>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso Dirigenti scolastici 2011
32893 messaggi, letto 1292342 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, ..., 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097 - Successiva >>

Da: @ Non esiste alcuna correlazione 24/08/2017 00:04:03
Sono anch'io dello stesso parere, ma c'è veramente la concreta possibilità che il buon senso e l'intelligenza si affermi in politica?
Rispondi

Da: @ma 24/08/2017 10:13:33
Io penso uscirà il concorso e non ci saranno altri corsi concorsi....fino a prova contraria i  Pendenti sanati ormai Dirigenti non verranno rimossi.
Rispondi

Da: @@ma24/08/2017 11:19:30
capisco che ciò a te piacerebbe....ma non sarà così, vedrai.
Rispondi

Da: Pensi male24/08/2017 11:24:24
perché i pendenti sanati, a partire da quelli farlocchi, saranno rimossi non appena sarà dichiarata l'incostituzionalità delle norme di legge che, con palese discriminazione, hanno consentito a loro e solo a loro, escludendo i pendenti del 2011, che si trovavano nelle stesse identiche condizioni, vale a dire bocciati al concorso e con un ricorso, di partecipare al corso intensivo e alla successiva prova scritta.Sempre che prima non intervengano altri uffici giudiziari, non appena sarà possibile visionare tutti gli atti delle presunte pendenze.
Rispondi

Da: A@ma 24/08/2017 14:56:19
L'erba voglio cresce nel giardino del re, non nel tuo.
Rispondi

Da: Credo 24/08/2017 15:02:11
Se la legge sarà dichiarata incostituzionale, non potrà essere reiterata ovviamente per gli esclusi del 2011. Come si fa ad applicare nuovamente una norma illegittima?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: @credo 24/08/2017 15:23:32
Sarà quel che sarà state sereni
Rispondi

Da: leggete26/08/2017 23:36:08
Quotidiano del sud odierno su concorso 2011
Rispondi

Da: @leggete 27/08/2017 00:22:21
Dove possiamo leggere? Link?
Rispondi

Da: @leggete 27/08/2017 00:25:43
Una sintesi?
Rispondi

Da: Tar Campania accolto il  ricorso su pendenze 200427/08/2017 11:08:48
Pubblicata il13 luglio scorso sul sito del TAR Campania  la sentenza n. 3770, relativa al ricorso n. 4695 del 2016, avente ad oggetto: "l'annullamento del provvedimento prot. n. AOODRCA 0012786 del 06.09.2016 con il quale il direttore generale dell'ufficio scolastico per la Campania ha comunicato la reiezione dell'istanza di accesso agli atti avanzata dai ricorrenti in data 18.07.2016 ". In meno di un anno la vicenda si chiude con una decisione dei giudici amministrativi, nella parte dispositiva della quale, si legge: "P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'intimata amministrazione di consentire alle parti ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione. Condanna l'amministrazione intimata ed i controinteressati, ciascuno per metà, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti nella misura di euro  1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, e rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa ". Si ricorderà che a seguito della richiesta della visione degli atti, il direttore generale dell?USR della Campania aveva comunicato la reiezione dell'istanza d'accesso, motivandola con la sola opposizione di alcuni controinteressati. Nell'esposizione delle motivazioni si legge: " Il diniego appare chiaramente immotivato poiché dalla nota impugnata non è dato comprendere quali siano le ragioni che hanno indotto alcuni dei controinteressati ad opporsi all'accesso richiesto dai ricorrenti, né chi abbia realmente rappresentato la propria motivata opposizione, e quali siano i motivi che hanno indotto l'U.s.r. a negare l'accesso per tutti e non solo per alcuni. Il mero richiamo al dissenso espresso da alcuni controinteressati non è idoneo a supportare il diniego, poiché l'U.s.r. avrebbe dovuto motivare il diniego con riferimento specifico alla normativa vigente, all'individuazione delle categorie di cui all'art. 24, ed alle circostanze per cui la richiesta non potrebbe essere accolta. In ogni caso la richiesta di accesso, nella fattispecie, non involge profili attinenti la riservatezza dei dati in possesso dell'U.s.r., né dati sensibili, bensì sentenze favorevoli o giudizi in corso ossia atti che recedono rispetto all'esigenza di garantire la tutela degli interessi giuridici dei ricorrenti. L'illegittimità del diniego è ancora più evidente se si considera che i controinteressati hanno beneficiato di una speciale disposizione derogatoria che ha consentito loro di ottenere l'incarico di Dirigente Scolastico senza mai aver superato un concorso e prima dei ricorrenti, vincitori di concorso. Alcun ostacolo avrebbe dovuto frapporre l'U.s.r. in ordine alla richiesta di esibizione di atti che hanno consentito ai controinteressati di usufruire di una normativa speciale e che pertanto dovrebbero essere resi pubblici. L'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006 consente ai controinteressati di presentare memorie, ma non contempla l'obbligo dell'amministrazione di tenerne conto. In ogni caso, ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990, deve essere comunque garantito l'accesso ai documenti  amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. I ricorrenti, nella propria istanza di accesso, hanno offerto ampia evidenza delle ragioni a sostegno, laddove hanno indicato puntualmente l'interesse attuale diretto e concreto fatto valere. A tanto si aggiunga che pende innanzi a questo T.a.r. un giudizio iscritto al n. 3809/2016 r.g. concernente l'impugnativa di atti che hanno consentito a due dei controinteressati di rientrare in Regione Campania dopo solo un anno dall'accettazione dell'incarico fuori Regione e, con ordinanza n.1473/2016, è stata evidenziata l'inapplicabilità del vincolo di permanenza triennale ". Inoltre sia l'amministrazione intimata che i controinteressati sono stati condannati, ciascuno pe la meta. al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti. A questo punto, attendiam ogli ulteriori sviluppi. Peraltro, con la visione degli atti, si potrà finalmente fare chiarezza su un aspetto sovente dibattuto, vale a dire se i pendenti sanati del 2004 della Campania all'atto dell'entrata in vigore della legge 107/2015 erano o no in possesso dei requisiti ivi previsti per partecipare alle attività che ne hanno consentito poi la nomina a dirigenti scolastici. Troverà così anche un'indiretta risposta l'interrogazione a risposta scritta 4-10987, presentata dall'on. Di Lello in data 4 novembre 2015 al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a distanza di quasi due anni, ancora "in corso", benché sollecitata. La sentenza richiamata del TAR Campania è riportata integralmente al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=T7AS2UURD2ETEOUDJ2MFEONWHU&q=

Rispondi

Da: Quale scenario si apre27/08/2017 19:45:25
dopo questa sentenza del TAR Campania e della correlata interrogazione dell'onorevole Marco Di Lello, a cui non è stata finora data alcuna risposta dagli ambienti politico governativi? Il cerchio si sta lentamente stringendo e qualcuno dovrà pur pensare di affrontare seriamente questa questione, non possono continuare a fare spallucce all'infinito, perché il livello di attenzione su questo problema ancora aperto, è salito di molto ed ha assunto una dimensione critica soprattutto se vista in prospettiva delle imminenti elezioni politiche.
Rispondi

Da: Da sottolineare anche il dato che27/08/2017 20:45:25
l'amministrazione intimata e i contro interessati siano stati pure condannati, ciascuno per metà, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti nella misura di euro  1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, e al rimborso del contributo unificato. Naturalmente è auspicabile che la somma a carico dell'amministrazione ricada esclusivamente su chi ha sbagliato non consentendo l'accesso agli atti da parte dei richiedenti e non venga imputata alla collettività. Per il resto, adesso che finalmente si potrà accedere alla documentazione dei pendenti sanati del 2004 della regione Campania, anche sulla scorta dei comportamenti sin qui tenuti, si può ipotizzare che potranno finalmente trovare riscontro  le tante situazioni più volte evidenziate e che non potrebbero riguardare non solo aspetti amministrativi ma presentare anche risvolti di natura penale. La giustizia è lenta ma arriva sempre.
Rispondi

Da: Purtroppo nelle altre regioni 28/08/2017 00:20:46
A partire dall'Abruzzo, dove ci sono stati pendenti sanati del 2004, allo stato nessun'altro degli aventi diritto risulta che abbia fatto richiesta di poter visionare ed estrarre copia degli atti.Va precisato che in  Campania la questione si è sviluppata diversamente in quanto non si era esaurita la graduatoria del concorso bandito nel 2011. Tale condizione, in verità, esisteva anche in Abruzzo ma chi poteva farlo non si sarebbe attivato, il che non significa che anche in quella Regione, dove pure si registrano alcuni casi richiamati anch'essi nell'interrogazione dell'on. Di Lello, prima o poi non si scoperchi il pentolone. Le condizioni infatti sono identiche a quella della Campania. Non è neppure un caso che il primo corso intensivo per i pendenti campani si tenne in Abruzzo coinvolgendo anche i pendenti di quella regione. Emblematico anche il fatto che i partecipanti a quel corso furono tutti indistintamente promossi nella successiva prova scritta e con appusito decreto ministeriale furono nominati dirigenti gia  nell'ottobre 2015, ad anno scolastico iniziato, nelle regioni Lombardia e Sicilia, ad eccezione di due campani che, così come prevedeva la norma, preferirono rimanere inseriti nella graduatoria del concorso 2011 non accettando la sistemazione fuori regione. In verità dovevano tutti essere inseriti "in coda" a quella graduatoria e invece, procedendo in quella linea che li aveva privilegiati, anche con l'approvazione delle norme palesemente discriminatorie rispetto ai pendenti del 2011, furono sistemati immediatamente, generando il giusto risentimento di coloro che, avendo superato il concorso del 2011, dovevano ancora ottenere la sede. In fin dei conti si trattava comunque  di concorrenti che erano stati bocciati nelle prove concorsuali del 2004 e che, dopo quasi dieci anni di tentarivi, riuscivano a ottenere di diventare dirigenti in base a una specifica ed esclusiva norma di legge, vantando ricorsi pendenti la cui esisteva, con la sentenza del TAR Campania, potrà essere finalmente verificata. Qualcuno non avrebbe avuto neppure i titoli per poter partecipare al concorso, in quanto in possesso della sola laurea triennale  laddove anche una recente sentenza del CdS ha ribadito che per partecipare ai concorsi per dirigente dello Stato occorre la laurea magistrale o quella quadriennale prevista nel precedente ordinamento. Ma qui si apre un altro interessante capitolo che, se del caso, verrà approfondito in un altro post.
Rispondi

Da: @Purtroppo28/08/2017 00:27:13
In Abruzzo non sarebbe stato possibile verificare la sussistenza della pendenza perchè gli atti dei ricorsi del concorso 2004 sono andati perduti a causa del terremoto del 2009.
Rispondi

Da: Ma da quando in qua28/08/2017 10:42:54
i terremoti distruggono i documenti? I documenti ci sono, eccome. Se non sortiscono, i motivi vanno ricercati altrove. Tutta la manfrina sarebbe nata perché bisognava favorire qualcuno che aveva parentele molto ma molto in alto e, se le carte uscissero fuori, cosa che auspichiamo, si scoprirebbero anche le eventuali complicità interne. Meglio "seppellirle" con la scusa del terremoto. Intanto pensiamo alla Campania, dove le carte, in base alla recente sentenza del TAR, devono essere messe a disposizione degli interessati che potranno anche richiederne copia, poi ci occuperemo pure delle altre regioni, laddove fosse accertata la presenza di pendenze farlocche, fenomeno che potrebbe riguardare anche altre regioni coinvolte.
Rispondi

Da: @ma 28/08/2017 14:07:17
Perché in Abruzzo non si procede al controllo degli atti che hanno consentito la sanatoria DS 2004...forse perché tutti avevano le carte in regola?
Rispondi

Da: E'' una speranza 28/08/2017 15:03:49
Destinata a infrangersi contro una realtà che vedrà interessate anche le altre regioni, Abruzzo compreso, nelle indagini che potrebbero sortire, a breve, dall'esame della documentazione della Campania, a seguito della sentenza del TAR. Peraltro, nell'interrogazione a risposta scritta del 4 novembre 2015, presentata dall'on. Di Lello, sono indicare anche sentenze del Consiglio di Stato che riguardano alcune presunte pendenze del 2004, proprio della regione Abruzzo.
Rispondi

Da: Per sopra 29/08/2017 15:40:47
Controllare le carte degli Abruzzesi. Nulla è stato distrutto dal terremoto ma conservato dai vari avvocati....
Rispondi

Da: Per sopra@@@ 29/08/2017 15:44:18
E non dimenticate che il primo corso concorso burletta  si tenne in Abruzzo....veloce veloce ...in estate...e tutti promossi
Rispondi

Da: Non solo promossi ma subito sistemati29/08/2017 17:45:27
Erano 23 in tutto, tra abruzzesi e campani, e con decreto a firma del direttore generale, in data 2 ottobre 2015, furono nominati dirigenti scolastici, uno in Toscana, 12 in Lombardia e 10 in Sicilia. Al seguente link  troverete tutte le informazioni del caso:
http://www.reporterscuola.it/site/MIUR/dirigenti-scolastici-ancora-nuove-assegnazioni-e-destinazioni.html
Rispondi

Da: @Non solo promossi ma subito sistemati30/08/2017 21:03:26
Evidentemente...
Rispondi

Da: Oltremare. 02/09/2017 12:38:38
Ma siete tutti al collegio dei docenti?  Buon anno scolastico a tutti!
Rispondi

Da: @non solo promossi.. 02/09/2017 22:14:53
Siamo stati sistemati,  ma quale problema ti causa?
Rispondi

Da: @@non solo promossi..02/09/2017 23:06:39
Che vogliamo essere sistemati pure noi, è chiaro, no?
Rispondi

Da: Plutone 03/09/2017 04:04:26
Potrebbe quindi esserci qualche speranza anche per noi pendenti 2011? Quando?
Rispondi

Da: @plutone 03/09/2017 10:21:27
Per ora niente spiace
Rispondi

Da: Promemoria03/09/2017 17:33:08
Riporto lo stralcio dell'interrogazione a risposta scritta, presentata dall'on. Marco Di Lello in data 4 novembre 2015, ancora senza risposta da parte del Ministro interrogato, riguardante i pendenti del 2004:
"...prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale;
a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente;
così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;
in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo;
sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523;
la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione..."

Questi i numeri di registro dei ricorsi al Consiglio di Stato menzionati:

1) 430/2009
2) 439/2009
3) 627/2009
4) 630/2009
5) 1518/2009
6) 5458/2012

Queste le relative sentenze definitive dello stesso Consiglio di Stato, tutte pubblicate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 107/2015

1) 3003/2012
2) 3012/2012
3) 3018/2012
4) 3021/2012
5) 3022/2012
6) 1411/2015





Rispondi

Da: leggete03/09/2017 19:00:34
https://www.cronachedellacampania.it/concorso-truccato-per-i-dirigenti-scolastici-della-campania-cade-laccusa-di-associazione-per-delinquere/
Rispondi

Da: @non solo promossi.. 03/09/2017 19:54:28
Ancora con questa vecchia storia...
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, ..., 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)