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GRADUATORIE TIROCINIO GDP E VPO 2023
2550 messaggi, letto 175528 volte

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Da: Napoli101620/03/2024 13:00:20
Scelta di cosa?
Rispondi

Da: Napoli1016 1  - 20/03/2024 15:37:05
Si può scegliere tra gop e gdp?
Rispondi

Da: Mamanu 20/03/2024 17:20:20
Scelta tra settore civile e settore penale
Rispondi

Da: Mamanu 20/03/2024 17:22:31
X Napoli. Se leggi la riforma, vedrai che la prima e più rilevante novità risiede nell'accorpamento fra Giudice di Pace (GdP) e Giudice onorario di Tribunale (GOT) con la creazione di un'unica categoria di Giudice Onorario di Pace (GoP)... quindi... ci sta poca scelta tra gdp e got...
Rispondi

Da: Napoli101620/03/2024 19:18:59
Mamanu, lo so che è una figura unica ma noi abbiamo scelto gli uffici del giudice di pace. 
Rispondi

Da: Mary21/03/2024 00:04:27
Come si chiama il gruppo telegram Roma?
Rispondi

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Da: Amelia 1  - 21/03/2024 07:08:19
Ciao, in cosa consistono le tre valutazioni?
Rispondi

Da: Iamhappy21/03/2024 08:12:30
Ciao sai dirmi dove sono le delibere Como e Lecco? Puoi inserire link? Io non le trovo. Grazie
Rispondi

Da: MadSal 21/03/2024 09:50:09
Buongiorno. Arriva la convocazione a mezzo Peo. Busto Arsizio l'altro ieri mi ha inviato la convocazione per iniziare il tirocinio come VPO per il prossimo 8 aprile.
Stanno convocando.
Buon lavoro a tutti
Milena
Rispondi

Da: il gatto puzzolone21/03/2024 15:12:14
Il Consiglio Giudiziario di Corte d'Appello di Roma riunitosi in data 13.03.2024, ha nominato i Magistrati Collaboratori, per cui credo che a breve inizierà il tirocinio
Rispondi

Da: MF21/03/2024 15:40:59
Per mia curiosità personale, poiché non mi sono mai informato, ma a quanto ammonta la retribuzione per i VPO?
Rispondi

Da: Josephine21/03/2024 15:53:05
Buon pomeriggio. Qualcuno sa darmi notizie sulle delibere di Napoli ed Ischia? Grazie
Rispondi

Da: Mamanu 22/03/2024 09:41:48
X Mf. Intorno ai 1000 euro mensili netti credo... e da fatturare...
Rispondi

Da: il gatto puzzolone22/03/2024 12:41:42
Art 23 D.Lgs. 116/2017
Indennita' spettante ai magistrati onorari

  1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone  di  una
parte fissa e di una parte variabile di risultato.
  2. Ai magistrati onorari che  esercitano  funzioni  giudiziarie  e'
corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda  in
misura  fissa,  pari  ad  euro  16.140,00,  comprensiva  degli  oneri
previdenziali ed assistenziali.
  3. Ai giudici  onorari  di  pace  e  ai  vice  procuratori  onorari
inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e  nell'ufficio
di collaborazione del procuratore della  Repubblica  che  svolgono  i
compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera
a), l'indennita' di cui  al  comma  2  e'  corrisposta  nella  misura
dell'ottanta per cento.
  4. Le indennita' previste  ai  commi  2  e  3  non  sono  tra  loro
cumulabili.
  5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie
che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e'
corrisposta nella misura prevista dal comma  2  o  dal  comma  3,  in
considerazione delle funzioni ovvero dei compiti  e  delle  attivita'
svolti in via prevalente.
  6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro
il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita'
dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei  principi  e  degli
obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione  dell'ufficio  e,
per il  tribunale,  dai  programmi  di  gestione  adottati  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  assegna  ai
magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia
con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso  l'ufficio  del
giudice di pace che ai compiti e alle  funzioni  assegnati  ai  sensi
degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati,
in  via  generale,  con  delibera  del  Consiglio   superiore   della
magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e'
comunicato  alla  sezione  autonoma  per  i  magistrati  onorari  del
consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25.
  7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento  da  adottare
entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  tenuto  conto  della  media  di
produttivita'  dei   magistrati   dell'ufficio,   assegna   ai   vice
procuratori onorari gli obiettivi da  raggiungere  nell'anno  solare,
sia con riguardo alle funzioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con  la
delibera di cui al comma 6. Il provvedimento  adottato  a  norma  del
presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per  i  magistrati
onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
  8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio  superiore  della
magistratura individua i criteri e le procedure  per  la  valutazione
della realizzazione degli obiettivi. Tra  i  criteri  di  valutazione
rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita'
di gestione dell'udienza e  di  rapporto  con  gli  altri  magistrati
onorari, con i magistrati  professionali,  con  gli  avvocati  ed  il
personale  amministrativo,   la   partecipazione   all'attivita'   di
formazione,  la  percentuale  di  impugnazioni  rispetto  alla  media
dell'ufficio.
  9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non
inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta  per  cento
dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata
in tutto o in parte in relazione al livello  di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati a  norma  del  presente  articolo,  verificato  e
certificato con le modalita' di cui al comma 10.
  10.  Con  cadenza  annuale  il  presidente  del  tribunale   e   il
procuratore della Repubblica, verificato, con la  procedura  indicata
nella delibera di cui al comma 6, il livello di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati, adottano uno  specifico  provvedimento  con  cui
certificano il grado di conseguimento dei risultati e  propongono  la
liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura.  Con
il  medesimo  provvedimento  il  presidente  del   tribunale   o   il
procuratore della Repubblica  attestano  se  il  magistrato  onorario
esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di
cui al comma 3 ovvero, nel caso  di  cui  al  comma  5,  indicano  le
incombenze  svolte   in   via   prevalente.   Il   provvedimento   e'
immediatamente esecutivo e ne  e'  data  comunicazione  alla  sezione
autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27  gennaio  2006,  n.  25,  e,  ai  fini  del  pagamento
dell'indennita',  al  presidente  della  Corte  di   appello   o   al
procuratore generale presso la medesima Corte.
  11. Per l'esercizio delle  funzioni  e  dei  compiti  previsti  dal
presente decreto e' dovuta  esclusivamente  l'indennita'  di  cui  al
presente articolo.
Rispondi

Da: Tirocinio gop roma22/03/2024 16:07:58
Ho appena ricevuto dal mio COA convocazione per parere da dare al csm in merito ai tirocinio gop.
Quindi stanno procedendo nonostante sia stato presentato ricorso!
Rispondi

Da: Luca#0008122/03/2024 16:18:29
Ma ci deve essere per forza la convocazione del coa? È se il loro parere è negativo è vincolante? Troppo potere ai coa e soprattutto a certi avvocati....
Rispondi

Da: Carmen584 22/03/2024 22:12:47
Io sarei interessata. Posso essere aggiunta?
Rispondi

Da: Tirocinio gop roma22/03/2024 23:26:25
Due colleghe che sono in lista sono state convocate dal coa.... Quindi credo sia un parere necessario....
Rispondi

Da: Lorenzino23/03/2024 09:14:12
Assurdo che sia sfuggito proprio al CSM il principio del soccorso istruttorio per le domande non caricate correttamente.
Rispondi

Da: Vera12323/03/2024 09:41:13
Si deve valutare anche il principio di autoresponsabilità dei concorrenti rispetto alla lex specialis costituita dal bando
Rispondi

Da: Luca0008123/03/2024 10:50:44
Ma il parere coa è un pro forma? Cosa si considera per emetterlo?
Rispondi

Da: Mamanu 23/03/2024 12:09:39
Il parere coa è solo per dire che non hai provvedimenti disciplinari in corso.. è che sei in regola coi pagamenti al coa
Rispondi

Da: Luca0008123/03/2024 12:17:47
Nel mio caso è stato fatto un esposto nel 2018 del tutto infondato, ma ancora non so nulla...potrebbero darmi un parere negativo?
Rispondi

Da: MA23/03/2024 13:34:04
Luca00081
Il bando parla di sanzioni e non di procedimento pendente.
Io penso che il parere coa riguardi eventuali sanzinoi disciplinari già inflitte, in regola pagamenti coa e cassa, in regola aggiornamento professionale.
Rispondi

Da: Leo002123/03/2024 13:42:39
È un proforma..dicono solo se ci sono sanzioni inflitte e se sei in regola con il coa e comunicazione modello 5 (non i contributi cassa!!).. obbligo formazione...ma non è vincolante..ci mancherebbe
Rispondi

Da: MLA24/03/2024 12:05:26
Anche taranto ha inviato mail ordinaria per la scelta...ma c'è un gruppo telegram per i tirocinanti della corte d'appello di Lecce?
Rispondi

Da: AntoAvv24/03/2024 14:07:04
Ricorso per Roma mi sembra ce ne sia solo uno, depositato il 18.03, rg 2901 udienza cautelare fissata per il 10.04.2024, sezione Prima, ricorrente una collega che gia svolge le funzione di giudice onorario secondo la normativa 2017.

Arrivata
17esima a Roma
12 a Latina
Non conosco altra e d ultima preferenza

A voi le conclusioni
Rispondi

Da: MA24/03/2024 19:05:30
AntoAvv
Notificato c'è un'altro in cui la ricorrente chiede una valutazione diversa dei titoli.
Forse ancora non è stato iscritto.
Vi aggiorno
Rispondi

Da: AntoAvv24/03/2024 20:11:52
Hai ragione, dal sito della giustizia amministrativa non si vedeva il circondario ma il. One mi portava a Nola

Depositato per Roma come vpo il 14.03

Entrambe escluse perché hanno già svolto o stanno svolgendo funzioni di gdp e vpo

MOTIVAZIONE CSM
in quanto gli stessi già svolgono le funzioni di magistrato onorario di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Ciò discende dalle previsioni contenute all'art. 4, comma 2, lett. e) e comma 3, lett. a) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con le quali il legislatore ha disciplinato l'esclusione dalla procedura selettiva degli aspiranti che "hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto" e, al contempo, in tema di valutabilità dei titoli preferenziali, ha riconosciuto rilievo alle precedenti esperienze giudiziarie, facendo esplicito riferimento al loro "esercizio pregresso". In attuazione di tali previsioni, deve, pertanto, ritenersi che la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario si rivolga in via preferenziale ad aspiranti che abbiano in passato svolto funzioni assimilabili e che, quindi si tratti di incarichi, in quanto tali, già cessati, conseguendo a tale assunto l'esclusione degli aspiranti che stiano già esercitando le funzioni giudiziarie onorarie oggetto della presente procedura selettiva;
Rispondi

Da: Tirocinio gop roma24/03/2024 20:31:23
Per antoavv

Quindi le. Ricorrenti sono2? erano state escluse?
Mi spieghi meglio?
Rispondi

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