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Cornuti e mazziati (Concorso DS in Campania)
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Da: ***04/12/2015 22:44:50
A.T.A.F.I.C
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Da: x la domanda delle cento pistole05/12/2015 14:59:15
Ti riferivi forse a quelli che sono diventati dirigenti scolastici con il "contenzioso pendente"? Qualcuno non dormirà sonni tranquilli, sapendo che la magistratura potrebbe indagare chiedendo la documentazione agli atti.
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Da: Buon Natale23/12/2015 01:18:44
anche a coloro che stanno facendo i dirigenti scolastici senza aver mai superato tutte le prove  di un concorso ma solo grazie ai ritardi e alle negligenze del pubblico apparato, con il sigillo della cosiddetta "buona scuola".

Rispondi

Da: macinini23/12/2015 09:59:13
@Buon Natale


Ma quale Buon Natale! Tutto questo buonismo del c....
Cattivo Natale ai ladri, disonesti, imbroglioni!
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Da: La storia infinita dei contenziosi pendenti24/12/2015 02:20:18
Sul sito dell'USR della Campania, in data 21 dicembre 2015, con nota prot. n. AOODRCA 14159 sono stati pubblicati i nominativi di altri docenti con ricorsi pendenti avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006, che si vanno ad aggiungere a quelli già individuati precedentemente con nota prot. n. AOODRCA 8004 del 28.07.2015, la maggior parte dei quali, dopo la partecipazione al corso intensivo e lil superamento della prova scritta, sono attualmente in servizio quali dirigenti scolastici.

Rispondi

Da: ss01/01/2016 17:38:09
Cornuti e Mazziati,
Buon anno!
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Da: Notizie dalla Calabria18/01/2016 18:50:24
http://www.tecnicadellascuola.it/archivio/item/17178-concorso-dirigenti,-sequestrati-gli-atti-della-prova-2011-in-calabria.html
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Da: Non vedo, non sento e non parlo...22/01/2016 18:01:03
Sollecitata la risposta all'interrogazione sui contenzioni pendenti
Il giorno 20 gennaio scorso, secondo quanto si legge sul sito che ne riporta l'iter (http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651 ), è stato presentato un sollecito all'interrogazione parlamentare a risposta scritta 4/10987 - della quale si è più volte scritto su questo forum - che riguarda i cosiddetti "contenziosi pendenti", atteso che per essa non risulta ancora pervenuta, allo stato, alcuna risposta.
Nell'interrogazione, depositata il 4 novembre dell'anno scorso, a firma del parlamentare Marco Di Lello si chiedono al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  alcuni chiarimenti sui cosiddetti "contenziosi pendenti". In essa, infatti, partendo dalla premessa che alcuni candidati ai concorsi per dirigenti scolastici, banditi rispettivamente negli anni 2004 e 2006, segnatamente nelle regioni della Campania e dell'Abruzzo, sono stati ammessi al corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - prova superata da tutti i partecipanti al suddetto corso, con immediata nomina a dirigenti scolastici - si rilevano alcuni emblematici aspetti. In particolare, si legge nell'interrogazione: "Il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata" e, più avanti:  "Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo". Al riguardo l'interrogante conclude chiedendo: "quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;  quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso". A questo punto, dopo il sollecito di questi giorni, è auspicabile che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si decida finalmente a rispondere, anche in considerazione del fatto che, nonostante che nell'interrogazione si parli di "iniziative urgenti", siano trascorsi ben oltre due mesi e mezzo dalla presentazione dell'interrogazione. Nel frattempo in data 23 dicembre 2015 sul sito dell'USR Campania è stato pubblicata una nota sulla nuova ricognizione sulla situazione dei contenziosi dei concorsi dirigenti scolastici banditi con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006, dalla quale sono sortiti ulteriori nove nominativi, che si vanno ad aggiungere ai diciassette, già precedentemente individuati, con nota pubblicata sullo stesso sito in data 28 luglio 2015, per i quali ultimi, a differenza che per i primi, per i quali ovviamente le relative procedure sono state appena avviate, già sono state espletate tutte le fasi previste dalle vigenti disposizioni al riguardo, anche con la nomina a dirigente scolastico, per la maggior parte di essi, nelle regioni Lombardia e Sicilia.

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Da: Interessanti novit sui contenziosi pendenti dei31/01/2016 17:52:38
Concorsi per dirigenti scolastici, D.D.G. 11 novembre 2004 e D.M. 3 ottobre 2006.

Sulla vicenda dei contenziosi pendenti, ex art. 1 commi 87 e 88 della legge 107/2015, stanno emergendo nuovi elementi che gettano nuove ombre e sui quali ci auguriamo che si faccia al più presto piena luce da parte degli organi e degli uffici competenti, dal momento che conformano non pochi dubbi e perplessità sulla vicenda, alimentandone altri. Così in Campania, a seguito dell'adozione del decreto ministeriale con il quale si stabilivano le modalità di organizzazione dei corsi intensivi volti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici di cui al comma 88 della suddetta legge, furono presentate richieste di partecipazione al corso da parte di un gruppo di 17 docenti i quali dichiararono di avere contenziosi - alcuni di essi instaurati in modo collettivo - pendenti  avverso i concorsi indicati. Dunque resta confermato che la "ricognizione" che l'ufficio doveva effettuare, fu realizzata attraverso la richiesta di partecipazione del suddetto gruppo. Che non ci fossero solo i suddetti 17 partecipanti è confermato dal fatto che, come si evince dalla nota pubblicata sul sito dell'USR Campania, in data 23 dicembre 2015, da una nuova ricognizione è sortito fuori un gruppo con i nominativi di altri 9 docenti, anch'essi con ricorsi pendenti avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006. Tornando al gruppo dei primi 17, i ricorsi che vengono indicati a supporto sono stati presentati, per la maggior parte,  negli anni a partire dal 2013. L'ultimo ricorso, in ordine di tempo, risulta addirittura presentato al TAR della Campania nel  giugno del 2015, nel mentre la legge, compreso l'emendamento relativo ai contenziosi pendenti, era in discussione in parlamento,  discussione iniziata il 14 maggio 2015 e conclusasi il 9 luglio seguente. Tale ricorso, riferendosi alle procedure del concorso bandito nel 2004,  è stato dunque depositato dopo ben oltre dieci anni dalla pubblicazione del bando del concorso conclusosi nel 2007, con la pubblicazione delle graduatorie di merito! C'è dunque tanta materia sulla quale indagare, se lo si vuole, per scoprire e fare piena luce su tutti i passaggi di un articolato meccanismo, che, alla fine, ha consentito, a persone che non avevano superato neppure una delle prove dei concorsi in questione, di sedere oggi sulle poltrone dirigenziali.

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Da: La domanda...09/02/2016 16:33:08
La domanda nasce spontanea... perché avvisare indagini che poi non giungono mai a punire i colpevoli?
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Da: Un vero stregone è11/02/2016 18:31:55
il "grande vecchio" che ha architettato un meccanismo tanto astuto quanto raffinato, attraverso il quale, facendo intendere di voler sanare il pregresso per poter far decollare in maniera ottimale la legge sulla cosiddetta "buona scuola", si è consentita una sanatoria per coloro che, bocciati in precedenti concorsi, oggi siedono sulla poltrona di dirigente scolastico. Con la messe di contenziosi pendenti che son sortiti e che ancora stanno sortendo, allo stato non è stato ancora pubblicato il bando del nuovo concorso annunciato da quasi due anni. Sicché, a ragione delle centinaia di concorrenti ancora in attesa di nomina, inclusi nella graduatoria di merito, e dell'istituto delle reggenze, decisamente più economico dell'assunzione, allo stato, c'è già chi ragionevolmente ipotizza che tale concorso potrebbe non partire prima dell'anno 2018.

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Da: ...15/03/2016 21:30:06
Leggete il Mattino di oggi!
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Da: Contenziosi pendenti Sicilia e altre Regioni16/03/2016 17:12:05
E' auspicabile che la Magistratura, faccia chiarezza, anche attraverso le opportune indagini, sui cosiddetti "contenziosi pendenti" nati dall'applicazione dei commi 87 e ss. dell'art. 1 della legge 107/2015 e del DM n. 499 del 20 luglio 2015, sui quali, al momento, si registra un preoccupante quanto inaccettabile silenzio, se si esclude qualche sporadica iniziativa, come l'interrogazione parlamentare, a risposta scritta, del deputato Marco Di Lello, presentata in data 4 novembre 2015, rubricata al n. 4/10987, a tutt'oggi, dopo oltre quattro mesi, senza alcuna risposta da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e ciò nonostante un sollecito inoltrato il 20 gennaio scorso. In essa sono contenuti elementi molti interessanti dai quali si potrebbe partire. E' possibile reperirla anche al seguente link: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651
Al riguardo una domanda sorge spontanea. Come mai il Ministero fino a oggi non ha risposto a tale interrogazione, al fine anche di diradare ombre e sospetti che sembrano allungarsi sull'applicazione della suddetta procedura?
Si prenda in considerazione, tra gli altri, un altro elemento particolarmente significativo in tale contesto, vale a dire la diversa applicazione che ha avuto la norma in questione nell'ambito delle regioni italiane interessate. Partendo dalla Sicilia, dove, dagli atti pubblicati sul sito dell'USR, risulta una prima selezione, che fu effettuata con nota n. 12395 del 21/08/2015, con due allegati, il primo contenente l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della suddetta procedura, nel numero di 120, due dei quali ammessi con riserva per provvedimento cautelare, mentre il secondo allegato conteneva l'elenco dei non ammessi a tale prova per un totale di 36, 32 dei quali per "mancanza di un ricorso pendente". In tempi successivi, a seguito della valutazione della prova scritta da parte della Commissione, con decreto n. 13881 del 16/09/2015, veniva approvata una graduatoria di merito, contenente 50 nominativi, 7 dei quali inclusi con riserva, e un conseguente elenco di vincitori contenente 43 nominativi, "destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2015", essendo stati esclusi gli inclusi con riserva nella graduatoria di merito che, come si legge nella suddetta nota, "non potranno conseguire il diritto all'assunzione fino all'eventuale decisione favorevole nel merito da parte del competente organo giurisdizionale". Facendo un rapido conteggio, rispetto a coloro che avevano chiesto di partecipare alla procedura, per un totale di 156 candidati, risultano allo stato solo 43 vincitori. In pratica, nel corso dell'intero iter procedurale, meno di un candidato su tre è arrivato al risultato positivo finale, con la conseguente nomina a dirigente scolastico. Ebbene, in altre regioni tutto ciò non risulta affatto che si sia verificato. Difatti, dalla documentazione, pubblicata sui relativi siti dei rispettivi USR, non risulta che ci siano stati candidati esclusi per "mancanza di un ricorso pendente". Non risulta neppure che ci siano stati candidati che non abbiano superato la prova scritta. In pratica, tutti coloro che hanno dichiarato di avere un ricorso pendente, partecipando al corso intensivo e alla successiva prova scritta, risulterebbero inseriti nelle graduatorie di merito. Un altro caso interessante è quello rappresentato dalla Campania, dove ai 16 nuovi dirigenti scolastici inseriti nella graduatoria di merito, con nota prot. n. AOODRCA 10379 del  22 settembre 2015, a seguito della dichiarazione del possesso di un contenzioso pendente all'atto dell'entrata in vigore della L. 107/2015, si sono poi aggiunti, complessivamente, altri 11 candidati, al momento, per i quali la partenza del nuovo corso intensivo è prevista dal prossimo 4 aprile. A cosa è dovuta questa diversità tra la Sicilia e le altre regioni italiane interessate? La vicenda, come già si evince da queste brevi considerazioni, desta non pochi dubbi e perplessità da sciogliere in tempi brevi, anche alla luce del dato che la documentazione è facilmente reperibile e, alla bisogna, potrà essere celermente integrata da quella già in possesso degli uffici competenti. Restiamo in attesa.

Rispondi

Da: Salvatore Virno18/03/2016 12:08:51
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Rispondi

Da: I furbetti della 10419/03/2016 02:19:28
Coloro che quest'anno hanno dovuto accettare la nomina in altre Regioni, in base alle norme sull'interregionalità, si apprestano a chiedere di tornare nella Regione d'appartenenza. La chiave per aprire la porta del rientro potrebbe essere il possesso dei requisiti della nota legge 104/1992. Ebbene, finalmente, dopo anni che non si effettuava un censimento al riguardo, finalmente il Ministero è in possesso di dati precisi e si è impegnati a stanare gli abusi ( http://www.tecnicadellascuola.it/archivio/item/10760-i-furbetti-della-104-hanno-le-ore-contate.html ). Vedremo se alle parole seguiranno i fatti.

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Da: Interrogazioni parlamentari e contenziosi pendenti19/03/2016 21:30:30
A seguito dell'interrogazione a risposta in commissione, 5/0660, prima firmataria la deputata Chiara Di Benedetto, nella risposta, fornita in data 17 marzo 2015,  dal sottosegretario al Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, Gabriele Toccafondi, si legge: "...La previsione di cui alla lettera b) del medesimo comma 88 è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006 ormai definito da tempo. Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso. A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006...".
A parte il fatto che ci lascia esterrefatti la constatazione che si possa ritenere un fatto accettabile e, dunque, accettato tranquillamente, in un paese cosiddetto "civile",  che "la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali", considerando che sono passati ben cinque anni, così come l'affermazione che: "la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso", difficoltà che andrebbero meglio specificate e sulle quali occorrerebbe indagare, vista anche la disparità di trattamento con altri contenziosi analoghi, partiti coevamente, che invece sono stati nel frattempo definiti con sentenza, ci lascia quantomeno attoniti la successiva considerazione che: "A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006". Dove sarebbe la "diversità intrinseca", visto che le prove erano le stesse e variava solo il sistema di selezione, per titoli, nel caso del concorso del 2004, e a quiz per il concorso del 2011? In verità l'unica diversità che resta tra i cosiddetti contenziosi pendenti del 2004 e quelli del 2011, è, dunque, che per i primi sono trascorsi oltre dieci anni e per i secondi "solo" cinque. A questo punto le vere ragioni per le quali non sono stati sanati contestualmente tutti indistintamente i contenziosi, rimangono un mistero e, credo, che tali resteranno per sempre, almeno che qualcuno non voglia e non possa vederci chiaro. Ma la questione è anche un'altra. Riportiamo cosa si afferma nella lettera b) del comma 88: "i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202". Soffermiamoci sui "soggetti che...non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva" dal momento che se perlomeno ci fosse stata, all'atto dell'entrata in vigore della legge, una sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio, il discorso sarebbe apparso più che logico. Siamo sicuri invece che per gli altri soggetti - che poi sono stati ammessi al corso intensivo e alla prova scritta in varie regioni d'Italia, la maggior parte dei quali, peraltro, sta anche svolgendo il nuovo ruolo di dirigente scolastico - non avessero "alcuna sentenza definitiva". Sembrerebbe di no. Vediamo perchè. Un altro parlamentare, l'on Marco Di Lello, in un'altra interrogazione a risposta scritta sulla stessa materia, presentata in data 4 novembre 2015, n. 4/10987 e, a tutt'oggi a distanza di oltre quattro mesi senza alcuna risposta da parte dello stesso Ministero, nonostante anche un primo sollecito,  scrive: "...a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;  sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. E' il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente; così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;  in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo". Attenzione. Come si può leggere il parlamentare in questione indica ben sei procedimenti, con tanto di numero e anno, dunque facilmente riscontrabili, anche attraverso il motore di ricerca della Giustizia amministrativa, per i quali c'è stata "una sentenza definitiva" da parte del Consiglio di Stato sfavorevole ai ricorrenti e, pertanto, come egli conclude: "il ricorso non era più pendente ma definitivo". Vero è che, successivamente alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato, si può presentare un "ricorso per revocazione" ma questo comporterebbe, prendendo alla lettera quanto indicato dal legislatore che, in tal caso i soggetti interessati si trovino nella condizione di non aver avuto "alcuna sentenza definitiva"?  La risposta è sicuramente no, perchè una prima sentenza "definitiva", perchè emessa dal Consiglio di Stato, c'è stata e, di conseguenza, rispetto alla lettera della norma, coloro che si trovavano in queste condizioni, con sentenza sfavorevole, non erano più in possesso dei requisiti per essere ammessi a partecipare al corso intensivo e alla prova scritta, cosa che invece si è di fatto verificata. Ci sono poi casi di "ricorso perento". Ricordiamo che i termini per la perenzione sono fissati nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che ha istituito i TAR e, segnatamente negli art. 23: "la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso" e nel successivo art. 25, il quale dispone: "i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura", termine, peraltro, che attualmente, con la riforma del processo amministrativo, è stato ridotto a un anno. Orbene perché anche questi ricorsi sono stati considerati pendenti? Perché? Semplicemente perché risulterebbe presentato un ricorso avverso il decreto di perenzione. Ma se il ricorso era stato dichiarato "perento", come è potuto ridiventare "pendente"? Al massimo "pendente" è il "ricorso per revocazione" ma non il ricorso originario che resta "perento". Eppure anche in questo caso gli interessati sono stati ammessi al corso intensivo e alla successiva prova scritta e oggi sono di fatto dirigenti scolastici. Tutto ciò è ampiamente documentabile e documentato. Resta solo la speranza che qualcuno voglia vederci chiaro, aprendo le indagini del caso, anche alla luce dei fatti suesposti, che hanno creato certamente una disparità, inaccettabile oltre che incomprensibile, non solo tra i partecipanti ai concorsi del 2004 e del 2011 ma anche tra i concorrenti dello stesso concorso. Buon fine settimana a tutti.
Rispondi

Da: Salvatore Virno31/03/2016 17:20:31
Intimamente leso l'uomo di scarto picchia.
In preda allo sgomento di non essere al comando segna la memoria di chi crede gli appartenga di diritto e non per concessione.
Avvilito ignora, dove ha inizio la sua decadenza e quanto la sua potenziale grandezza sia profondamente imprescindibile dalla condizione della sua donna.
Rispondi

Da: ???31/03/2016 18:18:26
Rispondi

Da: Adesso è chiaro31/03/2016 18:24:02
hai omesso il titolo:
" L'omm e merd! "
Rispondi

Da: carine  -banned!-24/04/2016 19:36:34

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: carine  -banned!-24/04/2016 19:36:39

- Messaggio eliminato -

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Da: carine  -banned!-24/04/2016 19:36:43

- Messaggio eliminato -

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Da: carine  -banned!-24/04/2016 19:36:46

- Messaggio eliminato -

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Da: carine  -banned!-24/04/2016 19:37:23

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Campania la nuova puntata dei ricorsi pendenti24/04/2016 23:24:43
Svolgimento corso intensivo di formazione, ai sensi del D.M. n. 499 del 20.07.2015, in applicazione dell'art. 1, comma 87, della L. 13.07.2015, n. 107.
L'ultima nota su questa eterna telenovella pubblicata sul sito dell'USR Campania, in data  22 aprile 2016: "inserimenti con riserva-esclusione".
Intanto i campani che parteciparono al corso intensivo svoltosi l'estate scorsa, senza alcuna selezione pre e post, stanno completando l'anno di prova e tra poco saranno dirigenti scolastici a tutti gli effetti, benché bocciati nelle prove del concorso svoltosi nel 2004.
Alla meritocrazia é subentrata la ricorsocrazia!
"Italia, popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e trasmigratori". Questa scritta oggi andrebbe integrata con "Italia popolo di ricorsisti e di furbacchioni".

Rispondi

Da: Non mi preoccupo25/04/2016 08:10:56
dei ricorsi. Essi sono atti di tutela esperiti da chi ritiene di essere stato danneggiato. Per fortuna  esistono tali rimedi, altrimenti la democrazia che tanto festeggiamo e della quale tanto ci vantiamo di aver conquistato se ne va a friggere.

Preoccupa tanto che l'Italia  "popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e trasmigratori" possa diventare il paese dei corrotti e dei corruttori. A tal proposito  è bene ricordare e prendere atto che "Nel rapporto Transparency 2015, la classifica mondiale sui paesi più corrotti nel settore pubblico che ogni anno viene stilata dall'organizzazione non governativa Transparency International, l'Italia si colloca al 61esimo posto nel mondo e penultima in Europa. La posizione all'interno della classifica viene assegnata da Transparency in base al grado di corruzione percepito nel settore pubblico del paese oggetto di interesse.

Per quanto riguarda l'Italia la corruzione percepita è dovuta soprattutto agli scandali e agli arresti avvenuti nel corso dell'ultimo anno che hanno contribuito a creare una cattiva reputazione del Belpaese nel mondo e a diminuire la fiducia dei cittadini nella propria società e nella politica.

Questo, oltre a farci pensare e riflettere, non può non rappresentare un presupposto per l'impegno degli organi deputati a censurare le attività criminose per dare la giusta dignità al popolo del bel paese.
Rispondi

Da: @ Non mi preoccupo25/04/2016 14:36:48
Infatti la questione non è legata al ricorso in sé, un istituto nato a tutela di tutti i cittadini, ma sulla "pendenza" e, in particolare, su come sia stato possibile mantenere un ricorso pendente per circa dieci anni, senza che la magistratura si sia pronunciata con una sentenza definitiva, e, va sottolineato, solo per una parte, peraltro minima, del notevole contenzioso generato dal concorso dal concorso per dirigente scolastico del 2004. Ma non è che questi ricorsi siano stati "richiamati" in epoca più recente o che ci si sia limitati a dichiararli tali? Sono stati effettuati i necessari riscontri e controlli? Come mai, però, nella regione Sicilia c'è stato un grosso taglio all'atto della presentazione delle istanze per partecipare al corso intensivo, con 36 non ammessi alla prova scritta per "mancanza del ricorso pendente", e un'altra notevole selezione all'atto della correzione di tale prova, che ha decimato buona parte dei concorrenti, mentre in Campania, come in alcune altre regioni, tali tagli non si sono registrati ma tutti quelli che hanno chiesto di partecipare al corso intensivo sono stati ammessi, superando poi, tutti indistintamente, la successiva prova scritta? Sono queste disparità che creano perplessità e dubbi, per dirimere i quali si auspica da tempo l'intervento della Magistratura.

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Da: SPUTTANATI04/11/2016 12:08:12

- Messaggio eliminato -

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Da: Un altro passo avanti 04/11/2016 16:21:15
Nell'opera di pulizia tesa a individuare e colpire tutti coloro che, grazie a complicità anche interne, cercano con meccanismi truffaldini, di ottenere vantaggi economici e di posizione. Avanti così, senza indugio e ritardi, in questa preziosa quanto indispensabile opera di bonifica sociale. C'è ancora molto lavoro da fare, con tante interessanti carte che restano, al momento, ancora chiuse nei cassetti ma per le quali si auspica che, al più presto, grazie all'intervento della Magistratura, possano sortire fuori.
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Da: Scrivevano alcuni giornali del tempo04/11/2016 18:06:55
"L'attività dei pm, al momento, si è concentrata in particolare su commissioni e sottocommissioni "


Perciò:


E' possibile che dopo il "momento" possa essersi concentrata su altre cose e altri soggetti.
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