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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: x @@@@@10/07/2013 07:04:21
@@@@@ 10/07/2013 0.02.42
Sul problema delle tracce si e'appellato un noto studio napoletano....meditate musicanti e maestrine della scuola dell'infanzia...

I MUSICANTI E LE MAESTRINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, COME TU LI DEFINISCI, POSSONO DARTI LEZIONI DI CULTURA, DI STILE E DI EDUCAZIONE !
Rispondi

Da: L''ultimo intervento è da ritenersi10/07/2013 07:46:35
inopportuno.
Cosa ci sarebbe di offensivo o di dispregiativo nell'espressione: "meditate musicanti e maestrine della scuola dell'infanzia... "?
Nulla, proprio nulla!
Spiegaci, per favore, affinché tutti possano comprendere, le ragioni della tua risposta.
Rispondi

Da: Coltivatrice di  Lamponi10/07/2013 08:10:51
Se la sentenza del TAR non  troverà una "soluzione politica", si andrà avanti con altri ricorsi, ai quali ne seguiranno altri nella logica del "qua nessuno è fesso" e si ripeterà il caso Sicilia.
Tutto il resto è inutile speculazione.
Ricordiamoci che è il TAR ad aver creato una situazione illegittima ammettendo agli scritti circa 400 concorrenti senza diritto alcuno (non avevano superato la preselettiva, condizione posta dal BANDO), quindi è il TAR che deve "correggere" le storture da esso stesso create.
Diversamente, godranno solo gli avvocati.
E si faranno delle belle vacanze ai Caraibi con le loro donne, e con i nostri soldi.
Rispondi

Da: Zelda C10/07/2013 09:01:37
Riassumendo:
1) tempo minimo necessario prima fase 3 minuti;
2) tempo minimo necessario seconda fase 40 minuti:
3) tempo minimo necessario terza fase 11 minuti
TOTALE TEMPO MINIMO PROCEDURA VALUTATIVA 54 minuti per un elaborato.

Tempo medio 10- 15 minuti.

La media è un valore che sta tra il minimo ed il massimo di una distribuzione. Non può in nessun caso essere inferiore al minimo.


Cosa si evince da questa analisi?


E' chiaro che non si è potuto validamente distinguere i buoni dai cattivi compiti.

Tutto il resto sono solo chiacchiere fantasiose di chi non gradisce riconoscere la realtà per quella che è.
Rispondi

Da: "soluzione politica", ?????10/07/2013 09:17:10
Non ci sono parole. L'organo di giustizia dovrebbe trovare una soluzione politica? Sicuramente ho compresi male!!!!
Rispondi

Da: Coltivatrice di  Lamponi10/07/2013 09:41:10
Le sentenze sono quasi sempre politiche, anche se non lo sembrano. Vivete in Italia ?
Rispondi

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Da: x  coltivatrice di lamponi10/07/2013 09:50:51
mi hai aperto la mente
come puà il TAR Campania emettere un a sentenza contro una  sua sentenza?  ( vedi  ammissioni ricorrenti)
Rispondi

Da: Coltivatrice di  Lamponi10/07/2013 09:53:22
come possa farlo, non saprei, ma resta il fatto che il TAR ha ammesso i NON AVENTI DIRITTO. Cosa pensi questo  "dettaglio" ?
Rispondi

Da: x  coltivatrice di lamponi10/07/2013 10:00:10
Penso che  la sentenza  debba salvare capra e cavoli
perciiò  ci mettono molto tempo
Rispondi

Da: Coltivatore di mirtilli10/07/2013 10:07:49
Resta da capire chi sono le capre e chi i cavoli....

Rispondi

Da: @ x coltivatrice di lamponi10/07/2013 10:07:54
...ma cosa dici!... non è il TAR Campania a decidere ora, bensì il TAR Lazio!
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità10/07/2013 10:12:46
Chiunque abbia letto con attenzione i molteplici ricorsi che portarono il 6 febbraio alla sospensione degli orali, atto quantomai inusitato in un concorso, sospensione che pure il Consiglio di Stato in data 15 maggio ha ritenuto di non poter sciogliere, chiunque abbia seguito la vicenda, che ha assunto anche risvolti di illeciti penali, chiunque segua la ratio e abbia un po' di buon senso, al di là delle proprie personali speranze, non può non ritenere come me che il Tar accoglierà i ricorsi e ordinerà l'annullamento degli scritti.
La giurisdizione del Tar concerne la legittimità, ovvero la conformità o meno a regole giuridiche, di atti lesivi di interessi legittimi e le sue decisioni non possono essere dettate da un  principio  di opportunità o da considerazioni di ordine ideologico e politico.
Ovviamente svela il solito abito mentale distorto chi pensa che essere sicuri dell'annullamento degli scritti possa significare una vicinanza all'Organo di cui sopra. Io penso che proprio questo abito mentale distorto, secondo il quale tutto si possa ottenere grazie alle "conoscenze" e grazie ad esse tutto si possa condizionare, sia stato alla base anche del nostro Concorso. E chi tra i candidati ha agito ispirato da questo abito deve sentirsi responsabile in prima persona del naufragio - è ciò che accadrà - della procedura.
Rispondi

Da: @ Coltivatrice di  Lamponi10/07/2013 10:22:55
Ad onor del vero il giudice monocratico  adottò il provvedimento cautelare (provvisorio) e rinviò la decisione al Collegio, il quale si pronunciò sulla sua incompetenza a decidere. Il TAR Campania non ha sbagliato.
La presenza con riserva nell'elenco degli ammessi di alcuni concorrenti non è stata disposta dal TAR Campania.

Il nostro è uno stano e contraddittorio Paese. Abbiamo soggetti che accusano la Magistratura di essere politicizzata e soggetti che auspicano che questa adotti "soluzioni politiche".
I giudici prendono decisioni in applicazione della legge, altrimenti incorrono in violazione di legge censurabile ai sensi dell'art. 112 C.
Rispondi

Da: O.K.10/07/2013 10:34:13
Rispondi

Da: @@ coltivatrice di lamponi10/07/2013 10:55:47
la presenza dei ricorrenti è stata disposta in seguito a sentenza del Tar Campania
anche se il tar Lazio sentenziò  la nullità di tale verdetto
Rispondi

Da: Leggete10/07/2013 11:12:20
DIRETTIVA n. 20
      
VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA l'O.M. n. 40 del 23.3.2005, registrata alla Corte dei Conti il 5.5.2005, Reg. 2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative;
    VISTO l'art. 1 sexies del D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31.3.2005, n. 43;
    VISTO il D.L.  13.12.2007, n. 248 convertito, con modificazioni nella legge 28.02.2008, n. 31;
    CONSIDERATO che, ai sensi del succitato art. 1 sexies "a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza";
VISTA la direttiva n. 30 del 13 aprile 2011 prot. n. AOODGPER.3260 del 13 aprile 2011 registrata alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, Reg. n. 6 , fgl. n. 4, con la quale sono state definite le modalità e i termini per l'attuazione del medesimo art. 1 sexies, per la conferma degli incarichi conferiti nell'a.s. 2005/2006;
VISTO il C.C.N.L., Area V - dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare riferimento all'art. 19;
    VISTO il C.C.N.L., comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007;
    VISTO il C.C.N.L., comparto Scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 23.1.2009;
VISTO il C.C.N.L., Area V - dirigenza scolastica, sottoscritto in data 15.7.2010;
    RITENUTA, pertanto, la necessità  di emanare una direttiva per dare attuazione al predetto art. 1 sexies per la conferma degli incarichi conferiti nell'a.s. 2012/2013;


EMANA


la seguente direttiva per l'applicazione dell'art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.


Articolo 1

1.    In applicazione dell'art. 1 sexies del D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni, nella Legge n. 43/2005, dall'anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.

2.    La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata per l'anno scolastico 2013/2014 dalle disposizioni che seguono.

3.    Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali - Uffici scolastici provinciali mediante affissione all'Albo il 27 maggio 2013 e diramate a mezzo delle reti INTERNET e INTRANET.

Articolo 2

1.    Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all'accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio.

2.    Qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma sul posto ricoperto nell'anno scolastico 2012/2013, gli stessi possono essere assegnati a scuola o istituto nell'ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo art. 3, comma 2. 

   
    Articolo 3

1.    Il Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato fornisce alle Organizzazioni Sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.

2.    Gli aspiranti alla conferma dell'incarico debbono presentare domanda, in carta semplice, all'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio scolastico provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 28 maggio al 14 giugno 2013. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all'anno scolastico 2005/2006,  le sedi preferite e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti desiderino essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede di cui all'art. 3, c. 4, dell'O.M. n. 40/2005.

3.    Va altresì espressamente indicata l'eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell'anno scolastico 2012/2013, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell'ordine, le province nell'ambito delle quali gli stessi desiderino essere assegnati.

4.    Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l'incarico di presidenza nell'anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell'anno scolastico 2005/2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per esigenze di continuità di direzione.

5.    Successivamente si procede all'assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili - secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all'art. 3, c. 4, della citata O.M. n. 40/2005 - sia per coloro la cui attuale sede d'incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.

6.    Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, acquisisce i nominativi  degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell'anno scolastico 2012/2013 e che abbiano dichiarato di voler  essere confermati anche in altra provincia,  il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all'anno scolastico 2005/2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.

7.    IL Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell'ambito delle province della Regione, convoca i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell'anno scolastico 2012/2013 e li invita a scegliere, seguendo l'ordine di punteggio,  tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.

8.    Gli interessati che abbiano ottenuto l'incarico negli anni precedenti a quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativa all'anno scolastico 2005/2006, il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all'art. 3, c. 4, dell'O.M. n. 40/2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l'ultimo incarico di presidenza, le province nell'ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell'incarico.

9.    La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 segue quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell'anno scolastico 2012/2013.

10.    Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all'art. 325 del D.lgs. n. 297/1994.


Articolo 4

1.    I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

Roma, 24 maggio 2013

      IL  MINISTRO
   f.to Maria Chiara Carrozza
Rispondi

Da: Coltivatrice di  Lamponi10/07/2013 11:59:00
Chiunque abbia letto con attenzione i molteplici ricorsi che portarono il 6 febbraio alla sospensione degli orali, atto quantomai inusitato in un concorso, sospensione che pure il Consiglio di Stato in data 15 maggio ha ritenuto di non poter sciogliere, chiunque abbia seguito la vicenda, che ha assunto anche risvolti di illeciti penali, chiunque segua la ratio e abbia un po' di buon senso, al di là delle proprie personali speranze, non può non ritenere come me che il Tar accoglierà i ricorsi e ordinerà l'annullamento degli scritti.
La giurisdizione del Tar concerne la legittimità, ovvero la conformità o meno a regole giuridiche, di atti lesivi di interessi legittimi e le sue decisioni non possono essere dettate da un  principio  di opportunità o da considerazioni di ordine ideologico e politico.
Ovviamente svela il solito abito mentale distorto chi pensa che essere sicuri dell'annullamento degli scritti possa significare una vicinanza all'Organo di cui sopra. Io penso che proprio questo abito mentale distorto, secondo il quale tutto si possa ottenere grazie alle "conoscenze" e grazie ad esse tutto si possa condizionare, sia stato alla base anche del nostro Concorso. E chi tra i candidati ha agito ispirato da questo abito deve sentirsi responsabile in prima persona del naufragio - è ciò che accadrà - della procedura



Mi piacerebbe condividere con te queste belle parole, anzi, le condivido in linea squisitamente teorica, ma la realtà è un'altra. Mentre noi discutiamo "....dell'abito mentale distorto..." c'è chi ci sta fregando. Ed io, come molti che scrivono in questo forum, non posso accettare che tre anni di studio e tre prove superate senza avere "aiutini" di nessun genere si dissolvano con una bella sentenza del TAR.

Bene, invece così sarà ! Diranno i ricorrenti, già lo so.

Ma, come ho cercato di dire in un altro short message, a questi ricorsi seguiranno ondate di altri ricorsi ed il meccanismo che si innescherà, anzi che si è già innescato, durerà anni e anni. Ecco perché ho detto che il TAR dovrà cercare una soluzione politica, nel senso che dovrà valutare come e se la legge consente di riportare l'iter concorsuale sui binari giusti.

PS: una domandina semplice, semplice. Se si dovesse annullare tutto, se si dovesse riformare una o più commissioni, ci sarà tutta questa capillare attenzione nel verificare gli eventuali conflitti di interesse dei commissari, o si aspetterà "a vedere se mi bocciano e poi ci piazzo il ricorso" (frase che ho sentito dire da tantissimi aspiranti DS) ???
Rispondi

Da: Sbagli10/07/2013 12:01:13
Rispondi

Da: @ Coltivatrice di  Lamponi10/07/2013 12:18:42
Non il loro inserimento nell'elenco a sospensiva revocata.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità10/07/2013 12:28:15
@Coltivatrice di Lamponi
Ciascuno nella società svolge il ruolo che gli compete. Spettava all'USR la costituzione di Commissioni che fossero legittime, ovvero conformi alle norme che disciplinano la procedura dei pubblici concorsi. Il comune cittadino, nella fattispecie il candidato, non può caricarsi dell'onere di un controllo aprioristico; non può e non deve anche perché nelle azioni quotidiane ciascuno non si muove sulla base del sospetto che ci possano essere delle illegittimità.
Il sospetto sorge quando i conti non tornano (tante volte ho riferito che a me il sospetto che ci fossero stati imbrogli sopraggiunse nel momento in cui l'USR negò ai non ammessi agli orali il diritto di prendere visione degli scritti degli ammessi agli orali in forma anonima) e sulla base del sospetto si procede con denunce utili ad avviare indagini o con ricorsi.
Io penso che il Miur, alla luce della tormentata vicenda concorsuale, non potrà non ritenere che ciò che è stato potrebbe ripetersi - purtroppo la mentalità dell'imbroglio è fortemente e ampiamente radicata - e, dunque, non potrà non affidare ad altre formule (prove oggettive) la prosecuzione del concorso, la cui unica prova valida, proprio perché oggettiva, è stata la preselettiva.
Rispondi

Da: soluzione politica10/07/2013 12:33:19
..insomma il solito schifo. E' questo quello che state auspicando?
Rispondi

Da: Cucù10/07/2013 12:35:54
Te te
Rispondi

Da: @ L''''ultimo intervento è da ritenersi    10/07/2013 12:59:38
L''ultimo intervento è da ritenersi    10/07/2013 7.46.35
inopportuno.
Cosa ci sarebbe di offensivo o di dispregiativo nell'espressione: "meditate musicanti e maestrine della scuola dell'infanzia... "?
Nulla, proprio nulla!
Spiegaci, per favore, affinché tutti possano comprendere, le ragioni della tua risposta.



Te lo spiego io ignorantone di turno: i termini "musicanti" e "maestrine" sono dispregiativi, altra cosa sarebbe stata se avesse detto"musicisti" e "maestre".Ma se siamo a questo livello d'ignoranza ,perchè mai frequentare un forum per aspiranti ds??Mah...
Rispondi

Da: E'' proprio così.10/07/2013 13:03:21
Rispondi

Da: Ti senti offesa per così poco?10/07/2013 13:06:32
Pensa come potrebbe sentirsi offesa la persona che chiami ignorante?
BaH!!!
Rispondi

Da: Ci risiamo!!!10/07/2013 13:08:47
Rispondi

Da: Non ricordo bene, ma10/07/2013 13:27:08
Il dispregiativo di maestra non è mica maestrina?
Rispondi

Da: Tutta un''altra musica10/07/2013 13:30:42
Lo so
del mondo e anche del resto
lo so
che tutto va in rovina
ma di mattina
quando la gente dorme
col suo normale malumore
mi può bastare un niente
forse un piccolo bagliore
un'aria già vissuta
un paesaggio o che ne so.

E sto bene
Io sto bene come uno quando sogna
non lo so se mi conviene
ma sto bene...
(Gaber)

Un saluto a Grillo con tutta la mia stima,



Rispondi

Da: Davvero vogliamo far finta di credere10/07/2013 13:33:37
Che chi ha scritto "musicanti" e "maestrine" non ha adoperato tali termini con fine dispregiativo?

..........Allora crediamo pure alla Befana!!!

Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità10/07/2013 13:41:01
@Tutta un'altra musica

Ricambio il saluto affettuoso e la stima.
Rispondi

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