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Dirigenti scolastici - Discussione generale fino al 2012
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| Da: per ulisse calabro e compari | 29/05/2012 10:14:54 |
| Vivete in un mondo magico.... fatto di fantasia.... POVERI ILLUSI O BEATI VOI CHE NON AVETE CAPITO NIENTE??''' | |
Da: conds ![]() | 29/05/2012 10:33:04 |
| @chuc tipo questo? http://www.flcgil.it/files/pdf/20120510/convegno-nazionale-dirigenti-scolastici-napoli-3-4-maggio-2012-previtali.pdf | |
Da: chuck_norris ![]() | 29/05/2012 10:36:28 |
| ottimo, grazie conds! | |
| Da: ho un po'' di tempo... | 29/05/2012 10:54:45 |
| sto facendo pausa, allora a chi chiedeva perchè a procedure chiuse del concorso è possibile visionare i temi: allora durante il concorso non si possono visionare i temi degli altri, nemmeno in forma anonima perchè il procedimento è in corso e l'altro, anche se ha superato lo scritto, non è ancora vincitore, potrebbe essere bocciato all'orale (sigh!), quindi ognuno può visionare solo il suo compito per accertarsi che la commissione abbia valutato secondo criteri. A concorso chiuso, quando i vincitori sono stati conclamati, allora i loro temi possono essere visionati da chi ha interesse legittimo, concreto e attuale. I temi possono essere visionati perchè quando uno scrive un tema per un concorso accetta di "cumcorrere" insieme ad altri e sa che il suo tema diventa "pubblico" una volta finito il concorso. L'autore del tema sarà avvisato però che altri lo stanno leggendo, perchè controinteressato...ufff, non so se sono stata chiara...ma soprattutto, confortatemi, è così? | |
Da: chuck_norris ![]() | 29/05/2012 11:13:08 |
| premetto che non sono affatto esperto, ma da quanto ho letto ciò che affermi mi sembra anomalo. Può anche darsi che il tema in sé diventi "pubblico" ma l'abbinamento al nome del proprietario è tutelato dalla privacy. Infatti tutti coloro che hanno richiesto l'accesso agli atti hanno visionato temi altrui in forma anonima: è questo il compromesso suggerito dalla giurisprudenza tra esigenze di trasparenza e di tutela di dati personali, e non fa differenza se durante o al termine delle procedure concorsuali. Sembra comunque che ci sia molta discrezionalità (in assenza di norme chiare), perciò non sarebbe strano se in una regione agissero in un modo e diversamente in un'altra | |
Da: conds ![]() | 29/05/2012 11:15:17 |
| @chuK Ruolo e compiti del medico competente e i suoi rapporti col datore di lavoro. Hai capito questa domanda? | |
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| Da: @ 21/21, ari eccome e chuk norris | 29/05/2012 11:32:47 |
| se c'è anche qualche esperto amministrativista in ascolto, può chiarire se è possibile o meno. a graduatoria completa, richiedere la visione di tutti gli elaborati di chi ci precede? | |
Da: Regina Teodolinda ![]() | 29/05/2012 11:47:27 |
| ieri sono stati fotografati i quadri delle commissioni di Milano. qualcuno puo' postare i voti? sono in attesa che me li mandino via mail, se arrivano in giornata li postero' io. | |
| Da: distrutto 74 | 29/05/2012 12:01:08 |
| grazie Regina e speriamo in un trend migliore | |
Da: chuck_norris ![]() | 29/05/2012 12:10:30 |
| ruolo e mansioni del medico competente sono tutti nel dlgs81/08, art 25 e 38 e seguenti. Anche i rapporti col datore di lavoro li desumi da lì. il ds nomina il medico (accertandosi che abbia i requisiti, e solo se è previsto dal doc di valutazione del rischio) e poi i rapporti sono essenzialmente di comunicazione reciproca per la migliore organizzazione della vigilanza sanitaria. Rileggi l'art 25 (obblighi del medico competente) e trovi tutto. | |
| Da: musicienne | 29/05/2012 12:35:28 |
| usciti criteri conduzione prova orale puglia | |
| Da: X ULISSE | 29/05/2012 12:37:59 |
| Sono d'accordo con te per la serietà della commissione, lo sono meno per la tipologia delle domande. Sono poco attendibili a rilevare la preparazione di un DS, alcune sono addirittura pretestuose. Mi sai dire che fa il revisore se uno stipendio non è riscosso dall'interessato. Ma che testa una domanda del genere Si può tagliare rispettando la dignità dei colleghi che stanno subendo una vera e propria azione denigratoria, senza contare il terrorismo psicologico sugli altri che si devono presentare | |
| Da: @21/21 | 29/05/2012 12:42:11 |
| "l'amministrativista " sono io. Ti ripeto che a concorso concluso gli elaborati sono visionabili da parte di chi ha interesse legittimo attuale ovvero dagli abilitati. Possono essere esaminati tutti gli elaborati di chi ci precede, l'anonimato decade a concorso concluso e graduatorie completate. | |
| Da: 21/21 ari eccome | 29/05/2012 12:49:15 |
| Per gli abilitati: A graduatorie definite gli abilitati possono prendere visione degli atti (tutti) di chi li precede, l'anonimato e' una chimera. per chi ha copiato saranno Ca@@i. | |
| Da: 21/21 ari eccome | 29/05/2012 12:52:47 |
| Naturalmente l'interesse legittimo degli abilitati in coda decade se TUTTI gli abilitati vengono immessi in Ruolo alla prima immissione utile. | |
| Da: William Wallace | 29/05/2012 12:54:09 |
| Il Programma annuale può essere modificato per: 1) Apportare variazioni nell'ambito delle spese del progetto senza variare l'importo totale della spesa prevista; in tal caso le variazioni di spesa non variano la disponibilità del progetto e possono essere disposte con decreto del Dirigente, che non è obbligatorio trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto. 2) Apportare variazioni per nuove o maggiori entrate finalizzate; in tal caso le variazioni di entrata e di spesa del programma annuale possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al consiglio d'istituto. 3) Apportare variazioni allo stanziamento dei progetti nel limite del 10% della dotazione iniziale, utilizzando il fondo di riserva; in tal caso il Dirigente può disporre il prelievo con proprio decreto, che il Consiglio d'istituto ratifica entro 30 giorni per la conseguente modifica al programma annuale. 4) Apportare variazioni allo stanziamento dei progetti/attività superiori al 10%; 5) Apportare variazioni per nuove o maggiori entrate non finalizzate; 6) Apportare variazioni per utilizzo della disponibilità finanziaria da programmare; Nei casi di cui ai punti 4, 5 e 6, qualora sia necessario variare lo stanziamento dei progetti /attività o inserirne di nuovi, il Consiglio d'istituto approva le modifiche necessarie con deliberazione motivata, seguendo l'iter completo di predisposizione del dirigente su proposta della Giunta. Le modifiche al Programma annuale possono essere classificate per quanto riguarda l'efficacia in: 1. modifiche di competenza del Dirigente Scolastico che sono immediatamente esecutive, ma devono essere portate a conoscenza del Consiglio d'istituto ( art.7 - comma 3); 2. modifiche di competenza del Dirigente Scolastico che sono immediatamente esecutive, ma sono soggette alla ratifica del Consiglio d'istituto ( art.4 - comma 2 e 4); 3. modifiche predisposte dal Dirigente Scolastico che sono esecutive dopo l'approvazione del consiglio d'istituto ( art. 6 - comma 2). Competenze di gestione a) Il Dirigente scolastico: 1. predispone un'apposita relazione sull'andamento della gestione per rendere possibile la verifica del programma annuale; 2. propone modifiche parziali al programma annuale in relazione all'andamento attuativo dei singoli progetti/attività; 3. decreta e trasmette per conoscenza al consiglio d'istituto le variazioni al programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate e gli storni conseguenti a delibere del consiglio d'istituto; 4. decreta e trasmette per la ratifica al consiglio d'istituto i prelievi dal fondo di riserva per aumentare gli stanziamenti dei progetti; b) Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi: 1. predispone un'apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti, per rendere possibili le verifiche al programma annuale; è opportuno che segnali al Dirigente, al Consiglio ed ai revisori dei conti le situazioni che possono pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio finanziario della gestione; 2. aggiorna la scheda di attuazione del programma annuale ( Mod. H bis) e le schede di rendiconto progetto/attività ( Modello I); c) La giunta esecutiva: - propone modifiche parziali al programma annuale in relazione all'andamento attuativo dei singoli progetti/attività; d) Il Consiglio d'Istituto: 1. riceve le comunicazioni relative alle entrate finalizzate ed agli storni; 2. verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto e lo stato di attuazione del programma annuale; 3. delibera gli storni del programma annuale; 4. ratifica i prelievi dal fondo di riserva, disposti dal Dirigente Scolastico per aumentare gli stanziamenti dei progetti; 5. modifica il programma annuale in relazione all'andamento attuativo dei singoli progetti/attività. | |
| Da: Accesso agli atti | 29/05/2012 12:54:35 |
| SARDEGNA Questa mattina ho ritirato i miei elaborati, i verbali di correzione e altri 10 elaborati valutati in fascia alta (pare che ce ne siano solo 3 di questi 2 della stessa persona primo e secondo elaborato!!!), media e bassa. Bah leggerò tutto con grande attenzione... Per chi avesse necessità di sapere quali elaborati mi hanno consegnato, per un confronto costruttivo ecc. lascio e.mail: g.comic@tiscali.it | |
| Da: 21/21 ari eccome | 29/05/2012 13:05:23 |
| Per i trombati agli orali, non buttate soldi, la discrezionalita' della commissione e' INSINDACABILE tranne casi veramente eccezionali. Altra storia invece per chi si trova in coda, qualora riesca a dimostrare Se uno o piu' abilitati che lo precedono hanno copiato- | |
| Da: a futuri ricorrenti | 29/05/2012 13:28:27 |
| si, in effetti, dal momento della pubblicazione della graduatoria finale decorrono i termini per l'accesso agli atti di tutti i candidati, rinvenendosene, ovviamente un interesse legittimo, concreto ed attuale, e non più in forma anonima. La presa visione ed estrazione copia è fatta su tutti gli atti utili a tutelare il proprio interesse, quindi, se un candidato mi precede in graduatoria, io posso richiederne la visione e copia degli elaborati e tutti gli altri atti annessi e connessi. Se dovessi rinvenire delle anomalie o illegittimità ( ad esempio che molti passi sono stati palesemente copiati) posso sia chiedere tutela presso il giudice amministrativo per dichiararne la nullità sia in sede penale per plagio o altro. | |
| Da: @ho un po'''' di tempo... | 29/05/2012 13:29:45 |
| Procediamo con ordine: l'accesso agli atti è legittimato da un interesse diretto, concreto, attuale. A conclusione degli orali e stilata la graduatoria di merito, se sostieni di essere stato penalizzato da qualcuno che ha un punteggio maggiore sei legittimato a richiedere gli atti. Nella fase precedente solo chi non è stato ammesso all'orale ha un interesse legittimo ad avere gli atti non solo suoi, ma anche di chi risulta ammesso. La giurisprudenza in tal senso è costante in quanto la privacy in questo caso soccombe alla trasparenza, anzi in base ad alcune sentenze la questione non si pone in quanto un elaborato concorsuale non contiene dati sensibili da tutelare. | |
| Da: a futuri ricorrenti | 29/05/2012 13:37:53 |
| io so per certo che fino a quando la procedura concorsuale non si conclude , la visione degli elaborati avviene in forma anonima per garantire la serenità di quanti devono sostenere la prova orale. Al contrario, in presenza di un provvedimento finale di approvazione atti graduatoria, il Consiglio di Stato ha osservato come un concorso pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n.5, C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 1997, n.1249) è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti. Ancora è stato ritenuto che i candidati di una procedura concorsuale sono titolari del diritto di acceso ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione di tutela di una posizione che ha sicuramente rilevanza giuridica (C.d.S. sez. V, 27 dicembre 2001, n.6399). Si ricorda ancora la nota sentenza dell'Adunanza Plenaria secondo la quale l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando quest'ultimo sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui è necessario alla difesa di quell'interesse ( C.d. S. Ad. Plen. 4 febbraio 1997, n.5). | |
| Da: @ calabrisella | 29/05/2012 13:42:57 |
| a x Ulisse sono d'accordo con te. Le domande potevano essere di un più ampio respiro, per poi andare a fondo su questioni fondamentali, di spessore, non sulle minuzie insignificanti .... non c'è rispetto | |
| Da: Pina123 | 29/05/2012 13:44:06 |
| per Accesso agli atti? come come? solo una persona ha preso il max (o voti alti) in entrambi gli elaborati? da chi questa info? | |
| Da: Pina123 | 29/05/2012 13:44:08 |
| per Accesso agli atti? come come? solo una persona ha preso il max (o voti alti) in entrambi gli elaborati? da chi questa info? | |
| Da: non ammesso che non ha | 29/05/2012 13:45:58 |
| chiesto l'accesso (Sardegna) stessa domanda di Pina123. ho capito bene? | |
Da: chuck_norris ![]() | 29/05/2012 13:46:55 |
| quello che state postando è molto interessante. Mi piacerebbe sapere come finisce la storia: se scopro che l'elaborato di uno che mi precede è frutto di plagio, e ricorro, e vinco, cosa ottengo? - il depennamento del copione - gli passo davanti, ma lui rimane in graduatoria - o altro? Mi piacerebbe una risposta basata su sentenze precedenti, se esistono. Grazie | |
| Da: @ chuck_norris | 29/05/2012 13:53:14 |
| Come si può evincere la discrezionalità tecnica non può tramutarsi in arbitrio in quanto l'interesse da tutelare è sempre la correttezza e l'imparzialità della PA. In un pubblico concorso l'esclusione di un candidato per riscontrato plagio non è un atto riservato esclusivamente alla commissione d'esame ma può essere disposta anche dal giudice, in virtù del suo legittimo sindacato sulla discrezionalità tecnica, la cui attività non sostituisce la valutazione della commissione ma è diretta alla ricostruzione del fatto, per verificare la sussumibilità dello stesso nelle prescrizioni di legge. Così ha affermato il TAR Puglia, Bari, sezione III, nella sentenza 4 febbraio 2010, n. 250. Il caso ha riguardato una procedura concorsuale in un ente locale, nel quale una candidata, collocatasi seconda in graduatoria, ha proposto ricorso per l'annullamento delle relative delibere e verbali, dogliandosi, tra l'altro, del fatto che la Commissione non aveva annullato una prova scritta del candidato collocatosi al primo posto della graduatoria di merito, il quale avrebbe copiato integralmente il suo elaborato da un articolo, a cura del dott. Aldo Cennicola, pubblicato sul sito www. altalex.com: "il diritto di acceso dopo la legge 15/2005". Il TAR adito, nel richiamare conforme giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102) al riguardo ha precisato che sussiste il plagio, sanzionato con l'esclusione del candidato in base all'art. 13 comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, quando dalla prova scritta emerge una riproduzione fedele del testo che non ammesso a consultazione ovvero quando si è in presenza di un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione con carattere pedissequo e fraudolento del testo assunto a parametro confronto. | |
| Da: ....lazio che fine che hai fatto... | 29/05/2012 13:54:49 |
| Qualcuno ha avuto notizia circa l'accesso agli atti? | |
| Da: informazione | 29/05/2012 13:58:29 |
| si può fare richiesta di ri-correzione dell'elaborato? | |
| Da: ....lazio che fine che hai fatto... | 29/05/2012 13:59:54 |
| Si e magari da una commissione che capisca qualcosa di scuola... | |
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