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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: norma8217/12/2009 16:19:03
nonostante tutte queste chiacchiere ritengo che poveri noi che lo faremo prossimamente se passa la riforma propongo un suicidio di massa che nn è considerato reato dal cp l importante che nn vi sino superstiti altrimeti si realizza una forma d isdtigazione al suicidio e pooooooooo....so cazzi
ù

Da: fra x pichinzi17/12/2009 16:19:11
Sono d'accordo con Te.
Io mi sono preparata tanto, poi faccio questo lavoro da tre anni e l'ho superato al primo colpo!!
Hai ragione che la preparazione conta tanto, ma è altrettanto vero (ho parlato con molti commissari) che spesso non coreggono!! Ma dai .. che senso ha 29 30 30?!
Ci sono altrettante persone preparatissime che nn lo hanno superato.
La fortuna conta tanto, troppo, proprio perchè i candidati sono tantissimi ed inqualche modo devono tagliare ...
Cmq ... in bocca al lupo a tutti.

Da: ATTO AMMINISTRATIVO17/12/2009 16:19:34
per l'atto di amministrativo la giurisprudenza di riferimento dovrebbe essere questa, dove si parla di responsabilità precontrattuale a carico dell'Ente

CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE N. 5245/09 REG.DEC.

Incorre in responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., l’azienda sanitaria che prima aggiudichi in via definitiva un appalto di servizi per lo screening mobile di patologie oncologiche femminile - qualificando espressamente come urgente e sollecitando ancor prima della formale aggiudicazione l’approntamento, da parte dell’impresa prescelta, di quanto indispensabile per l’erogazione del servizio medesimo â€" e successivamente revochi l’aggiudicazione per una diversa valutazione degli interessi pubblici sottostanti dovuta a colpevoli carenze gestionali presenti sin dalla indizione del relativo bando di gara, e, tanto, anche in presenza della assodata legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Quinta Sezione) ANNO 2008
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 5288\2008, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia in persona del dott. Donato Troiano commissario straordinario, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Lofoco ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Mazzini n. 6;
contro
Etf â€" Eurotrading & Finance s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione I, n. 249 del 16 febbraio 2008.
Visto il ricorso in appello;
vista la propria ordinanza 29 luglio 2008 n. 4221, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’ esecutività delle sentenze impugnate;
vista la memoria conclusionale depositata dalla difesa appellante in data 10 giugno 2009;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 12 giugno 2009 il consigliere Vito Poli, udito l’avvocato Varia Romano su delega dell’avvocato Lofoco;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Unità Sanitaria Locale Fg/3 (successivamente trasformata in Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, in prosieguo Asl), ha indetto una gara per la fornitura del servizio di diagnostica strumentale a mezzo di mammografo mobile per lo screening relativo alla prevenzione delle principali patologie oncologiche femminili; la procedura è stata espressamente qualificata come urgente a mente dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 157 del 1957 (cfr. bando pubblicato in data 18 marzo 1999).
1.1. Alla gara ha partecipato solo la società Etf â€" Eurotrading & Finance s.r.l. (in prosieguo Etf); con nota del 13 luglio 1999 l’amministrazione ha sollecitato quest’ultima >.
1.2. Con deliberazione del direttore generale della A.s.l. n. 1634 del 21 luglio 1999 la gara è stata aggiudicata in via definitiva alla Etf.
1.3. Giova precisare in fatto che fin dal momento in cui è stata esaminata l’offerta della Etf (cfr. verbale della commissione n. 5 del 30 giugno 1999 e documenti allegati) nonché successivamente, all’interno degli ambienti medico scientifici dell’Asl (cfr. le note, versate in atti, dei dirigenti dei distretti sanitari recanti pareri negativi o perplessi, rese fra il 29 settembre e l’11 ottobre 1999), si è fortemente posta in dubbio l’utilità dell’iniziativa, sotto plurimi profili (tra gli altri, l’inidoneità a garantire la tutela della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, la scarsa pubblicizzazione fra i responsabili dei servizi interessati, l’omesso coinvolgimento dei medici di base, gli alti costi in rapporto ai benefici conseguibili, le riscontrate carenze organizzative e demografiche).
1.4. Con nota del commissario straordinario dell’Asl - prot. n. 4/48126 del 20 settembre 1999 - l’amministrazione ha invitato >.
1.5. Successivamente è intervenuta la deliberazione commissariale n. 428 del 15 novembre 1999 â€" comunicata alla Etf con nota del 30 novembre 1999 - recante l’annullamento della precedente deliberazione n. 1634 cit. sulla scorta delle seguenti considerazioni:
a)necessità di lanciare una preventiva campagna pubblicitaria;
b)necessità di individuare una struttura altamente specializzata dove poter indirizzare le pazienti segnalate all’esito dello screening;
c)svolgere, su indicazione dei dirigenti dei distretti sanitari, una indagine di fattibilità del servizio;
d)impossibilità di affrontare le spese connesse al servizio.
2. La società Etf, con due autonomi ricorsi â€" rispettivamente allibrati ai nrg. 2705/1999 e 33/2000 - ha chiesto la caducazione sia del provvedimento soprassessorio che di quello di annullamento e la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti.
3. L’impugnata sentenza â€" T.a.r. della Puglia, sezione I, n. 249 del 16 febbraio 2008 -:
a)ha riunito i ricorsi;
b) ha dichiarato inammissibile il ricorso â€" nrg. 2705/1999 - proposto avverso la nota del 13 luglio 1999 (tale capo della sentenza non è stato impugnato ed è quindi coperto dal giudicato);
c)ha respinto l’eccezione di invalidità della procura rilasciata al difensore della Etf relativamente al secondo ricorso â€" nrg. 33/2000 - proposto avverso la deliberazione di annullamento della precedente aggiudicazione (anche tale capo non è stato impugnato);
d)ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso nrg. 33/2000 per omessa impugnazione dell’art. 6, co. 2, del capitolato di gara secondo cui > (anche tale capo non è stato espressamente impugnato);
e)ha disatteso nel merito tutte le censure, respingendo la domanda di annullamento del provvedimento di autotutela (anche tale capo non è stato impugnato);
f)ha respinto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (altro capo non impugnato);
g)ha accolto la domanda di risarcimento del danno precontrattuale a mente dell’art. 1337 c.c.:
I)accertando in concreto la negligenza insecusabile della stazione appaltante;
II)respingendo la tesi della necessaria pregiudiziale caducazione del provvedimento di autotutela;
III)limitando il danno risarcibile al solo interesse negativo;
IV)liquidando il danno emergente avuto esclusivo riguardo alle fatture emesse dalla Etf per saldare i fornitori delle apparecchiature acquistate per l’erogazione del servizio richiesto;
V)abbattendo in via equitativa (secondo una percentuale variabile dal 40 al 70 per cento, a seconda della tipologia del materiale acquistato in vista dell’erogazione del servizio), le spese fatturate, in considerazione della possibilità dell’impresa di riutilizzare gli apparati tecnici o di rivenderli (in quanto nuovi);
VI)liquidando a titolo di risarcimento del danno precontrattuale la complessiva somma di euro 35.228,00 oltre accessori (determinati secondo precisi criteri di calcolo non contestati dall’Asl);
h) ha compensato fra le parti le spese di lite.
4. Con ricorso notificato il 16 â€" 19 giugno 2008, e depositato il successivo 27 giugno 2008, l’Asl ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. articolando i seguenti quattro autonomi mezzi:
a)violazione del principio della necessaria pronuncia pregiudiziale di accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno;
b)erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato il provvedimento commissariale datato 15 novembre 1999 come revoca; si sostiene che la delibera in questione ha natura di atto di annullamento e come tale è sottoposta alla disciplina stabilita dall’art. 6 del capitolato (non impugnato), che consentirebbe alla stazione appaltante di caducare in qualsiasi momento, e senza limiti, gli atti di gara;
c)violazione dell’art. 1337 c.c. sotto il profilo che il recesso dalle trattative è fonte di responsabilità solo quando è immotivato e privo di appropriate giustificazioni, circostanze queste che non ricorrono nel caso di specie come evidenziato dallo stesso T.a.r. che ha escluso l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
5. Non si è costituita l’intimata società.
6. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2009.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente la sezione rileva che non si può tener conto delle note d’udienza depositate dall’appellante in data 10 giugno 2009, dopo la scadenza del termine di dieci giorni (dimezzato a cinque ex art. 23 bis, della legge n. 1034 del 1971), previsto per tali adempimenti dapprima dall’ordinanza generale del Presidente del Consiglio di Stato n. 38 del 1954 (che ha integrato l'art. 37 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054) e ora dall'art. 23, l. n. 1034 cit., decorrente a ritroso dalla data fissata per l’udienza di discussione ed applicabile anche al giudizio d'appello, non solo per il doveroso rispetto del contraddittorio ma anche per garantire al giudice il tempo minimo indispensabile per lo studio degli atti processuali (cfr. da ultimo Cons. St., sez. VI, n. 4699 del 2008; sez. IV, n. 3930 del 2008; sez. IV, n. 4078 del 2000).
7.1. I primi tre mezzi, volti a contestare, nel caso di specie, la configurabilità della responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, possono essere congiuntamente, esaminati, in quanto intimamente connessi, e disattesi.
7.1.1. In diritto la sezione osserva quanto segue.
Sottoposta al sindacato del giudice ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale non è la legittimità dell’esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo, ma la correttezza del contegno tenuto dall’ente pubblico durante la fase delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell’obbligo delle parti paciscenti di comportarsi secondo buona fede in forza di quanto stabilito dall’art. 1337 del codice civile; tanto è vero che l’applicabilità della norma sancita dall’art. 1337 c.c. non è preclusa dall’intervenuta stipulazione del contratto; sul punto la sezione recepisce le più recenti acquisizioni della giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24795; sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724).
La clausola di buona fede in senso oggettivo ha una portata generale che si esplica in una serie puntuale di doveri fra cui spiccano, per quanto di interesse nella presenta controversia, sia quello di informazione, inteso come dovere di comunicare alla controparte le cause di invalidità, inefficacia, inadempimento o inutilità del contratto, sia quello di realizzazione degli adempimenti necessari per garantire la validità, l’efficacia o l’utilità del rapporto negoziale.
Con particolare riferimento alle procedure di evidenza pubblica, la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione è stata indifferentemente configurata dalla giurisprudenza sia in presenza del preventivo annullamento per illegittimità di atti della sequenza procedimentale, sia nell’assodato presupposto della loro validità ed efficacia (cfr. fra le tante, Cons. St., sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6264; sez. VI, 5 aprile 2006, n. 1763; sez. V, 6 dicembre 2006, n. 7194; Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6):
a)nel caso di revoca dell’indizione della gara e dell’aggiudicazione per esigenze di una ampia revisione del progetto, disposta vari anni dopo l’espletamento della gara;
b)per impossibilità di realizzare l’opera prevista per essere mutate le condizioni dell’intervento;
c)nel caso di annullamento d’ufficio degli atti di gara per un vizio rilevato dall’amministrazione solo successivamente all’aggiudicazione definitiva o che avrebbe potuto rilevare già all’inizio della procedura;
d)nel caso di revoca dell’aggiudicazione, o rifiuto a stipulare il contratto dopo l’aggiudicazione, per mancanza dei fondi.
7.1.2. Facendo applicazione dei su esposti principi, non può accogliersi l’affermazione della difesa appellante, suffragata dalla citazione di specifica giurisprudenza di questo Consiglio (pagina 8 dell’atto di gravame), secondo cui il recesso della pubblica amministrazione dalle trattative sarebbe sempre legittimo se motivato e giustificato.
Sul punto è sufficiente osservare, da un lato, che tale asserzione è totalmente ovvia, generica e sganciata dalla fisionomia del caso concreto, dall’altro, che non è riconducibile in alcun modo ai precedenti citati (Cons. St., sez. VI, 1 marzo 2005, n. 816 si riferisce all’utilizzabilità dell’istituto della vendita di cosa futura per la realizzazione di opere pubbliche; sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114 non concerne una fattispecie di responsabilità precontrattuale).
E’ altresì assodato, e non seriamente contestato da controparte, che la responsabilità in contrahendo della p.a. ricorra sicuramente quando quest’ultima, come nel caso di specie, si avvalga per la scelta del contraente del metodo della licitazione privata accelerata per ragioni di urgenza.
Neppure è utile il richiamo a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è configurabile la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante che si sia motivatamente e tempestivamente avvalsa della facoltà, prevista nel bando di gara, di non aggiudicare l’appalto per ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni agli obiettivi perseguiti; in tal caso, infatti, all’amministrazione appaltante non sarebbe contestabile alcun comportamento lesivo dell’affidamento dei partecipanti (Cons. St., sez. V, 13 novembre 2002, n. 6291).
Tale principio, condivisibile in astratto, è stato forgiato dalla giurisprudenza per la diversa ipotesi del diniego di aggiudicazione e non è applicabile al caso di specie, sia perché ha ad oggetto il ritiro di una precedente aggiudicazione, sia perché, ancor prima che intervenisse tale determinazione, la stazione appaltante ha sollecitato l’impresa a predisporre il servizio e le relative forniture tecniche.
Del resto, nel caso in cui il provvedimento di revoca della procedura di gara sia stato adottato in un momento in cui l’aggiudicazione non si è ancora perfezionata, sono inapplicabili i rigorosi principi elaborati dalla giurisprudenza circa l’esercizio del potere discrezionale di revoca dell’indizione di una gara, mentre risulta applicabile la regola generale secondo cui, in materia di evidenza pubblica, lo svolgimento della procedura di scelta del contraente non comporta l’obbligo di concludere in ogni caso il contratto, se questo non è più considerato rispondente all’interesse pubblico successivamente all’avvenuta aggiudicazione (cfr. Cons. St., sez. V, 5 settembre 2002, n. 4460).
7.1.3. Che vi sia un apprezzabile margine concettuale di autonomia, e dunque di compatibilità, fra la legittimità della procedura e l’illiceità del contegno precontrattuale della stazione appaltante, si evince, per inciso, anche dal fatto che la verifica della correttezza del comportamento dell’amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. da ultimo Cass., sez. un., 27 febbraio 2008, n. 5084; Cons. St., ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6).
L’elemento decisivo per l’attribuzione della controversia avente ad oggetto una domanda risarcitoria precontrattuale alla cognizione del giudice amministrativo è stato individuato nella circostanza che quest’ultimo, nella materia sottostante, sia munito di giurisdizione esclusiva e che la tutela dei diritti soggettivi azionati sia connessa in via immeditata e diretta all’esercizio di funzione pubblica. Ciò è quanto accade nella presente fattispecie, cui sono applicabili le norme sancite prima dall’art. 6, l. n. 205 del 2000 e successivamente dall’art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006, ancorché intervenute in corso di causa, secondo l’interpretazione corrente che si dà dell’art. 5 del codice di procedura civile recante il principio della c.d. perpetuatio iurisdictionis (cfr. fra le tante, Cons. St., sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7820; Cass. sez. un., 19 febbraio 2002, n. 2415; Corte cost., 10 maggio 2000, n. 134).
7.1.4. I mezzi di gravame e le relative argomentazioni spese a sostegno dalla ricorrente non sono accoglibili neppure in fatto. 7.1.4.1. La colpa dell’amministrazione emerge in concreto dalle seguenti circostanze:
a)non sono stati preventivamente ed opportunamente coinvolti nella valutazione di fattibilità di un progetto così rilevante, i medici di base e i dirigenti dei distretti sanitari, facendo subire all’impresa aggiudicataria, in relazione a tale omissione totalmente incolpevole, le conseguenze delle criticità emerse ex post;
b)inescusabile omessa comunicazione alla società appellata di una serie di circostanze di fatto salienti, conosciute ben prima del provvedimento di formale aggiudicazione;
c)affrettata sollecitazione rivolta alla società Etf, prima ancora della formale aggiudicazione della gara, a predisporre i mezzi indispensabili per erogare il contestato servizio di screening, che ha rafforzato l’affidamento di quest’ultima, già suscitato dalla decisione della stazione appaltante di ricorrere a procedure di urgenza, nella impellente ed inderogabile necessità di attivare il servizio.
Se la parte privata avesse avuto accesso ad una completa informazione, condividendo quanto era ben noto alla stazione appaltante, avrebbe potuto modulare diversamente la propria condotta predisponendo le opportune cautele per evitare ordini di acquisto al buio.
7.1.4.2. Inconferente è il rilievo incentrato sulla individuazione della esatta natura della delibera commissariale del 15 novembre 1999 anche in relazione all’applicazione del precetto sancito dall’art. 6 del capitolato, in quanto:
a)come rilevato in precedenza, la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante è ipotizzabile, in astratto, indifferentemente sia in caso di revoca che di annullamento della intervenuta aggiudicazione;
b)nella specie la delibera commissariale, al di là del tenore letterale del dispositivo, non si fonda sul preventivo accertamento di vizi di legittimità della bando o dell’aggiudicaizone, ma sulla rivalutazione, in termini di opportunità, di aspetti organizzatori e finanziari, in parte, già noti antecedentemente alla aggiudicazione, per altra parte, acquisiti successivamente per la trascuratezza con cui è stata condotta l’istruttoria preliminare alla indizione del bando di gara;
c)l’art. 6 cit., riservando all’amministrazione l’insindacabile facoltà di esercizio del potere di annullamento in sede autotutela, ne circoscrive l’oggetto alla caducazione degli atti di gara contemplando, per completezza, la possibilità di non procedere all’aggiudicazione; rimane esclusa l’ipotesi oggetto del presente giudizio, ovvero l’annullamento della già intervenuta aggiudicazione;
d)in ogni caso, la clausola contenuta nella lettera di invito deve essere interpretata alla stregua del riconoscimento all’ente pubblico di un potere di implicita revoca dell’aggiudicazione, con obbligo di congrua motivazione che illustri la corretta ed esauriente ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; infatti, qualsiasi interpretazione che tenda a sostenere la insindacabile natura di tale facoltà e, per questa via, l’irresponsabilità civile dell’amministrazione, comporterebbe la nullità della clausola ex art. 1355 c.c., in quanto si configurerebbe come condizione meramente potestativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 30 settembre 1997, n. 1418).
7.2. Parimenti infondato è il quarto ed ultimo motivo di appello.
Nel particolare caso di specie è certo che i costi sostenuti dall’impresa appellata (non contestati nel loro ammontare), siano direttamente riconducibili alla negligente condotta dell’amministrazione.
7.2.1. In particolare è del tutto irrilevante che la fattura n. 123 del 23 settembre 1999 â€" relativa all’acquisto delle apparecchiature indispensabili per la fornitura del servizio mobile di screening - sia successiva alla nota della Asl in data 20 settembre 1999, in quanto dall’esame della medesima fattura e della comunicazione spedita via fax dalla ditta fornitrice (Instrumentarium Imaging Italia s.r.l. del 16 giugno 1999) â€" documenti in parte non qua non contestati specificamente dall’appellante - emerge che:
a)l’ordine di acquisto è stato impartito il 10 maggio 1999;
b)la merce è partita dalla Finlandia il 3 settembre 1999.
7.2.2. Parimenti irrilevante è che la fattura n. 32 del 25 ottobre 1999 â€" relativa all’acquisto dell’automezzo con cui garantire il servizio mobile di screening - sia successiva all’ordine soprassessorio in quanto:
a)è comunque antecedente al formale provvedimento di revoca dell’aggiudicazione;
b)il contenuto dell’invito rivolto dalla Asl alla Etf presentava margini di ambiguità specie in relazione alle sollecitazioni â€" di contrario segno â€" ricevute in precedenza dall’impresa;
c)è ragionevole ritenere che anche tale ordine di acquisto sia stato impartito dalla Etf in un periodo antecedente l’inoltro della comunicazione del 20 settembre 1999;
d)è certo che l’appellata, per organizzare il servizio mobile in questione, aveva necessità di dotarsi di una automezzo analogo a quello acquistato.
7.2.3. Il criterio utilizzato dal T.a.r. per ridurre, in via equitativa, gli importi delle poste di danno singolarmente accertate è immune dalle generiche critiche rivolte, in parte qua, dall’appellante.
8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere respinto.
Non si deve provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2009

Da: sudore x pichinzi17/12/2009 16:19:46
Io sapevo che in teoria i pareri di civile di penale e l'atto dovessero essere corretti da tre persone distinte proprio per non dover fare valutazioni congiunte... mi fa piacere conoscere anche questa "ANOMALIA" !!

Da: Penale17/12/2009 16:21:53
LA NASSIMA DI PENALE?

Da: pichinzi per sudore17/12/2009 16:22:53
sapevi male !

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Da: roberto17/12/2009 16:23:24
ma in cosa dovrebbe consistere l'esame post-riforma???

Da: Penale17/12/2009 16:24:09
MASSIMA DI PENALE

Da: ginestra 417/12/2009 16:24:28
megliouna gallina oggi che un uovo domani

Da: nicoletta17/12/2009 16:24:43
a genova si copia ma nonsi ha  i palmari e mio marito era un principe del foro grazie della compagnia mia figlia ha finito

Da: Psiche17/12/2009 16:27:38
A che ora finiscono a Roma?

Da: neoavvocato barese17/12/2009 16:27:45
Ovviamente non si è capito nulla di quello che ho scritto!!! Io parlo di tutta quella gente che invece di prepararsi e studiare per l'esame preferisce dire che tanto è inutile studiare, che tanto i compiti non li correggono e bla,bla,bla e spera di superare un esame semplicemente copiando, anche se mi permetto di dire che anche per copiare bisogna avere un minimo di preparazione. Poi, che ci voglia fortuna è fuori discussione, in qualunque cosa serve la fortuna, ma sicuramente non basta quella!!!!

Da: scettico17/12/2009 16:28:32
Dopo l'esame i miei praticanti hanno sempre ritirato copia degli elaborati. In tutti emergevano segni correzione.

Da: aloas17/12/2009 16:30:19
io sono un avvocato di bari..... é posso dire che l´esame fatto dalle mie parti é assolutamente irrogolare.... si svolge in un padiglione della fiera del levante, al freddo e in una situazione di caos totale..... con i raccomandati che hanno i compiti dall´esterno ed alcune volte (mi é stato riferito) anche dettate da alcuni commissari.
Ritengo che l´esame sia sbagliato in se....
i pareri si danno dopo aver studiato la questione, analizzato le carte... e non leggendo masime tratteda codici in un ambiente piú vicino ad un mercato come é l´esame a Bari

Da: aloas17/12/2009 16:31:48
io ho avuto modo d vedere compiti di praticanti bocciati senza un solo segno o commento...

Da: secondo me- new avvocato17/12/2009 16:33:27
io sono avvocato da 2 settimane
ho passato l'esame la seconda volta che provavo
la prima volta nei miei elaborati c'era solo qualche segnetto sporadico.......
ma poi vi sembra normale l'apposizione del solo voto numerico senza nessun giudizio??

Da: scettico per aloas17/12/2009 16:33:34
forse si commentavano da soli....

Da: maga mag17/12/2009 16:33:35
ma è estinzione dell'obbligazione e restituzione somme ex 2033 c.p.c. o risoluzione ex 1463 c.p.c.????????????????????????????

Da: amanda 7217/12/2009 16:33:43
cara ginestra 4 non riesco ad apprendere il senso del tuo bassissimo senso dell umorismo.mi sorprende e altrettanto m indigna questo tuo modo puerile di nn comprendere cotanta afflizione pervade l animus dolendi dei candidati.rimembro il mio tempo quando 5 camicie nn furono sufficienti per contenere il sudore che grondava sulle mie sudate carte in bocca al lupus a tutti avv amanda

Da: Penale17/12/2009 16:33:44
Ognuno avrà una propria opinione
sta di fatto che la meritocrazia in Italia non sussiste si va avanti per clientelismo e raccomandazioni, quindi cari moralizzatori andate prima contro il sitema vigente e le vostre osservazioni avranno un senso. Ora navigano in un non- sense

Da: aloas17/12/2009 16:34:46
in ogni caso tengo a precisare che ciò non può giustificare chi non studia e spera o si organizza per avere i compiti da fuori

Da: fra x maga magò17/12/2009 16:36:05
lo sappiamo tutti cara ...
ma non è questo il modo di fare la saputella quando ci sono nostri colleghi che stanno sudando ... è tutto semplice a casa propria ... il l'ho intuito subito, ma lì è diverso e mi meraviglio che tu non capisca.

Da: secondo me- new avvocato17/12/2009 16:37:31
e poi, vorrei dire, non facciamo come quelli che una volta diventati adulti si dimenticano cosa vuol dire essere stati ragazzi,
anche noi che ora siamo avvocati siamo stai dei poveri praticanti sfranti e logorati da quest'eame impossibile!!
in bocca al lupo ragazziiiiiii

Da: T.17/12/2009 16:37:43
Ecco, avvocato de bari, così già va molto meglio, è chiaro che la fortuna conta, ma non solo agli esami, comunque bando alle ciance, un grande in bocca al lupo a chi ha sostenuto l'esame in questi giorni, forse, se studierò di nuovo, l'anno prossimo sarò dei vostri, sempre Alfano premettendo, quest'anno ero alle prese con un altro lavoro e non ho nè voluto, nè potuto studiare. Un grande saluto a tutti.   

Da: aloas17/12/2009 16:37:52
la risoluzione ex1463 comporta che chi ha ruicevuto la prestazione è tenuto a restituirla secondo le norme della ripetizione dell'indebito (così testualomente la norma) 

Da: aloas17/12/2009 16:37:55
la risoluzione ex1463 comporta che chi ha ruicevuto la prestazione è tenuto a restituirla secondo le norme della ripetizione dell'indebito (così testualomente la norma) 

Da: ???17/12/2009 16:38:20
Si parla di espulsioni di ragazzi a CZ...notizia fondata??

Da: bologna17/12/2009 16:38:24
Scusate qualcuno sa a che ora consegnano a bologna?

Da: neoavvocato barese17/12/2009 16:39:03
Io l'anno scorso ho superato l'esame perchè ho studiato, sicuramente sono stata anche fortunata nel fatto che chi me lo ha corretto ha condiviso le mie argomentazioni. Sapevo che se studi hai qualche probabilità di superarlo, se non studi sicuramente non lo passi!!! Però c'è stata una persona che mi ha chiamato qualche gg prima dell'esame per sapere su cosa vertessero le prove e poi si è lamentata di non averlo superato dicendo che eravamo tutti raccomandati. ...ecco è questo che mi fa rabbia: sminuire lo studio degli altri senza mettere in discussione se stessi!!!

Da: maga mag17/12/2009 16:39:07
x fra....vatecorca

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