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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PENALE
461 messaggi, letto 42399 volte

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Da: OrlyLo15/12/2016 12:39:58
Gianantonio convengo con te potresti eventualmente mettere le sentenze che corroborano i tuoi motivi rispettivamente al primo ed al secondo motivo?
Rispondi

Da: Aiutante15/12/2016 12:43:17
Cass., Sez. un., 24.2.2011 (dep. 24.5.2011), n. 20798


                                    SENTENZA RISOLUTIVA!!!
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Da: gianantonio 15/12/2016 12:43:31
non ho codici commentati sotto mano, ma sulla recidiva c'è un treno di giurisprudenza sui criteri da utilizzare per la sua applicazione o disapplicazione (maggior colpevolezza e progressione criminosa, quin esclusi dal ruolo "secondario" ricoperto dal povero tizio)!
Invece il secondo motivo è semplicemente legato al chiarissimo dato normativo dell'art. 63 co. 4 c.p..
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Da: AVV SUD15/12/2016 12:45:57
UNO SCHEMA?

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Da: Berne 15/12/2016 12:46:10
In effetti la circostanza aggi. più grave, secondo la Cass., viene individuata guardando al massimo edittale di penale. In parole semplici è più grave il 628, comma 3, c.p. pena massima 20 anni.
Quindi rettifico, sul calcolo convengo con Giantonio.
Poi va argomentata l'insussistenza sia delle più persone riunite, alla luce delle SU, sia dell'aggravante del travisamento a carico di Tizio, perché egli è solo palo quindi non viene nemmeno visto dalla vittima.
Così da un lato si può chiedere la riqualificazione del fatto in rapina semplice, contestando anche l'applicabilità dell'art. 99, comma 4, c.p. per le ragioni già espresse (faceva il palo) sin subordine, qualora si riconoscesse l'art. 99, comma 4, in ogni caso l'ulteriore e facoltativo aumento fino 1/3 ex art. 63, comma 4, verrebbe meno
Rispondi

Da: calp15/12/2016 12:46:46
gianantonio ma darai indicazioni anche sulle conclusioni?
Rispondi

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Da: Aiutante15/12/2016 12:48:39
Berne, perdonami, non ho capito perchè la derubricazione a rapina semplice dovrebbe far venir meno il 99 co 4.
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Da: 1715/12/2016 12:48:46
Ragazzi.. la sentenza di penale è la Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 24-02-2011) 24-05-2011, n. 20798??
Rispondi

Da: Aiutante15/12/2016 12:48:50
Berne, perdonami, non ho capito perchè la derubricazione a rapina semplice dovrebbe far venir meno il 99 co 4.
Rispondi

Da: calp15/12/2016 12:49:02
un avvocato chiede sempre l'assoluzione non credi?
Rispondi

Da: gianantonio 15/12/2016 12:50:20
CONCLUSIONI:
Voglia l'ecc.ma bla bla bla escludere in concreto la contestata recidiva, e, per l'effetto, ridurre la pena irrogata.
IN SUBORDINE, Voglia contenere l'aumento di pena per la contestata recidiva nella misura massima di 1/3 ex art. 63 co. 4 c.p., e per l'effetto, diminuire il trattamento sanzionatorio nel quantum che si riterrà di giustizia
Rispondi

Da: Sam15/12/2016 12:50:31
Scusate sono nuovo qui.
Non si può pubblicare al soluzione??
Rispondi

Da: hally18515/12/2016 12:54:08
non sono del settore ma secondo voi il livello di difficoltà di quest' atto
si penale rispetto quello degli scorsi anni come si può classificare ?facile medio o difficile?
Rispondi

Da: Berne 15/12/2016 12:55:02
1. Riqualificazione del fatto in rapina semplice, non sussistendo le aggr. contestate, poiché Tizio non era simultaneamente presente nello stesso luogo e al momento del fatto (più persone riunite) e perché pur essendo travisato facendo il palo non è stato percepito dalla vittima, quindi la ratio dell'aggravante non è soddisfatta.
2. Insussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. La Cass. rifugge da automatismi applicativi e afferma che essa deve trovare ragione in una effettiva maggiore pericolosità del reo, che in questo caso manca (fa il palo)
3. Qualora si riconosca la recidiva, che ha natura di circ. aggr. speciale ad effetto speciale ricalcolo della pena in mitius, sulla base dell'art. 63, comma 4, c.p. quindi 4 anni e 6 mesi, con eventuale aumento fino a 1/3 diversamente da quanto deciso in I grado.
Rispondi

Da: graffio15/12/2016 13:00:06
In merito alle aggravanti ex 628 co 3 n 1...beh per la giurisprudenza di legittimità ....sono entrambe presenti: Tizio è travisato, e pur facendo da "palo" non importa se la vittima l'abbia percepito o meno, cioè si sia accorto della sua presenza.....l'aggravamento deriva dal rafforzamento se vogliamo "morale" dell'azione del complice che materialmente pone in essere la rapina. Dunque le circostanze aggravanti risultano nel caso presenti entrambe. Poi è chiaro che tendi ad escluderle come avvocato.....
Rispondi

Da: Elga19191919 15/12/2016 13:01:37
secondo me è il quesi­to indicato del motiv­o n. 1





Motivi della decision­e 1. Il quesito sul q­uale queste Sezioni u­nite sono chiamate a ­pronunciarsi è il seg­uente: se la recidiva­, che può determinare­ un aumento di pena s­uperiore a un terzo, ­sia circostanza aggra­vante ad effetto spec­iale e se, pertanto, ­soggiaccia, ove ricor­rono altre circostanz­e aggravanti ad effet­to speciale, alla reg­ola dell'applicazione­ della pena stabilita­ per la circostanza p­iù grave, con possibi­lità per il giudice d­i applicare un ulteri­ore aumento. In propo­sito si registrano in­ giurisprudenza posiz­ioni differenziate. S­econdo un primo indir­izzo, che valorizza e­sclusivamente l'inter­pretazione letterale ­dell'art. 70 c.p., co­mma 2, questo tipo di­ recidiva è una circo­stanza inerente alla ­persona del colpevole­ e non una circostanz­a aggravante a effett­o speciale (Sez. 6, n­. 1485 del 22/11/1994­, dep.13/02/1995, Del­l'Anna, Rv. 201037/20­1038; Sez. 2, n. 1110­5 del 04/03/2009, dep­. 12/03/2009, Campana­, non massimata). All­a stregua di un diver­so orientamento, inve­ce, la recidiva che d­etermina un aumento d­i pena superiore ad u­n terzo è una circost­anza aggravante ad ef­fetto speciale (Sez. ­1, n. 18513 del 17/03­/2010, dep. 17/5/2010­, Amantonico, Rv. 247­202; Sez. 5, n. 22619­ del 24/03/2009, dep.­ 29/05/2009, Baron, R­v. 244204; Sez. 2, n.­ 40978 del 21/10/ 200­8, dep. 03/11/2008, C­oviello, Rv. 242245; ­Sez. 2, n. 19565 del ­09/04/2008, dep. 15/5­/2008, Rinallo, Rv. 2­40409). 2. Le Sezioni­ unite ritengono di c­ondividere le ragioni­ che giustificano il ­secondo indirizzo int­erpretativo. La prima­ questione di cui s'i­mpone l'esame concern­e la natura della rec­idiva che comporti un­ aumento di pena supe­riore ad un terzo. Il­ punto di partenza mu­ove da un'attenta let­tura delle linee logi­co- sistematiche che ­connotano e dentro le­ quali s'iscrive la p­revisione nel nostro ­sistema delle circost­anze. Esse costituisc­ono lo strumento giur­idico attraverso il q­uale il legislatore p­rovvede ad adeguare l­a risposta sanzionato­ria alla variabile gr­avità di fatti crimin­osi già tipici, corre­lata alla sussistenza­ di ulteriori element­i, predeterminati dal­ legislatore in via g­enerale ed astratta a­ttraverso la previsio­ne legale delle singo­le e molteplici situa­zioni circostanziali.­ lybraassociazionegiu­ridica.weebly.com LYB­RA ASSOCIAZIONE GIURI­DICO - CULTURALE 4 CO­RSO ORDINARIO ONLINE 2017 Valutate in un'o­ttica sostanziale le ­circostanze rappresen­tano altrettanti elem­enti capaci di incide­re sulla gravità del ­fatto o sulla intensi­tà della capacità cri­minale del soggetto e­ assolvono alla funzi­one di adeguare la ri­sposta sanzionatoria ­alla gravità del reat­o, che può dipendere ­dalla presenza di ele­menti significativi, ­diversi e ulteriori r­ispetto a quelli esse­nziali. Dal punto di ­vista tecnico formale­ le circostanze devon­o essere oggetto di u­na specifica previsio­ne legislativa, in qu­anto accedono - integ­randosi con essa - ad­ una fattispecie incr­iminatrice già costit­uita nei suoi element­i essenziali e compor­tano, rispetto ad ess­a, una variazione di ­pena che può essere s­tabilita in modo prop­orzionale oppure indi­pendente rispetto all­a pena prevista per i­l reato base cui le c­ircostanze accedono. ­Quale che sia il sist­ema di variazione, pr­oporzionale o indipen­dente, le circostanze­ hanno, comunque, eff­icacia extraedittale.­
Rispondi

Da: Aiutante15/12/2016 13:03:46
Berne, non sono d'accordo.
Laddove trovasse accoglimento la derubricazione, giocoforza la pena base deve essere diversa dai 4 anni e mesi 6 (pena irrogata in ragione dell'aggravante). In questo caso, vero è che non ci sono automatismi per il 99, ma anche qui se il giudice dovesse ritenere di applicarlo, l'aumento sarà di 2/3!!!! E il 63 co 4 non troverà applicazione, perchè non ci sono più 2 circostanze ad effetto speciale che concorrono.
Rispondi

Da: io15/12/2016 13:07:06
possibile avere soluzione anche sintetica
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Da: Berne 15/12/2016 13:09:00
Graffio per le più persone riunite soccorrono le SU del 2012/21837 che postula la simultanea presenza di almeno due persone nello stesso luogo al momento del fatto.
Sull'insussistenza del travisamento, in ottica defensionale, è un argomento da spendere perché alla base dell'aumento (628, comma 3, n, 1) vi è la maggior forza coercitiva sulla liberà di autodeterminazione della vittima esercitata da colui che commette il fatto celando il proprio viso. In questo caso il palo pur concorrendo nel reato non tiene la condotta materiale di violenza e quindi la vittima non percepisce un più elevato coefficiente di offensività intriso alla sua condotta.
Rispondi

Da: Berne 15/12/2016 13:11:53
Aiutante la riqualificazione del fatto (insussistenza delle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 1) conduce all'applicazione della pena base della rapina 3 anni, non 4 anni e 6 mesi (che pertiene al 628, comma 3, n. 1). Poi in un altro motivo si spiega perché non si applicabile la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.
Rispondi

Da: urg15/12/2016 13:16:15
Scusate, sapete quando si consegna a messina??
Rispondi

Da: RudyRudy 15/12/2016 13:21:51
La rapina non è aggravata almeno dal travisamento solo nei sogni

Secondo me chi ha scritto la traccia non c'ha capito nulla manco lui
Rispondi

Da: spendo15/12/2016 13:26:47
ma le generiche?
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Da: Eleonora76 15/12/2016 13:27:37
Una traccia svolta anche sintetica no?
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Da: noc noc15/12/2016 13:27:40
L'art. 63 c.p. detta i meccanismi che guidano il giudice nella determinazione concreta della pena da irrogare quando si è in presenza di un fatto qualificato dalla sussistenza di circostanze omogenee (tutte aggravanti o tutte attenuanti) e tali regole trovano applicazione dopo che il giudice ha stabilito la pena base per il reato ai sensi dell'art. 133 c.p. La struttura della commisurazione della pena nel nostro sistema è quindi bifasica: prima si determina la pena entro i limiti edittali e poi si calcola su questa entità la variazione imposta dalla presenza della/e circostanza/e.
Nel caso concorrano più circostanze omogenee ad effetto comune (del medesimo genere) esse determineranno un aumento (tutte aggravanti) o una diminuzione (tutte attenuanti) di pena non superiore ad un terzo (secondo comma art. 63 c.p.). Il giudice calcolerà un primo aumento o diminuzione sulla pena base del reato semplice, poi procede ad un secondo aumento o diminuzione determinati sulla base della pena ottenuta dal precedente aumento o diminuzione, e così continuando con altre circostanze, indifferentemente nell'ordine in cui si procede, non potendo l'applicazione cumulativa andare in ogni caso oltre i limiti previsti dagli artt. 66 e 67 c.p.
Nel caso concorrano più circostanze alcune ad effetto speciale o autonome ed altre ad effetto comune si applica il terzo comma dell'art. 63 c.p.: al giudice viene imposto di applicare preventivamente la circostanza ad effetto speciale o autonoma, utilizzandola come pena base e all'esito di tale operazione potrà applicare le circostanze attenuanti o aggravanti ad effetto comune (aumentando o diminuendo la pena in modo proporzionale mediante il meccanismo previsto da tale comma.
Diversamente dal cumulo materiale si procede ai sensi del quarto comma, quando ricorrono più circostanze ad effetto speciale o autonome: in questo caso il giudice è chiamato ad individuare la circostanza aggravante più grave tra quelle applicabili, che rappresenta la pena base da applicare e sulla quale si potranno calcolare ulteriori aumenti contestando eventuali circostanze autonome o ad effetto speciale, residue o meno gravi. La circostanza autonoma o a effetto speciale soccombente opererà come fosse una circostanza comune e quindi giustificherà un aumento della pena non superiore ad un terzo.
Il quinto comma indica il medesimo procedimento di computazione della pena di cui al comma quarto, laddove ricorrano più circostanze attenuanti ad effetto speciale o autonome.
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Da: helpdesk11111 15/12/2016 13:27:41
qualcuno puo postare scaletta o atto svolto grazie
Rispondi

Da: noc noc15/12/2016 13:29:40
Le circostanze ad effetto speciale sono disciplinate dall'art. 63, comma III c.p. Esse determinano un aumento o una diminuzione della pena di oltre un terzo. Il Legislatore prevede che, in sede di applicazione delle aggravanti od attenuanti, gli ulteriori aggravamenti o diminuzioni di pena derivanti dalle circostanze comuni siano effettuati sulla pena applicata sulla base dell'aggravante ad effetto speciale.
In caso di concorso tra più circostanze di tale efficacia, si applicherà una sola di esse ed in particolare quella che prevede lo inasprimento o la diminuzione maggiore della sanzione, con facoltà da parte del giudice di applicare ulteriori variazioni (in aumento o diminuzione) sino ad un terzo. In caso di bilanciamento ex art. 69 c.p. le predette concorreranno con quelle comuni.
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Da: tale85 15/12/2016 13:31:31
serve soluzione grazieeee
Rispondi

Da: bababù15/12/2016 13:37:03
atto svolto???
Rispondi

Da: avvocato calabrese15/12/2016 13:37:04
Perdonate l'intromissione: 46588 del 15 dicembre 2011 (il palo non da un contributo di minima importanza ex 114 c.p.)
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