 19/11/2015 21:03:11 |
| Secondo voi quanta gente ha fatto bene tutti e tre i tre temi? | |
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| Da: Paperina123 | 19/11/2015 21:04:37 |
| È ravvisabile il delitto di truffa nel caso in cui una persona, ingannando il partner circa i propri sentimenti, induca quest'ultimo ad effettuare a suo favore una prestazione patrimoniale? | |
| Rispondi | |
| Da: @paperina | 19/11/2015 21:06:00 |
| Sicuramente si. Si tratta di esperienza personale? Illustraci, please | |
| Rispondi | |
Da: macalle -banned!- | 19/11/2015 21:06:54 |
| ma che prestazione patrimoniale è ? Quantifica | |
| Rispondi | |
| Da: Paperina123 | 19/11/2015 21:07:41 |
| Ripercorriamo, anzitutto, i fatti oggetto della pronuncia: una donna (la parte offesa nel processo) presta varie somme di denaro ad un uomo (l'imputato) con cui intrattiene da alcuni mesi una relazione sentimentale, ricevendo da quest'ultimo promesse circa la costruzione insieme di una famiglia e rassicurazioni sulla futura restituzione del denaro. L'uomo, poco tempo dopo aver ricevuto tali somme (la cui entità non risulta accertata con sicurezza ma che, nella prospettazione della persona offesa, ammonterebbero a 16.000 euro circa), interrompe la relazione e restituisce solo una minima parte del denaro prestato (280 euro), rifiutandosi - nonostante le reiterate richieste della donna, anche mediante raccomandata - di onorare il proprio debito. | |
| Rispondi | |
Da: indietrotutta ![]() | 19/11/2015 21:14:37 |
| ambrogio, tu sei zozzo dentro e fuori ! | |
| Rispondi | |
Da: indietrotutta ![]() | 19/11/2015 21:23:15 |
| vbbè, lo ammetto, sono un troll. studio davvero per avvocato, ma qui dentro ho fatto solo il troll. solo che mi sono stancata, spero possiate perdonarmi. | |
| Rispondi | |
| Da: AmbrogioErgigolò | 19/11/2015 21:26:20 |
| L induzione in errore , gli artifici e i raggiri come li proverà la p.o.? L'imputato potrà sempre dire che in quel momento era innamorato e non vi era nessun dolo da parte sua. Il prestito dei soldi si configura in tal caso come contratto di mutuo. Può recuperare i soldi in sede civile , ma non c è alcuna truffa, nè circonvenzione di incapaci se lei è sana di mente...non scherziamo! | |
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| Da: xambr | 19/11/2015 21:28:00 |
| studio ancora, che è meglio | |
| Rispondi | |
Da: macalle -banned!- | 19/11/2015 21:31:31 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: Paperina123 | 19/11/2015 21:34:53 |
| Può dunque l'inganno tipico della truffa avere ad oggetto i sentimenti dell'agente; e possono quest'ultimi essere l'oggetto dell'errore della vittima? La risposta è affermativa secondo il Tribunale di Milano, che ne propone anche un esempio: "un soggetto [che] contatti una persona su un social-network e intraprenda con questa una corrispondenza offrendo dati falsi circa le proprie qualità , i propri interessi e la propria professione, riuscendo, in tal modo, a far invaghire la persona, a farle credere che i sentimenti affettivi siano reciproci e infine a farle effettuare una prestazione patrimoniale a proprio favore". | |
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| Da: AmbrogioErgigolò | 19/11/2015 21:34:59 |
| STUDIA TU ZAPPA!!! Tribunale di Milano, Sez. III, sentenza14 luglio 2015 (dep. 8 settembre 2015) Giud. Mannucci Pacini. È ravvisabile il delitto di truffa nel caso in cui una persona, ingannando il partner circa i propri sentimenti, induca quest'ultimo ad effettuare a suo favore una prestazione patrimoniale? Il fatto. Una donna (la parte offesa nel processo) presta varie somme di denaro ad un uomo (l'imputato) con cui intrattiene da alcuni mesi una relazione sentimentale, ricevendo da quest'ultimo promesse circa la costruzione insieme di una famiglia e rassicurazioni sulla futura restituzione del denaro. L'uomo, poco tempo dopo aver ricevuto tali somme (la cui entità non risulta accertata con sicurezza ma che, secondo la persona offesa, ammonterebbero a 16.000 euro circa), interrompe la relazione e restituisce solo una minima parte del denaro prestato (280 euro), rifiutandosi - nonostante le reiterate richieste della donna, anche mediante raccomandata - di onorare il proprio debito. I reati ipotizzati nel capo d'imputazione sono quelli di truffa (art. 640 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). La sentenza perviene ad una pronuncia di assoluzione dell'imputato. Per ritenere integrata una truffa, occorrerebbe provare che l'imputato «intraprese la relazione con la donna con lo specifico intento di creare in capo a quest'ultima la falsa apparenza di un rapporto sentimentale all'interno del quale la stessa avrebbe facilmente accolto la richiesta di un prestito di denaro». Inoltre, ai fini della prova del dolo, «occorrerebbe altresì dimostrare che l'imputato, una volta creato artificiosamente tale contesto di intimità , indusse la donna ad effettuare gli atti patrimoniali con l'originaria e perdurante intenzione di disattendere la promessa di restituzione delle somme prestate». Tutte prove assenti. Anzi, prosegue il tribunale, l'evidenza è che l'imputato iniziò senza «alcuna malizia» la relazione per poi cambiare idea. Il Tribunale procede quindi a vagliare la sussumibilità della fattispecie all'interno del delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. Sul punto la sentenza è perentoria: la mancata restituzione di somme di denaro date in prestito è penalmente irrilevante. Essa può dar luogo solo ad una violazione contrattuale rilevante in sede civile, ma non al delitto di appropriazione indebita né a qualsivoglia altro illecito penale. La ragione? Il difetto del requisito dell'altruità della cosa oggetto della condotta. Infatti - avendo le parti pattuito la futura restituzione delle somme consegnate - l'operazione è giuridicamente qualificabile come contratto di mutuo. Dunque, al momento della consegna del denaro l'accipiens (l'imputato, mutuatario) ne acquista la proprietà ex art. 1814 c.c., rimanendo vincolato all'obbligo di restituire il tantundem. Il trasferimento della proprietà delle cose date a mutuo esclude la compatibilità di tale contratto con ipotesi di appropriazione indebita; almeno aderendo al tradizionale orientamento giurisprudenziale che considera "altrui" la cosa che è in proprietà di altri secondo le norme del diritto civile. Donne…quando Vi innamorate…il braccino tenetelo corto!!! | |
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| Da: Paperina123 | 19/11/2015 21:40:53 |
| Bravo Ambrogio, hai trovato la sentenza che stavo leggendo e postando con tutti i passaggi logici. | |
| Rispondi | |
| Da: AmbrogioErgigolò | 19/11/2015 21:46:31 |
| Grazie patatina. ..la "zappa" non era per te ma per il genio che ha detto "vai a studiare " Porello! Per lui era truffa evidentemente ! | |
| Rispondi | |
Da: macalle -banned!- | 19/11/2015 21:49:03 |
- Messaggio eliminato - | |
| Rispondi | |
| Da: Paperina123 | 19/11/2015 21:49:08 |
| La Corte di Cassazione si pronuncia su alcune importanti questioni in tema di riduzione di una donazione dissimulata e tutela del legittimario. | |
| Rispondi | |
| Da: Paperina123 | 19/11/2015 21:51:56 |
| macalle, stai sempre a lamentarti che non ci sono info utili in questo forum, posto qualcosa di un po' più utile e la tua risposta è un'insinuazione? Speravo in un po' di gratitudine, ma a quanto pare mi sbagliavo. | |
| Rispondi | |
| Da: Paperina123 | 19/11/2015 21:54:18 |
| Il legittimario qualora sia totalmente pretermesso dall'eredità , ancorché in una successione ab intestato, se impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius per la conseguente riduzione, deve considerarsi terzo? | |
| Rispondi | |
| Da: xambr | 19/11/2015 22:02:48 |
| certo che deve considerarsi terzo, in quanto il contratto è in sua frode | |
| Rispondi | |
Da: Veruska78 ![]() | 19/11/2015 22:03:12 |
| Finalmente qualcosa di interessante! Provo a dire la mia: finché non ottiene la riduzione il pretermesso totalmente non può vantare la qualità di erede, quindi è terzo. Sbaglio? | |
| Rispondi | |
| Da: Paperina123 | 19/11/2015 22:05:59 |
| Nella sostanza, viene rigettato il ricorso avverso la decisione della Corte di appello, che, confermando nel merito la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da due fratelli nei confronti di altri fratelli, eredi legittimari, e accertata la simulazione di una vendita dell'unico bene costituente patrimonio del de cuius, effettuata da quest'ultimo a favore di un figlio e del relativo coniuge, disponeva la riduzione della donazione indiretta dissimulata e la prosecuzione del giudizio di divisione ereditaria. Ciò sul presupposto, ribadisce la Suprema Corte, che il legittimario qualora sia totalmente pretermesso dall'eredità , ancorché in una successione ab intestato, se impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius per la conseguente riduzione, deve considerarsi terzo e non erede, acquisendo tale qualità solo in conseguenza dell'accoglimento dell'azione di riduzione; sicché non è necessaria la preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ex art. 564 c.c., richiesta per il legittimario che abbia la qualità di erede - per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato - e non invece per il legittimario totalmente pretermesso che acquista i suoi diritti solo a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione o dell'impugnazione del testamento. Non solo, ma in quanto terzo rispetto al contratto di compravendita, nei confronti del legittimario totalmente pretermesso la dichiarazione relativa al versamento del prezzo non ha efficacia vincolante. | |
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