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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
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Da: Ros 07/02/2015 16:12:11
Voi tutti vi dovete solo vergognare perché siete buono solo a parlare qui @@ ha ragione iniziate a scrivere a tutti i politici come hanno fatto i 512 senza lamentarvi!!!

Da: per inv gdf07/02/2015 16:49:34
Esiste già un gruppo e ne faccio parte. Se vuoi venire da noi per far valere la 125/2013 al comparto vieni pure ma chiedo una sola cortesia: non sponsorizzate solo il vostro concorso ma cercate di essere uniti. Cerchiamo di essere uniti. È stata proposta l'idea di farsi twitter e alcuni hanno aderito.
Il gruppo è IDONEI NON VINCITORI DELLE FORZE DI POLIZIA ED ARMATE.

Da: x ros07/02/2015 16:59:42
I 512 se so davvero fatti il c**o per entrare. Su facebook. Su twitter hanno dato prova di spirito di gruppo.
Ma sapete cosa mi fa davvero ridere ironicamente? Quando vengono a dire che i 512 avevano i sindacati dalla loro parte. Per avere i sindacati dalla loro parte gli hanno scritto.
Hanno fatto buon uso dei polpastrelli... loro.
Grande ros... dovrebbero porsi una domanda seria. Cosa voglio fare da grande?

Da: .............07/02/2015 18:27:13
grazie mille

Da: x..........07/02/2015 18:28:56
Grazie mille per cosa e per chi?

Da: ........07/02/2015 18:30:43
era riferito a pinko pallino scusate...una buona serata a tutti

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Da: p.a.p.p.08/02/2015 11:15:06
Buon giorno vi metto a disposizione questa sentenza recente ,per farvi comprendere che la 125 per il comparto,non verrà presa in considerazione e non è la sola. Poi ognuno fa le sue scelte se ricorrere alla giustizia amministrativa o lasciar perdere .

Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione *******************)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2014,  proposto ***********(parecchi) rappresentati e difesi dall'avv. *************
contro
Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
**************
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
del decreto ministeriale n. 333-B/12E.6.13 del 27.11.2013, recante approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 964 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 19.3.2013, nella parte in cui non include i soggetti vincitori del ricorso al T.a.r. del Lazio n. 4887/2013, accolto con sentenza di questa sezione n. 7482/2013;
e per l'esecuzione
della sentenza della sezione I ter del T.a.r. del Lazio n. 7482/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, unitamente ad altri soggetti, sono risultati idonei nel concorso per il reclutamento di 2800 allievi agenti, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con D.M. del 24.11.2011.
Bandito, con decreto in data 19.3.2013, pubblicato sulla G.U. - 4^ serie speciale - n. 24 del 26.3.2013, un nuovo concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti, sempre riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, essi hanno impugnato dinanzi a questo Tribunale il relativo bando, con ricorso n. 4857/2013, accolto con sentenza in forma semplificata n. 7482 del 23.7.2013.
Con D.M. n. 333-B/12E.6.13 del 27.11.2013 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico in ultimo richiamato.
Avverso il predetto D.M. è stato proposto il ricorso in esame, nella parte in cui esso non include tra i soggetti da assumere quelli parte del giudizio definito con la citata sentenza di questa sezione n. 7482/2013.
Nel contempo è stata chiesta anche l'esecuzione di tale sentenza in forma semplificata.
I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:
1) violazione dell'art. 97 Cost. - violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e della legge n. 125/2013 (art. 4) - difetto di motivazione: l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 14/2011, nonché i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato avrebbero affermato l'applicabilità dello scorrimento della graduatoria anche alle Forze di Polizia; ciò sarebbe in linea con le più recenti norme di legge e, in particolare, con l'art. 4 del d.l. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, che imporrebbe un vero e proprio obbligo di attingere dalle graduatorie degli idonei dei concorsi preesistenti prima di indire nuovi concorsi per la copertura di posti della stessa professionalità;
2) violazione del giudicato formatosi sul capo della sentenza del T.a.r. del Lazio n. 7482/2013 relativo al D.P.C.M. 21.1.2013: sulla base della pronuncia di legittimità relativa al D.P.C.M. 21.1.2013, che ha autorizzato l'assunzione di agenti, disposta con la sentenza n. 7482/2013, detto reclutamento sarebbe dovuto avvenire mediante scorrimento della graduatoria del precedente concorso;
3) violazione dell'art. 2199 del d.lgs. n. 66/2010 in relazione all'art. 4 della legge n. 125/2013: la prima delle norme indicate prevede una deroga in tela di reclutamento, ma non in relazione all'obbligo di scorrimento delle graduatorie, che non appare consentita anche alla luce di quanto stabilito dalla della legge n. 125/2013.
Nel giudizio in esame si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno depositato documentazione conferente, comprendente anche una relazione sui fatti di causa.
Con ordinanza n. 3194 adottata il 10 luglio 2014, la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a..
Nella pubblica udienza del 27 novembre 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 - Con il presente ricorso i ricorrenti, essendo risultati idonei nel concorso per il reclutamento di 2800 allievi agenti, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con D.M. del 24.11.2011, si dolgono della loro mancata inclusione nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 333-B/12E.6.13 del 27.11.2013, conclusiva del concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti, sempre riservato, indetto ed espletato successivamente.
2 - In proposito occorre rilevare che la sentenza in forma semplificata n. 7482/2013 emessa da questo T.a.r. sul ricorso n. 4887/2013, proposto avverso il bando di indizione di quest'ultimo concorso (quello appunto conclusosi con la predetta graduatoria), dagli stessi invocata, è stata riformata dal Consiglio di Stato - sezione III, con sentenza n. 100/2014.
Ne deriva che il ricorso in esame, quanto al petitum rappresentato dall'ottemperanza alla predetta sentenza n. 7482/2013, è improcedibile.
3 - Tuttavia gli odierni istanti chiedono anche l'annullamento in parte qua della graduatoria, nella parte in cui non prende in considerazione i medesimi.
Essi in proposito invocano anche l'applicazione della sopravvenuta norma di cui all'art. 4, comma 3 quater, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, la quale subordina l'utilizzo della graduatoria di un concorso, la cui procedura non si sia ancora conclusa alla data di entrata in vigore della legge di conversione (14.11.2013), alla condizione che non siano stati immessi in servizio i vincitori di precedenti graduatorie e non vi siano idonei, applicazione nella specie possibile, a loro dire, in quanto la procedura concorsuale in parola si è conclusa con l'approvazione della graduatoria solo in data 27.11.2013, perciò successivamente all'entrata in vigore della legge n. 125/2013.
3.1 - Secondo la loro prospettazione, il carattere speciale della normativa sopravvenuta sarebbe da ricollegare al peculiare momento storico, improntato alla spending review, che consentirebbe di derogare all'ordinaria indizione annuale dei concorsi riservati per la Polizia di Stato (anch'essa integrante una specialità nel quadro normativo generale), con la previsione dello scorrimento delle graduatorie anche per l'assunzione in tale Corpo.
4 - Il ricorso risulta infondato e, pertanto, va respinto.
5 - La ritenuta infondatezza di detto ricorso, la cui ammissibilità non può comunque essere messa in dubbio, in quanto notificato ad un controinteressato, consente di prescindere dall'integrazione del contraddittorio, altrimenti necessaria.
6 - Occorre eseguire una ricostruzione della normativa attualmente vigente per il reclutamento del personale, più in generale nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, nella Polizia di Stato.
L'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 30.3.2011 e s.m.i., stabilisce, al comma 1, lett. a), che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive, statuisce, al comma 4, che "per le amministrazioni dello Stato … l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" ed infine prevede, al comma 5 ter, che "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione".
L'art. 4 del d.l. n. 101 del 31.8.2013, convertito dalla legge n. 125 del 30.10.2013, stabilisce, al comma 4, che "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del (…) decreto (stesso), relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016".
La medesima disposizione normativa citata in ultimo prevede, al comma 3, che "per le amministrazioni dello Stato … l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,", sopra richiamata, "è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza".
Infine, sempre l'art. 4 del d.l. n. 101/2013, al comma 3 quater, la cui applicazione nei loro riguardi è qui invocata dai ricorrenti, prevede che "l'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma".
Passando all'esame della normativa speciale concernente le Forze di Polizia, va rilevato che l'art. 2199 del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010, recante proprio "Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia", prevede che "per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere".
Il medesimo articolo, al comma 4, modificato dal d.lgs. n. 8 del 28.1.2014, perciò successivamente all'entrata in vigore della legge n. 125/2013, di conversione del d.l. n. 101/2013, individua in modo puntuale la ripartizione in due aliquote dei posti per l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo della Polizia penitenziaria.
Con specifico riguardo alla Polizia di Stato, che qui interessa, una parte pari al 55% dei posti messi a concorso, è immessa direttamente nella carriera iniziale, secondo l'ordine delle graduatorie, mentre la restante quota, pari al 45%, viene immessa nella carriera iniziale solo dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.
6.1 - Alla luce dell'illustrata normativa, deve affermarsi che la norma di cui all'art. 4, comma 3 quater del d.l. n. 101/2013, invocata dai ricorrenti, non può essere applicata nel caso che ci riguarda, per due ordini di ragioni.
6.2 - In primo luogo ciò non è possibile in ossequio al principio che regolamenta i rapporti tra norme paraordinate "lex specialis derogat generali".
Si è in precedenza evidenziato che tale disposizione normativa si riferisce indistintamente a tutte le Amministrazioni dello Stato e, per tale ragione, ha una portata evidentemente generale.
Il carattere speciale della stessa che potrebbe rinvenirsi nella peculiare ratio dei risparmi di spesa, conseguibili optando per l'utilizzo della graduatoria degli idonei al posto del ricorso alle dispendiose procedure concorsuali, legata al periodo storico in cui il d.l. si inquadra, qui recede rispetto al carattere altrettanto speciale della normativa concernente il reclutamento di personale nelle Forze di Polizie, modificata successivamente alla previsione dell'ammissibilità di nuovi concorsi solo al verificarsi delle condizioni ivi imposte.
Va, infatti, rilevato che, come sopra detto, l'art. 2199 del Codice dell'Ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) è stato modificato attraverso l'intervento di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 8/2014, che ha rimodulato le aliquote individuate al comma 4.
È evidente che l'intento del legislatore è quello di mantenere la specialità della disciplina sul reclutamento del personale delle Forze di Polizia rispetto alla previsione, che attribuisce prevalenza allo scorrimento delle graduatorie, dettata per tutte le Amministrazioni dello Stato.
6.3 - Deve inoltre considerarsi che l'art. 4, comma 3 quater, del d.l. n. 101/2013 subordina "l'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate … non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione … alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del comma 3, vale a dire "dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato".
È chiaro che la norma in questione fa riferimento all'immissione in servizio, non già degli idonei, quali sono gli attuali ricorrenti, bensì dei vincitori e, pertanto, non è applicabile nei loro riguardi.
7 - Le considerazioni che precedono inducono a disattendere le censure di parte ricorrente a prescindere dalla normativa intervenuta con legge n.114/2014 di conversione del d.l. 90/2014 (richiamata dalla difesa erariale nella memoria del 10.11.2014), con la quale, all'art. 3 di quest'ultimo, ha aggiunto il comma 3 bis, che recita testualmente 'Al fine di incrementare i servi i di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autoriva5zioni previste dalla normativa vigente".
8 - Deve concludersi, quindi, che il ricorso, nella parte recante l'impugnativa della graduatoria, è infondato e deve essere rigettato.
9 - In conclusione il ricorso è in parte improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ed in parte infondato e da respingere.
10 - La novità e la peculiarità della questione disaminata inducono alla compensazione integrale tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
********    *********  **********
       
       
L'ESTENSORE **********        IL PRESIDENTE *********
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Ancora a sperare negli scorrimenti08/02/2015 11:35:53
Ecco le prove

_ Non valgono 3 anni ma 18 mesi

_Indizione annuale del concorso come previsto dal Dlgs nr 66/2010


Il SAP e SIULP chiedono lo scorrimento degli ultimi 5 anni? Ragazzi per favore non continuate ad illudervi.

Da: Ancora a sperare negli scorrimenti08/02/2015 11:41:14
Ci vogliono gli emendamenti per riuscire ad ottenere qualcosa ma voi state solo a lamentarvi mentre i 512 e quelli della polizia penitenziaria si sono mossi in modo intelligente.
Oh non mi venite a dire che avevano i sindacati.

Da: x tutti08/02/2015 12:31:44
per i corpi di polizia civile valgono 3 anni, per aamm e carriere iniziali dei corpi militari valgono 18 mesi, come stabilito dal codice dell'ordinamento militare e dalle sentenze e ordinanze della giustizia amministrativa

Da: ma è domenica08/02/2015 13:41:05
Mamma mia ma anche di domenica siete ansiosi.

Da: x tutti08/02/2015 14:45:42
gli idonei non vincitori 512 ps seconda aliquota sono partiti?

Da: JJ08/02/2015 16:55:35
Da: x tutti    08/02/2015 14.45.42
gli idonei non vincitori 512 ps seconda aliquota sono partiti?

e certo.A settembre.Se non sbaglio devono ancora partire i vfp4......

Da: dukenukem08/02/2015 18:07:55
x aspettando scorrimenti
... è ovvio che gli scorrimenti erano utopia concordo con te...la 125 non si applica  e i concorsi sono gia stati concordati..ma l'incontro di domani con alfano e i sindacati  devi riconoscere che qualcosa si move...poi le graduatorie dei 5 anni passati sono stronzate ma i 2800  e  i 650 sono a tiro...

Da: Andromeda 08/02/2015 18:59:22
E lo spara 100 e avrai 50

Da: Zeus009908/02/2015 19:23:31
Novità sui restanti dei 342 CC??

Da: aspettando  scorrimento09/02/2015 09:16:50
comunque bisogna far pressione sui politici affiche' diano valenza alla 125/2013.Noltre consiglio,a chi sta facendo ricorso,di non fermarsi al tar ma proseguire fino all'ultimissimo grado di giudizio.La legge vale e sono loro che si sentono speciali.

Da: inv CC 342 201409/02/2015 11:34:46
Zeus tu sai qualcosa? :(  avremo mai possibilità?

Da: Zeus009909/02/2015 11:41:06
Al momento nulla uuff :/

Da: x tutti voi09/02/2015 11:56:34
Su twitter un sindacalista della polizia ha detto che l'incontro è stato posticipato  data da destinarsi.

Da: inv CC 342 201409/02/2015 15:02:05
:(

Da: x tutti09/02/2015 15:22:14
ragazzi non avete capito che manca la volonta' politica di far applicare la legge 125/2013.Sono 2 ministri che si sono susseguiti alla P.A.  e nessuno vuole.
Le elezioni sono alle porte e quindi regolatevi.

Da: x tutti voi09/02/2015 15:52:48
: x tutti09/02/2015 15.22.14ragazzi non avete capito che manca la volonta' politica di far applicare la legge 125/2013.Sono 2 ministri che si sono susseguiti alla P.A.  e nessuno vuole.
Le elezioni sono alle porte e quindi regolatevi.



È vero. Basta leggere i giornali.

Da: Pinko Pallino 
Reputazione utente: +151
09/02/2015 16:03:36
Per  Andromeda     07/02/2015 9.01.08
Miei cari signori,

... omissis ...

Il signor pinko pallino, persona dalla grande preparazione in campo legislativo, ha sempre ribadito che per far applicare la 125 al comparto era necessario un emendamento. Parole sante.

... omissis ...


Grazie. Sinceramente grazie.



Per Da: x andromeda    07/02/2015 11.02.41
E portate rispetto a pinko pallino che è molto più grande di noi e fa parte di una Forza di Polizia. Ha dato prova di sapere quello che scriveva.


Guardi non e' una questione di principio ma la persona in oggetto ripete sempre le stesse cose e cio' non ci serve e non e' costruttivo per noi.Farebbe bene ad attivarsi per qualcosa di concreto e di reale.




E chi l'ha detto che non sono attivo per qualcosa di concreto e di reale ??? Ritengo e porto avanti le mie idee dove posso (anche all'interno delle Istituzioni). Sono favorevole, ad esempio, ad un'ulteriore riduzione del turn-over nelle FF.PP. e alla contestuale ristruttrazione (magari anche attraverso accorpamenti e eliminazioni di "doppioni") allo scopo di portare più personale all'attività operativa, senza aumentare il numero degli appartenenti ai Corpi di Polizia, già in numero considerevole. Occorre più sicurezza nelle strade e questa si fa tagliando la burocrazia interna e razionalizzando le risorse... come vedi, ho un'idea e la porto avanti... anche se non contempla gli INV... non è per motivi personali... ma già non ci sono soldi e si dovrebbe assumere di più nello Stato ??? Non penso sia la strada giusta per risollevare le sorti del Paese...

Da: X Pinko 09/02/2015 16:06:59
Speriamo non ti danno retta allora.

Da: ive a dream09/02/2015 16:18:52
Dove sta scritto che gli idonei devono avere il posto?
Hanno diritto solo i vincitori, gli altri tenteranno altre vie.
E' sbagliato proprio il concetto di idonei. O sei vincitore oppure no, il resto è fuffa.
Il periodo del pubblico preso come assumificio a vita è finito, fatevene una ragione c@zzo!

Da: inv ...09/02/2015 16:22:35
qualcuno sa se l'Arma dei carabinieri, avverso il ricorso perso al tar a favore del personale interno sia andata a CdS?

Da: x x tutti09/02/2015 16:32:28
Da: x tutti    09/02/2015 15.22.14
ragazzi non avete capito che manca la volonta' politica di far applicare la legge 125/2013.Sono 2 ministri che si sono susseguiti alla P.A.  e nessuno vuole.
Le elezioni sono alle porte e quindi regolatevi.


Ritengo che il voto ad un partito si debba dare in base alle proposte serie e concrete che possano aiutare, non solo me come persona per un mio desiderio, ma per aiutare a contribuire al bene dell'intera popolazione.
Personalmente ritengo che il comparto sicurezza sia uno dei pochi che garantisca l'assunzione. Questo va ammesso.

Da: ive a dream09/02/2015 16:33:48
Luridi opportunisti che si schierano solo per salvarsi il culo.
Andate tutti a zappare!

Da: x x tutti09/02/2015 16:36:33
Vi dirò che sono rimasto parecchio deluso dal movimento 5 stelle. Non per la questione degli idonei ma per la loro politica e con questo chiudo perché non voglio andare fuori tema ulteriormente dal forum.

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