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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: @Il Tar27/06/2016 22:58:52
Il tar troverà sicuramente il cavillo giusto per mandare a gambe all'aria i ricorsi contro il dm 499/15.
Rispondi

Da: a @il Tar 28/06/2016 00:50:31
L'avrebbe trovato gia' il cavillo, come ha fatto in altri casi. Purtroppo per te, la faccenda é ben diversa.
Rispondi

Da: X @Il Tar28/06/2016 10:47:52
Sarebbe veramente disgustoso se il Tar istituzionalmente fosse impegnato a tutto campo a cercare cavilli pretestuosi anziché fare GIUSTIZIA. C'è da chiedersi che senso avrebbe l'esistenza di un TAR simile per i cittadini, sarebbe un ulteriore costo inutile per lo Stato, e per giunta anche dannoso per i cittadini onesti. Tuttavia, il rischio potenzialmente esiste, perchè in questo paese non c'è da stupirsi più di niente. Ad ogni modo restiamo vigili
Rispondi

Da: .................30/06/2016 16:21:21
Che fine ha fatto l'ordine del giorno presentato il 24 maggio 2016 con il quale si impegnava il Governo a valutare la possibilità di sanare anche i ricorrenti pendenti del 2011?
Rispondi

Da: @.................30/06/2016 21:11:03
Non è passato
Rispondi

Da: rispondo30/06/2016 22:19:25
Atto Camera - Ordine del Giorno 9/03822/016 del 24 maggio: accolto.
Rispondi

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Da: @rispondo30/06/2016 22:23:04
E' vero, era stato accolto, ma poi ritirato, quindi mai votato:

Questo avresti dovuto leggerlo...

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/05/2016
ACCOLTO IL 24/05/2016
PARERE GOVERNO IL 24/05/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/05/2016
CONCLUSO IL 24/05/2016
Rispondi

Da: rispondo02/07/2016 00:02:03
Quindi che cosa si fa per i ricorsi pendenti del 2011?
Rispondi

Da: ...................02/07/2016 10:19:54
Si sa se ci sono stati pronunciamenti sui ricorsi ds 2011 per disparità di trattamento discussi il 7 aprile al Tar Lazio?
Rispondi

Da: X...............02/07/2016 10:36:03
Non si sa una mazza, il tar c'ha troppo cheffare
Rispondi

Da: .................02/07/2016 12:37:43
Come interpretare queste lungaggini relative alle decisioni da assumere?
Rispondi

Da: chi vi capisce02/07/2016 17:50:40
è bravo
Rispondi

Da: @ puntini04/07/2016 10:04:41
"Come interpretare queste lungaggini relative alle decisioni da assumere."
È ben spiegato nel seguente articolo:

La Corte di Strasburgo mette una pezza alle lungaggini processuali in Italia
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di Elisabetta Burba

Panorama, 29 gennaio 2015

Per le lungaggini processuali e il sovraffollamento carcerario, il nostro Paese è ancora ai primissimi posti nella classifica delle violazioni dei diritti umani. Ma negli ultimi mesi il contenzioso si è ridotto.
Assieme a disoccupati, debito pubblico e corruzione, l'Italia detiene un altro primato internazionale: il numero di ricorsi presentati da nostri concittadini alla Corte europea dei diritti dell'uomo. A inizio ottobre 2014, l'Italia era in cima alla graduatoria dei paesi con maggior numero di ricorsi per violazioni della Convenzione europea dei diritti umani, soprattutto per lungaggini processuali e sovraffollamento delle carceri.
Tanto che nel 2013 è stata condannata a versare indennizzi per oltre 71 milioni di euro. Pur avendo quasi dimezzato l'importo rispetto al 2012 (quando aveva raggiunto la cifra record di 120 milioni di euro), anche nel 2013 il nostro paese è stato quello condannato a versare la cifra più alta fra tutti i 47 paesi membri del Consiglio d'Europa.
Con 17.300 procedimenti aperti, nell'ottobre 2014 l'Italia si è aggiudicata il primo inglorioso posto nella classifica dei ricorsi, davanti a paesi non esattamente garantisti come Russia, Turchia e Ucraina. Negli ultimi mesi il numero dei ricorsi è calato agli attuali 12mila, ma la situazione resta critica. "Come numeri assoluti purtroppo siamo ancora molto in alto: al secondo posto dopo l'Ucraina e prima della Russia, anche se fortunatamente non occupiamo più la prima posizione" dice a Panorama Guido Raimondi, il giudice italiano nonché vicepresidente della Corte. Il tribunale ha sede a Strasburgo in uno stravagante palazzo del 1995 che si ispira all'allegoria della dea Giustizia: la hall centrale di vetro simboleggia l'accessibilità della Corte e le due torri d'acciaio laterali con tetto inclinato i piatti della bilancia.
Ed è proprio la "denegata giustizia" l'oggetto del contendere fra la Corte e l'Italia. Al primo posto, un annoso problema dei tribunali italiani: le lungaggini processuali (seguito a ruota dal sovraffollamento carcerario). "Il nostro contenzioso riguarda in gran parte l'eccessiva lunghezza delle procedure giudiziarie" spiega Raimondi, L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che gli Stati membri sono tenuti ad applicare, dice che ogni persona ha "diritto a un equo processo". E quando la Corte rileva la violazione di un diritto segnala allo Stato che nel suo sistema c'è un problema: spetta allo Stato risolverlo.
Nel caso dei processi interminabili, un fenomeno esploso negli anni Ottanta, la soluzione trovata nel 2001 era stata la legge Pinto. Quello che in gergo è detto un "rimedio interno" prevedeva un sistema risarcitorio in ambito nazionale secondo un ammontare previsto dalla Corte.
Una volta promulgata la legge, che prevedeva il diritto di risarcimento in caso d'irragionevole durata di un processo, la Corte aveva ritenuto chiuso il caso. Peccato però che a Roma mancassero gli stanziamenti necessari per applicarla... "Non solo" commenta Manuel Jacoan-geli, l'attivissimo ambasciatore italiano a Strasburgo, che riceve Panorama nella prestigiosa sede del governo italiano, una villa art nouveau del 1899. "In tutti questi anni, Roma non ha saputo risolvere il problema attraverso una complessiva riforma della giustizia. Solo il governo in carica si sta adoperando in tal senso".
Risultato: in breve tempo i ricorsi a Strasburgo per lungaggini processuali erano ripresi, gonfiandosi a dismisura, fino a coprire circa i due terzi del totale. L'altro terzo, grosso modo, riguardava in gran parte il sovraffollamento carcerario: l'Italia è stata condannata prima nel 2009, poi nel 2013, perché non rispettava i limiti minimi di spazio per detenuto nella cella, quantificati dalla Corte in tre metri quadri. Una condizione drammatica, che ha portato oltre 3.500 detenuti ed ex detenuti a chiedere giustizia alla Corte di Strasburgo.
Riguardo alle lungaggini processuali, di recente la legge Pinto è stata perfezionata, con l'introduzione di un tetto oltre il quale la lunghezza del processo diventa "irragionevole" (tre anni in primo grado, due in secondo e uno nel giudizio di legittimità). Sono stati anche fissati gli importi per gli indennizzi: 1.500 euro per ogni anno rispetto al termine di ragionevole durata. I numeri però hanno continuato a crescere. Al punto che, per molti studi legali, fare ricorso alla Corte di Strasburgo è diventato quasi un business.
Anche perché si tratta di ricorsi ripetitivi, procedimenti-fotocopia sulla stessa questione. L'avvocato napoletano Alfonso Luigi Marra soltanto nel 2010 ha rappresentato in blocco 475 italiani per la durata eccessiva dei loro processi, ottenendo risarcimenti. A quanto risulta a Panorama, Marra (in Italia controversa figura mediatica, promotore di un referendum contro le banche) ha patrocinato oltre 4 mila ricorsi, pari al 25 percento di tutti i ricorsi pendenti. Ma, per contrasti con la Corte, gli è poi stata negata la possibilità di patrocinare a Strasburgo. Già, i ricorsi ripetitivi: ecco il cuore del problema.
"Il numero dei ricorsi individuali contro l'Italia, in comparazione con quello di altri paesi, è solo relativamente un indicatore dello stato dei diritti umani" spiega Vladimiro Zagrebelsky, che è stato giudice della Corte europea dal 2001 al 2010. "In Italia è facile organizzare una valanga dì ricorsi seriali, facendone esplodere il totale. In altri paesi è meno frequente, anche in presenza di massicce violazioni. La questione dei numeri va quindi relativizzata, anche in relazione al tipo dì violazioni denunziate".
Da relativizzare ma non minimizzare, incalza Raimondi: "È un problema che non va minimizzato perché rivela un difetto di funzionamento dello stato di diritto. Ma certo desta meno allarme rispetto a questioni, come la tortura o gli arresti arbitrari, che solo raramente (a differenza dì quanto accade per altri paesi) vengono sollevate rispetto all'Italia". Un problema più di qualità che di quantità, insomma. "Ciò che invece è grave" continua Zagrebelsky, "sono le violazioni endemiche e strutturali da molto tempo senza soluzione. L'irragionevole durata dei procedimenti giudiziari ne è il maggiore esempio". Conclude Raimondi: "Per il nostro contenzioso non sì intravede una soluzione soddisfacente a breve termine".
A medio termine, però, forse sì. "Gli ultimi governi hanno dedicato una crescente attenzione ai rapporti fra Italia e Consiglio d'Europa" spiega l'ambasciatore Jacoangeli. "Sotto ogni profilo, comprese le pesanti sanzioni che il paese rischiava di dover pagare, quantificate un paio di anni fa in 500 milioni di euro solo per le lungaggini processuali. L'inversione di tendenza sta cominciando a dare i suoi frutti: gli oltre 17 mila ricorsi di ottobre ora sono 12 mila". In particolare, sono appena stati rimandati in Italia tutti i ricorsi per sovraffollamento carcerario. "Per effetto di varie misure, l'Italia ha ridotto il numero dei carcerati: dai quasi 70 mila del 2011, siamo passati agli attuali 54 mila" continua il nostro ambasciatore presso il Consiglio d'Europa.
"Il Parlamento ha poi approvato un sistema compensativo interno, che prevede sconti di pena e un risarcimento pari a otto euro al giorno. Un ammontare inferiore a quello di solito in vigore: siamo riusciti a farlo approvare dalla Corte, grazie alle riforme strutturali promosse dal ministro Andrea Orlando. Il risparmio stimato è di decine di milioni di euro". Resta aperto il capitolo delle lungaggini processuali. "Anch'esse in via di contrazione" precisa Jacoangeli. "Sono già stati radiati 500 ricorsi, altri 3 mila verranno radiati a breve. Entro il 2015 in tutto dovrebbero scendere sotto le 10 mila unità, consentendoci di rientrare in una situazione di normalità". Doverosamente più cauto il giudice Raimondi: "È innegabile che si stiano compiendo passi avanti: il rientro dei 3.500 ricorsi lo dimostra.
Ciò non vuole dire che il problema sia risolto definitivamente: in teoria, il rischio che possano ritornare a Strasburgo esiste. Per il momento, tuttavia, quei ricorsi sono rientrati. Speriamo che le autorità italiane li trattino in modo soddisfacente". Resta il fatto che il nostro percorso è preso a modello da altri paesi. "In febbraio" sottolinea l'ambasciatore "arriveranno a Roma due missioni diplomatiche da Romania e Moldova per uno stage al ministero della Giustizia: analizzeranno le misure adottate per risolvere il problema del nostro sovraffollamento carcerario".
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Da: A proposito di pendenti06/07/2016 15:34:33
circola voce che sarebbe stato stato concesso il nulla osta per il "rientro in patria" di alcuni "pendenti del 2004" che quest'anno hanno sostenuto l'anno di prova fuori dalla regione di appartenenza.
Rispondi

Da: AHAHAHAHAH...06/07/2016 15:51:22
CALABRESI, PREPARATEVI A FARVI QUATTRO RISATE ... SERIE

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH     
Rispondi

Da: @a proposito di06/07/2016 16:39:49
Probabilmente godono di particolari deroghe dovute alla L 104 et similia
Rispondi

Da: @AHAHAHAHAH...06/07/2016 18:12:11
Ave che i calabresi si devono fare quattro risate, la verità è che non se le faranno mai e tu lo sai bene. Quelli si coprono a vicenda in una rete di commistioni invincibile. In Italia i rubagalline vanno in carcere, mentre i rubadiamanti se la spassano beatamente.
Rispondi

Da: vox06/07/2016 19:03:31
...e se , stavolta, succedesse?...
Rispondi

Da: vox06/07/2016 19:04:12
...e se , stavolta, succedesse?...
Rispondi

Da: @ A proposito dei pendenti06/07/2016 20:02:39
non vedo perchè non dovrebbero provare a chiedere il rientro nelle loro Regioni, in realtà la legge afferma che per loro dovevano essere accantonati i posti e magari riescono pure a rientrare con i ricorsi. Le deroghe molti Direttori Generali le consentono.
Rispondi

Da: @@a proposito06/07/2016 22:18:58
Chi è stato assunto tramite dm 635-15 (scelta volontaria interregionalita) è tenuto al vincolo triennale. Non credo che i direttori generali possano derogare alla legge a meno che il dipendente non goda di particolari deroghe a rigore di legge. Cosa vi sembra che siano direttori megagalattici. Se qualcuno fa queste vose rischia grosso. Il mio consiglio è di denunciare sempre alle autorità se si è certi che qualcuno stia facendo c'è poste per te!
Rispondi

Da: Vedrete che07/07/2016 01:32:59
le deroghe ci saranno e come. Prima i ricorsi pendenti che pendenti non sarebbero stati, ma nessuno, chissà perchè, è andato a verificare, almeno per quanto si sappia fino a oggi, poi le deroghe per consentire che possano tornare a casa dopo un anno invece che dopo tre anni. Adesso esce fuori anche la storia dell'accantonamento dei posti, come se dieci anni prima, quando furono presentati i ricorsi, ipso facto per tutti gli interessati bisognare riservare i posti, lasciandoli vuoti in attesa delle norme sulla buona scuola, che avrebbe poi consentito a queste persone, bocciate alle prove del concorso, di diventare dirigenti. Bisogna stare in campana e denunciare tutti gli eventuali abusi. Ci sono ancora molti che hanno partecipato al concorso del 2011 che sono in attesa della nomina e che rischiano di finire fuori regione se i posti disponibili saranno assegnati prima con i trasferimenti dell'interregionalità.

Rispondi

Da: @Vedrete che07/07/2016 06:58:20
Questi poveri molti "che hanno partecipato  al concorso del 2011 che sono in attesa della nomina e che rischiano di finire fuori regione se i posti disponibili saranno assegnati prima con i trasferimenti dell'interregionalità" chi sarebbero? A chi ti riferisci ai campani? Non mi risulta che esistano molti altri in questa situazione. Se così fosse considerali miracolati, dato che i posti erano 224 e sono lievitati a più di 700 e ancora altri miracoli sono in vista.
Rispondi

Da: la giustizia07/07/2016 12:38:59
poverini non so però perchè se la prendono tanto con chi deve tornare da fuori regione se loro nemmeno vogliono andarci...
Rispondi

Da: Posti ai fuori regione07/07/2016 14:09:34
Chi mi sa  dire quanti in totale i posti in Campania e quanti ai fuori regione?
Rispondi

Da: ve lo presento08/07/2016 08:57:53
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/inchieste/2016/05/18/vibo-valentia-terremoto-conservatorio-musica-indagati
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Da: La polemica sui pendenti del 2004 e del 200609/07/2016 01:27:27
è giustificata da un elemento inconfutabile: vale a dire che, da più parti, anche in un'interrogazione parlamentare, a tutt'oggi senza risposta da parte del ministero competente, si è avanzata l'ipotesi che diversi dei ricorsi che avrebbero poi consentito la partecipazione ai corsi intensivi non sarebbero stato affatto pendenti all'atto dell'entrata in vigore della legge 107/2015 ma che ci sarebbe stata, prima di tale data, una sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Orbene, fermo restando che è auspicabile che sulla vicenda ci siano già indagini in corso da parte degli uffici competenti, è semplice dirimere i dubbi da parte di coloro che vi abbiano interesse. Basta fornire pubblicamente tutti gli estremi atti all'individuazione del ricorso che sarebbe rimasto pendente per circa dieci anni, con la dichiarazione che tale ricorso non è stato oggetto di una sentenza definitiva, la stessa, in pratica, che avrebbe consentito l'accesso al corso intensivo. In caso contrario il dubbio permarrà per sempre o almeno fino a quando non sarà stata fatta chiarezza da parte degli organi di controllo, cosa che abbiamo fiducia che avvenga al più presto.
Rispondi

Da: il Signor Pendente09/07/2016 02:48:02
chi ha la situazione in regola non vedo perché  dovrebbe dare gli estremi del ricorso a tutti visto che i documenti sono depositati negli uffici USR che aveva il compito di stilare gli elenchi e organizzare il corso concorso. Se poi ci sono i ricorsi per verificare le situazioni,  di cui una parte sicuramente a posto, non vedo  quale è  il problema vostro.
Rispondi

Da: @La polemica09/07/2016 09:26:01
In molti casi le risposte alle interrogazioni parlamentari non vengono mai date. Se avete prove reali di questa situazione e vi rode vi conviene denunciare alle autorità competenti, non c'è altra strada da percorrere.
Rispondi

Da: Per non dimenticare09/07/2016 11:08:00
L'interrogazione presentata otto mesi fa che attende ancora una risposta dal Ministro dell'istruzione, nonostante un sollecito del 20 gennaio scorso. Perché il Ministro non risponde?
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10987
presentato da DI LELLO Marco
testo di Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515
DI LELLO. â€" Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. â€" Per sapere - premesso che:
l'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ha evidenziato, in alcuni sue parti, evidenti criticità e, in altre, ha introdotto disparità che occorrerà sanare in questa sede, ci si limita a segnalarne due;
prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale;
a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente;
così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;
in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo;
sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523;
la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione;
seconda questione: l'attuazione della precitata legge n. 107 del 2015, non solo, non ha risolto la questione dei dirigenti scolastici, ma, al contrario, ha introdotto gravi e ingiustificate disparità di trattamento, con il limitare la partecipazione alla nuova tornata concorsuale a quelli con un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e l'esclusione di quelli del 2011;
con l'occasione, si è anche ritenuto di recuperare le posizioni di soggetti non risultati vincitori in precedenti procedure di reclutamento di dirigenti scolastici svoltesi nel 2004 e nel 2006. Appare quindi conforme a giustizia e ragionevolezza prendere in considerazione pure le posizioni di coloro che hanno partecipato, superandolo, al concorso indetto nel 2011, al quale però erano stati ammessi sulla base di provvedimenti giurisdizionali cautelari, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per la prova preselettiva, ma in ogni caso, si ribadisce, superando tutte le prove d'esame;
le prove concorsuali, valutabili nella loro interezza, sono state agevolmente concluse dagli stessi e avrebbe dovuto essere quindi conseguente, secondo l'interrogante, l'inserimento nella graduatoria di merito, in considerazione del tacito accoglimento della conclusione dell'iter concorsuale da parte dell'amministrazione, in virtù del principio dell'assorbenza, invocato dall'articolo 4, comma 2-bis, decreto-legge n. 115 del 2005, che così stabilisce: «Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;
la misura di sanatoria, in questo caso appare ancor più conforme secondo l'interrogante, alle necessità di razionale considerazione delle posizioni soggettive, se si considera che la prova preselettiva non aveva lo scopo di scrutinare la preparazione e l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione - compito questo delle successive prove concorsuali -, bensì quello più limitato di ridurre il numero dei partecipanti alle prove, al fine di renderne più sollecita la definizione; ed, infatti, il risultato della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Peraltro, una volta che l'ammissione si sia comunque avuta e che le prove siano state successivamente superate, non risponde ad alcun interesse pubblico, secondo l'interrogante, continuare ad escludere i concorrenti risultati idonei, quando anzi è nell'interesse dell'Amministrazione inserirli nella graduatoria che costituisce una risorsa di personale e dunque una risorsa per il funzionamento dei pubblici uffici, anche tenendo conto che la graduatoria medesima è stata successivamente trasformata in graduatoria ad esaurimento, con validità per l'assunzione di tutti gli idonei in essa inseriti -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;
quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni. (4-10987).
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