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Da: ales 0517/12/2009 13:31:29
TRIBUNALE CIVILE DI …………….
ATTO DI CITAZIONE
Nell’interesse di Caia, nata a ………….., il…………….., c.f…………………….., residente in……………, via……………………, elettivamente domiciliata in………….., via………………., presso lo studio dell’avv………………., del Foro di……………, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al presente atto
Attrice

CITA
L’Hotel delle Rose, in persona del suo legale rappresentante, con sede in ………………………, via …………………..,
A comparire davanti al Tribunale Civile di ……………. all’udienza (termine a comparire giorni novanta), ore e locali di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell’art. 168 bis cod. proc. civ., con l’invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cod. proc. civ., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le domande tutte del presente atto alle quali si premette che:
FATTO
1) Tizio e Caia stipulavano un contratto di soggiorno per due persone presso l’Hotel delle Rose in località Bella vista dal 20 settembre al 29 settembre 2009 (all. doc. 1).
2) Al momento della stipula del predetto contratto versavano l’intero importo pattuito (all. doc. 2).
3) Tuttavia, il giorno precedente l’inizio del soggiorno, Tizio decedeva improvvisamente (all. doc. 3).
4) Caia, a mezzo del sottoscritto procuratore richiedeva al legale rappresentante dell’Hotel delle Rose la restituzione dell’importo interamente corrisposto a titolo di pagamento del soggiorno prenotato (all. doc. 4).
5) Il legale rappresentante dell’Hotel delle Rose, in riscontro alla richiesta di cui sopra, pur rammaricandosi dell’evento infausto, dichiarava la non disponibilità alla restituzione della somma richiesta, asserendo che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile (all. doc. 5).
DIRITTO
Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza il diritto dell’odierna deducente ad ottenere il rimborso della somma corrisposta per il soggiorno prenotato presso l’Hotel Delle Rose.
Nel caso di specie, infatti, trova applicazione la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 c.c..
La risoluzione può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo, nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte.
Se questa impossibilità non è imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, si concretizza una sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.
Nella fattispecie, abbiamo un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due persone uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno e, di conseguenza, l’aspetto che preliminarmente va analizzato è quella dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Va in premessa ricordato come vengano individuati, in dottrina, tre diverse ipotesi di impossibilità, la prima consistente nel perimento della cosa, la seconda integrante il caso della sua incommerciabilità, la terza nei casi di obbligazioni di fare, con particolare riguardo a fattispecie di impedimenti di carattere personale.
In quest’ultima ipotesi, al fine della liberazione del debitore, viene comunemente sottolineato il necessario carattere di assolutezza e di obiettività della impossibilità stessa, concetto che, come sovente evidenziato ancora in dottrina, pare certamente applicabile ai casi di perdita delle facoltà fisiche necessarie per l’adempimento.
La nostra analisi si sposta, così, sul piano degli effetti dell’impossibilità sopravvenuta. L’art. 1463 c.c., infatti recita: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità delle prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebitoâ€
Mentre, pacificamente, di questa disposizione viene esclusa l’ applicabilità in caso di impossibilità imputabile al debitore, fortemente controversa risulta la conseguenza della impossibilità imputabile al creditore: la dottrina è, in proposito, divisa tra chi ritiene che i relativi effetti sarebbero del pari disciplinati dalla norma in parola, e chi, al contrario, ne opina la riconducibilità all’art. 1453, in quanto prodotti dall’inadempimento del creditore agli obblighi di cooperazione con il debitore nell’adempimento della prestazione di quest’ultimo.
Ciò comporta, quale definitivo approdo dell’esegesi del testo normativo, che la risoluzione de qua possa legittimamente essere invocata da entrambe le parti: da quella, cioè, la cui prestazione rimane possibile, così come da colui la cui prestazione sia divenuta impossibile.
Non avrebbe altrimenti senso prevedere un rimedio restitutorio da indebito se non sulla premessa per cui la parte che abbia eseguito la propria prestazione possa del tutto legittimamente richiedere alla controparte la restituzione a seguito dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione di controparte stessa.
Il concetto di causa concreta non può, peraltro, non attenere altresì all’aspetto funzionale del predetto essentiale negotii.
Alla stregua del concetto di “causa negoziale concreta†va allora affermato che non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione integra una fattispecie di automatica estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell’art. 1463 c.c., e art. 1256 c.c., comma 1, ma che lo stesso effetto consegue altresì alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. Il venire oggettivamente meno dell’interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può, difatti, che determinare l’estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso.
Una impossibilità tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità turisticaâ€. Così, pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, deve ritenersi che il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell’interesse creditorio .
Superando le perplessità in passato avvertite, in argomento, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26958 del 2007 ha statuito che «la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione» vada distinta dalla «sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., ma (…) soltanto sul piano concettuale, e non anche su quello degli effetti». Nel senso, cioè, che il «venire oggettivamente meno dell’interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può (…) che determinare l’estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione».
Da tutto ciò è tratto il principio secondo cui l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non disciplinata in modo espresso, costituisce â€" analogamente all’impossibilità di esecuzione della prestazione â€" autonoma causa di estinzione dell’obbligazione: essendo la prestazione divenuta inidonea a soddisfare l’interesse creditorio, la conseguente estinzione del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della sua causa concreta comporta l’esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni: il debitore non è più tenuto ad eseguirla, il creditore non ha l’onere di accettarla.
Tutto ciò premesso e ritenuto, e con riserva di ulteriormente precisare e dedurre anche a seguito della costituzione avversaria, l’istante come in atti rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che l’On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Ritenere e dichiarare giusto tutto quanto dedotto in narrativa, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., del contratto di soggiorno stipulato con l’Hotel delle Rose in località Bella vista, relativamente al periodo che va dal 20 settembre al 29 settembre 2009.
2) Condannare, conseguentemente con sentenza esecutiva come per legge, il convenuto l’Hotel delle Rose in persona del suo legale rappresentante alla restituzione in favore di Caia dell’intera somma pattuita e corrisposta al momento della stipula del contratto di soggiorno;
3) In via istruttoria ammettere tutti i mezzi istruttori che si renderanno necessari e conducenti ai fini di causa.
4 Con riserva di precisare e modificare le conclusioni a seguito della costituzione avversaria.
5) Con vittoria di spese e competenze di causa a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Salvo ogni altro diritto
Si allegano:
1) contratto di soggiorno;
2) ricevute avvenuto pagamento;
3) certificato di morte;
4) lettera messa in mora;
5) lettera risposta di controparte.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio ha valore di euro ………………., per cui il contributo unificato è pari ad euro ………….
Il sottoscritto procuratore dichiara, a norma degli artt. 133 c. III, 134 c. III, 170 ultm. c., 176 II c. e 183 ult. c. c.p.c. di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni presso il numero di fax……………… o indirizzo di posta elettronica……………
……………, lì …………
Avv. …………………..

PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente atto ed in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, anche nelle eventuali fasi di esecuzione e opposizione, l’Avv…………………., conferendo allo stesso gli tutti i poteri e le facoltà di legge, ivi comprese la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti e giudizi, riscuotere, quietanzare, ritirare atti documenti e titoli in ogni sede giudiziaria nel mio interesse e in mio nome e conto.
Inoltre, preso atto della informativa di cui al D.Lgs. 196/03 conferisco autorizzazione e consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini del presente incarico.
Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell’incarico.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 ed aver avuto l’informativa ai sensi dell’art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell’eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in …………, via…………………..

Sig.ra Caia

Vera la firma

Avv…………..

Da: DTM17/12/2009 13:35:08
neoavvocato barese, intanto postare l'atto non è nessun reato e poi i candidati non potrebbero nemmeno visualizzarlo, non avendo nessun mezzo informatico disponibile! le tracce si reperiscono facilmente su internet e di conseguenza sviluppare le tracce è facoltà di tutti! Quindi, quale sarebbe il reato??? Poi, pur volendo, tu non potresti mai postare l'atto.......non conosci nemmeno l'italiano.......!!! "D'ACCORDO" SI SCRIVE CON L'APOSTROFO.......!!!!!

Da: indice atti17/12/2009 13:35:38
pag 918 atto penale mari85 (oppure uguale frufru)
pag 919 atto civile ales05

Da: ego100017/12/2009 13:35:56
TRIBUNALE CIVILE DI …………….
ATTO DI CITAZIONE
Nell’interesse di Caia, nata a ………….., il…………….., c.f…………………….., residente in……………, via……………………, elettivamente domiciliata in………….., via………………., presso lo studio dell’avv………………., del Foro di……………, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al presente atto
Attrice

CITA
L’Hotel delle Rose, in persona del suo legale rappresentante, con sede in ………………………, via …………………..,
A comparire davanti al Tribunale Civile di ……………. all’udienza (termine a comparire giorni novanta), ore e locali di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le domande tutte del presente atto alle quali si premette che:
FATTO
1) Tizio e Caia stipulavano un contratto di soggiorno per due persone presso l’Hotel delle Rose in località Bella vista dal 20 settembre al 29 settembre 2009 (all. doc. 1).
2) Al momento della stipula del predetto contratto versavano l’intero importo pattuito (all. doc. 2).
3) Tuttavia, il giorno precedente l’inizio del soggiorno, Tizio decedeva improvvisamente (all. doc. 3).
4) Caia, a mezzo del sottoscritto procuratore richiedeva al legale rappresentante dell’Hotel delle Rose la restituzione dell’importo interamente corrisposto a titolo di pagamento del soggiorno prenotato (all. doc. 4).
5) Il legale rappresentante dell’Hotel delle Rose, in riscontro alla richiesta di cui sopra, pur rammaricandosi dell’evento infausto, dichiarava la non disponibilità alla restituzione della somma richiesta, asserendo che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile (all. doc. 5).
DIRITTO
Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza il diritto dell’odierna deducente ad ottenere il rimborso della somma corrisposta per il soggiorno prenotato presso l’Hotel Delle Rose.
Nel caso di specie, infatti, trova applicazione la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 c.c..
La risoluzione può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo, nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte.
Se questa impossibilità non è imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, si concretizza una sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.
Nella fattispecie, abbiamo un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due persone uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno e, di conseguenza, l’aspetto che preliminarmente va analizzato è quella dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Va in premessa ricordato come vengano individuati, in dottrina, tre diverse ipotesi di impossibilità, la prima consistente nel perimento della cosa, la seconda integrante il caso della sua incommerciabilità, la terza nei casi di obbligazioni di fare, con particolare riguardo a fattispecie di impedimenti di carattere personale.
In quest’ultima ipotesi, al fine della liberazione del debitore, viene comunemente sottolineato il necessario carattere di assolutezza e di obiettività della impossibilità stessa, concetto che, come sovente evidenziato ancora in dottrina, pare certamente applicabile ai casi di perdita delle facoltà fisiche necessarie per l'adempimento.
La nostra analisi si sposta, così, sul piano degli effetti dell'impossibilità sopravvenuta. L’art. 1463 c.c., infatti recita: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità delle prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebitoâ€
Mentre, pacificamente, di questa disposizione viene esclusa l’ applicabilità in caso di impossibilità imputabile al debitore, fortemente controversa risulta la conseguenza della impossibilità imputabile al creditore: la dottrina è, in proposito, divisa tra chi ritiene che i relativi effetti sarebbero del pari disciplinati dalla norma in parola, e chi, al contrario, ne opina la riconducibilità all'art. 1453, in quanto prodotti dall'inadempimento del creditore agli obblighi di cooperazione con il debitore nell'adempimento della prestazione di quest'ultimo.
Ciò comporta, quale definitivo approdo dell'esegesi del testo normativo, che la risoluzione de qua possa legittimamente essere invocata da entrambe le parti: da quella, cioè, la cui prestazione rimane possibile, così come da colui la cui prestazione sia divenuta impossibile.
Non avrebbe altrimenti senso prevedere un rimedio restitutorio da indebito se non sulla premessa per cui la parte che abbia eseguito la propria prestazione possa del tutto legittimamente richiedere alla controparte la restituzione a seguito dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di controparte stessa.
Il concetto di causa concreta non può, peraltro, non attenere altresì all'aspetto funzionale del predetto essentiale negotii.
Alla stregua del concetto di "causa negoziale concreta" va allora affermato che non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione integra una fattispecie di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c., e art. 1256 c.c., comma 1, ma che lo stesso effetto consegue altresì alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. Il venire oggettivamente meno dell'interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può, difatti, che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso.
Una impossibilità tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità turisticaâ€. Così, pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, deve ritenersi che il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell'interesse creditorio .
Superando le perplessità in passato avvertite, in argomento, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26958 del 2007 ha statuito che «la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione» vada distinta dalla «sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., ma (…) soltanto sul piano concettuale, e non anche su quello degli effetti». Nel senso, cioè, che il «venire oggettivamente meno dell'interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può (…) che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione».
Da tutto ciò è tratto il principio secondo cui l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non disciplinata in modo espresso, costituisce â€" analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione â€" autonoma causa di estinzione dell'obbligazione: essendo la prestazione divenuta inidonea a soddisfare l'interesse creditorio, la conseguente estinzione del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della sua causa concreta comporta l'esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni: il debitore non è più tenuto ad eseguirla, il creditore non ha l'onere di accettarla.
Tutto ciò premesso e ritenuto, e con riserva di ulteriormente precisare e dedurre anche a seguito della costituzione avversaria, l’istante come in atti rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che l’On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Ritenere e dichiarare giusto tutto quanto dedotto in narrativa, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., del contratto di soggiorno stipulato con l’Hotel delle Rose in località Bella vista, relativamente al periodo che va dal 20 settembre al 29 settembre 2009.
2) Condannare, conseguentemente con sentenza esecutiva come per legge, il convenuto l’Hotel delle Rose in persona del suo legale rappresentante alla restituzione in favore di Caia dell’intera somma pattuita e corrisposta al momento della stipula del contratto di soggiorno;
3) In via istruttoria ammettere tutti i mezzi istruttori che si renderanno necessari e conducenti ai fini di causa.
4 Con riserva di precisare e modificare le conclusioni a seguito della costituzione avversaria.
5) Con vittoria di spese e competenze di causa a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Salvo ogni altro diritto
Si allegano:
1) contratto di soggiorno;
2) ricevute avvenuto pagamento;
3) certificato di morte;
4) lettera messa in mora;
5) lettera risposta di controparte.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio ha valore di euro ………………., per cui il contributo unificato è pari ad euro ………….
Il sottoscritto procuratore dichiara, a norma degli artt. 133 c. III, 134 c. III, 170 ultm. c., 176 II c. e 183 ult. c. c.p.c. di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni presso il numero di fax……………… o indirizzo di posta elettronica……………
……………, lì …………
Avv. …………………..



Da: helper17/12/2009 13:36:06
QUALCUNO MI POSTA L'ATTO DI CIVILE

Da: cz17/12/2009 13:36:22
si sa per caso a che ora hanno iniziato a catanzaro??????

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Da: lucid dream... avete aiutato tante volte me...17/12/2009 13:36:54
TRIBUNALE CIVILE DI …………….
ATTO DI CITAZIONE
Nell’interesse di Caia, nata a ………….., il…………….., c.f…………………….., residente in……………, via……………………, elettivamente domiciliata in………….., via………………., presso lo studio dell’avv………………., del Foro di……………, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al presente atto
Attrice

CITA
L’Hotel delle Rose, in persona del suo legale rappresentante, con sede in ………………………, via …………………..,
A comparire davanti al Tribunale Civile di ……………. all’udienza (termine a comparire giorni novanta), ore e locali di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le domande tutte del presente atto alle quali si premette che:
FATTO
1) Tizio e Caia stipulavano un contratto di soggiorno per due persone presso l’Hotel delle Rose in località Bella vista dal 20 settembre al 29 settembre 2009 (all. doc. 1).
2) Al momento della stipula del predetto contratto versavano l’intero importo pattuito (all. doc. 2).
3) Tuttavia, il giorno precedente l’inizio del soggiorno, Tizio decedeva improvvisamente (all. doc. 3).
4) Caia, a mezzo del sottoscritto procuratore richiedeva al legale rappresentante dell’Hotel delle Rose la restituzione dell’importo interamente corrisposto a titolo di pagamento del soggiorno prenotato (all. doc. 4).
5) Il legale rappresentante dell’Hotel delle Rose, in riscontro alla richiesta di cui sopra, pur rammaricandosi dell’evento infausto, dichiarava la non disponibilità alla restituzione della somma richiesta, asserendo che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile (all. doc. 5).
DIRITTO
Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza il diritto dell’odierna deducente ad ottenere il rimborso della somma corrisposta per il soggiorno prenotato presso l’Hotel Delle Rose.
Nel caso di specie, infatti, trova applicazione la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 c.c..
La risoluzione può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo, nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte.
Se questa impossibilità non è imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, si concretizza una sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.
Nella fattispecie, abbiamo un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due persone uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno e, di conseguenza, l’aspetto che preliminarmente va analizzato è quella dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Va in premessa ricordato come vengano individuati, in dottrina, tre diverse ipotesi di impossibilità, la prima consistente nel perimento della cosa, la seconda integrante il caso della sua incommerciabilità, la terza nei casi di obbligazioni di fare, con particolare riguardo a fattispecie di impedimenti di carattere personale.
In quest’ultima ipotesi, al fine della liberazione del debitore, viene comunemente sottolineato il necessario carattere di assolutezza e di obiettività della impossibilità stessa, concetto che, come sovente evidenziato ancora in dottrina, pare certamente applicabile ai casi di perdita delle facoltà fisiche necessarie per l'adempimento.
La nostra analisi si sposta, così, sul piano degli effetti dell'impossibilità sopravvenuta. L’art. 1463 c.c., infatti recita: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità delle prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebitoâ€
Mentre, pacificamente, di questa disposizione viene esclusa l’ applicabilità in caso di impossibilità imputabile al debitore, fortemente controversa risulta la conseguenza della impossibilità imputabile al creditore: la dottrina è, in proposito, divisa tra chi ritiene che i relativi effetti sarebbero del pari disciplinati dalla norma in parola, e chi, al contrario, ne opina la riconducibilità all'art. 1453, in quanto prodotti dall'inadempimento del creditore agli obblighi di cooperazione con il debitore nell'adempimento della prestazione di quest'ultimo.
Ciò comporta, quale definitivo approdo dell'esegesi del testo normativo, che la risoluzione de qua possa legittimamente essere invocata da entrambe le parti: da quella, cioè, la cui prestazione rimane possibile, così come da colui la cui prestazione sia divenuta impossibile.
Non avrebbe altrimenti senso prevedere un rimedio restitutorio da indebito se non sulla premessa per cui la parte che abbia eseguito la propria prestazione possa del tutto legittimamente richiedere alla controparte la restituzione a seguito dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di controparte stessa.
Il concetto di causa concreta non può, peraltro, non attenere altresì all'aspetto funzionale del predetto essentiale negotii.
Alla stregua del concetto di "causa negoziale concreta" va allora affermato che non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione integra una fattispecie di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c., e art. 1256 c.c., comma 1, ma che lo stesso effetto consegue altresì alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. Il venire oggettivamente meno dell'interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può, difatti, che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso.
Una impossibilità tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità turisticaâ€. Così, pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, deve ritenersi che il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell'interesse creditorio .
Superando le perplessità in passato avvertite, in argomento, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26958 del 2007 ha statuito che «la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione» vada distinta dalla «sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., ma (…) soltanto sul piano concettuale, e non anche su quello degli effetti». Nel senso, cioè, che il «venire oggettivamente meno dell'interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può (…) che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione».
Da tutto ciò è tratto il principio secondo cui l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non disciplinata in modo espresso, costituisce â€" analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione â€" autonoma causa di estinzione dell'obbligazione: essendo la prestazione divenuta inidonea a soddisfare l'interesse creditorio, la conseguente estinzione del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della sua causa concreta comporta l'esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni: il debitore non è più tenuto ad eseguirla, il creditore non ha l'onere di accettarla.
Tutto ciò premesso e ritenuto, e con riserva di ulteriormente precisare e dedurre anche a seguito della costituzione avversaria, l’istante come in atti rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che l’On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Ritenere e dichiarare giusto tutto quanto dedotto in narrativa, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., del contratto di soggiorno stipulato con l’Hotel delle Rose in località Bella vista, relativamente al periodo che va dal 20 settembre al 29 settembre 2009.
2) Condannare, conseguentemente con sentenza esecutiva come per legge, il convenuto l’Hotel delle Rose in persona del suo legale rappresentante alla restituzione in favore di Caia dell’intera somma pattuita e corrisposta al momento della stipula del contratto di soggiorno;
3) In via istruttoria ammettere tutti i mezzi istruttori che si renderanno necessari e conducenti ai fini di causa.
4 Con riserva di precisare e modificare le conclusioni a seguito della costituzione avversaria.
5) Con vittoria di spese e competenze di causa a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Salvo ogni altro diritto
Si allegano:
1) contratto di soggiorno;
2) ricevute avvenuto pagamento;
3) certificato di morte;
4) lettera messa in mora;
5) lettera risposta di controparte.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio ha valore di euro ………………., per cui il contributo unificato è pari ad euro ………….
Il sottoscritto procuratore dichiara, a norma degli artt. 133 c. III, 134 c. III, 170 ultm. c., 176 II c. e 183 ult. c. c.p.c. di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni presso il numero di fax……………… o indirizzo di posta elettronica……………
……………, lì …………
Avv. …………………..
















PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente atto ed in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, anche nelle eventuali fasi di esecuzione e opposizione, l’Avv…………………., conferendo allo stesso gli tutti i poteri e le facoltà di legge, ivi comprese la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti e giudizi, riscuotere, quietanzare, ritirare atti documenti e titoli in ogni sede giudiziaria nel mio interesse e in mio nome e conto.
Inoltre, preso atto della informativa di cui al D.Lgs. 196/03 conferisco autorizzazione e consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini del presente incarico.
Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell’incarico.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 ed aver avuto l’informativa ai sensi dell’art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell’eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in …………, via…………………..

Sig.ra Caia

Vera la firma

Avv…………..

Da: marta17/12/2009 13:37:17
per "ciao"...ti hanno ascoltato, hanno pubblicato ora l atto...in bocca al lupo!!!!!

Da: eva per ales17/12/2009 13:38:43
sei grande

Da: severino boezio17/12/2009 13:41:28
per fru fru
spero che Tu non rediga appetti penali con la formula postata.
I punti quali soono?

Da: indice atti17/12/2009 13:42:08
pag 918 atto penale mari85 (oppure uguale frufru)
pag 919 atto civile ales05
pag 919 atto civile ego1000

Da: alter17/12/2009 13:43:06
TRIBUNALE DI ......
atto di citazione
Per
la Caio , nato a ..................., il ..................... C.F.                           rrappresentato e difeso dall’avv. ..............del foro di Bari, giusta mandato in calce al presente atto (che indica per le notificazioni e comunicazioni di legge quale numero di fax .........................e quale indirizzo di posta elettronica certificata .........................................), ed elettivamente domiciliati presso il suo legale sito in ............ alla via..........;
-attore-
contro
Hotel delle Rose in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
      -convenuto-
*****************
IN FATTO
1.Tizio e Caio in data .............stipulavano un contratto di soggiorno di una settimana per 2 persone (precisaemente dal 20/09 al 29/09/2009,) presso l’hotel delle Rose in località Bellavista (doc. 1 che si allega) 
2.al momento della prenotazione Tizio e Caio provvedevano, come richiestogli, all'integrale pagamento dell’intero importo pattuito.
3.In data 19 settembre 2009, il giorno precedente l’inizio del soggiorno, tuttavia, Tizio decedeva improvvisamente (giusta certificato di morte che si allega, doc. 2).
4.Caio, a seguito dell'improvviso lutto del sig. Tizio, con missiva a firma del presente avvocato (doc. 3 che si allega) deduceva la risoluzione del contratto di soggiorno e richiedeva, senza successo, la restituzione dell’importo interamente corrisposto a titolo di pagamento
5.Il legale rappresentante dell’hotel delle rose, pur rammaricandosi dell’evento infausto dichiara la non disponibilità alla restituzionedella somma richiesta, atteso che da parte sua, la prestazione era comunque certamente eseguibile (doc. 4 che si allega)
6.il conmpoertamento dell'Hotel delle Rose rendendo inevitabile l’odierno giudizio.
IN DIRITTO

Premesso che i fatti dedotti da parte attrice debbano considerarsi pacifici poiché documentalmente provati e riconosciuti anche dal convenuto nella missiva inviata dal legale rappresentante dell'Hotel delle Rose la domanda formulata dal sig. Caio di ripetizione di quanto pagato all'albergo é assolutamente fondato e merita accoglimento.
A seguito della morte di Tizio infatti la finalità turistica per la quale il sig. Caio e Tizio avevano deciso di partire é venuta obbiettivamente meno conseguentemente il prezzo pagato per essa deve esere rimborsato.
Infatti a seguito della morte di uno dei due contraenti un servizio di soggiorno con finalità turistiche si deve e si può affermare che sia venuta meno la causa del contratto e dunque si legittima la risoluzione del contratto (sia per una sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione e sia venire oggettivamente meno dell'interesse creditorio).
Sulla “causa del contratto†e sulla sua esatta individuazione non si può non richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione cui un concetto una valutazione astratta della causa non può più ritenersi soddisfacente criterio di ermeneutica contrattuale, dovendosene più correttamente procedere ad una ricostruzione in termini di «causa concreta» (Cass. n. 10490 del 2006)
Il concetto di causa concreta non può, peraltro, non attenere altresì all'aspetto funzionale del predetto essentiale negotii lo scopo voluto e persguito concretamente dalla parti (nel caso di specie va individuata nei fini turistici del soggiorno).
Il concetto di causa concreta è il criterio sicuramente piú idoneo, a qualificare il «tipo» contrattuale  (determinando nel caso de quo  l'essenzialità di tutte le attività e servizi strumentali alla realizzazione della finalità turistica , e cioè il benessere psico - fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare)  dall'altro, assume rilievo quale criterio di adeguamento del rapporto negoziale, considerato nella suo aspetto dinamico-effettuale.
Cio premesso dunque non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione  integra una fattispecie di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto (art. 1463 c.c., e art. 1256, 1° co., c.c. cfr. Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), ma che lo stesso effetto consegue altresì alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore.
La causa non puó non assumere a rilievo decisivo in ordine alla sorte della vicenda contrattuale , in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo sviluppo del rapporto (inadempimento, impossibilità, aggravio della prestazione, ecc.), eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nella specie, turistico), obbiettivato in seno all'elemento causale del contratto, e tali da farlo venire del tutto meno laddove - in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - si accerti l'impossibilità, della relativa realizzazione.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (in argomento, funditus, cfr. Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (cfr. ancora Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037 e la già citata Cass. 24/07/2007 n. 16315), ma, non anche su quello degli effetti. Il venire oggettivamente meno dell'interesse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può, difatti, che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione.
Il venir meno dell'interesse creditorio (e della causa del contratto che ne costituisce la fonte) può essere, infatti, legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente incidente sull'interesse che risulta (anche implicitamente) obbiettivato nel contratto: una impossibilità tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità turistica†(laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, quali il desiderio di allontanarsi dalla famiglia o dalla cerchia degli amici; l'esigenza di un distacco dall'ambiente di lavoro; la necessità di riprendersi da un periodo di stress; la ricerca di avventure post-matrimoniali ecc., in cui si sostanziano, viceversa, i motivi impulsivi sottesi alla stipula del contratto da parte del creditore della prestazione di soggiorno alberghiero). Così, pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (come affermato nella sua missiva dall'albergatore), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo «scopo di vacanza» in cui si sostanzia la «finalità turistica»), implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera giuridico - economico di quest'ultimo
La prestazione del  soggiorno dovuta dall'albergatore, infatti, deve essere analizzata non già singolarmente ma alla stregua della finalità turistica di cui essa é funzionalmente volta a soddisfare. Tale finalità non costituisce un irrilevante motivo del contratto de quo, e non si sostanzia in specifici interessi che rimangono nella sfera volitiva interna del creditore della prestazione alberghiera , ma viene (anche implicitamente) ad obbiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, così connotandone la sua causa sul piano concreto»  (Cass. 12235/07, Cass. 10490/06).
Da ciò consegue che con la morte di Tizio si sia verificata una causa di estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale, che legittima Caio ha vedersi restituito quanto pagato per la intera prestazione ai sensi dell'art. 2033 nella misura dell'intero pagato infatti il credito. Infatti poiché Tizio e Caio, in virtú del comune contratto da essi stipulato, avevano il diritto di pretendere dall'albergatore la medesima prestazione si é venuta a realizzare tra loro una obbligazione attiva solidale che in caso di morte di uno dei concreditori consente comunque all'altro a richoiedere la intera prestazione (cfr. Cass, 29.10.02 in tema di obbligazioni solodali attive e morte di un concreditore). Ove invece non si volesse accedere  tale ultima tesi comunque Caio ha diritto a vedersi riconosciuto la sua quota del viaggio che in mancanza di prove contrarie si deve presumere essere pari al 50% di quanto pagato.
Tutto ciò premesso Caio.   ut in atti rappresentato e difeso
CITA
la Hotel delle Rose in persona del suo legale rappresentatepro tempore  con sede in ............alla via .......................a comparire avanti il Tribunale  Civile di ............ sezione e giudice designandi all’udienza del giorno:

con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza nelle forme e nei odi ci dui all’art. 166 c.p.c. con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui all'art. 38 e all’art. 167 c.p.c. ovvero che in difetto di costituzione oltre il suddetto termine si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
Conclusioni
Voglia l’Ill.mo TRIBUNALE adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
in via principale:
-acceratta e dichiarata la estinzione dell'obbligazione nascente dal contratto di soggiorno stipulato d Tizio e Caio a seguito della morte di Tizio per i motivi esposti condannare la convenuta alla ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto pagato pari ad  
in subordine acceratta e dichiarata la estinzione dell'obbligazione nascente dal contratto di soggiorno stipulato d Tizio e Caio a seguito della morte di Tizio per i motivi esposti condannare la convenuta alla ripetizione ex art. 2033 c.c. del 50% di quanto pagato per il soggiorno pari
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore anti statario e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.
Si depositano i fascicoli come da indice del fascicolo di parte.
Con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie anche con riferimento al comportamento processuale di controparte.
Al fine dell’iscrizione della causa al ruolo il valore della presente controversia è di
   lì           
                        Avv.


MANDATO
Avv.

Il sottoscritto Caio con la presente Vi  conferisce ampio mandato al fine di rappresentarlo e difendere nella procedura di cui al presente atto tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di opposizione e nelle eventuali procedure esecutive. 
Vi munisco di ogni facoltà di legge, niuna esclusa o eccettuata comprese quelle di transigere e conciliare, proporre domande riconvenzionali, di riassunzione,  opposizioni, reclami, appelli anche incidentali, deferire giura-menti decisori, fare istanze per sequestri giudiziari o conservativi, con facoltà, altresì, di nominare altri avvocati e procu-ratori e di farsi sostituire dagli stessi con eguali poteri.
Ai fini della normativa sulla privacy dò atto che sono stato informato della modalità del trattamento dei dati personali da noi forniti della loro utilizza-zione, dei miei diritti ex art, 7 del T.U. sulla tutela della privacy e del nome del fatto che il titolare del trattamento dei dati è l’avv.                          . Prendo atto che la necessità di fornire tali dati è dovuta alla miglior tutela dei nostri interessi nello svolgimento della presente azione giudiziaria Ratifico, sin da ora, il vostro operato o quello degli altri avvocati da Voi nominati.
Eleggo domicilio presso il Vs studio in atti                  

Bari lì


_______________________



È autentica
       (
RELATA
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario  addetto all'ufficio notifiche presso il la Corte di Appello di , ad istanza come sopra, ho notificato copia conforme della presente citazione al Hotel delle Rose in persona del suo legale rappresentatepro tempore  con sede in ............alla via ........................ivi recandomi e consegnandone copia conforme  a mano di .......                          



Da: neoavvocato barese17/12/2009 13:45:07
X DTM: io non ho parlato di reati, dove l'hai letto?? Poi quanto alla parola "daccordo" nel mio precedente post, chiedo umilmente perdono essendosi trattato di lapsus calami...

Da: Penale17/12/2009 13:45:26
Ragazzi ci sono novità su penale?

Da: aivl17/12/2009 13:45:30
MA NON ESSENDO TIZIO E CAIA SPOSATI, CAIA NON è TENUTA A RICHIEDERE ANCHE LA PARTE DI TIZIO ( COSA CHE DOVREBBERO FARE GLI EREDI)  NON PUò SOLO RICHIEDERE LA SUA?

Da: AMMINISTRATIVO17/12/2009 13:45:36
Vi prego, aiutatemi, faccio come la ragazza di Napoli al padiglione C se mi aiutate

Da: magia17/12/2009 13:46:07

ecco il mio:


Ecc.ma Corte di Appello
per il tramite della cancelleria
del Tribunale di Beta





Il sottoscritto avvocato in qualità di difensore di fiducia , come da nomina in atti, di Caio con il presente atto propone appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Beta in data..... nell'ambito del procedimento n...... con la quale Caio è stato condannato per il reato di violenza privata ai danni di Nevia alla pena di …..... ed a sostegno espone i seguenti motivi:


MOTIVO I:
ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE AI SENSI DELL'ART. 530 COMMA I C.P.P.

Occorre preliminarmente analizzare se la condotta del Dott. Caio abbia integrato la fattispecie di reato a lui contestata. In particolare giova sottolineare come il tema di indagine si fondi non tanto sul fatto che ci fosse o meno il consenso, poiché su questo aspetto la stessa parte civile ha spiegato che venne sottoscritto antecedentemente all'intervento, ma la rilevanza di maggior spessore fondata sul fatto che il Dott. Caio dovesse, nel corso dell'intervento chirurgico, poter adempiere pienamente alle proprie funzioni sanitarie al fine di scongiurare qualsiasi pericolo di vita della Sig.ra Nevia e quindi operare anche oltre il consenso espresso.
La questione penale e giuridica in generale è piuttosto chiara e le Sezioni Unite con la nota sentenza Sentenza 18 dicembre 2008 - 21 gennaio 2009, n. 2437 pongono un chiarimento definitivo sulla dicotomia giurisprudenziale che aveva caratterizzato gli ultimi vent'anni, ritenendo che non sia imputabile al medico la condotta di violenza privata qualora abbia agito nel rispetto dei protocolli ed al solo fine di tutelare la salute e la vita del paziente.
La questione che le Sezioni Unite affrontano riguarda, infatti, il quesito se abbia o meno rilevanza penale sotto il profilo della fattispecie della violenza privata, la condotta del medico che agisce senza avere chiesto al paziente un idoneo consenso al trattamento sanitario che lo stesso avrebbe dovuto manifestare.
Pietra miliare degli anni 90 in tema di giurisprudenza di legittimità, fu il “caso Massimo†in cui la Suprema Corte sottolineò come, in mancanza ed assenza di necessità ed urgenze terapeutiche, se il medico pone in essere un trattamento sanitario senza un adeguato consenso, commette reato di lesioni volontarie, (essendo irrilevanti, sia gli aspetti psichici che la finalità curativa della condotta del medico). Se, invece, dall’evento deriva la morte il medico risponde per il reato di omicidio preterintenzionale, (Cass. Sez. V 1992/5639).
L'orientamento giurisprudenziale che aveva segnato gli anni '90, subì una inversione con la sentenza della Suprema Corte del 2001/ 35822, che recepì la tesi civilistica della cosiddetta autolegittimazione dell’attività medica, la quale rinverrebbe il proprio fondamento, non nell’art. 50 c.p., quanto nella tutela della salute come bene costituzionalmente garantito, art. 32 Cost.
Dal divieto dei trattamenti sanitari obbligatori, salvo i casi previsti dalla legge, e dal diritto alla salute, inteso come libertà di curarsi, discenderebbe la giustificazione al trattamento sanitario che va inteso in quella scelta libera e consapevole della persona che a quel trattamento si sottopone.
Ferma restando l’illiceità, anche sotto il profilo penalistico, del medico che opera contro la volontà del paziente, a prescindere dall’esito fausto o infausto del trattamento sanitario, l’ipotesi sulla quale occorre soffermarsi riguarda il caso in cui, anche se in assenza di consenso espresso allo specifico trattamento praticato, il risultato dello stesso abbia prodotto un beneficio al paziente.
Prendendo in considerazione il caso del Dott. Caio, non si ritiene possa sussistere il reato di violenza privata per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo della condotta.
Infatti la condotta dell'imputato fu diligentemente rivolta a curare ed a rimuovere un male al solo fine di non cagionarne un altro.
La questione, quindi, coinvolge la nozione stessa di malattia che viene definita come qualsiasi alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando è in atto il suddetto processo di alterazione.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto atteso che le conseguenze dell’intervento chirurgico e di correlativi profili di responsabilità non potranno coincidere con l’atto operatorio in sé e con le lesioni che esso “naturalisticamente†comporta, il Dott. Caio non può ritenersi responsabile della condotta illecita a lui ascritta, per il solo fatto di essere intervenuto chirurgicamente sulla paziente, ma potrà rispondere per la sua condotta qualora si siano integrati dei reati, prendendo in considerazione il concetto di malattia delineato.
A definitivo chiarimento si richiama la citata sentenza delle Sezioni Unite nella parte in cui statuisce che ove il medico “sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie ex art. 582 c.p., che sotto quello del reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p.â€
Ebbene dal ragionamento giuridico effettuato dalla Corte medesima si può concludere con assoluta certezza che non si possa procedere con una condanna di tipo penale, lasciando però lo spazio per eventuali considerazioni in ambito civile, che anche lì, andranno valutate caso per caso.
Si insiste affinchè la Corte di Appello adita voglia riforma re la sentenza impugnata e per l'effetto assolvere il Dott. Caio ai sensi dell'art. 530 comma I c.p.p

MOTIVO II:
ECCESSIVITA' DELLA CONDANNNA



in via subordinata nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità del Dott. Caio, si sottolinea come nel corpo stesso della motivazione della sentenza i Giudici abbiano dato conto della regolarità e conformità ai protocolli dell'intervento chirurgico effettuato, ciò posto appare evidente come il fatto ascritto all'imputato debba essere circoscritto adeguando la pena all'effettivo disvalore della condotta posta in essere.
Si insiste pertanto affinchè la Ecc.ma Corte di Appelo voglia accogliere il presente motivo di impugnazione, riducendo la pena comminata al prevenuto.


Beta lì,

Con ossequio
Avv......................................

Da: puffa17/12/2009 13:46:09
grazie per l'atto civile

Da: indice atti17/12/2009 13:46:44
pag 918 atto penale mari85 (oppure uguale frufru)
pag 919 atto civile ales05
pag 919 atto civile ego1000
pag 920 atto civile alter



Da: avv roma17/12/2009 13:48:48
anche io sono d'accordo con quelli che restano allibiti!!!
un conto è una discussione che resta sul generico, altro è inserire l'atto o il parere già svolto! e poi, capirai quale difficoltà: se non sai fare neanche un atto di citazione...
quanto a chi dice che non è reato: avete mai sentito parlare di concorso e di dolo eventuale? veramente non immaginate di poter offrire un aiuto a chi, pur violando la legge, sia munito di palmare?
spero che la polizia postale prima o poi si renda conto di come viene svolta questa farsa!

Da: avv roma17/12/2009 13:51:00
ma vaffanculo va....è  sempre stata una farsa e sempre lo sarà...i compiti non vengono neanche corretti nel 70%dei casi, non rompere i coglioni...

Da: severino boezio "quello vero"17/12/2009 13:51:19
Ancora degli usurpatori.
Siete delle bufale!

P.S. un cosiglio: l'atto postato, in materia civile,  contiene conclusioni errate, in quanto le istanze istruttorie, nonché, la riserva di modificare e presiare la domanda  nei concedendi termini ex art. 183 VI comma c.p.c. , non vanno incluse nel petitum immediato, ma al contrario al termine delle stesse conclusioni, essendo le stesse istanze processualli in senso stretto volte al soddisfacimento dell'onus probandi.

Da: avvocato toscano17/12/2009 13:51:22
Quando a seguito dell'esposto presentato alla Procura e al Ministero di giustizia, verrete interrogati dalla P.G., come persone informate dei fatti per i gravi illeciti commessi in sede d'esame, Vi passerà la voglia di aiutare spudoratamente amici, parenti o fidanzati a conseguire illegittimamente il titolo di avvocato. Poi, ovviamente, arriverranno anche le imputazioni a Vostro carico. Inutile segnalare che la Polizia Postale potrà agevolmente rintracciare la provenienza delle illecite collaborazioni. Così facendo contribuite solo a svilire ulteriormente la professione e quindi l'immagine di tutti gli avvocati italiani. Invero, c'è da aspettarsi che, ancora una volta, la stampa non mancherà di segnalare la vicenda. Ci rimetteremo tutti e solo a causa di un gruppo di disonesti che non esita a violare le leggi, nonché le basilari regole deontologiche, al mero fine di diventare ciò che evidentemente non è degno di essere.  D'altra parte è facile immaginare che Colleghi del genere non esiterranno in futuro a violare il principio di colleganza sancito dal nostro codice, pur di perseguire i propri intenti lavorativi. Poveri noi! Ci aspetta un futuro costellato di scorrettezze, che dovremo combattere a suon di esposti all'Ordine.
Concludo segnalando, che il Ministro Alfano, il quale non disdegna di inviare gli ispettori per l'Italia, potrà comunque far loro confrontare le tracce trasmesse su questo forum con quelle elaborate da tutti i canditati di italia, con le conseguenze del caso. D'altra parte è facile immaginare che chi ricorre a certi "mezzucci" non abbia avuto neppure la scaltrezza di modificare le tracce pubblicate su questo forum (sic!). Il tutto, anche "in barba" alla dignità professionale.

Da: x avv roma17/12/2009 13:51:35
ma va ffanculo

Da: TITA17/12/2009 13:52:31
NELL'ATTO DI CIVILE TRIBUNALE O GIUDICE DI PACE?

Da: indice atti17/12/2009 13:52:39
pag 918 atto penale mari85 (oppure uguale frufru)
pag 919 atto civile ales05 (oppure ugual ego1000)
pag 920 atto civile alter
pag 920 atto penale magia

Da: DTM17/12/2009 13:53:53
avv. di roma tu parli di elemento soggettivo del reato senza fare riferimento ad alcuna fattispecie...mi puoi dire quale reato è postare un atto giudiziario fittizio?

Da: neoavvocatobresciano17/12/2009 13:54:16
Incredibile penso alla fatica di futuri colleghi che occupano le loro 7 ore di tempo per fare un bell'esame...ed in questo criminogeno forum si danno le soluzioni .... solo in italia...ahimè

Da: ANONIMO17/12/2009 13:54:50
CERTO CHE PER ESSERE AVVOCATI DI COTANTA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' PASSATE MOLTO TEMPO AL COMPUTER A DENIGRARE GLI ALTRI.
mA NON LAVORATE MAI?

Da: avvocato toscano per anonimo17/12/2009 13:59:47
Sono in pausa pranzo.

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