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111 posti ministero della difesa
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Da: question26/10/2011 18:00:34
qualcuno è a conoscenza della durata del periodo di prova per il personale civile al MD?
Rispondi

Da: answer26/10/2011 18:48:37
No. Guarda il contratto collettivo di riferimento.
Rispondi

Da: x x gli idonei26/10/2011 20:13:05
guarda che a causa della legge 148/2011, la cosidetta manovra di ferragosto, il personale civile è in esubero, con conseguente mobilità, basta leggere
http://www.flpdifesa.it/info/2011/ottobre/Notdif121-13.10.11%20-relaz.%20Ministro%20su%20stato%20spesa%20Difesa%202010.pdf
Rispondi

Da: other question28/10/2011 12:32:26
come funziona il periodo di prova nel MD?
Rispondi

Da: mmm idonei28/10/2011 12:41:05
bhè la relazione indica che i blocchi sono incompatibili con l'emorragia di personale....e che il min rischia il collasso a seguito dei pensionamenti....direi che chi vivrà vedrà:=)
Rispondi

Da: mah28/10/2011 16:19:52
Certo che è strano pensare ad un esubero di personale se viene assunto annulamente il 20% del personale che va in pensione ( su 1000 pensionamenti ci sono 200 assunzioni l'anno).
Poi x carità, questo governo ci sta abituando a voli pindarici di ogni genere...
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Da: ex dipendente29/10/2011 10:45:35
Io ho lavorato al ministero difesa per un anno e mezzo prima di cambiare. Vi assicuro che posti in esubero ce ne sono tantissimi, perchè con la chiusura della leva, e non solo per quello, potrebbero chiudere interi enti e nessuno se ne accorgerebbe. In realtà, benchè io sia vincitore anche di questo concorso, questi 111 posti sono del tutto inutili e se Tremonti decidesse di non assumere farebbe bene ai fini delle casse pubbliche, anche se non sarebbe giusto per chi ha dato tanto per questo posto di lavoro
Rispondi

Da: x ex dipendente29/10/2011 10:53:12
sei riuscito a cambiare tramite mobilità oppure hai fatto altri concorsi?
Rispondi

Da: allora29/10/2011 10:55:06
cedessero la graduatoria se vogliono fare una cosa intelligente!
Rispondi

Da: tecnico m.29/10/2011 11:05:35
scusate io non appartengo a questo concorso ma ne ho vinto un altro sempre al ministero della difesa e volevo chidere a ex dipendente se la situazione è cosi' nera anche per i ruoli tecnici.
grazie per la rispota
Rispondi

Da: ex dipendente29/10/2011 11:12:35
Ho cambiato perchè ho vinto un altro concorso. Un aspetto che pochi considerano è che esistono una marea di gente che transita dal ruolo militare a quello civile perchè non più idoneo a indossare la divisa. Nella mia permanenza ho visto la bellezza di una ventina di ragazzi che sono stati magicamente assunti con questo sistema; a me sembravano tutti sani come pesci ma tant'è..... Anche per questo motivo c'è personale in esubero. Per i tecnici la situazione è più o meno la medesima; avevo come vicino di stanza uno che aveva 54 anni ed era stato a suo tempo assunto come elettricista. E' finito dietro a una scrivania a occuparsi di benessere del personale perchè oramai esternalizzano tutto e quindi pur di giustificare la sua permanenza l'hanno messo lì
Rispondi

Da: x ex dipendente29/10/2011 12:52:52
Se Tremonti si battesse per eliminare gli sprechi della "casta" invece che ledere i diritti di coloro i quali hanno studiato e fatto sacrifici x vincere un concorso, sarebbe anche meglio...
MI fa specie che tu la pensi così, proprio da ex dipendente ( che dovresti capire la posizione di noi in attesa di chiamata più che legittima!!!) e vincitore di concorsi pubblici.
MA fortunatamente c'è chi la pensa diversamente da te.
Hanno pianto un po' poi si sono abituati. A tutto si abitua quel vigliacco che è l'uomo (F. Dostoevskij)
Rispondi

Da: dipendente29/10/2011 13:07:32
hahahaha, ottima risposta. Non ho capito bene se l'ex dipendente sia più ipocrita o in malafede
Rispondi

Da: x allora29/10/2011 13:10:28
Scusa, mi spieghi cosa intendi quando dici cedessero la graduatoria???
Anche perché quello che scrivi è privo di ogni senso logico-giuridico!!!
Rispondi

Da: x x allora29/10/2011 13:16:52
se dici che ciò che ho scritto è  privo di senso logico giuridico mi chiedo come cazzo hai fatto a vincere il concorso (se lo hai vinto). La cessione è un istituto discrezionale dell'amministrazione, in poche parole consiste nel mettere a disposizione la graduatoria nelle mani della funzione pubblica. Se poi un'amministrazione ha bisogno di c1 coll amm, bhè invece di bandire un nuovo concorso con relativi picciuli spesi, va dalla funzione pubblica e si fa dare i coll c1.

Spero sia stato abbastanza chiaro ora.
Rispondi

Da: ex dipendente29/10/2011 13:34:41
Cosa vuol dire che io sia ipocrita o in malafede? Cosa dovrei nascondere? dovrei dire che al MD c'è una carenza di personale? che ci si ammazza di lavoro? che è gratificante? una collega sai che fa? compila gli statini di chi va in ferie? uao. Sarei davvero un ipocrita se invece sostenessi che il lavoro vi aspetta braccia aperte. Se vi serve lo stipendio per vivere avete ragione, ma non venite a dirmi che volete lavorare per rendervi utili al paese
Rispondi

Da: @ ex dipendente29/10/2011 14:08:20
puoi confermare x cortesia che lo stipendio di un c1 alla difesa corrisponde a 1470 euro, grazie
Rispondi

Da: 29/10/2011 17:06:27
"...potrebbero chiudere interi enti e nessuno se ne accorgerebbe."
Confermo, da attuale dipendente della Difesa, quello che ha scritto "ex dipendente".
È irragionevole pretendere una malintesa solidarietà che consisterebbe nel nascondere la verità. E un giorno, qualora veniate assunti, ne riparleremo...
Rispondi

Da: x allora29/10/2011 17:22:27
Tu se fuori!

Leggi e cerca di capire...

Con la sentenza del 15 settembre 2009, n. 8743, che si riporta a precedente sentenza del 30 gennaio 2003, n. 536, sostanzialmente il TAR Lazio afferma che "… la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale, in presenza di soggetti già dimostratisi idonei nella precedente procedura concorsuale appare in contrasto - oltre che con i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ed in definitiva con il principio di buon andamento - anche con la ratio e con il principio di economicità, posti e valorizzati dal D. Lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 15, comma 7 del DPR n. 487 del 1994…".

Principi, questi, tutti chiaramente rinvenibili anche nella vigente legislazione europea.

Ma la cosa più sorprendente è custodita nelle ultime righe della sentenza in questione, laddove i Giudici amministrativi precisano che "… la giurisprudenza di questo TAR afferma che, proprio in attuazione ai suddetti principi ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale della Pubblica Amministrazione".

Va tuttavia precisato che l'orientamento del TAR non è nuovo, ma segue una precedente decisione della suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, che, con sentenza n. 3252 del 2003, aveva già ritenuto che, sempre e comunque, sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione nel caso in cui l'Amministrazione ha deciso di coprire il posto vacante con reclutamento dall'esterno in presenza di graduatoria ancora valida.

In questa circostanza è stato tanto evidente ravvedere, in capo all'Amministrazione, un vero obbligo di far scorrere le graduatorie ancora efficaci, da rendere addirittura necessaria la condanna dell'Amministrazione insolvente all'integrale pagamento delle spese processuali.

L'originaria facoltà, poi opportunamente motivata, si è trasformata in un vero obbligo incombente sulla frettolosa Amministrazione.

Alla luce di così evidenti diversità di vedute nel merito, sarebbe davvero auspicabile il repentino intervento del legislatore nazionale, anche al fine di colmare gravi lacune legislative, tra l'altro fonti di profonde difficoltà interpretative.

 

In vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l'Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l'obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei.

Così ha sostenuto il TAR del Lazio, sezione seconda, nella sentenza 15 settembre 2009, n. 8743.

Secondo il collegio, la predetta affermazione - che ottiene ampi riscontri nella giurisprudenza amministrativa (ex plurimis TAR Lazio, sez. III - ter, 30 gennaio 2003, n. 536) - trova il suo fondamento direttamente nel dato normativo vigente, così come modificato dagli interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni.

Invero, la prima norma che ha dettato disposizioni al riguardo si rinviene nel D.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico degli impiegati dello Stato), il quale, all'art. 8, nel disciplinare il conferimento di posti disponibili agli idonei, aveva previsto una facoltà in capo all'amministrazione di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria tramite uno scorrimento dei candidati collocatosi in posizione successiva ai vincitori, ma ritenuti idonei, cioè capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, nei limiti quantitativi dei posti vacanti stabiliti nella stessa norma.

In tempi più recenti, l'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, è intervenuto in merito, stabilendo una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.

Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all'amministrazione, da mera facoltà in obbligo.

Altre disposizioni, intervenute negli anni seguenti (art. 39, comma 13, legge n. 449 del 1997; art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488; art. 51, comma 8, della legge n. 388 del 2000) hanno confermato tale impostazione, rimarcando sempre - a parte alcuni specifici settori diversamente disciplinati - l'obbligatorietà per l'amministrazione di avvalersi della graduatoria in vigore, nei casi in cui la stessa decida di assumere, ovviamente, con riferimento ai posti messi a concorso resisi disponibili.

A tale ultimo riguardo, va precisato che, comunque, nessuna norma prevede che l'amministrazione abbia l'obbligo di assumere gli idonei, e dello stesso avviso è pacifica giurisprudenza (v. C.d.S., sez. IV, 12.09.2006 n. 5320) ritenendo che gli stessi non vantano un diritto soggettivo, bensì una mera aspettativa (per i vincitori la questione è più controversa, ma non è oggetto di questo breve commento).

Riassumendo, pertanto, in base alle disposizioni legislative vigenti, l'amministrazione, nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse successivamente reso disponibile entro il periodo di validità della graduatoria, può assumere le seguenti decisioni:

secondo la propria valutazione discrezionale, può decidere di non procedere alla copertura di tale posto;

di procedere alla copertura del posto resosi disponibile, ma in questo caso attingendo obbligatoriamente il candidato dalla graduatoria in vigore.

L'amministrazione non può, invece, indire un nuovo concorso, a meno che ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico - anche in parte - diverso da quello svolto con il concorso concluso.

(Altalex, 6 ottobre 2009. Nota di Gesuele Bellini)
Rispondi

Da: x tu sei fuori29/10/2011 18:01:56
no io sono idoneo....e mi girerebbero i coglioni se la difesa non mi assumesse!
Rispondi

Da: solidarietà30/10/2011 02:47:49
La solidaretà dovrebbe essere spontanea tra tutti quelli che sono stati assunti(  con la tutela di una propria aspettativa/diritto) e per quelli che attendono di esserlo ( con la tutela di una propria aspettativa/diritto), dopo anni di studio e sacrificio.
A meno che quelli che stanno dentro non vedano in qualche modo lesa la loro posizione lavorativa a causa dell'assunzione (doverosa e legittima) di nuove unità.
Se poi c'è qualcuno che pensa che il nostro paese si possa salvare ledendo i diritti di altri, bè povera Italia.
Rispondi

Da: ex dipendente31/10/2011 16:55:16
lo stipendio di un C1 senza detrazioni, salvo quelle del lavoro dipendente, era nel 2010 di 1410 euro circa.
Rispondi

Da: idonea31/10/2011 18:17:01
Scorrendo con il ditino la graduatoria (in particolar modo quella del LAzio) e incrociandola con altre di altri concorsi ci sono una quantità industriale di possibili rinunciatari (alcuni collocati in posizioni migliori e/o vicino casa)
. Probabilmente ci sono buone possibilità che vengano assunti tutti gli idonei in subentro ai rinunciatari.
Avete avuto la stessa impressione?

Un saluto
Rispondi

Da: x idonea01/11/2011 02:38:37
Direi proprio di sì.
Ci sono molti rinunciatari x la regione Lazio, ma anche nelle altre.
Se poi passasse il DDL proposto dall'On. Cesare Damiano ( che prevederebbbe l'obbligo, a carico della p.a., di assumere tutti i vincitori e idonei di una graduatoria prima di poter indire un nuovo concorso) tutti noi saremmo a cavallo!
Rispondi

Da: Francy123 01/11/2011 15:41:00
non sapevo di questo DDL... speriamo che passi allora!
Rispondi

Da: news01/11/2011 16:46:37
http://www.flpdifesa.it/info/2011/ottobre/Notdif124-24.11.11%20-%20ancora%20a%20proposito%20della%20riunione%20con%20il%20SSS%20del%2020%20ottobre.pdf
Rispondi

Da: Proposta di legge02/11/2011 02:32:41
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

(C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro)

 

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATA COME TESTO BASE

 

 

Art. 1

1. Per il quadriennio 2012-2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo ai vincitori inseriti all'interno di tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione delle figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime ovvero quando si tratta di procedere, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'assunzione di figure professionali a esse equipollenti.

           2. Ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono, per il quadriennio 2012-2015, della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo quadriennio 2012-2015, regioni ed enti locali, una volta esaurite le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, possono procedere al reclutamento di personale mediante il ricorso alle procedure di cui al comma 4, secondo periodo, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei vincitori di concorso di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del periodo precedente.

3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi, secondo quanto previsto dal comma 4, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori.

4. Entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni, effettuate dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, dei vincitori dei concorsi inseriti nelle graduatorie di cui al comma 3. Ove completate le assunzioni del relativo personale con le modalità e i criteri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 o anche prima di tale data, qualora siano stati già esauriti i relativi elenchi dei vincitori, alle amministrazioni predette, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è consentito di coprire i posti vacanti attingendo, fino a concorrenza e comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie degli idonei dei medesimi concorsi e, per il restante 50 per cento, bandendo nuovi concorsi.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.

6. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 5 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.

7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.

8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

Rispondi

Da: Francy123 02/11/2011 09:22:01
ora mi sa che il problema è questa maledetta crisi, che non ci voleva proprio!!:((
Rispondi

Da: :(12/11/2011 10:49:03
già
Rispondi

Da: al12/11/2011 11:00:02
il governo tecnico potrebbe fare il prossimo dpcm
Rispondi

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