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Concorso Ds Sicilia - Il ricorso
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Testi suggeriti per la preparazione, appena aggiornati:

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Da: @il 7 luglio 04/07/2017 20:37:32
Dovrebbero buttarlo in discarica quel concorso e assieme ad esso chi l'ha gestito ad usum delphini per dirla con un eufemismo improprio.
Rispondi

Da: @il 7 luglio 04/07/2017 20:38:42
Galeotto fu l'arancino e chi lo vendette.
Rispondi

Da: XIl 7 luglio10/07/2017 22:36:36
Ma com'è finita con il tar??
Rispondi

Da: @Precedente14/07/2017 17:31:37
Ci vorranno mesi per avere la sentenza
Rispondi

Da: @Il 7 luglio15/07/2017 15:02:09
Certamente il ricorso sarà bocciato per solidarietà con l'altro, anzi faranno copia e incolla, se no potrebbe andargli a fuoco il cervello.
Rispondi

Da: XIl 7 luglio18/07/2017 14:08:34
Lo avete saputo che il tar vi ha inculcato ancora una volta???
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Da: Rivelino  -banned!-18/07/2017 16:19:58

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: 4 anni e mezzo per una sentenza vergogna19/07/2017 13:17:47
per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo:

- del Decreto del 7/12/2012 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati risultati idonei a seguito della positiva valutazione delle prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui tale Decreto e tale Elenco non recano i nominativi dei ricorrenti;

- dei Decreti del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, del 10/1/2012 e del 7/9/2012, di nomina e integrazione della Commissione esaminatrice del concorso de qua;

- del verbale n. 6 del 10/1/2012 della Commissione Esaminatrice nonché di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice e della Sotto Commissione e di tutti gli atti successivi al Bando ed alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione dell'elenco anzidetto, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni delle prove scritte;

quanto ai motivi aggiunti:

- del Decreto del 7/12/2012 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui tale Decreto non reca i nominativi dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare n. 127/2013;

Viste le memorie difensive e i documenti prodotti in giudizio dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 7 luglio 2017 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, n.q. di concorrenti, hanno impugnato gli atti del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi bandito in data 15/7/2011.

Avverso gli atti impugnati hanno dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 10 d.p.r. n. 140/2008, dell'art. 75 d.p.r. 445/2000 - eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti - difetto di istruttoria e di motivazione - illogicità, travisamento contraddittorietà, sviamento e disparità di trattamento, atteso che la composizione della commissione esaminatrice è illegittima in quanto un suo componente, la prof. Iannello, dirigente scolastico in quiescenza, ha svolto corsi di preparazione al concorso di cui trattasi, in quanto esperto formatore e componente del collegio dei sindaci dell'associazione professionale ASASI (v. corso avviato in data 3/3/2010).

Ella non poteva dichiarare di non aver svolto alcuna attività di preparazione al concorso. La non veridicità della dichiarazione resa vizia quindi la composizione della Commissione.

E' illegittima la partecipazione alla Commissione anche del prof. Lombardo in quanto ha espletato il ruolo di tutor nell'ambito del Master di II livello "Dirigenza per le scuole per l'a.s. 2009/2010", organizzato dall'Università degli Studi di Catania e riconosciuto quale titolo idoneo per la partecipazione al concorso per dirigenti.

Anche in tal caso la dichiarazione resa in ordine all'assenza di cause di incompatibilità non è veritiera.

E' infine illegittima la nomina, quale Presidente della Commissione del Dirigente tecnico, in quiescenza, del prof. Nicola Nicoletti in sostituzione della prof. Nicotra.

Invero il presidente, ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 140/2008, deve essere scelto tra professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi, contabili, avvocati dello Stato o dirigenti di pp.aa., che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali e, solo in carenza di personale nelle qualifiche citate, può essere esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con anzianità di servizio di almeno 10 anni.

Nel caso di specie la nomina del prof. Nicoletti è avvenuta senza prima accertare l'indisponibilità di soggetti in possesso delle qualifiche preferenziali (professori universitari, magistrati, avvocati dello Stato dirigenti generali).

In violazione dell'art. 10 del citato d.p.r. n. 140/2008 nella Commissione esaminatrice è altresì mancato un esperto di organizzazioni pubbliche o private;

2) ingiustizia manifesta, mancanza di istruttoria ed errore nei presupposti, atteso che al concorso i candidati potevano consultare solo testi di leggi non commentate e il dizionario della lingua italiana.

Con comunicazioni interne la Commissione ha vietato l'utilizzo della "raccolta leggi scuola e pubblico impiego" di Sergio Auriemma, il "codice delle leggi della scuola" di Marchese e il "codice delle leggi della scuola" di Falanga, nonostante contenessero solo fonti normative; peraltro il divieto è stato applicato in maniera disomogenea nelle varie classi atteso che in alcune è stato consentito l'utilizzo dei citati codici, previa spillatura o strappo delle parti vietate.

Concludono quindi per l'accoglimento del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione intimate e alcuni controinteressati.

A seguito dell'approvazione della graduatoria finale del concorso i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti deducendo vizi di illegittimità derivata.

In vista della trattazione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie difensive.

Alla pubblica udienza del giorno 7 luglio 2017, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso, contrariamente a quanto prospettato dai controinteressati, è ammissibile, atteso che l'interesse ad impugnare gli atti di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice è sorto solo a seguito del mancato superamento delle prove scritte da parte dei ricorrenti.

D'altra parte, nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato (il che rende inutile l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, nonostante la deduzione di vizi astrattamente idonei a travolgere l'intera procedura).

Invero, per quanto attiene alla nomina della prof. Iannello, quale componente della Commissione (primo profilo del primo motivo di ricorso), il Collegio, si riporta ai numerosi precedenti specifici della sezione (v. sentenze nn. 990/2014, 991/2014, 992/2014, 993/2014, 2211/2014 e 2213/2014), da cui risulta che la partecipazione della prof. Iannello al corso di formazione organizzata presso l'Associazione ASASI risale a quasi due anni prima dell'indizione del concorso ed è comunque consistita nella mera fornitura di materiale didattico.

Pertanto, "a dispetto degli assunti di parte ricorrente, e pena, altrimenti, un'eccessiva e ingiustificata generalizzazione del sospetto di imparzialità (Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2012 n. 2104), alla infirmante situazione di incompatibilità del componente della commissione esaminatrice nell'esercizio delle sue funzioni non è da ritenersi assimilabile quella della prof. Iannello" (v. sentenza n. 993/2014, cit.).

Né, ad avviso del Collegio, può avere refluenza nella presente sede la pendenza del procedimento penale (r.g.n.r. 3416/2015) che i ricorrenti assumono avere ad oggetto la presunta falsità delle dichiarazioni rese dalla prof. Iannello in ordine all'esistenza di causa di incompatibilità, e ciò non solo perché non è dato sapere se detto procedimento penale sia stato avviato su denuncia di uno o più candidati al concorso, ma in quanto la pendenza del citato procedimento è successiva alla conclusione del concorso, di talché non può costituire causa di astensione del commissario ai sensi dell'art. 51, n. 3, c.p.c.. D'altra parte, l'Amministrazione, con riferimento alla dichiarazione del Commissario ai fini della costituzione della Commissione, nella sua autonomia di giudizio, l'ha ritenuta vera.

Per quanto attiene alla posizione del prof. Lombardo (secondo profilo del primo motivo di ricorso), osserva poi il Collegio che il Master di II livello "Dirigenza per le scuole per l'a.s. 2009/2010", organizzato dall'Università degli Studi di Catania non costituisce neppure un corso di formazione e comunque, anche in tal caso, si tratta di attività risalente nel tempo e per di più svolta dal prof. Lombardo come mero tutor e non come docente.

Con riferimento, poi, alla nomina quale Presidente della Commissione del prof. Nicola Nicoletti, in sostituzione della prof. Nicotra (terzo profilo del primo motivo di ricorso), il Collegio rileva che risulta dalla relazione informativa e dalla documentazione prodotta in atti dall'Avvocatura erariale in data 13/2/2013, che, oltre alla prof. Nicotra, vi erano tre aspiranti alla nomina di Presidente rientranti nelle categorie prioritariamente previste dall'art. 10 d.p.r. n. 140/2008 (professori universitari, magistrati, dirigenti generali), e cioè: il prof. Enrico Camilleri, il prof. Santi Lo Giudice, il prof. Salvatore Magazù.

Risulta in atti che a seguito delle dimissioni della prof. Nicotra, l'Amministrazione ha provveduto ad invitare i suddetti tre aspiranti ad accettare l'incarico di Presidente della Commissione, ma i primi due hanno dichiarato di non accettare l'incarico e il terzo non ha mai risposto all'invito.

Per quanto attiene, infine, alla presunta violazione dell'art. 10, c. 4, d.p.r. n. 140/2008 per la mancanza in Commissione di un "esperto di organizzazioni pubbliche o private" (quarto profilo del primo motivo di ricorso), osserva in contrario il Collegio che la norma citata recita: "Il Presidente è scelto tra … Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi.".

Ne consegue che la presenza di un "esperto di organizzazioni pubbliche o private", quale componente della Commissione, è prevista come aggiuntiva rispetto alla presenza di un dirigente scolastico, ma meramente alternativa rispetto alla presenza di un dirigente tecnico o di un dirigente amministrativo.

Ne consegue l'infondatezza in toto del primo motivo di ricorso.

Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che la Commissione ha adottato una circolare del 14/12/2011 (v. doc. n. 28 di parte ricorrente) con la quale ha vietato l'utilizzo di alcuni testi in quanto contenenti parti non consentite dalla legge, il che non può essere smentito con la mera produzione della prefazione del testo, ove si afferma che esso contiene solo fonti normative.

Quanto al fatto che in alcune classi sia stato consentito l'utilizzo di tali testi previa spillatura o strappo delle parti vietate, ciò era previsto espressamente nella citata circolare ove si dice altresì: "sarà ammessa la consultazione di detti testi soltanto qualora da essi siano state eliminate le parti non consentite dalla legge".

Ne consegue che l'operato della Commissione è stato legittimo e conforme alla par condicio.

D'altra parte, nessuno dei ricorrenti ha comprovato di non aver potuto fruire di fonti normative nello svolgimento delle prove scritte che non sono state superate.

E' quindi infondato anche il secondo motivo di ricorso.

Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso va rigettato.

Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi tra le parti costituite, nulla dovendo statuirsi nei confronti di quelle non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Federica Cabrini        Cosimo Di Paola
       
       
       
       
       

IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: Sei04/10/2017 07:01:14
RIDICOLA.
Rispondi

Da: @ 4 anni e mezzo per una sentenza vergogna06/10/2017 15:26:01
Più che vergognosa, orrenda, ridicola e grottesca.
Rispondi

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