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Magistratura 2015
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Da: Iniziativa positiva ![]() | 31/10/2014 00:36:21 |
| Mah vero 07/11/11: "nel civile tutto è risalente. nel senso che conta più ciò che già è stato detto. lo schema dell'art. 1333 c.c. in chiave contrattuale però è minoritario. il contratto nella sua ontolgia ha struttura bilaterale, almeno. si leggano le prime 20-30 pagine del bianca. ed in effetti quella cassazione distingue l area di competenza del negozio unilaterale da quella del contratto. la questione rimane aperta. e la varie tesi hanno un fondamento positivo. tanto che la cassazione rimane ondivaga. ai fini di una prova scritta non conta dare soluzioni ma prospettare i problemi, dimostrando di averne compreso il senso e la portata. suggerirei anzi di non prendere posizione. di restare neutri. infine, si tenga conto che il pagamento traslativo per altri esula dallo schema del 1333 c.c.." Concorsista1 stesso giorno: "Sul 1333 direi che siamo in presenza di un negozio unilaterale rifiutabile (o anche di un negozio unilaterale a rilevanza bilaterale)... Ma interessante direi che è il regime dell'irrevocabilità della proposta che è nella direzione del mancato rifiuto. La proposta, cioè, diventa irrevocabile non perchè così ha deciso il proponente ma nel momento in cui giunge a conoscenza dell'oblato. Ciò vale a qualificare la fattispecie come negozio unilaterale il cui (eventuale) rifiuto andrebbe a travolgere effetti che si sono già verificati (operando, quindi, ex tunc). Per questo il nodo centrale del 1333 è dato proprio dall'irrevocabilità della proposta che vale a qualificare la fattispecie come negozio unilaterale purchè al destinatario conseguano solo effetti incrementativi (e questo consente di superare anche la tipicità delle promesse unilaterali). Ma più in generale il dogma del consenso e della relatività degli effetti non è assoluto posto che il legislatore vi ha derogato (es contratto a favore del terzo). Piuttosto lancio un'altra questione: è possibile trasferire un diritto reale al terzo ex art. 1411 c.c.?" Caro concorsista stesso giorno: "solamente il bianca, però, reputa essersi in presenza di un negozio unilaterale nell'ipotesi dell.art. 1333 cc., altra ed autorevole dottrina si aggancia alla stessa dizione testuale di cui alla rubrica legis asseverandone la natura contrattuale..." ..... Stesso giorno: "Sì, va infatti rilevato come l'art. 1333 del nostro codice civile affermi che la proposta negoziale giungente all'oblato rechi in sé un'obbligazione che incombe sul proponente fin dal momento in cui l'oblato ne abbia effettiva o legale contezza. Trattasi invero di contratto. L'oblato infatti non vede in alcun modo modificarsi la sua sfera giuridica, ancorchè in senso favorevole, se non dopo che sia spirato il termine per il rifiuto. Così tale oblato esprime una sorta di consenso tacito all'attribuzione che altrimenti non potrebbe essere effettuata." Cincorsista1: "Non mi risulta.... il Gazzoni (e non solo) parla al riguardo di un negozio unilaterale rifiutabile individuandone il fondamento proprio nella irrevocabilità della proposta. Se, cioè, fossimo di fronte a una classica proposta contrattuale questa dovrebbe essere accettata anche con un mero comportamento di astensione. Ma la norma parla invece di un rifiuto che non avrebbe alcun senso se la proposta fosse (soltanto) una proposta contrattuale: si può rifiutare solo ciò che si è già acquistato. Per tale ragione il rifiuto vale a rimuovere effetti che la fattispecie ha già prodotto e che potranno essere rimossi (ex tunc) proprio con l'esercizio del potere di rifiuto da parte dell'oblato" Fencing 86: "Da: fencing 86 07/11/2011 15.18.20 Direi che, partendo dalla ratio del 1411 c.c., sia possibile anche il trasferimento di un diritto reale al terzo. Infatti, da un lato si ha un effetto esclusivamente favorevole, dall'altro rimane sempre ferma la possibilità di rifiutare,con la conseguenza di sottrarsi a un acquisto non gradito. Il discorso vale però se il diritto reale non comporti nessun tipo di peso ( per es. una proprietà gravata da servitù). In quel caso, la presenza anche di effetti sfavorevoli richiederebbe un coinvolgimento del destinatario dell'attribuzione che, pertanto cesserebbe di essere terzo e diverrebbe a pieno titolo parte contrattuale" Per concorsista: "chi l'ha detto scusa che si può rifiutare solo ciò che si è già acquistato? cioè se ricevo visite di parenti a natale e mio zio mi propone di regalarmi una ferrari testa rossa, ed io rifiuto perchè troppo costosa, mica ho acquistato nulla! ho semplicemente rifiutato la proposta di trasferimento di un bene. Non è che bisogna per forza supporre forzatamente che lo zio ha fatto la proposta, si è prodotto l'effetto traslativo, senonchè subito dopo questo effetto è stato cancellato perchè ho rifiutato!! E' una superflua finzione formale, basta dire che l'oblato ha avuto un po' di tempo a disposizione (cioè in termine accordato dal codice civile) per esprimere o meno il consenso (o il dissenso, che è la stessa cosa) rispetto alla proposta contrattuale che gli è stata fatta, la quale implicava un sacrificio solo per chi la faceva." | |
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Da: IusAndGlory ![]() | 31/10/2014 00:44:24 |
| ....memore di una piacevole conversazione post concorso sui corsi da seguire Risegnalo la piacevole lettura dell'accredita rivista giuridica di un noto Consigliere che tiene corsi ed esorto voi a leggerla http://www.dirittoscienza.it/2014-ottobre-novembre.pdf | |
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Da: Iniziativa positiva ![]() | 31/10/2014 00:45:14 |
| Indignado: "il modello delineato dall'art. 1333 c.c. è pur sempre quello del contratto, con incrocio tra le due volontà, sebbene una di esse sia acquisito col modello del silenzio significativo. Qui il legislatore sembra attenuare i crismi formali dell'accettazione, ritenendo sufficiente anche l'accettazione per fatti concludenti, ovvero per silenzio, a motivo dell'effetto vantaggioso discendente dal contratto, da cui non possono originare obblighi a carico del destinatario. L'unilateralità attiene, pertanto, non alla struttura ma all'effetto. Dunque condivisibile cassazione laddove afferma che unico modo di trasferimento unilaterale del diritto risiede nella promessa ovvero nella donazione bilaterale e che tutti gli altri mezzi hanno natura contrattuale." Mah vero: "si direbbe quindi contratto con obbligazione unilaterale. tipo il mutuo. il guaio è dato però dal silenzio significativo che nella fattispecie non pare ricorrere. mi pare che sacco opti per la tesi su espressa. di contrario avviso bianca. se non erro." Concorsista1: "La mia è una ricostruzione dell'art. 1333 sul quale esistono interpretazioni diverse soprattutto in dottrina. Ma quella da me proposta è, a mio avviso, quella che consente di ammettere anche la produzione di un effetto reale ex art. 1333. Se il 1333 è un contratto potrebbe produrre effetti reali? Come potrebbe superarsi il principio del consenso traslativo? E' pacifico che il 1333 possa avere ad oggetto un obbligo di fare o di non fare ma se ha ad oggetto un obbligo di dare? Per alcuni in questo caso sarebbe una donazione obbligatoria che richiederebbe, cioè, la necessaria accettazione non solo espressa ma anche formale. Sarebbe, cioè, esclusa l'operatività di tale disposizione con riferimento ai contratti ad effetti reali perchè -in quanto fondata sul consenso tacito del destinatario- sarebbe inapplicabile ai contratti formali e alle donazioni. Ma riconoscendo al 1333 natura di negozio unilaterale rifiutabile (gratuito) esso, al pari della donazione, potrebbe produrre sia un effetto obbligatorio sia un effetto reale: sarebbe, cioè, un negozio aperto. E in ciò sarebbe la differenza con la donazione: quest'ultima è caratterizzata dallo spirito di liberalità laddove l'altro (anche se gratuito) ha cmq sempre un risvolto patrimoniale. Peraltro è proprio in questi termini che si ammette anche il preliminare di donazione (obbligatoria): laddove c'è liberalità c'è (preliminare) di donazione, laddove c'è interesse patrimoniale c'è l'archetipo del 1333 (in entrambi i casi la figura è quella del pagamento traslativo). Ps ovviamente la donazione, tranne quella obnuziale, è cmq un contratto che si perfeziona con l'accordo. Ma accanto ad essa si può "tipizzare" il negozio rifiutabile (gratuito) dal momento che esso, sul piano strutturale può essere, come la donazione, tanto ad effetti reali quanto ad effetti obbligatori. In questo senso si può spiegare anche la produzione di un effetto reale in capo al terzo ex art. 1411. Anche qui cioè il dogma del consenso è superato laddove si producano effetti favorevoli ( art. 1411: "a favore") in capo al terzo. In questo senso (utilizzando, cioè, l'archetipo del 1333) si può superare anche la "tipicità" delle promesse unilaterali, fondata, anch'essa, sul dogma del consenso." Indignado: "il fatto è che nel nostro ordinamento lo spostamento di ricchezza deve essere sempre giustificato. Tutte le attribuzioni patrimoniali debbono essere sorrette da una causa: in mancanza, l'attribuzione si espone a ripetizione dell'indebito. Come conciliare l'atipicità del presunto negozio attributivo unilaterale con il principio della giustificatezza degli spostamenti?" Per per concorsista1: "L'esempio che hai fatto (lo zio che ti regala una ferrari) non è calzante. L'art. 1333 riguarda, infatti, contratti (o negozi unilaterali) da cui derivino effetti obbligatori. Peraltro l'ipotesi da te fornita (oltre a determinare un effetto reale e non obbligatorio) configura propriamente una donazione a meno di non voler ritenere che l'attribuzione della ferrari da parte dello zio non abbia un risvolto patrimoniale anche mediato (ad es. tuo zio ha una concessionaria e di regala la ferrari di modo che tu andandoci in giro non gli faccia pubblicità). Ecco perchè occorre distinguere a seconda che l'attribuzione abbia spirito di liberalità o un intento patrimoniale: in questo senso può parlarsi di negozio gratuito rifiutabile ex art. 1333 che produce un effetto reale. Se consideriamo il 1333 un contratto (e, quindi, un atto bilaterale) come possiamo ammettere l'effetto reale senza il necessario consenso espresso della controparte? O meglio come possiamo spiegare un contratto che produca un effetto reale senza il necessario consenso espresso della contoparte? Se ciò è ammesso per il contratto a favore di terzo (per il quale è irrilevante che l'attribuzione a suo favore provenga da un atto unilaterale o bilaterale) perchè non dovrebbe valere anche per il 1333?" Amelie1: "Scusa ma a me sembra più convincente la tesi esposta da "per concorsista"....sarò un po' semplice ma l'esempio dello zio e della ferrari mi è parso molto calzante ed efficace. L'effetto reale non c'è perchè per prodursi ha bisogno di un contratto, ed infatti solo dopo la scadenza del termine il contratto si perfeziona e produce i suoi effetti. Cos'altro c'è da dire? MI pare che gran parte della dottrina, per quello che ho letto, la pensi così." Concorsista1: "per indigato Il discorso della tipicità delle promesse unilaterali è data proprio della preoccupazione di limitare ( o meglio di controllare) le attribuzioni unilaterali che non troverebbero giustificazione causale. Per questo le attribuzioni unilaterali sono "tipiche". Ed è proprio in omaggio di tale dogma che parte della dottrina e della giurisprudenza esclude l'attribuzione unilaterale ribadendo il dogma del consenso. Ma come detto tale presunzione si fonda sul fatto che ogni attribuzione patrimoniale deve essere giustificata. Ma laddove l'attribuzione produca solo effetti favorevoli ancora si deve ritenere necessario il consenso? Lo stesso legislatore ammette fattispecie unilaterali con effetti incrementativi per il terzo: es. negli atti mortis causa il legato si acquista de iure senza bisogno di accettazione, in quelli inter vivos c'è l'esempio dell'abbandono del fondo servente, la donazione obnuziale. Ma più in generale è proprio lo schema del contratto a favore del terzo che evidenzia come il dogma del consenso e della relatività non sia assoluto: il terzo, cioè, riceve l'attribuzione per effetto della sola stipulazione tra stipulante e promittente (sicchè egli non è parte e il suo rifiuto opera alla stegua di una condicio iuris risolutiva andando cioè a risolvere ex tunc effetti che il contratto ha già prodotto). E allora anche il 1333 può rientrare in quest'elenco qualora derivino solo effetti incrementativi per l'oblato (salvo, cmq, il potere di rifiuto). Lo schema, cioè, è lo stesso del 1411: solo che lì l'attribuzione avviene sulla base di un atto bilaterale, qui sulla base di un atto unilaterale. Inoltre come spiegheremmo un'attribuzione unilaterale che produca un effetto reale (cosa che è ammessa nel 1411 a favore del terzo)? In questo caso valgono gli esempi del post per... per concorsista" Intellettuale giuridico: "Stimo le Vostre considerazioni giuridicamente rilevanti come scarsamente convincenti. 1) Il contratto, per sua natura, assolve a funzioni di natura prettamente traslativa, obbligatoria o satisfattiva di interessi privatamente rilevanti. Talché, nel nostro sistema giuridico di ispirazione romanistico-germanica, non potrà giammai revocarsi in dubbio la sussistenza di forme di tutela civilistica in confronto a coloro i quali abbiano ricevuto attribuzioni di ricchezza esclusivamente incombenti su colui che effettua proposte negoziali quali quelle di cui all'art. 1333 cc; 2) Per tali ragioni, devesi ritenere sussistente nel nostro ordinamento un principio generale ed universale di tutela del consenso o del dissenso di quelle parti negoziali che, nell'esercizio e nella libera espressione dell'autonomia privata, abbiano a ricevere soddisfacimenti di interessi privatistici da negozi unilaterali o plurilaterali intesi alla realizzazione di assetti di interessi vantaggiosi per l'attributario dei trasferimenti di ricchezza; 3) Infine, va considerato conclusivamente che l'art. 1333 del cod civile pone a carico della controparte contrattuale oblata un obbligo oltre che un diritto, posto che la sua obbligazione di fornire risposta tempestiva alla proposta negoziale di controparte devesi interpretare nel senso di una eccezionale abilitazione dell'oblato a fornire un dissenso successivo epperò comunque concludente ai fini della perfezione dell'assetto di interessi negoziale e della produzione degli effetti finali cui la complessiva operazione economica è prioritariamente preordinata." | |
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Da: IusAndGlory ![]() | 31/10/2014 00:48:50 |
| ricordo anche quali sono i requisiti per entrare in magistratura .http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_21.wp secondo me iniziano a diminuire i posti del concorso 2013 ... ho sentito strane voci a milano .... qualcuno che ha avuto accesso alle tracce prima del concorso ? | |
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Da: fleby ![]() | 31/10/2014 08:17:01 |
| non ho caoito: che significa "cominciano A DIMINUIRE I POSTI? | |
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| Da: x fleby | 31/10/2014 11:22:21 |
| vuol dire che stanno prendendo in percentuale meno persone di quante avrebbero dovuto prenderne e che alla fine prenderanno meno di 365 candidati. | |
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Da: Jack ![]() | 31/10/2014 11:41:36 |
| Non capisco l'attinenza delle due cose... La circostanza che qlcn abbia avuto le tracce in anticipo come influirebbe con l'assegnazione di un numero di idonei inferiore ai posti banditi? Secnd me gli idonei saranno meno perchè i compiti erano diffici e fare bene la triade, non era cosa per molti... Questa la mia idea... Ed è per questo, mia opinione, che i risultati usciranno presto | |
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| Da: Gigi idraulico | 31/10/2014 11:52:29 |
| Ma posso fare una domanda: Il concorso in percentuale quanto lo vincono persone con una solida base pregressa (ricercatori, avvocati con esperienze significative, VPO-GOT), e quanto novellini appena usciti dalla SSPL o appena abilitati con un corso Galli-caringella alle spalle? Cioè è un concorso che premia la preparazione puramente teorica-scolastica, oppure premia di più quella pratico-prefessionale? | |
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| Da: Vedetevi questo video | 31/10/2014 11:53:08 |
| ci riguarda direttamente ................ http://www.youtube.com/watch?v=xWuRbvgyr3s | |
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Da: 5tarlet ![]() | 31/10/2014 12:13:05 |
| Mah, si possono fare mille congetture. Si può ritenere, ottimisticamente, che gli ammessi sono pochi perché i compiti erano difficili (è vero, ma triadi accettabili su 3400 credo ce ne siano almeno nella misura del 30%. Non credo VI sia stata una sorta di isteria collettiva che abbia portato il 92% dei consegnanti al suicidio concorsuale). Si può ritenere, più realisticamente, che la commissione voglia dare prova di forza a fronte delle tante polemiche che hanno accompagnato, ed accompagnano, il concorso...dalla serie: volete la precisione? e d'accordo, precisione sia! Si può perfino, malignamente, supporre che stiano passando solo gli eletti, i pupilli, che hanno avuto le tracce in anticipo o ai quali viene infilato un compito preconfezionato nella busta. Insomma, tutto può essere e forse è un po' di tutto che influenza le correzioni...Ma ragazzi, la speranza non ci deve mai abbandonare! Chi ha fatto del proprio meglio e non si è risparmiato nello studio, a prescindere dal risultato, non si rimprovererà nulla. Certo, tutti vorremmo passare e la bocciatura demoralizza, però avvilirsi (soprattutto già diversi mesi in anticipo) non porta a nulla, solo ci deprime e ci rende più deboli ed ancora più perdenti...perché i concorsi si vincono e si perdono, ma la dignità e l'amor proprio una volta persi non si ritrovano più. Andiamo avanti, speriamo e teniamo duro sempre! In bocca al lupo a tutti! | |
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Da: Jack ![]() | 31/10/2014 12:27:57 |
| 5tarlet nn sono d'accordo. Secondo me nn sono così tanti i raccomandati, la commissione è pulita e molti di quelli che hanno consegnato credevano nell'elaborato ma in realtà nn hanno centrato il tema , e altri non sanno scrivere senza neppure saperlo. | |
| Rispondi | |
Da: Jack ![]() | 31/10/2014 12:33:46 |
| E i risultati li avremo per gennaio. Mia opinione. | |
| Rispondi | |
Da: shishu ![]() | 31/10/2014 14:11:52 |
| Jack,sarebbe bellissimo ma non possono correggere più velocemente di così,più di 600 triadi mensili,pertanto,l'ipotesi più rosea e,a mio avviso,veritiera è che i risultati si avranno durante la prima settimana di marzo. Che siano fatti bene o meno,i compiti,sempre in 3400 abbiamo consegnato. 5tarlet,ha fatto un'ipotesi per assurdo non voleva avallare la teoria dei raccomandati. | |
| Rispondi | |
Da: fidel castro ![]() | 31/10/2014 14:46:45 |
| mah vero,dirigente della p.a.,per quanto faccia sfoggio di nozioni sul forum,nn ha mai preso nemmeno una idoneità.lo so x certo xke vi parlavo in altro forum...dove cercava ben altre risposte.... | |
| Rispondi | |
Da: Per Fidel ![]() | 31/10/2014 15:27:19 |
| Io credevo che Mah vero fosse un magistrato. Comunque quello che scrive è interessante. Al di la dei titoli | |
| Rispondi | |
| Da: Optì Pobà | 31/10/2014 16:02:21 |
| Stanno bocciando un sacco di persone... | |
| Rispondi | |
| Da: Gigi idraulico | 31/10/2014 17:11:45 |
| Ma se scrivono tutti supercazzole è chiaro che li bocciano, a parlare strano siamo capaci tutti, io se leggo una sentenza importante non trovo tante supercazzole, ma un linguaggio chiaro, preciso e semplice. | |
| Rispondi | |
Da: pluris ![]() | 31/10/2014 17:33:46 |
| Del nuovo bando non si sussurra più nulla? | |
| Rispondi | |
| Da: x pluris | 31/10/2014 18:05:54 |
| e che vuoi sussurrare..mi sa che le previsioni sull'uscita ormai prossima di un bando si riveleranno un bluff come nel 2012 | |
| Rispondi | |
Da: fidel castro ![]() | 31/10/2014 19:07:39 |
| gigi concordo con te.lasciate perdere quel tipo,lo dico x la vostra serenità.buon weekend a tutti e fatevi una lettura allegra.consiglio "ribelli" di pino cacucci | |
| Rispondi | |
| Da: perp | 31/10/2014 19:08:03 |
| CIAO ragazzi un funzionario con 5 anni di lavoro può aprtecipare al concorso in magistratura? | |
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| Da: x l''idraulico | 31/10/2014 19:43:27 |
| lo passano prevalentemente quelli con un asolida base teorica alle spalle!!! più hai fatto cose pratiche e ragioni praticamente e meno possibilità hai di passarlo. basta l'sspl e un buon corso teorico dove ti fai mille seghe con la dottrina (tipo da avv. ti è mai importato sapere tutte le minchiate sulla teroria condizionalistica????? ) invece in teoria servono. più hai lavorato e più capisci quelis ono le cose che servono e meno sei disposto a fare congetture. meno ne capisci e più seghe mentali ti fai e meglio è. ecco perché sono avvanttaggiat gli eterni studenti e non i praticoni!! | |
| Rispondi | |
| Da: mostarius | 31/10/2014 19:57:42 |
| Dai, non sviamo la gente con queste sciocchezze o con il solito vittimismo all'italiana sulle raccomandazioni. Di massima gli studenti che lo passano sono bravi e si sono formati in scuole serie, altro che sspl o le miriadi di corsi e corsetti che circolano. | |
| Rispondi | |
| Da: Gigi idraulico | 31/10/2014 21:40:45 |
| Se propongo una supercazzola che mi sta tormentando da un pò di tempo, qualche studioso cervellone me la può commentare? - Le decisioni sono atti legislativi dell'UE. - Nel settore della PESC l'UE adotta decisioni. - Nel settore della PESC non possono essere adottati atti legislativi. - Le decisioni sono atti legislativi quando vengono adottate a seguito di un procedimento legislativo, mentre non sono atti legislativi quando vengono adottate senza procedimento legislativo. MBE'? Chi mi spiega questa supercazzola? | |
| Rispondi | |
Da: grecolatino ![]() | 31/10/2014 21:50:10 |
| Axel, ho molti amici di Firenze e capito spesso qui anche per lavoro.. scusa il ritardo, giornate pesanti! Buon fine a tutti | |
| Rispondi | |
| Da: è loccico! | 01/11/2014 16:19:41 |
| devi scomporre il ragionamento giggino le prime tre proposizioni sembrano costituire una contraddizione, ma non è così, perchè le prime due sono apofantiche, la terza deontica. In breve: in base alla terza si avrebbe il dovere di non fare ciò che di fatto le prime due fanno. la quarta è una tautologia, che non fa altro che confermare la prima. dunque tutto quadra, a dispetto delle apparenze ciao | |
| Rispondi | |
| Da: loccico! | 01/11/2014 16:22:05 |
| rectius: "in base alla terza si avrebbe il dovere di non fare ciò che le prime due dicono che di fatto si fa" | |
| Rispondi | |
| Da: loccico! | 01/11/2014 16:26:04 |
| in verità bisognerebbe correggere la prima dicendo che alcune decisioni sono atti legislativi, o correggere la quarta astenendosi dall'usare il none "decisioni" per gli atti non adottati all'esito di un procedimento legislativo. è tutto un problema definitorio-convenzionale | |
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| Da: Gigi idraulico | 01/11/2014 17:48:10 |
| Trovo molto interessante l'idea di scomodare la logica aristotelica per risolvere una supercazzola... comunque io stavo cercando piuttosto di comprendere le ragioni storiche e di politica legislativa che hanno portato a una simile contraddizione, distinguendo ciò che ò atto legislativo, da ciò che è accordo internazionale, riconducendo le decisioni non atto legislativo nell'ambito degli accordi internazionali, e invece le decisioni atto legislativo nel sistema degli atti interni al sistema comunitario, e distinguendo in base a questo assunto. | |
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| Da: basturk | 01/11/2014 20:04:44 |
| gigi, fai sballare :) | |
| Rispondi | |
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