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Ministero della Giustizia - 3946 addetti UFFICIO PER IL PROCESSO 2024
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![]() | Il bando di concorso Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente. |
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| Da: aiutooooooooooo | 07/01/2026 17:59:54 |
| ma perchè vendono roba tagliata male a funziodrogato aupp?????? | |
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| Da: Funzionario Aupp- vero | 07/01/2026 18:34:44 |
| Meno di 2000 gli assunti a febbraio 2022. Stipendio sui 2.000 euro. poi c'è il frd ex fua e buoni pasto. Si magna e si sboccia. Don't worry..stay tuned. | |
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| Da: aiutooooooooooo | 07/01/2026 18:54:42 |
| cambia spacciatoreeeeeeeeeeeeee | |
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| Da: Che presa per il | 07/01/2026 20:21:19 |
| Come qualcuno diceva su questo forum e io sono d'accordo il ministero della giustizia sta appositamente perdendo tempo e una volta usciti dalla giustizia non si rientra più | |
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| Da: Fonte??? | 07/01/2026 20:44:34 |
| La tua affermazione ha una fonte attendibile? Chi ti ha detto: 1) che usciamo: 2) che eventualmente non si rientra più 3) che il ministero sta perdendo tempo. La situazione non è delle migliori , ma i tempi del bando o della procedura sono quelli che hanno annunciato. Da questo punto di vista non vedo 'distorsioni'. Se non sei upp o qualora lo fossi, per favore, prestiamo attenzione alle parole: questo è un forum dove noi dipendenti ci confrontiamo e mettiamo nero su bianco le nostre speranze/ aspettative di continuare a lavorare. Anche una parola puo destabilizzare e demotivare tutti. | |
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| Da: Dott. Gisuni | 07/01/2026 23:06:37 |
| Sto leggendo cose che voi umani… gente che parla di diritto alla perequazione della procedura (sic!). Continuando di questo passo veramente qualcuno potrebbe ben rilevare che, data la quantità di asinelli nelle fila di noi UPP, farebbero bene a non stabilizzare nessuno… | |
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| Da: OPPONIAMOCI | 08/01/2026 00:11:11 |
| Quanti addetti sono rimasti del primo scaglione? É questo il vero enigma. Se quelli del 2022 sono superiori o pari ai posti da stabilizzare, i vincitori del concorso 2024 possono giá prepararsi a farsi le valige per ritornare a casa. TUTTI, indistintamente tutti, devono OPPORSI a questa farsa di bando che si vuole fare. Se il ministero ha previsto, calcolando quelli del 2022 con 36 mesi e piú di servizio, la stabilizzazione di meno di 3.000 addetti ed eventualmente di 6.000, per tutti gli altri non vi é la minima possibilitá di partecipare. Il bando é fatto ad hoc per stabilizzare solo il primo scaglione. Non bisogna farsi illusioni: occorre OPPORSI CON OGNI MEZZO LEGITTIMO, come il ricorso al TAR, al fine di spingere il ministero a stabilizzare tutti o a predisporre criteri equi di stabilizzazione in modo che tutti possono avere una possibilitá reale di partecipazione. Con questo bando ci sono giá nomi e cognomi degli stabilizzati. | |
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| Da: Dott. Gisuni | 08/01/2026 00:24:38 |
| Tutte sciocchezze senza alcun senso né logico né giuridico… | |
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| Da: Prof. Fiascodivino | 08/01/2026 01:12:15 |
| Impugneremo tutto | |
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Da: ErCozzaroNero ![]() Reputazione utente: +49 | 08/01/2026 01:13:29 |
| Ma proprio perché nessuno si oppone che tu devi lasciar fare. Quando uscirà l'avviso del bando, presumibilmente già a gennaio, allora vedranno il quantitativo di posti. Se nel loro distretto assegnano 30 posti e solo del primo scaglione sono 50 col rischio per 20 di rimanere fuori all'ira vedrai come anche ai 2021 inizieranno a girare le pale a forma di elica. E capiranno forse quel giorno che essere tutti contro è solo sinonimo di debolezza. Per il resto, nessuno difende più la causa... E si capisce anche da certe forme di "applauso". Meglio non andare oltre, anche perché se no l'applausomentro si alza. Ormai, sono finiti i tempi del vento in poppa miei cari cozzarini. È tempo di naufragio per alcuni e di riparo in scialuppe per altri! Non sono nemmeno un buon capitano come Sparrow altrimenti avrei trovato qualche idea. Purtroppo sembra molto la situazione da titanic 1997. | |
| Rispondi | |
Da: ErCozzaroNero ![]() Reputazione utente: +49 | 08/01/2026 01:14:23 |
| @fiascodivino: solo una cosa puoi impugnare a due mani. | |
| Rispondi | |
| Da: Gaetano il professore | 08/01/2026 08:21:50 |
| Io spero che me lo impugni gelsa la mia collega | |
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| Da: Un concorsone proprio | 08/01/2026 09:17:54 |
| Vi state scannando per due briciole e un posto di merda a fare i lacchè dei magistrati Questo dà la misura di quanto siete delle merdacce | |
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| Da: DOVE SEI | 08/01/2026 09:26:41 |
| Le solite patacche dei soliti pezzi di merda 18/12/2025 09:36:17 Ancora una volta i soliti falliti pezzi di merda falsificatori seriali portano pseudo notizie di procedure di stabilizzazione che nulla hanno che fare con gli addetti. Fanno tutto da soli, portano cretinate spacciandole per vere, fanno domande e si rispondono utilizzando decine di nick diversi anonimi come se utenti diversi fossero realmente interessati a tali bufale. Lo fanno per creare confusione per fare abboccare chi è in buona fede. Questa tecnica è sempre la stessa ma non potrà mai cambiare o modificare il corso degli eventi ne influenzare o condizionare gli addetti regolarmente in servizio che non hanno tempo da perdere in un forum dove vengono continuamente attaccati. I profili interessati da questo avviso che viene sbandierato sono i seguenti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1484916 profilo di Tecnico IT senior (Codice 1) - Totale posti 2 profilo di Tecnico di contabilità senior (Codice 2) - Totale posti 56 profilo di Tecnico di edilizia senior (Codice 3) - Totale posti 91 profilo di Tecnico statistico (Codice 4) - Totale posti 4 profilo di Analista di organizzazione (Codice 5) - Totale posti 30 Tutti gli addetti saranno stabilizzati nessuno verrà mandato a casa . Lasciate rosicare i noti provocatori frustrati invidiosi pezzenti psicopatici malati di mente DOVE SEI FUNZIONARIO PUBBLICO - BIANCA P - UNACOSAECEERTA? DOVE SEI TOPO DI FOGNA? DOVE SEI ANDATO A TROLLARE COGLIONE? | |
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| Da: unacosaeceerta | 08/01/2026 09:41:49 |
| Se ti manca impugnarmelo e ingollare basta chiedere. Non me ne frega un cazzo dei profili tecnici. | |
| Rispondi | |
| Da: DOVE SEI | 08/01/2026 09:44:12 |
| MA NON AVEVI VINTO ADE MINCHIONE? | |
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| Da: unacosaeceerta | 08/01/2026 10:31:53 |
| Stai rincoglionendo forte e confondi le persone. Urge un test cognitivo dopo la poppata. | |
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| Da: UPP vero | 08/01/2026 10:36:25 |
| 2500 DI STIPENDIO SBOCCIO ALLA GRANDISSIMA | |
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| Da: DOVE SEI | 08/01/2026 10:44:40 |
| Da: x sopra 1 - 03/11/2025 12:34:07 E' ovvio che non ci saranno prove da superare. Lasciate perdere chi cerca in ogni modo di scoraggiare e demoralizzare diffondendo notizie palesemente false prive di qualsiasi fondamento. Queste persono che remano contro sono qui solo per inquinare, per togliere speranze ed aspettative agli addetti prospettando complicazioni licenziamenti e negatività di ogni genere. Non lasciatevi influenzare da questi menagrami iettatori di professione che gufano da anni perchè invidiosi del ruolo che ha raggiunto questa importante figura importante professionale a cui non possono arrivare. Puntano al tanto peggio tanto meglio perchè corrosi dall'invidia, lasciateli rosicare. DOVE TI SEI NASCOSTO TOPO DI FOGNA? | |
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| Da: LA REAZIONE DEGLI AUPP SECONDO SCAGLIONE | 08/01/2026 10:51:45 |
| Oggetto: ISTANZA DI REVISIONE DEI CRITERI PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEI FUNZIONARI ADDETTI ALL'UFFICIO DEL PROCESSO - LA REAZIONE DEGLI UPP DEL SECONDO SCAGLIONE La pubblicazione del bando di stabilizzazione relativo al personale PNRR riguardante i profili cd. tecnici, che recepisce integralmente i criteri previsti dall'accordo sindacale, impone una valutazione immediata in ordine all'impianto dei criteri che si intendono adottare anche per la procedura di stabilizzazione dei Funzionari AUPP, la cui pubblicazione risulta ormai imminente. È di tutta evidenza, infatti, che una simile impostazione, nella misura in cui attribuisce al criterio dell'anzianità un peso sproporzionato rispetto agli altri elementi di valutazione, compromette nella sostanza la simmetria dei "tre pilastri" (anzianità , titoli culturali e prova attitudinale), in contrasto con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione e agli artt. 35 e 52 del D.Lgs. 165/2001, che impongono procedure comparative fondate su criteri oggettivi, proporzionati e idonei a valorizzare il merito. La presente istanza è finalizzata a evidenziare profili di incoerenza logica, irragionevolezza e potenziale illegittimità dell'attuale criterio selettivo fondato prevalentemente sull'anzianità di servizio. Nel corso dell'incontro tenutosi giorno 11 dicembre presso la Corte di Cassazione, il Viceministro della Giustizia ha escluso - data la penuria attuale di risorse - per il personale non stabilizzato di poter accedere ad una proroga dei contratti di lavoro. Tale affermazione costituisce un presupposto dirimente che incide direttamente sulla ratio dei criteri selettivi prescelti, nonché sulla natura sostanziale della procedura di stabilizzazione che, al netto dell'utile collocazione in graduatoria dei non stabilizzati, ha carattere sostanzialmente selettivo, traducendosi, per un numero consistente di Funzionari, nella cessazione del rapporto di lavoro. L'evidente favor accordato ai primi assunti è, invero, di macroscopica evidenza e vulnera geneticamente la procedura di stabilizzazione, che deve essere orientata alla selezione dei candidati maggiormente qualificati e meritevoli, assicurando a tutti i funzionari in servizio concrete ed effettive possibilità di superamento. Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata alla luce di quanto dichiarato dallo stesso Viceministro nel corso dell'incontro, laddove è stato precisato che i Funzionari AUPP stabilizzati saranno destinati a svolgere funzioni di supporto diretto alla giurisdizione. La previsione di un Ufficio per il processo quale struttura stabile di supporto alla funzione giurisdizionale presuppone, per sua natura, la selezione di personale altamente qualificato, in grado di incidere in modo concreto sull'alleggerimento del carico di lavoro del magistrato, attraverso attività di studio, analisi, redazione di bozze di provvedimenti e supporto giuridico adeguato. In tale prospettiva funzionale, il mero criterio temporale dell'anzianità di servizio risulta di per sé irrilevante rispetto allo scopo perseguito e finisce per operare come fattore espulsivo, estromettendo di fatto una platea di funzionari altamente qualificati, solo perché entrati in servizio alcuni mesi dopo altri colleghi, a parità di mansioni svolte e di funzioni esercitate. Segnatamente, con specifico riferimento al criterio di valutazione dei titoli, si ravvisa un evidente profilo di illogicità e difetto di coerenza intrinseca atteso che la procedura comparativa in esame è espressamente riservata a candidati in possesso della laurea, la quale integra, dunque, requisito indefettibile di ammissione alla procedura medesima. La previsione di un punteggio autonomo per il possesso del titolo di laurea si risolve, pertanto, in un'indebita duplicazione di un requisito di accesso, priva di qualsivoglia attitudine selettiva e non funzionalmente correlata alle finalità proprie della valutazione comparativa, ponendosi in contrasto con la funzione stessa della valutazione dei titoli, la quale dovrebbe tendere piuttosto alla valorizzazione di elementi ultronei e maggiormente qualificanti rispetto alla soglia minima di partecipazione alla procedura. Parimenti irragionevole risulta la previsione di una prova attitudinale consistente in n. 30 quesiti a risposta multipla estratti da una banca dati limitata a n. 300 domande, in quanto inidonea a svolgere una reale azione selettiva. Una banca dati di dimensioni così contenute si presta, infatti, ad un agevole e generalizzato superamento da parte di tutti i candidati, con conseguente appiattimento degli esiti della prova e sostanziale vanificazione della sua funzione comparativa. Resta ferma, nondimeno, la necessità di prevedere una banca dati preventiva dei quesiti, in quanto la sua assenza presterebbe il fianco a derive esageratamente aleatorie della procedura concorsuale. Ne consegue che la legittima esigenza di prevedibilità della prova deve essere bilanciata con quella, altrettanto imprescindibile, di effettiva selettività , da realizzarsi mediante la predisposizione di una banca dati di più ampio respiro, che consti non solo di quesiti situazionali ma postuli anche l'accertamento delle conoscenze normative, e che sia idonea, dunque, a consentire una valutazione concreta e differenziata delle competenze dei candidati. A ciò si aggiungono ulteriori profili di irragionevolezza derivanti dalla concreta strutturazione del punteggio per anzianità , così come desumibile dal bando PNRR recentemente pubblicato. Applicando ai candidati un punteggio per l'anzianità di servizio fino a un massimo di 30 punti (17 punti per i candidati che abbiano maturato 12 mesi completi di anzianità di servizio alla data del 30 giugno 2026, con un incremento di 0,325 punti per ogni mese aggiuntivo), si ottengono i seguenti risultati: Anzianità di servizio Punteggio 4 anni 30 punti 2 anni 20,9 punti 1 anno 17 punti Ne deriva l'evidente paradosso per cui un funzionario con due anni di servizio subirebbe uno scarto di 9,1 punti rispetto a un primo assunto e di 3,9 punti rispetto a un funzionario con un solo anno di servizio, nonché l'ulteriore abnormità discendente dal rilievo alla cui stregua un funzionario vincitore del concorso bandito nell'anno 2024 sarebbe sfavorito nella procedura comparativa finanche rispetto ad un idoneo non vincitore entrato in servizio in esito agli scorrimenti effettuati in data successiva al febbraio 2022. Una graduazione dei punteggi sperequata, irragionevole e pregiudizievole, idonea a comprimere in modo sproporzionato ogni altro criterio valutativo - come sopra evidenziato- e a svuotare di contenuto la natura comparativa della procedura. Orbene, allorquando il bando teso alla stabilizzazione dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo dovesse richiamare nelle linee pedisseque detti criteri, potrebbe sottrarsi a gravami certi- attesi i molteplici profili di illegittimità in esso ravvisabili e sopra embrionalmente esposti- solo ove la sua pubblicazione fosse preceduta da un impegno formale assunto dal Ministero della Giustizia, volto a garantire la proroga dei rapporti di lavoro dei Funzionari non stabilizzati, nelle medesime sedi di attuale esercizio. Un siffatto impegno costituirebbe, infatti, un elemento essenziale di riequilibrio, idoneo ad attenuare gli effetti espulsivi derivanti dall'applicazione dei criteri selettivi prescelti. In tale prospettiva, la proroga dei rapporti di lavoro deve essere funzionalmente orientata alla individuazione e al progressivo reperimento delle risorse finanziarie necessarie a consentire un graduale assorbimento del personale non immediatamente stabilizzato, secondo una logica di continuità occupazionale e di valorizzazione e non dispersione delle competenze già maturate. In difetto di un impegno preventivo e formalizzato in tal senso, la cristallizzazione di criteri selettivi palesemente sbilanciati a favore dei primi assunti risulterebbe in aperto contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa, determinando un sacrificio ingiustificato delle posizioni giuridiche dei funzionari esclusi dalla stabilizzazione. Ne conseguirebbe un contenzioso ampio e diffuso, con effetti pregiudizievoli sia per l'Amministrazione, che si espone peraltro ad evidenti responsabilità per danno erariale - atteso il dispendio di risorse pubbliche- nonché per la stabilità complessiva della macchina della Giustizia, che ne risulterebbe irrimediabilmente vulnerata, vieppiù laddove si considerino le evidenti carenze d'organico che già ne compromettono il buon funzionamento. | |
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| Da: LA REAZIONE DEGLI AUPP SECONDO SCAGLIONE | 08/01/2026 10:52:36 |
| Oggetto: ISTANZA DI REVISIONE DEI CRITERI PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEI FUNZIONARI ADDETTI ALL'UFFICIO DEL PROCESSO - LA REAZIONE DEGLI UPP DEL SECONDO SCAGLIONE La pubblicazione del bando di stabilizzazione relativo al personale PNRR riguardante i profili cd. tecnici, che recepisce integralmente i criteri previsti dall'accordo sindacale, impone una valutazione immediata in ordine all'impianto dei criteri che si intendono adottare anche per la procedura di stabilizzazione dei Funzionari AUPP, la cui pubblicazione risulta ormai imminente. È di tutta evidenza, infatti, che una simile impostazione, nella misura in cui attribuisce al criterio dell'anzianità un peso sproporzionato rispetto agli altri elementi di valutazione, compromette nella sostanza la simmetria dei "tre pilastri" (anzianità , titoli culturali e prova attitudinale), in contrasto con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione e agli artt. 35 e 52 del D.Lgs. 165/2001, che impongono procedure comparative fondate su criteri oggettivi, proporzionati e idonei a valorizzare il merito. La presente istanza è finalizzata a evidenziare profili di incoerenza logica, irragionevolezza e potenziale illegittimità dell'attuale criterio selettivo fondato prevalentemente sull'anzianità di servizio. Nel corso dell'incontro tenutosi giorno 11 dicembre presso la Corte di Cassazione, il Viceministro della Giustizia ha escluso - data la penuria attuale di risorse - per il personale non stabilizzato di poter accedere ad una proroga dei contratti di lavoro. Tale affermazione costituisce un presupposto dirimente che incide direttamente sulla ratio dei criteri selettivi prescelti, nonché sulla natura sostanziale della procedura di stabilizzazione che, al netto dell'utile collocazione in graduatoria dei non stabilizzati, ha carattere sostanzialmente selettivo, traducendosi, per un numero consistente di Funzionari, nella cessazione del rapporto di lavoro. L'evidente favor accordato ai primi assunti è, invero, di macroscopica evidenza e vulnera geneticamente la procedura di stabilizzazione, che deve essere orientata alla selezione dei candidati maggiormente qualificati e meritevoli, assicurando a tutti i funzionari in servizio concrete ed effettive possibilità di superamento. Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata alla luce di quanto dichiarato dallo stesso Viceministro nel corso dell'incontro, laddove è stato precisato che i Funzionari AUPP stabilizzati saranno destinati a svolgere funzioni di supporto diretto alla giurisdizione. La previsione di un Ufficio per il processo quale struttura stabile di supporto alla funzione giurisdizionale presuppone, per sua natura, la selezione di personale altamente qualificato, in grado di incidere in modo concreto sull'alleggerimento del carico di lavoro del magistrato, attraverso attività di studio, analisi, redazione di bozze di provvedimenti e supporto giuridico adeguato. In tale prospettiva funzionale, il mero criterio temporale dell'anzianità di servizio risulta di per sé irrilevante rispetto allo scopo perseguito e finisce per operare come fattore espulsivo, estromettendo di fatto una platea di funzionari altamente qualificati, solo perché entrati in servizio alcuni mesi dopo altri colleghi, a parità di mansioni svolte e di funzioni esercitate. Segnatamente, con specifico riferimento al criterio di valutazione dei titoli, si ravvisa un evidente profilo di illogicità e difetto di coerenza intrinseca atteso che la procedura comparativa in esame è espressamente riservata a candidati in possesso della laurea, la quale integra, dunque, requisito indefettibile di ammissione alla procedura medesima. La previsione di un punteggio autonomo per il possesso del titolo di laurea si risolve, pertanto, in un'indebita duplicazione di un requisito di accesso, priva di qualsivoglia attitudine selettiva e non funzionalmente correlata alle finalità proprie della valutazione comparativa, ponendosi in contrasto con la funzione stessa della valutazione dei titoli, la quale dovrebbe tendere piuttosto alla valorizzazione di elementi ultronei e maggiormente qualificanti rispetto alla soglia minima di partecipazione alla procedura. Parimenti irragionevole risulta la previsione di una prova attitudinale consistente in n. 30 quesiti a risposta multipla estratti da una banca dati limitata a n. 300 domande, in quanto inidonea a svolgere una reale azione selettiva. Una banca dati di dimensioni così contenute si presta, infatti, ad un agevole e generalizzato superamento da parte di tutti i candidati, con conseguente appiattimento degli esiti della prova e sostanziale vanificazione della sua funzione comparativa. Resta ferma, nondimeno, la necessità di prevedere una banca dati preventiva dei quesiti, in quanto la sua assenza presterebbe il fianco a derive esageratamente aleatorie della procedura concorsuale. Ne consegue che la legittima esigenza di prevedibilità della prova deve essere bilanciata con quella, altrettanto imprescindibile, di effettiva selettività , da realizzarsi mediante la predisposizione di una banca dati di più ampio respiro, che consti non solo di quesiti situazionali ma postuli anche l'accertamento delle conoscenze normative, e che sia idonea, dunque, a consentire una valutazione concreta e differenziata delle competenze dei candidati. A ciò si aggiungono ulteriori profili di irragionevolezza derivanti dalla concreta strutturazione del punteggio per anzianità , così come desumibile dal bando PNRR recentemente pubblicato. Applicando ai candidati un punteggio per l'anzianità di servizio fino a un massimo di 30 punti (17 punti per i candidati che abbiano maturato 12 mesi completi di anzianità di servizio alla data del 30 giugno 2026, con un incremento di 0,325 punti per ogni mese aggiuntivo), si ottengono i seguenti risultati: Anzianità di servizio Punteggio 4 anni 30 punti 2 anni 20,9 punti 1 anno 17 punti Ne deriva l'evidente paradosso per cui un funzionario con due anni di servizio subirebbe uno scarto di 9,1 punti rispetto a un primo assunto e di 3,9 punti rispetto a un funzionario con un solo anno di servizio, nonché l'ulteriore abnormità discendente dal rilievo alla cui stregua un funzionario vincitore del concorso bandito nell'anno 2024 sarebbe sfavorito nella procedura comparativa finanche rispetto ad un idoneo non vincitore entrato in servizio in esito agli scorrimenti effettuati in data successiva al febbraio 2022. Una graduazione dei punteggi sperequata, irragionevole e pregiudizievole, idonea a comprimere in modo sproporzionato ogni altro criterio valutativo - come sopra evidenziato- e a svuotare di contenuto la natura comparativa della procedura. Orbene, allorquando il bando teso alla stabilizzazione dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo dovesse richiamare nelle linee pedisseque detti criteri, potrebbe sottrarsi a gravami certi- attesi i molteplici profili di illegittimità in esso ravvisabili e sopra embrionalmente esposti- solo ove la sua pubblicazione fosse preceduta da un impegno formale assunto dal Ministero della Giustizia, volto a garantire la proroga dei rapporti di lavoro dei Funzionari non stabilizzati, nelle medesime sedi di attuale esercizio. Un siffatto impegno costituirebbe, infatti, un elemento essenziale di riequilibrio, idoneo ad attenuare gli effetti espulsivi derivanti dall'applicazione dei criteri selettivi prescelti. In tale prospettiva, la proroga dei rapporti di lavoro deve essere funzionalmente orientata alla individuazione e al progressivo reperimento delle risorse finanziarie necessarie a consentire un graduale assorbimento del personale non immediatamente stabilizzato, secondo una logica di continuità occupazionale e di valorizzazione e non dispersione delle competenze già maturate. In difetto di un impegno preventivo e formalizzato in tal senso, la cristallizzazione di criteri selettivi palesemente sbilanciati a favore dei primi assunti risulterebbe in aperto contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa, determinando un sacrificio ingiustificato delle posizioni giuridiche dei funzionari esclusi dalla stabilizzazione. Ne conseguirebbe un contenzioso ampio e diffuso, con effetti pregiudizievoli sia per l'Amministrazione, che si espone peraltro ad evidenti responsabilità per danno erariale - atteso il dispendio di risorse pubbliche- nonché per la stabilità complessiva della macchina della Giustizia, che ne risulterebbe irrimediabilmente vulnerata, vieppiù laddove si considerino le evidenti carenze d'organico che già ne compromettono il buon funzionamento. | |
| Rispondi | |
| Da: Funzionario AUPP | 08/01/2026 11:52:40 |
| rido e sboccio. | |
| Rispondi | |
| Da: Dott. Gisuni | 08/01/2026 12:19:32 |
| Mamma mia che obbrobrio giuridico, mi vergogno per il collega che l'ha partorita. Un miscuglio di rivendicazioni politiche spacciate per pretesa utilizzando paroloni inutili. Auguri al TAR. Penso rideranno di gusto | |
| Rispondi | |
| Da: Aupp1 | 08/01/2026 12:34:54 |
| Ma poi 4 anni e 4 mesi (:30 punti) sarebbero "pochi mesi di differenza" rispetto a chi ha 2 anni? Fate ridere. Spero proprio che vi rispediscano presto a casa | |
| Rispondi | |
| Da: GRANDE PROF | 08/01/2026 12:38:09 |
| Avanti tutta! Combattiamo sino in fondo per i mostri diritti contro i propugnatori della meritocrazia à la dottor coglioni! | |
| Rispondi | |
| Da: Dott. Gisuni | 08/01/2026 12:43:33 |
| Anzi no, voglio perdere dieci minuti argomentando. Posto che a tratti sfiora l'assurdo l'impostazione secondo cui l'Amministrazione non conoscerebbe gli effetti della sua procedura selettiva, l'intero impianto di questo delirio gira attorno a un fantomatico "diritto alla perequazione della procedura" che, semplicemente, non esiste. Il fine di una procedura comparativa è quello di ordinare una graduatoria di personale già idoneo, perché in servizio dopo aver svolto e superato un concorso pubblico a tempo determinato. Quindi, seppur avente la forma del concorso pubblico ed essendo quindi appartenente alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, questa non è una nuova selezione "da zero", ma può tener conto di alcuni fattori oggettivi e quindi apprezzabili da parte della Pubblica Amministrazione in maniera assolutamente discrezionale. Uno di questi è il tempo trascorso in servizio, e infatti la PA lo apprezza. In nessun modo può essere previsto un riequilibrio interno "doveroso" di quella che è una situazione di fatto registrata, e in alcun modo può essere compresso dal giudice un apprezzamento simile che non è in alcun modo irragionevole, in quanto tratta situazioni diverso in modo diverso (ad anzianità diverse rispondono valutazioni di punteggio differenti). Come ho sostenuto già in passato, il punto non è essere svantaggiati, ma essere irragionevolmente svantaggiati: la distribuzione di 4pt/anno di anzianità sicuramente non rappresenta un vulnus di sorta. Inoltre, la PA ha furbamente utilizzato lo scheletro dellunica altra procedura comparativa che esiste, e cioè quella per le progressioni verticali in quanto prevista dal TUPI; e anche qui si è quindi cautelata sull'utilizzo di punteggi per il possesso del titolo di accesso all'area, posto che esiste un punteggio (ignorato) anche per i soli UPP in possesso di laurea triennale, il che ovviamente modifica ulteriormente il ventaglio di possibilità . L'accorato appello si conclude con una nota politica (l'unica per me davvero apprezzabile) al mantenimento della continuità di servizio, che però ovviamente tradisce ancora una volta la commistione di istanze giuridiche mal formulate e desideri dello scrivente. Consiglio al collega, o ai colleghi, che l'hanno formulata, un pronto ripasso di diritto amministrativo perché la parentesi sul danno erariale (che dipende, ricordo, sempre da colpa grave o dolo) è decisamente comica. Consiglio anche l'uso di meno termini pomposi per nascondere una illogicità (l'unica realmente rilevabile) dei motivi. Inoltre, ricordo ai colleghi che nel momento in cui loro entravano una gran fetta di UPP svolgeva già questo lavoro da più tempo rispetto a quanto l'abbiano svolto loro: e questo non può essere liquidato in mezzo passaggio sulle "reali necessità dell'addetto" che dipendono da titoli culturali (che ovviamente il richiedente possiede) e non nascondono altro che il desiderio di costruire una procedura ad hoc. Soprassiedo anche sulla dimensione della prova: ciò che rileva non è la sua capacità di "perequazione" (di nuovo…) ma il fatto che sia proposta egualmente a tutti. L'intero assunto delle tre ramificazioni che devono compensarsi a vicenda è arbitrario: mi chiedo se, al di là delle situazioni personali, a una riflessione a mente fredda, non sembri improponibile anche a chi l'ha scritto. E mi domando se si possa davvero pensare che un giudice amministrativo, da semplici laureati e nemmeno (ex) avvocati, possa entrare così nel dettaglio di una procedura comparativa, che già di suo è più "larga" di un concorso ordinario. O se, parificando, alla luce dei titoli aggiuntivi culturali richiesti dai recenti concorsi ripam (assistenti e funzionari) stia pensando di impugnare il bando per chiedere una prova più semplice per i non possessori, in quanto svantaggiati da una scelta discrezionale della PA (!). Mi dispiace per questa guerra tra poveri, ma questa roba non si può né leggere né concepire. E qui chiudo con una considerazione personale: pensare di scavalcare chi fa questo lavoro da più tempo di te, con eguale profitto, dopo aver vinto o superato lo stesso concorso, facendo valere una mezza domandina in più oppure un masterino, è veramente assurdo e vile. | |
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| Da: Dott. Gisuni | 08/01/2026 12:52:38 |
| PS tra l'altro il conto matematico è la fantomatica zappa sui piedi: è dimostrato che due anni di servizio corrispondono a 20.9 pt, mentre 53 (non "quattro anni", più di quattro anni, quindi più del doppio, altro aspetto su cui lo scrivente ha ritenuto di dover abbozzare) corrispondono a 30. E cioè, ribadisco, a più del doppio del tempo in servizio corrisponde non il doppio dell'anzianità ma meno della metà . Tanti auguri, davvero. | |
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| Da: che obbrobrio | 08/01/2026 12:54:45 |
| Quante castronerie dottor Ghisuni! Come si vede che non lavora in tribunale, anzi che non lavora proprio dato che ha tutto questo tempo libero per scrivere corbellerie! | |
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| Da: X su | 08/01/2026 12:57:15 |
| Io sono d'accordo sul fatto che i più anziani abbiano un beneficio e una priorità sugli altri ma sempre a parità di merito, l'anzianità non è di per sé un merito, quindi dato che questa situazione è stata gestita con i piedi a questo punto bisogna fare una vera prova con una banca dati di almeno 5000 domande, a parità di punteggio passa il più anziano, a parità di punteggio e anzianità valgono i titoli, a parità di tutto passa il più giovane ma sempre a parità non come ora che quelli del primo scaglione sono dentro e gli altri fuori a prescindere, discorso diverso se nel bando sarà prevista per certo una proroga o la certezza che tutti gli altri saranno assunti allora può andare. | |
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| Da: Dott. Gisuni | 08/01/2026 13:04:15 |
| Questo è un ragionamento politico e sui "vorrei" che tiene fino alla curva. L'Amministrazione poteva pure fare una prova seria, valutare solo per anzianità , dare più punti per i titoli: non l'ha fatto. Ha sottoposto tutti a una prova uguale, ha valutato un ventaglio di titoli e ha fotografato l'anzianità , dando ai primi meno del doppio del punteggio rispetto ai secondi. Fine. Questa è la procedura e non è una procedura irragionevole, non esiste diritto alla compensazione tra le tre componenti (così come non esiste per le progressioni verticali e, in generale, in alcun concorso in cui sono previsti punteggi discrezionalmente apprezzabili dalla PA). Poi nella sua testa ognuno si costruisce giusto e sbagliato, ma le uniche corbellerie le ho lette poco più sopra il mio wall of text. | |
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