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Concorso Ds Sicilia - Il ricorso
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Da: @@ @x post precedente02/09/2016 22:35:27
Io piuttosto vedo tanta, ma tanta, merda...
Rispondi

Da: @@ @x post precedente02/09/2016 22:37:12
Ma come dopo tre anni di indagini ancora non sono riusciti ad avere l'elenco dei partecipanti al master dell'Unict per fare il confronto con i candidati presunti "aiutati"?
Rispondi

Da: @@@@xpost 02/09/2016 23:18:44
Io penso che si tratti di uno scherzo di pessimo gusto
Rispondi

Da: Accadeva un anno fa04/09/2016 18:01:08
in Sicilia, come in Campania, come in Abruzzo...

Dirigenti scolastici in Sicilia. Una sanatoria vergognosa e iniqua. La Dirigentiscuola-Confedir Sicilia impugnerà l'elenco dell'USR

La legge 107 del 2015, cioè la Buona Scuola, aveva previsto al comma 87 una serie di misure di sanatoria per risolvere il contenzioso ingeneratosi in Lombardia e Toscana, laddove per i ritardi nei pronunciamenti giurisdizionali si era verificata la paradossale situazione che centinaia di presidi già insediati e contrattualizzati avrebbero ricevuto una assurda penalizzazione senza alcuna loro colpa o responsabilità, in seguito alla caducazione del concorso in quelle regioni per vizi procedurali.
Si tratta, ripetiamo, di situazioni specifiche e mirate a superare una situazione incresciosa e a risolvere un problema nell'interesse specifico dell'utenza e della Amministrazione.
Ma come al solito nelle maglie della legge si incuneano casi e situazioni che nulla hanno a che fare con l'interesse generale e con la tutela della Pubblica Amministrazione.
E in Sicilia, regione che non era e non è interessata da queste vicende recenti abbiamo assistito alla pubblicazione di un elenco di 155 docenti che sono stati inclusi tra gli aventi diritto a questa sanatoria pur non essendo mai diventati presidi o dirigenti scolastici e non avendo mai avuto un contratto di questo tipo.
Un elenco che è stato rimaneggiato innumerevoli volte e dal quale sono stati espunti per esempio i presidi incaricati che pur qualche titolo alla sanatoria avrebbero avuto.
Non esiste una logica giuridica, morale, etica e amministrativa che sta alla base di questa collazione di nomi e di questa operazione che in Sicilia non ha alcun senso e giustificazione.
Per questo la Dirigentiscuola-Confedir Sicilia impugnerà immediatamente il decreto del direttore dell'USR Sicilia e il relativo elenco anche se i candidati inclusi in detto elenco sono ammessi sotto riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'art.1 comma 88 della L. 13.07.2015 n. 107 e l'USR si riserva la facoltà di escludere i candidati in elenco in qualsiasi momento della procedura, allorché venga accertata la mancanza dei requisiti per l'ammissione al corso.
Altra impugnativa stanno giustamente proponendo i presidi incaricati siciliani che avrebbero loro si titolo e giustificazione dopo anni di contratti di incarico di presidenza a una giusta e corretta sanatoria e per questo già nelle prossime ore arriverà all'USR apposita diffida seguita da ricorso giurisdizionale.
Valuteremo attentamente la procedura messa in atto dall'USR Sicilia per verificare comunque la rispondenza del corso di formazione alle prescrizioni del decreto ministeriale 499/2015 e le procedure selettive messe in atto per la gestione di questa sanatoria miracolistica che sa di assalto alla diligenza.

Articolo pubblicato al seguente link: http://www.dirigentisicilia.org/component/content/article/1-ultime/397-2015-08-10-18-53-46
Rispondi

Da: Come mai dopo 10 mesi il ministero non risponde?07/09/2016 01:36:24
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SUI CONCORSI PER DIRIGENTI SCOLASTICI,
presentata alla Camera dei Deputati dall'on. Marco Di Lello, con la quale, in relazione ai concorsi per dirigenti scolastici banditi nel 2004 e nel 2011, premesso che per alcuni dirigenti scolastici, di recente nominati, che avevano partecipato al concorso bandito nel 2004, alla luce di sentenze emesse dal Consiglio di Stato, con le quali si respingevano in via definitiva alcuni ricorsi, si chiede di verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, laddove quest'ultima legge, introducendo gravi e ingiustificate disparità, non ha invece tenuto conto dei partecipanti al concorso bandito nel 2011 che, a seguito di provvedimenti cautelari, benché avessero superato tutte le prove concorsuali, sono stati poi esclusi dalla graduatoria di merito, l'on Di Lello chiede al Ministro della Pubblica Istruzione: " quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015; quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso; quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni ". E' auspicabile, anche in considerazione della gravità e dell'importanza delle questioni trattate, che il Ministro della Pubblica Istruzione, risponda in tempi rapidi. Questo il testo integrale dell'interrogazione, disponibile al seguente link: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10987 presentato da DI LELLO Marco
testo di Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515
DI LELLO. â€"
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. â€" Per sapere - premesso che: l'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ha evidenziato, in alcuni sue parti, evidenti criticità e, in altre, ha introdotto disparità che occorrerà sanare in questa sede, ci si limita a segnalarne due; prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale; a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015; sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente; così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana; in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo; sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523; la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione; seconda questione: l'attuazione della precitata legge n. 107 del 2015, non solo, non ha risolto la questione dei dirigenti scolastici, ma, al contrario, ha introdotto gravi e ingiustificate disparità di trattamento, con il limitare la partecipazione alla nuova tornata concorsuale a quelli con un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e l'esclusione di quelli del 2011; con l'occasione, si è anche ritenuto di recuperare le posizioni di soggetti non risultati vincitori in precedenti procedure di reclutamento di dirigenti scolastici svoltesi nel 2004 e nel 2006. Appare quindi conforme a giustizia e ragionevolezza prendere in considerazione pure le posizioni di coloro che hanno partecipato, superandolo, al concorso indetto nel 2011, al quale però erano stati ammessi sulla base di provvedimenti giurisdizionali cautelari, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per la prova preselettiva, ma in ogni caso, si ribadisce, superando tutte le prove d'esame; le prove concorsuali, valutabili nella loro interezza, sono state agevolmente concluse dagli stessi e avrebbe dovuto essere quindi conseguente, secondo l'interrogante, l'inserimento nella graduatoria di merito, in considerazione del tacito accoglimento della conclusione dell'iter concorsuale da parte dell'amministrazione, in virtù del principio dell'assorbenza, invocato dall'articolo 4, comma 2-bis, decreto-legge n. 115 del 2005, che così stabilisce: «Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»; la misura di sanatoria, in questo caso appare ancor più conforme secondo l'interrogante, alle necessità di razionale considerazione delle posizioni soggettive, se si considera che la prova preselettiva non aveva lo scopo di scrutinare la preparazione e l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione - compito questo delle successive prove concorsuali -, bensì quello più limitato di ridurre il numero dei partecipanti alle prove, al fine di renderne più sollecita la definizione; ed, infatti, il risultato della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Peraltro, una volta che l'ammissione si sia comunque avuta e che le prove siano state successivamente superate, non risponde ad alcun interesse pubblico, secondo l'interrogante, continuare ad escludere i concorrenti risultati idonei, quando anzi è nell'interesse dell'Amministrazione inserirli nella graduatoria che costituisce una risorsa di personale e dunque una risorsa per il funzionamento dei pubblici uffici, anche tenendo conto che la graduatoria medesima è stata successivamente trasformata in graduatoria ad esaurimento, con validità per l'assunzione di tutti gli idonei in essa inseriti -: quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015; quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso; quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni. (4-10987)
Rispondi

Da: Sanatoria o selezione per i contenziosi pendenti?13/09/2016 15:43:15
Nell'articolo in calce si parla di quanto accaduto in Sicilia, circa un anno fa, all'indomani della pubblicazione della legge sulla cosiddetta "buona scuola", Va ricordato, però, che in Sicilia la maggior parte dei partecipanti al corso intensivo fu poi bocciata, mentre in altre regioni, come l'Abruzzo e la Campania, i partecipanti al corso intensivo, effettuato nel corso dell'estate del 2015, furono tutti promossi nella successiva prova orale e nominati immediatamente dirigenti scolastici, nonostante, tra l'altro, i forti dubbi e le perplessità manifestate da più parti circa l'esistenza dei requisiti previsti dalla norma, suffragati anche dal fatto che mentre in Sicilia molti richiedenti erano stati esclusi, avendo verificato che il contenzioso pendente non sussisteva, in altre regioni tale verifica non  risultava effettuata, per quanto si poteva desumere dalla pubblicazione degli atti, sicché tutti coloro che avevano dichiarato di avere un contenzioso pendente sarebbero stati ammessi al corso intensivo. Da qui sono sorte le seguenti due questioni fondamentali.
Prima questione: nelle altre regioni sono stati effettuati tutti i controlli necessari per verificare la sussistenza dei contenziosi pendenti per i richiedenti, così come fu fatto in Sicilia? E con quali risultati?
Seconda questione: Come mai l'applicazione dei commi 87 e 88 dell'art. 1 della legge 107/2015 ha prodotto diversi risultati nelle regioni italiane, sicché in Sicilia si è risolta in una selezione con la maggior parte dei partecipanti al corso intensivo, poi bocciati, mentre in altre regioni, come l'Abruzzo e la Campania, tutti i partecipanti al corso intensivo hanno poi superato la prova orale, risolvendosi dunque l'applicazione della norma in una vera e propria sanatoria?
Quesiti che, a distante di un anno, attendono ancora una risposta anche da parte degli organi inquirenti.

Questo  l'articolo, pubblicato sulla vicenda siciliana, sulle pagine di repubblica.it, in data 24 agosto 2015 che, però, non tiene conto di quanto accaduto appunto nelle regioni Abruzzo e Campania nell'ambito dell'applicazione della stessa norma di legge.

Quei 120 presidi bocciati e "recuperati". L'ennesimo paradosso della scuola
In Sicilia, approfittando in una norma della riforma che sanava un precedente pasticcio amministrativo, organizzati corsi per riammettere gli esclusi dei concorsi 2004 e 2006. E scoppia la protesta

di SALVO INTRAVAIA
Quei 120 presidi bocciati e "recuperati". L'ennesimo paradosso della scuola

"Scandalo al sole" o procedura pienamente legittima? La scuola siciliana si ritrova ancora una volta al centro di un polverone per il concorso a preside del lontano 2004. Questa volta, l'argomento del contendere è il corso accelerato organizzato a cavallo di ferragosto dall'Ufficio scolastico regionale che, dopo ben 11 anni, rimette in pista 120 aspiranti dirigenti scolastici bocciati a più riprese nelle selezioni del 2004 e del 2006. Che per il semplice fatto di avere presentato un ricorso  -  mai discusso nel merito o di avere ottenuto una prima sentenza favorevole  -  contro quella esclusione ora si ritrovano ad un passo dalla poltrona di preside. A dare la possibilità di estrarre dalla naftalina gli incartamenti di coloro che hanno partecipato senza successo ai concorsi in questione, la legge 107 dello scorso 15 luglio, più conosciuta come Buona scuola.
E più precisamente i commi che vanno dall'87 al 90, che si occupano di sanare la kafkiana situazione venutasi a creare in Lombardia, Toscana e Campania dopo il concorso a preside del 2011. E evitare costosissimi risarcimenti del danno cui sarebbe potuto andare in contro il ministero dell'Istruzione. In Lombardia e Toscana, il concorso del 2011 è stato annullato e quindi ripetuto. E dopo la seconda procedura, i vincitori sono stati assunti. Ma poi per effetto di sentenze successive del Tar o del Consiglio di stato i relativi concorsi sono stati nuovamente annullati e i presidi già assunti si sono ritrovati nella surreale situazione di doversi rimettere in gioco dopo essere stati per uno, due o tre anni a capo di centinaia di istituzioni scolastiche.

La legge Renzi-Giannini e il successivo decreto ministeriale dello scorso 20 luglio, per questi casi, hanno previsto un corso di formazione "intensivo" e un esame orale. Per coloro che non sono mai stati assunti dopo avere superato tutte le prove del concorso, come in Campania, o che sono stati trombati tra la prima e la seconda ricorrezione delle prove scritte in Lombardia e Toscana, la legge ha previsto sempre il corso di 80 ore e una prova scritta. Ma, sempre per evitare ulteriori contenziosi e rischi, la legge ha previsto che si potessero prendere in considerazione le situazioni di coloro che parteciparono ai concorsi a preside del 2004 e del 2006 e che "abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva". Escludendo da questa sanatoria i colleghi che, nelle stesse condizioni  -  bocciatura alle spalle e ricorso ancora in piedi  -  hanno partecipato alla selezione del 2011.

Dal 10 al 20 ogosto, con qualche giorno di vacanza incluso, la direzione scolastica siciliana organizza un corso intensivo per 153 bocciati rispettivamente 11 e 9 anni prima. E appena esce l'elenco scoppia il caos. La sezione siciliana Dirigentiscuola del sindacato Confedir grida subito allo scandalo accusando senza mezzi termini il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Maria Luisa Altomonte, di avere organizzato un "corso-concorso siciliano atipico, per sanare situazioni che nulla hanno a che vedere  -  dice Salvatore Indelicato, segretario regionale del sindacato  -  con le casistiche di Lombardia, Toscana e Campania, ripescando una platea di 153 docenti che non hanno mai avuto alcun contratto di dirigenti scolastico. E addirittura sono stati ammessi alla frequenza del corso quei docenti che inizialmente non avevano neppure i titoli per partecipare al concorso e che fecero ricorso e furono ammessi con riserva". Ma non solo. "Nell'elenco dei 153 ammessi al corso di sanatoria in Sicilia  -  continua Indelicato  -  nessuno è mai stato dirigente scolastico perché nessuno di questi 153 ha superato le prove concorsuali; ci sono alcuni che non solo non hanno superato la prova scritta, ma dalla correzione e rifacimento della suddetta prova, sono stati ancora una volta bocciati. Alcuni hanno partecipato alla selezione del successivo concorso e non sono stati neanche ammessi agli orali e qualcuno per giunta, ammesso agli orari è stato persino bocciato al colloquio". Mentre i bocciati del 2011 scrivono al ministro, Stefania Giannini, e al sottosegretario Davide Faraone per ottenere giustizia. Ma non si muove nessuno.

Tranne che in Umbria, dove sono stati ammessi due reduci dal concorso del 2006, nessun'altra regione italiana ha riesumato situazioni tanto lontane. La Confedir da giorni chiede alla Altomonte di annullare quella che definisce una "farsa". Richiesta alla quale si è affiancata anche la Flc Cgil siciliana. Ma, forte di quanto stabilisce la legge la procedura prosegue e domani (24 agosto) si svolgerà la fatidica prova scritta che potrebbe aprire le porte di una inaspettata presidenza a 120 insegnanti, che avevano dimenticato di quel ricorso presentato anni or sono. Perché, controllando meglio le carte, i funzionari dell'Usr Sicilia si sono accorti che 33 dei
153 ammessi al corso non avevano i requisiti previsti dalla normativa escludendoli dalla prova finale. Ma due di questi si sono rivolti nuovamente al Tar ottenendo a tempo di record la riammissione al corso e la possibilità di sostenere la prova scritta.
Salvo Intravaia

Fonte: http://www.repubblica.it/scuola/2015/08/23/news/quei_120_presidi_bocciati_e_recuperati_l_ennesimo_paradosso_della_scuola-121473998/
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Da: Qualcuno sa?21/10/2016 20:55:29
Fonte forum concorso ds 2016

Da: Spiegazione     21/10/2016 20.22.15
Mi è arrivata la notizia che il concorso del 2011 in Sicilia è stato annullato.
Rispondi

Da: duyd 22/10/2016 09:13:43
Confermo
Rispondi

Da: @duyd22/10/2016 11:56:55
Ragazzi non scherziamo con le cose serie, anche perchè se fosse vero dovrei comprare subbito una bottiglia di Sciampagna!!!!!
Rispondi

Da: Spiegazione22/10/2016 13:05:13
Intanto non bandiscono il nuovo concorso perchè ci sono troppi contenziosi in sospeso.
Rispondi

Da: @Spiegazione22/10/2016 13:56:34
Ma che, non c'entrano i contenziosi
Rispondi

Da: In sicilia22/10/2016 16:29:38
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/10/22/renzi-contestato-a-palermo-scontri-tra-polizia-e-manifestanti-manganellate-sullo-striscione-cacciamolo/569368/
Rispondi

Da: @duyd22/10/2016 16:38:59
Ragazzi, ma si fanno queste cose? Vi sembra giusto? Ma poi lo annullano senza neanche avvertire? E ora chi lo dice a quelli? A questo punto sarebbe giusto fare una nuova leggina.
Rispondi

Da: x post precedente22/10/2016 17:31:49
si così saniamo una 10 di amici che non erano stati ben raccomandati nel 2012, come è successo con la 202 del 2010!
Rispondi

Da: Infatti 22/10/2016 17:46:58
Infatti
Rispondi

Da: @duyd23/10/2016 16:34:32
Come si fa a dire che il concorso ds sicilia 2011 è stato annullato e soprattutto come si fa a credere a questa stupidaggine?
Rispondi

Da: Questi non smmillano 23/10/2016 19:24:02
Rispondi

Da: Questi non smmillano 23/10/2016 19:24:03
Rispondi

Da: Questi non smmillano 23/10/2016 19:24:03
Rispondi

Da: Questi non smmillano 23/10/2016 19:24:03
Rispondi

Da: Questi non smmillano 23/10/2016 19:24:04
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Da: Questi non smmillano 23/10/2016 19:24:04
Rispondi

Da: Questi non smmillano 23/10/2016 19:24:04
Rispondi

Da: tu chiamale se vuoi commistioni 23/10/2016 20:18:58
http://m.livesicilia.it/2016/10/23/i-giudici-lavvocato-e-il-prefetto-la-cena-per-discutere-del-ricorso_793920/#.WAz3YGJJAmg.facebook
Rispondi

Da: malconne24/10/2016 13:22:16

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Il 7 luglio27/06/2017 14:48:33
Il tar di Palermo annullerà il concorso 2011.
Rispondi

Da: @Il 727/06/2017 16:01:52
E magari ordinerà la ricorrezione degli scritti, vero??
Rispondi

Da: Il 7 luglio28/06/2017 14:23:47
Certamente
Rispondi

Da: Il 7 luglio 03/07/2017 15:18:38
Sarà chiesto un rinvio
Rispondi

Da: @il 7 04/07/2017 20:13:50
Probabile
Rispondi

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