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Dirigenti scolastici - Discussione generale fino al 2012
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Da: qqq21/05/2012 15:31:34
hilfe
Anche quello è un provvedimento amministrativo che è bene illustrato e schematizzato nell'allegato A della CM 88 del 2010

Da: hilfe21/05/2012 15:36:45
qqq
ma se è un proc amm, xchè si ricorre al giudice ordinario?

Da: ...21/05/2012 15:43:38
Si ricorre al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro tra ds e docenti

Da: sirsia 21/05/2012 15:46:45
Per Auriemma "Profili...." pag 340, no. " [..]quello disciplinare, stante la privatizzazione del rapporto di lavoro,  non può essere considerato "procedimento amministrativo"".
Infatti all'art. 55 bis c.5 del Dlgs 165/2001 c'è un esplicito richiamo al diritto di accesso agli atti, altrimenti non necessario.

Da: ...21/05/2012 15:47:16
DLgs 165 2001:
Articolo 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art. 68 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 29 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

Da: uCokwBKlbzWiEayjZZB21/05/2012 15:48:30
Consider ca relatia de ptierenie trebuie sa dureze atata timp cat cei doi hotarasc pana unde sa se sfarseasca relatia. Este adevarat ca o relatie nu ai de unde sa sti cand se poate rupe si ca atare trebuie sa fii previzibil. Relatie trebuie sa fie bazata pe sinceritate si nu ipocrizie. Relatia care se doreste a fi condusa spre casnicie, trebuie sa aibe la baza cunoasterea personala, reciproca si acordul parintilor. Cand vorbim de relatie de ptierenie, in contextul crestin, trebuie sa fi fost stabilit pragul care sa nu fie depasit, fiindca se poate  perverti  relatia. Prietenia are perioada in care cei doi se cunosc, isi afla defectele, atuurile si potentialul pe care il pot dezvolta mai mult sau mai putin.Cosec, prietenia in acest context are menirea sa concentreze toata atentia asupra lucrurilor care s-au contruit pana la casatorie, intre cei doi.

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Da: hilfe21/05/2012 15:53:09
sintetizzando:
Proc disciplinare nei confronti studenti è amministrativo e per controversie si ricorre al tar

proc discipl, nei confronti dipendenti non è proc amm e si ricorre al giudice ordinario (concorsi a parte), come per tutti i contenziosi di lavoro

Giusto?

Da: Indignado21/05/2012 15:56:24
Allora, forse non si è capito... I POSTI NON CI SONO ! La "bocciatura di massa" agli scritti, seguita da un'altra "strage degli innocenti" agli orali, è stata e sarà una manovra "in extremis" per non creare una graduatoria inutile su posti zero, che avrebbe poi dato molte rogne al Ministero... Considerando i corsi che stabilizzeranno i molti presidi attualmente incaricati ma non di ruolo, considerando il massiccio dimensionamento, considerando che verranno utilizzate, come in passato, moltissime reggenze in quanto più economiche per lo Stato... Insomma, i pochi che passeranno diventeranno forse dirigenti fra dieci anni ( se sono fortunati, se hanno un punteggio altissimo e santi in paradiso...) su qualche bell'istituto comprensivo composto di 4-5 scuole sparse sul territorio... Tanta fatica per questo! La montagna, dopo tanto fragore, ha partorito un topolino!

Da: Accessi agli atti21/05/2012 15:56:25

Da: Accessi agli atti21/05/2012 15:58:07
vero che non è accettato il ricorso sul giudizio del voto ottenuto agli scritti perchè il voto è insindacabile?

Da: @ Accessi agli atti21/05/2012 16:01:30
è evidente

Da: .21/05/2012 16:05:45
Domanda:
come si concilia la questione dell'alienazione o della locazione di beni immobili (v. DI 44/01) con il fatto che i locali della scuola sono di proprietà del comune o della provincia?
E' il comune/provincia cui spetta la locazione dei locali della scuola (es: palestra... no? quindi che c'entra l'istituto scolastico?
Magari è una domanda banale e mi attiro gli strali di qualcuno...
Ma questa cosa ancora non mi è chiara...
Chi mi aiuta?

Da: Indignado21/05/2012 16:07:42
@ Accessi agli atti

Il "voto" non significa nulla. La legge prevede che il candidato sia messo in grado di "ricostruire" in DETTAGLIO il percorso valutativo seguito dalla commissione e che ha condotto alla propria votazione: quindi criteri precisi, trasparenti, griglie di valutazione degne di questo nome, precisi riscontri sugli elaborati delle cose che non vanno... Cioè, in pratica, tutto ciò che manca nelle cosiddette "valutazioni insindacabili" ( o arbitrarie? ) di queste commissioni...

Da: cal 4ever21/05/2012 16:08:28
Quanti caduti ?? Non sono del tutto convinta che nessuno si gioverá di questo concorso... Vedremo...

Da: Indignado21/05/2012 16:12:15
Scusate, ma mi sapete dire come mai gli ammessi agli orali chiedono delucidazioni sull'ABC della normativa, imbarazzati e confusi su argomenti e leggi che dovrebbero far parte del "pane quotidiano" di qualsiasi DS degno di questo nome? Ma come li hanno passati gli scritti? Per virtù dello Spirito Santo? Se ci andranno loro a dirigere le scuole nel prossimo ( non tanto prossimo! ) futuro, andiamo proprio bene! :-D

Da: cal 4ever21/05/2012 16:14:30
Quanti caduti ?? Non sono del tutto convinta che nessuno si gioverá di questo concorso... Vedremo...
Tanto rumore per nulla!? Ah...ah...


Da: lallas 21/05/2012 16:14:46
concordo con chi dice che il provvedimento disciplinare non è più da considerarsi provvedimento amministrativo, in quanto il dirigente agisce nei confronti dei dipendenti pubblici cui è preposto con i poteri e con atti propri del datore di lavoro privato. ciao, laura

Da: CALABRIAA 21/05/2012 16:14:52
@ indignado
ma passare gli scritti non significa conoscere lo scibile dirigenziale..

Da: principessa calabrese21/05/2012 16:16:22
come è andata oggi?quanti superstiti?

Da: catanzaaro 21/05/2012 16:16:35
qualcuno ha assistito agli orali di oggi ??

Da: Indignado21/05/2012 16:18:00
@ CALABRIAA

Il problema è che molti che lo "scibile dirigenziale" lo conoscono, ed anche bene, agli scritti non sono passati... La vogliamo mettere così? :-)

Da: Marche21/05/2012 16:18:34
a Indignado

Quanto sei astioso e invidioso nei confronti di  tutti coloro che hanno superato le prove scritte/orali..... Fai pena!!!!

Non ti sta bene nulla... Fai nell'altro forum. Il tuo è quello del ricorso.

Da: siculo.sicania21/05/2012 16:21:05
x .
concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma dell'art. 50, D.I. 44/01

    Art. 1 - Principi
Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:
    1. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione
    della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94)
    2. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF di
    Istituto.
    3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/2001)
    4. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell'orario del servizio scolastico (art.
    96 TU 94).
    5. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'articolo 2.
    6. L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 35 D.I. 44/2001)

Art. 2 - Criteri di assegnazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I con¬tenuti dell' attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:
-    attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all' arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica
-    attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro
-    attività di istruzione e formazione coerenti col POF
L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'uti¬lizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pre¬giudizio al buon funzionamento dell'Istituto.
Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico.
In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

Art. 3 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.
L'istituzione scolastica e Comune sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivan¬te dall'uso dei locali da parte di terzi.

Art. 4 - Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguen¬ti impegni:
-    indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica
-    osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico
-    lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svol-gimento delle attività scolastiche
-    segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali
-    sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell' istituzione scolastica
-    assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

Art. 5 - Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico. Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

Da: Indignado21/05/2012 16:24:59
Veramente io sto ancora studiando... sapete com'è, con i DS che forse ( e ribadisco forse...) ci arriveranno nelle scuole, sarà meglio che i docenti conoscano la normativa, se non altro per consigliarli!
:-)

Da: qqq21/05/2012 16:25:18
hilfe
Andando a vedere bene mi sembra che tu abbia ragione
Leggi il primo punto
http://www.unipi.it/ateneo/personale/t-a/mobilitori/orizz/catdep/busico.rtf_pdfcvt.pdf

Da: Indignado21/05/2012 16:26:59
Allora, forse non si è capito... I POSTI NON CI SONO ! La "bocciatura di massa" agli scritti, seguita da un'altra "strage degli innocenti" agli orali, è stata e sarà una manovra "in extremis" per non creare una graduatoria inutile su posti zero, che avrebbe poi dato molte rogne al Ministero... Considerando i corsi che stabilizzeranno i molti presidi attualmente incaricati ma non di ruolo, considerando il massiccio dimensionamento, considerando che verranno utilizzate, come in passato, moltissime reggenze in quanto più economiche per lo Stato... Insomma, i pochi che passeranno diventeranno forse dirigenti fra dieci anni ( se sono fortunati, se hanno un punteggio altissimo e santi in paradiso...) su qualche bell'istituto comprensivo composto di 4-5 scuole sparse sul territorio... Tanta fatica per questo! La montagna, dopo tanto fragore, ha partorito un topolino!

Da: @siculo sicania21/05/2012 16:28:15
da dove hai tratto gli articoli sull'uso temporaneo e precario dei locali della scuola?

Da: siculo.sicania21/05/2012 16:32:35
x.

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=di%2044%2001%20locali%20scolastici&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CE0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scuolabuseto.it%2FDocumenti%2FInformazioni%2FREGOLAMENTO%2520concessione%2520locali%2520scolastici.doc&ei=0k66T8vOHaPm4QT_6KzYCQ&usg=AFQjCNE1qSo-744_CMODkAVRLqGlPaBPoQ

Da: .21/05/2012 16:33:48
@ siculo.sicania
Grazie... Comunque quella normativa la conoscevo già. Il mio dubbio, tradotto in parole povere, è: se un'associazione sportiva vuole usare in affitto la palestra di una scuola per due ore ogni giovedì pomeriggio, deve rivolgersi al comune, dato che i locali sono del comune, o invece alla scuola? Ma la quota di affitto la deve pagare al comune, non alla scuola... no? E allora perché nel DI 44/01 viene menzionata la locazione (ossia l'affitto) dei locali come una delle possibilità di cui la scuola può avvalersi, se invece l'affitto va pagato al comune? Forse sono io un po' duro di comprendonio su questa cosa, ma non mi è del tutto chiara la procedura...

Da: come vi sembrano...21/05/2012 16:36:07
22 e 23, in vista dell'orale? chiedo ai più esperti...

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