>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso per 196 COMMISSARI di Polizia - 2025
296 messaggi, letto 47574 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    

Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Successiva >>

Da: Concorso 202419/06/2025 14:27:05
No dai! Non dare per corretto tutto ciò che avrei potuto riportare !! Anzi, ditemi cosa avete scritto voi. Il confronto è bello!!
Rispondi

Da: aila96 19/06/2025 15:42:21
Io ho fatto il tuo medesimo ragionamento e penso che la maggior parte dei candidati abbiamo strutturato il compito così. Ora dipenderà tutto dai criteri di valutazione della commissione e dal numero di persone che intendono far passare alla fase successiva.
Si è a conoscenza del numero di persone che hanno consegnato?
Rispondi

Da: 77495202519/06/2025 15:53:32
ma quindi non hai toccato la parte processuale?
Rispondi

Da: Louis19/06/2025 15:58:36
Art 59 comma 4
Rispondi

Da: aila96 19/06/2025 16:24:15
No niente parte processuale. Non so quante persone l'avranno messo. Perciò dico che dipenderà dalla commissione: se 5 persone hanno messo la parte processuale avranno un voto altissimo se viceversa l'80% ha messo questo dato vorrà dire che lo considereranno fondamentale per la sufficienza.
Quindi bho non cosa pensare, voi l'avete messo?
Rispondi

Da: Concorso 2024 1  - 19/06/2025 17:13:36
X Aila: ti rivolgi a me?
Io credo che della parte processuale ci fosse poco da dire se non due righe, non vedo altre differenze tra essere puniti a titolo di dolo o di colpaâ
Poi si il pm cambia imputazione ecc però non credo sia determinante per la sufficienza.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: 77495202519/06/2025 18:32:22
Cambia per processuale, perché il giudice ammette sola scriminante con conseguente sentenza di assoluzione perché il fatto non è punibile e non sussiste.
Rispondi

Da: Concorso 202419/06/2025 19:04:38
Sì, ok cambia, ma non è questo che ti fa raggiungere la sufficienza!
Poi la traccia ti dice il reato aberrante nella legittima difesa, anche in relazione alla modifica di imputazione. Per modifica si intende quando il pm si accorge che dai fatti le cose son diverse.
Ma io credo che la traccia si riferisca, non tanto sotto l aspetto processuale, inteso nella tecnica procedurale, ma proprio a livello di diritto sostanziale se è possibile un cambio del profilo psicologico anche in presenza del reato aberrante nella legittima difesa, ed è secondo me ciò che ho scritto prima.
Io la vedo così. Occorre argomentare.
Certo, poi cambia anche se la scriminante la colloca nella teoria bipartita o tripartita perché come ben sapete la cosa cambia anche sotto il profilo civile e risarcitorio, ma credo che si sarebbe andato molto oltre, al massimo giusto 5 righe sintetiche. Poi non so ditemi voi
Rispondi

Da: 77495202519/06/2025 19:08:55
Non so se sei nei gruppi telegram, ma leggili..
io come ho visto anche altri qui hanno messo la parte processuale..
punto primo la traccia non era chiara. "Imputazione soggettiva" avrebbe avuto più senso.
Che aberrat ictus sia dolosa e delicti colposa credo l'abbiano scritti in pochi..
come pochi hanno analizzato le cdg nella teoria bipartita e tripartitaâ
Rispondi

Da: 77495202519/06/2025 19:09:17
Anche la parte processuale *
Rispondi

Da: Concorso 2419/06/2025 19:14:13
premesso che non ho letto tutte le vostre opinioni, il problema, forse, risiedeva nel riuscire a tracciare e distinguere l'ambito di applicazione dell'eccesso colposo e del reato aberrante.
Un reato aberrante NELLA legittima difesa (e quindi nell'ambito di una vicenda concreta astrattamente sussumibile nel 52) potrebbe configurarsi a condizione che vi sia un eccesso doloso nella reazione difensiva, che poi per errore esecutivo determini un delitto diverso o offesa a persona differente.
Rispondi

Da: 77495202519/06/2025 19:18:12
Infatti eccesso colposo doveva essere citato.
Doveva essere fatto (secondo me):
Teorie generali del reato
Principio colpevolezza
Reato aberrante -82+83
Cdg con legittima difesa
Interazione tra le due (compatibilità o meno)
Eccesso colposo
(Eventuale) parte processuale
Rispondi

Da: Concorso 202419/06/2025 19:20:18
Per me una delle difficoltà era questa parte qui, argomentare, così come è avvenuto in dottrina e giurisprudenza, se é giusto e rispettoso punire a titolo di dolo per aberratio ictus anche in presenza di una fase concitata come durante la legittima difesa o se é più rispettoso provvedere ad un cambio di imputazione con una fattispecie colposa e non dar seguito all aberratio ictus, che prevede punizione a titolo di dolo.
Si può essere puniti per responsabilità oggettiva anche in mancanza di volontà  durante un caso in cui sei legittimato a difenderti ? Questo era il succo della traccia. Ci sono varie sentenze a tal proposito, molte delle quali impongono al giudice di procedere sempre con la valutazione del profilo psicologico. Dunque, il principio di soggettività era principio cardine in questa traccia.
Mio punto di vista.
Rispondi

Da: 77495202519/06/2025 19:29:06
Spero tu possa puntare a commissari, e spero anche a magistratura.
Rispondi

Da: Ups9719/06/2025 19:35:28
Ragazzi, da chatgpt:
Nel caso della legittima difesa errata?

Nel tuo caso:
    â    Il soggetto non ha intenzione di colpire una persona determinata con dolo.
    â    Sta reagendo a un'aggressione percepita, in stato di legittima difesa putativa.
    â    Sbaglia bersaglio, ma non ha dolo verso nessuno, né verso l'aggressore reale né verso la vittima colpita.

Dunque:

â Non è aberratio ictus in senso tecnico.

Perché l'aberratio ictus presuppone un dolo (almeno verso un soggetto), che qui manca: il soggetto agisce credendo di difendersi, non per offendere dolosamente qualcuno.

â»

â 3. La figura più corretta:

La situazione rientra più propriamente in:

👉 Legittima difesa putativa + errore in persona (non aberratio ictus)

Oppure, in casi più estremi:

👉 Errore sull'oggetto dell'offesa in situazione scriminante (art. 59, comma 4, c.p.)

Se l'errore è scusabile (incolpevole): non c'è reato.
Se l'errore è colposo: potrà esserci reato colposo, ma non doloso, né responsabilità oggettiva.

â»

" Conclusione
    â    L'aberratio ictus non si applica propriamente al caso di chi si difende e per errore colpisce un innocente.
    â    È invece più corretto parlare di legittima difesa putativa con errore sul soggetto offeso.
    â    In ogni caso, si esclude la responsabilità oggettiva, perché bisogna sempre valutare dolo o colpa.
Rispondi

Da: Ups9719/06/2025 19:39:32
Sei sicuro che sia così? Vuoi fare un'altra verifica se si può punire con aberratio ictus nella legittima difesa ?

Ho trovato conferme precise: l'aberratio ictus richiede un'azione dolosa rivolta a una vittima determinata, da cui deriva un errore nella persona colpita. Non si adatta però al caso di legittima difesa putativa, dove manca il dolo. Ecco i punti chiave:

â»

" Aberratio ictus: natura e presupposti
    â    L'art. 82 c.p. stabilisce che chi, per errore nell'esecuzione, colpisce una persona diversa da quella voluta, è punito come se avesse colpito la vittima prescelta, salvo attenuanti/aggravanti  ï¿.
    â    La dottrina prevalente afferma che ci sia una "fictio iuris", secondo cui il dolo originario verso la vittima designata si trasferisce automaticamente a quella colpita, anche se non voluta  ï¿.

â»

â Aberratio ictus e legittima difesa
    â    L'aberratio presuppone un reato doloso, in cui la volontà di offendere è chiara nell'animo dell'agente  ï¿.
    â    In un caso di legittima difesa putativa, invece, l'agente non ha mai voluto offendere: agisce per difendersi, percepisce un pericolo, e sbaglia destinatario senza intenzione.
    â    Per giurisprudenza (Cassazione n.â7852/24 ribadita da Corte d'appello), è compatibile ipotizzare anche in questi casi un errore incolpevole, che esclude la colpevolezza, purché l'errore lo sia realmente  ï¿.
    â    Tuttavia, questo non equivale a configurare automaticamente l'aberratio ictus: perché manca il presupposto fondamentale del dolo.

Conclusione

â No, non si può applicare l'aberratio ictus in senso tecnico al tuo caso.

â Quello che serve è valutare se l'errore sul soggetto sia incolpevole (escludendo la colpevolezza) o colposo, portando a una diversa incriminazione (es. omicidio colposo).
Rispondi

Da: 77495202519/06/2025 19:43:32
Credo che non sia consono utilizzare chat gptâ.
Rispondi

Da: Ups9719/06/2025 19:45:13
Eh intanto non se sbaglia eh !!
Rispondi

Da: 77495202519/06/2025 19:52:23
Il tema del reato aberrante nella legittima difesa, con particolare attenzione alla modifica dell'imputazione, tocca diversi istituti del diritto penale sostanziale e processuale. Vediamolo articolato in più parti.

â»

" COSA SI INTENDE PER "REATO ABERRANTE"?

Il reato aberrante si verifica quando l'agente, per errore nell'esecuzione dell'atto, offende un bene giuridico diverso da quello che intendeva colpire (es. spara per legittima difesa contro un aggressore e colpisce un passante). È disciplinato dagli articoli 82 e 83 c.p.:
    â    Art. 82 c.p. - Evento diverso da quello voluto: si applica la pena come per il reato voluto, ridotta in misura non eccedente un terzo.
    â    Art. 83 c.p. - Errore nell'oggetto o nella persona: non muta la natura del reato, ma rileva ai fini della determinazione della pena.

â»

" LEGITTIMA DIFESA (art. 52 c.p.)

L'art. 52 c.p. prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un'aggressione ingiusta e attuale, sempre che la reazione sia proporzionata.

â«ï Problema: Cosa accade se, agendo in legittima difesa, l'agente commette un reato aberrante?

Esempio: Tizio, aggredito da Caio, spara per difendersi ma colpisce Sempronio.
    â    L'intento difensivo c'era, ma l'evento (lesione/morte di Sempronio) non era voluto.
    â    Ci troviamo in presenza di reato aberrante in legittima difesa.

â»

" ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

" Cassazione penale (es. Sez. I, 6 maggio 1994, n. 5646)

La legittima difesa può estendersi anche al fatto aberrante se:
    â    l'azione difensiva era necessaria e proporzionata,
    â    l'evento diverso si è prodotto per un errore scusabile (tipicamente, l'errore nell'obiettivo o nella direzione del colpo),
    â    non c'è colpa nel determinare l'evento.

Se questi elementi mancano, la legittima difesa non copre l'evento aberrante (es. colpisce un passante per negligenza o imprudenza).

â»

" MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE (art. 516 e ss. c.p.p.)

Cosa succede nel processo penale se emerge che l'evento è aberrante?
    â    Il P.M. può modificare l'imputazione ex art. 516 c.p.p. (fatto diverso emerso nel dibattimento).
    â    Oppure il giudice può riqualificare il fatto ex art. 521 c.p.p., purché non si pregiudichi la difesa dell'imputato.
Rispondi

Da: Concorso 202419/06/2025 20:10:25
Attenzione: non era con particolare riferimento, ma anche in relazione alla modifica dell'imputazione!!
Quando una traccia riporta particolare riferimento vuole dire che il focus della traccia deve essere quello!!! In questo caso era anche in riferimento, dunque non super focus ma trattarla anche da quel punto di vista.
Rispondi

Da: 77495202519/06/2025 20:18:58
Io a chat gpt ho chiesto l traccia dettata, è lui che ha messo quello nell'inteoduione.
Rispondi

Da: 77495202519/06/2025 20:19:13
Io a chat gpt ho chiesto l traccia dettata, è lui che ha messo quello nell'inteoduione.
Rispondi

Da: al baba 8920/06/2025 11:04:35
altri? voglio capire se sono idiota io o no. anche io ho messo riferimento processuale.
Rispondi

Da: aila96 20/06/2025 11:30:26
è tutto soggettivo. È possibile che andava messo come no. L'importante a questo punto è aver argomentato bene. Metterlo o non metterlo non sembrerebbe fondamentale per la sufficienza. Voi cosa ne pensate?
Rispondi

Da: Concorso 2024 1  - 20/06/2025 12:12:08
Mi sembra improbabile che di fronte ad un buon ragionamento giuridico ti diano l'insufficienza per non aver riportato i due articoli !!! Quindi, va bene così ragazzi! Le insufficienze sono altre!
Rispondi

Da: al Baba 8920/06/2025 12:31:07
cosa credi NON ANDASSE MESSO per l'insufficienza?
Rispondi

Da: Hokage20/06/2025 12:55:19
dipende da quante persone vogliono mandare alla fase successiva, poi quest anno la correzione sarà su entrambi i temi 
Rispondi

Da: Va20/06/2025 13:04:50
Ragazzi ma invece la prima traccia? secondo voi cosa bisognava dire per la sufficienza?
Rispondi

Da: Concorso 2024 1  - 20/06/2025 14:12:50
Non raggiungono la sufficienza i temi che non hanno riportato gli elementi essenziali, chi non ha sviluppato rigore argomentativo, chi non ha riportato dottrina e giurisprudenza che sono indici di conoscenza giuridica, chi ha commesso errori imperdonabili e chi non dimostra di saper scrivere correttamente in italiano.
Non basta copiare e incollare le fattispecie, occorre dimostrare di aver effettuato un ragionamento aderente alla corretta disciplina e questo può avvenire per due fattori: conosci bene la tematica oppure non conoscendola nel dettaglio sei riuscito a costruire e a toccare i punti salienti grazie ad un ottimo ragionamento logico giuridico che rispecchia la realtà della disciplina richiesta per quella traccia.
Rispondi

Da: 77495202520/06/2025 14:29:13
Quindi chi non ha citato dottrina e giurisprudenza è fuori di sicuro anche se gli altri punti ci sono?
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)