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INAIL - Avvocati, consulenti, ricercatori 2024
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| Da: x concorsista senza fine | 09/05/2025 11:28:55 |
| i partecipanti erano 113 mi pare. niente vocabolari di inglese, sono stati sequestrati. | |
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| Da: concorsista senza fine | 09/05/2025 15:08:04 |
| grazie per info! in bocca a lupo! | |
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| Da: scritti avvocato Inail | 09/05/2025 17:05:43 |
| Ma che senso ha bandire una altro concorso se questo è ancora in atto. Possono scorrere graduatoria, mi sembra che nel bando non sia previsto il limite del 2% come per il bando INPS | |
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| Da: Ari | 10/05/2025 00:00:42 |
| Grazie mille al collega per la risposta sulle tracce incrocio le dita per lui e a tutti auguro una chance di giocarsela all'orale Arrivati a questo punto si è già mostrato un certo valore Sinceramente il parere in inglese mi sembrava davvero ina prova ardua un unicum nel sui genere anche forse inutilmente selettivo x un profilo di avvocato esclusivamente interno Occasioni di pareri in inglese non riesco a figurarmele sul piano del lavoro che si andrà ad affrontare | |
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| Da: Avvocato inail | 10/05/2025 11:56:38 |
| Per il parere come avete concluso? Io che era preferibile desistere dalla costituzione in cassazione e valutare l'erogazione della rendita | |
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| Da: Inail 2025 | 10/05/2025 12:28:54 |
| Io al contrario, che il termine triennale iniziasse a decorrere dal decesso, avvenuto nel 2010, e quindi che nel 2014 fosse effettivamente maturata la prescrizione, come deciso in primo e secondo grado | |
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| Da: scritti avvocato Inail | 10/05/2025 13:10:22 |
| Anch'io come Inail 2025. Mi sembrava la soluzione migliore visto che la professionalità della malattia era conclamata al momento del decesso. Ho letto poi a casa che oltretutto secondo Cassazione non sono ammissibili giudizi di legittimità riguardanti discussioni in merito alla decorrenza della prescrizione. | |
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| Da: scritti avvocato Inail | 10/05/2025 13:23:45 |
| Anch'io come Inail 2025. Mi sembrava la soluzione migliore visto che la professionalità della malattia era conclamata al momento del decesso. Ho letto poi a casa che oltretutto secondo Cassazione non sono ammissibili giudizi di legittimità riguardanti discussioni in merito alla decorrenza della prescrizione. | |
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| Da: L. | 10/05/2025 14:27:46 |
| art. 2948 n. 5 c.c | |
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Da: Funzionario parastatale ![]() | 10/05/2025 16:58:04 |
| Tre anni, art.112 testo unico. È vero, non si poteva discutere dell'insorgenza della malattia, è questione di mero fatto tranne i vizi di motivazione. | |
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| Da: X sopra | 10/05/2025 22:34:08 |
| Da: Inail 2025 10/05/2025 12:28:54 Io al contrario, che il termine triennale iniziasse a decorrere dal decesso, avvenuto nel 2010, e quindi che nel 2014 fosse effettivamente maturata la prescrizione, come deciso in primo e secondo grado --- Questa è la soluzione scontata. Ovvio che c'è qualcosa che impedisse la prescrizione, altrimenti non avrebbe avuto senso la richiesta di parere. | |
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| Da: up | 11/05/2025 07:55:42 |
| Da: X sopra Questa è la soluzione scontata. Ovvio che c'è qualcosa che impedisse la prescrizione, altrimenti non avrebbe avuto senso la richiesta di parere. --- qual'è invece la soluzione non scontata che impedisce la prescrizione, spostando in avanti la decorrenza della rendita? | |
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Da: Funzionario parastatale ![]() | 11/05/2025 09:20:01 |
| L'avvenuta piena conoscenza da parte dei familiari, sprovvisti di cognizioni mediche dell'eziologia, non oltre il triennio anteriore alla domanda. Certo rileva la conoscibilita'. | |
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| Da: X sopra | 11/05/2025 09:25:45 |
| La prescrizione non decorre dalla conoscenza dei familiari ma dalla conoscibilità . Sono due concetti diversi. | |
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| Da: Per l''inglese | 11/05/2025 11:07:40 |
| Breve abstract bastavano 4/5 righe | |
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Da: anticiclone ![]() | 11/05/2025 11:10:41 |
| Io ho impostato tutto sulla prescrizione decennale che decorre dal 2010 | |
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| Da: scritti avvocato Inail | 11/05/2025 11:11:31 |
| Nella traccia non vi erano indizi tali da far dedurre una mancata conoscibilità da parte dei familiari. | |
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| Da: Asdero | 11/05/2025 11:44:04 |
| Perché prescrizione decennale? | |
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Da: anticiclone ![]() | 11/05/2025 11:45:56 |
| l'ho impostato tutto sulla colpa del datore di lavoro …. ma avrò sbagliato | |
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Da: anticiclone ![]() | 11/05/2025 11:45:59 |
| l'ho impostato tutto sulla colpa del datore di lavoro …. ma avrò sbagliato | |
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Da: anticiclone ![]() | 11/05/2025 11:46:04 |
| l'ho impostato tutto sulla colpa del datore di lavoro …. ma avrò sbagliato | |
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| Da: L.. | 11/05/2025 12:59:11 |
| Impostato su prescrizione di anni 5. Art. 2948 c.c per qualunque causa di cessazione lavoro, comprese le indennità a qualsiasi titolo dovute. | |
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| Da: Asdero | 11/05/2025 14:00:20 |
| L'indennità da fine rapporto è il TFR ed equivalente | |
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| Da: scritti avvocato Inail | 11/05/2025 14:11:10 |
| La cessionazione del rapporto non è la causa della concessione della rendita ma solo uno dei tanti presupposti di legge per il suo riconoscimento. Secondo me il 2948 non funge. | |
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| Da: Asdero | 11/05/2025 14:22:49 |
| Non è un presupposto perché il rapporto di lavoro è cessato indipendentemente dall'insorgenza della malattia. | |
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| Da: scritti avvocato Inail | 11/05/2025 14:38:54 |
| Se non vi è cessazione del rapporto di lavoro e decesso del lavoratore come si può chiedere la rendita ai superstiti. Presupposto, antecedente, lo si chiami come lo si vuole, ma deve sussistere, anche se non ne è la causa, ma un precedente necessario. | |
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| Da: Asdero | 11/05/2025 14:51:40 |
| Sì ma l'arr 2948 non mi sembra applicabile perché riguarda altra fattispecie. | |
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| Da: Purtroppo | 11/05/2025 15:18:06 |
| sentenza n. 13806, pubblicata il 19 maggio 2023, Cassazione (Sezione Lavoro Civile) | |
| Rispondi | |
| Da: Purtroppo | 11/05/2025 15:21:33 |
| sentenza n. 13806, pubblicata il 19 maggio 2023, Cassazione (Sezione Lavoro Civile) alt-placeholder Malattia professionale: da quando decorre la prescrizione? Home â†' Malattia professionale: da quando decorre la prescrizione? Con l'interessante sentenza n. 13806, pubblicata il 19 maggio 2023, la Cassazione (Sezione Lavoro Civile) ha provato a fare luce sul delicato tema della malattia professionale. Più nello specifico, si è parlato di risarcimento e prescrizione della stessa, andando a definire il momento esatto in cui quest'ultima inizia effettivamente e, di conseguenza, fino a quando è possibile richiedere un indennizzo quando la responsabilità è del datore di lavoro. Indice Malattia professionale: facciamo chiarezza Risarcimento e prescrizione Il caso La decorrenza della prescrizione La manifestazione della malattia La decisione della Cassazione Malattia professionale: facciamo chiarezza Innanzitutto vanno delineati i caratteri della malattia professionale, che non va confusa con l'infortunio sul lavoro. La prima, in estrema sintesi, è una patologia contratta durante o a causa dell'attività lavorativa che si svolge, che può essere dettata da una molteplicità di fattori di rischio e che riporta alla singola persona danni che vanno dall'incapacità lavorativa sino anche, in alcuni casi, alla morte. Ci deve poi essere, ovviamente, un legame diretto tra l'infermità e la mansione svolta: la prima, cioè, deve dipendere dalla seconda in un rapporto di causa-effetto dimostrabile. Risarcimento e prescrizione La possibilità per il lavoratore, o per i suoi familiari, di ottenere un risarcimento dalla malattia professionale deriva principalmente dalla "causa lenta", ossia da una continuativa e graduale azione lesiva sulla persona, che è la reale differenza con l'infortunio sul lavoro, il quale si manifesta invece per un qualcosa di inaspettato ed improvviso. Per quanto concerne la prescrizione della malattia professionale, viene in aiuto l'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui "l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale". Ciò su cui si "gioca", quindi, è la partenza della prescrizione: secondo la Cassazione, come si vedrà successivamente, il momento dal quale si inizia a calcolare corrisponde al giorno in cui la malattia si manifesta, ossia quando le vittime hanno reale consapevolezza del danno, oltre che della sua interconnessione con l'attività lavorativa. Il caso Nel caso trattato nell'ordinanza, la Corte d'Appello di Lecce, aveva a suo tempo respinto l'appello proposto dagli eredi di una vittima nei confronti del datore di lavoro, - confermando la decisione di primo grado - che aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda di risarcimento del danno biologico conseguente alla malattia professionale contratta dal de cuius nello svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di tale società . La Corte, infatti, aveva identificato il dies a quo di decorrenza della prescrizione il giorno in cui è stato pubblicato - si legge nell'ordinanza - "una relazione tecnica la quale attestava la presenza, all'interno del luogo di lavoro, di sostanze cancerogene, oltre che l'obsolescenza degli impianti, la mancanza di dispositivi di aspirazione dei fumi all'origine, la elevata quantità di fibre di amianto e concentrazioni di polveri sottili, relazione di cui erano una conoscenza anche gli appellanti per loro stessa ammissione". La decorrenza della prescrizione La Suprema Corte, però, ha impugnato quanto affermato dai giudici di secondo grado, affermando che - partendo dalla sentenza n. 10441 del 2007 - si era già enunciato quel principio secondo cui "la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile", per citare l'atto. La manifestazione della malattia Gli Ermellini, poi, hanno analizzato la definizione precisa di manifestazione all'interno dell'intricata tematatica, che si rispecchia nel momento in cui la malattia sia "oggettivamente percepibile e riconoscibile" per riprendere i termini della sentenza 576 del 2008, utilizzata come riferimento in materia dai giudici. L'ordinanza prosegue poi spiegando che "non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di stare male, bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive della sua salute". Il singolo individuo, infatti, - si legge ancora - "si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi e la preoccupazione di evitare che l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione sono alla base della elaborazione giurisprudenziale che è giunta a collocare il dies a quo nel momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo". La decisione della Cassazione Individuando come dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dagli eredi del lavoratore deceduto l'entrata in vigore della L. n. 277 del 1991 (che predisponeva cautele per i lavoratori esposti all'amianto), quindi, i giudici di secondo grado hanno omesso di applicare i principi di diritto secondo cui il momento d'inizio della prescrizione coincide con quello in cui il lavoratore percepisce effettivamente l'infermità . Infatti, espone precisamente il Palazzaccio, "in materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico". La Suprema Corte, così, accoglie il ricorso proposto dai congiunti della vittima e "cassa" la sentenza impugnata, rinviando il tutto alla Corte d'appello, che dovrà tener conto di quanto detto per la sua decisione sul caso. | |
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| Da: per fortuna | 11/05/2025 19:05:22 |
| la giurisprudenza non è consolidata: Cassazione Civile, Sez. 6, 12 ottobre 2021, n. 27821 - Domanda di rendita ai superstiti. Dies a quo della prescrizione. .......la manifestazione della malattia professionale (rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112) poteva ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante erano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato - che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. - ossia al momento del decesso. Nella traccia non vi erano, se non ricordo male, indizi che rivelassero una possibile mancata conoscenza o conoscibilità di qualsiasi natura, da parte della vedova, della professionalità della malattia (che era data per scontata) e che potevano far spostare in avanti il dies a quo della decorrenza della prescrizione e legittimare il ricorso in cassazione. | |
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