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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: La posizione di candido26/08/2015 13:22:34
Quest'imbecille è talmente imbecille che nemmeno si accorge delle stronzate che gli scappano da quello schifo di bocca. Probabilmente solo da poche settimane freaquenti questo forum  (e fai già  il sapientone del cazzo), altrimenti conoscevi la stori di Candito MASCHIO CON UN PISELLO GRANDE.
Rispondi

Da: Nuova del forum26/08/2015 13:30:33
Se tu parli di me hai ragione nel dire che non conosco questo candido che tu dici e non mi interessa conoscerlo. So, però, che se una persona si vanta tanto di una cosa è perchè la desidera, però so anche che non sempre è così.
Rispondi

Da: La posizione di candido26/08/2015 14:05:51
Dolcissima Nuova del forum, non potrei mai rivolgermi con tanta ostilità a te. Faccio riferimento a quelll'imbecille che dice che Candido è una femmina, cosa non vera. Tra l' altro parla al maschile ma si comporta come i peggiori femminielli che si danno alla prostituzione.
Un bacione, l'invito a chiuderci nella cella per qualche ora è sempre valido, ovviamente per purificarci. Un bacio Candido.
Rispondi

Da: @bomba26/08/2015 14:51:45
SPERIAMO !!!!
si potrebbe mettere fine a un concorso farsa e ricominciare  sotto il segno della legalità
ma se legalità deve essere ripristinata in Campania tutto deve cominciare dalla preselettiva
se cosi nn fosse assisteremo  a dei corsi burletta
P.S. mi dispiace  per gli onesti
io sono una che vorrebbe il concorso: né idonea né inidonea
ma  capisco  che se nn si pone la parola fine al concorso Campania nn si può parlare di altro concorso o di altre modalità per il reclutamento di d. s.
... e intanto si aspetta ...
Rispondi

Da: @ @ bomba26/08/2015 15:50:07
Concordo in pieno.
Rispondi

Da: CHE LA SI FACCIA FINITA 26/08/2015 16:00:22
CON QUESTO CONCORSO MALATO DALLA NASCITA !

-Annullamento immediato in autotutela
-Sotto processo tutti i corrotti e i corruttori
-Rinnovazione delle prove concorsuali
-Gestione dell'intera procedura affidata a commissari provenienti da altre regioni (no Lazio, Calabria, Lucania, Abruzzo, Molise)
-Rigidi controlli anti-copiatura
-Tempi ragionevoli
Rispondi

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Da: Per i bocciati cronici 26/08/2015 16:08:23
hahahahahaha ma che dite parlate di annulamento di un concorso asolutamente regolare che non verra giudicato nullo dal cDs
Se volevate diventare diriggenti come il sotto scritto era meglio che studiavate di piu è meglio è che imparavate ha scrivere in modo corretto
hahahahahaha (nemmeno la risata so scrivere!)
Rispondi

Da: Hai poco da ridere26/08/2015 16:21:15
Tu veramente non sai scrivere
Rispondi

Da: @ per i bocciati cronici 16.08.2326/08/2015 17:01:16
Sei il classico soldato giapponese che isolato nella giungla di un'isola nel pacifico dopo  che la guerra era già finita da molti anni, continuava ancora a credere di essere in guerra.
Svegliati, Badoglio sta per dichiarare l'armistizio.
Rispondi

Da: ecco26/08/2015 17:17:29


Numero 02443/2015 e data 26/08/2015




REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato


Adunanza della Commissione speciale del 26 agosto 2015


NUMERO AFFARE 03000/2013

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.


Domanda di riesame del parere n. 703/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalla professoressa Natalia Tiziana Campana per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 61 del 16 ottobre 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011; nonché della griglia di valutazione delle citate prove; del verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione di deliberazione dei criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte; dei decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 30 ottobre 2012 adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania; nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.



LA SEZIONE

Vista la domanda di riesame presentata dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.



Premesso:

1.1 - Con atto datato 16 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 17 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha chiesto il riesame del parere n. 703/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalla professoressa Natalia Tiziana Campana per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 61 del 16 ottobre 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011. L'annullamento è stato, altresì, chiesto per la griglia di valutazione delle citate prove, per il verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione di deliberazione dei criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte, per i decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012, del 30 ottobre 2012 adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania, nonché per tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

Il parere (come gli analoghi due pareri di seguito indicati: parere n. 715/2015 dell'11 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 su ricorso straordinario proposto dalle professoresse Dorotea Rofrano, Maria Casaburi, Assunta Mancone e Luigina Ferrazzano; parere n. 716/2015 dell'11 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 su ricorso straordinario della professoressa Maria Giuseppina Giammetti) si è pronunciato per l'accoglimento del ricorso rilevando una evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da due membri della Commissione giudicatrice, ed ha assorbito gli altri motivi.

La domanda di riesame rileva il contrasto tra il citato parere di questa Sezione dell'11 marzo 2015 e le decisioni di questo Consiglio di Stato - Sezione sesta nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014.

1.2 - Con atto datato 16 aprile 2015 presentato direttamente alla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 i docenti Immacolata Corvino, Giuditta Iemma, Margherita Diana, Giuliana Novelli, Carmen Crisci, Maria Marino, Giovanna Falzarano, Emelde Melucci, Giulia Urciuolo, Maria Giuseppa Dolce, Anna Errichello, Sandra Salerni, Claudio Mola, Domenico Esposito, Vincenzo De Rosa, Piero De Luca, Paolo Graziano, Rosa Lastoria, Silvana Schioppa, Giuseppina Nugnes, Antonietta Ottaiano, Adele Passaro, Virginia Comune, Maria Rosaria Squillace, Fabiana Squillace, Antonella Torella, Maurizio Calenzo, Monica Sassi, Barbara Di Cereo, Clementina Esposito, Letizia Testa, Maria Palma, Adele D'angelo, Ida Catalano, Concetta Cosentino, Gabriella Clemente, Maria Domenica Torrombacco, Francesca Schiattarella, Maria Luisa Salvia, Gerardo Salzillo, Mariacarmela Iorio, Ersilia Montesano Maria Debora Belardo, Tiziana D'Aniello, Teresa Sasso, Nicola Di Muzio, Antonella Tafuri, Giovanni Aurilio, Teresa Orlando, Carmelina Patrì, Ferdinando Pirro, Marco Wolfler Calvo, Antonietta Cerrito, Angela Russo, Anna Molaro, Paola Vitolo, Nicolina Bova, Giulia Di Lorenzo, Roberta Di Iorio, Tommasina Paolella, Lea Celano, Carmela Testa, Antonietta Damiano, Rosalba Morese, Angela Sodano, compresi nella graduatoria finale del concorso oggetto del citato parere n. 703/2015 (nonché degli analoghi citati pareri n. 715/2015 e n. 716/2015) hanno prodotto un esposto in cui rilevano un contrasto del parere n. 703/2015 e dei citati pareri n. 715/2015 e n. 716/2015 analogo al contrasto già rilevato dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania e sopra indicato sub 1.1, nonché la mancata integrazione del contradditorio nei confronti degli esponenti e degli altri candidati indicati nella graduatoria finale del concorso in argomento.

I docenti concludono chiedendo alla Sezione seconda di revocare i pareri resi in data 5 novembre 2014 e respingere i ricorsi in essi esaminati, uniformandosi alle sentenze della Sezione sesta sopra indicate e al relativo giudicato; e in subordine richiamare i pareri resi per poi assumerli all'esito del ristabilito contraddittorio, delle necessarie difese dei contro interessati e alla luce del giudicato formatosi sulle sentenze richiamate.

1.3 - Con atto datato 24 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 27 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha proposto una seconda domanda di riesame, ribadendo e integrando le precedenti argomentazioni.

1.4 - Con parere interlocutorio n.1527/2015 del 19 maggio 2015, reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato invitato a comunicare ai ricorrenti, ai controinteressati ed ai soggetti latori della richiesta di riesame, nonché alla Presidenza della Repubblica, le istanze di riesame presentate dall'Ufficio scolastico regionale, fissando un congruo termine per presentare memorie e controdeduzioni, nonché a trasmettere i suddetti adempimenti mediante una nuova relazione vistata dal Ministro.

1.5 - All'esito del citato parere interlocutorio n.1527/2015 l'originaria ricorrente professoressa Natalia Tiziana Campana ha prodotto, indirizzandola via PEC al Ministero una memoria (di 44 pagine) datata 18 giugno 2015 e documenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda di riesame e per l'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta dagli originari contro interessati, e in subordine per l'esame di tutte le censure formulate nel ricorso straordinario e per il suo accoglimento.

1.6 - Con atto presentato direttamente a questo Consiglio di Stato il 18 giugno 2015 e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 la professoressa Giovanna Martano e altri 24 docenti hanno espresso memoria di costituzione per resistere al ricorso straordinario gravato, rilevando il giudicato ormai formatosi nei confronti di tutti i partecipanti al concorso in argomento e chiedendo il rigetto del gravame.

1.7 - Con atto presentato direttamente con posta elettronica certificata a questo Consiglio di Stato il 9 aprile 2015 e poi riformulato e trasmesso con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 il prof. Sergio Di Martino e altri 158 docenti hanno rilevato l'inammissibilità e infondatezza del ricorso introduttivo e aderito alla richiesta di riesame formulata dall'amministrazione.

1.8 - Il Ministero riferente ha adempiuto al parere interlocutorio con atti pervenuti a questo Consiglio di Stato 17 giugno e il 7 luglio 2015.

Considerato:

1.1 - Va preliminarmente osservato - così disattendendo il rilievo dalla originaria ricorrente - che tra le ipotesi eccezionali in cui è ammissibile una richiesta di riesame formulata dal Ministero riferente prima dell'emanazione del finale decreto presidenziale di decisione sul ricorso straordinario si annovera anche quella in cui si alleghi un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati (confr.: C.d.S. - Sez. I, 9 maggio 2011 n. 5369; C.d.S. - Sez. I, 28 febbraio 2011, n. 2580). E ciò è quello che si verifica nel caso di specie, in cui il Ministero prospetta che il parere gravato si pone in contrasto con numerose sentenze di questo Consiglio di Stato.

1.2 - Quanto allo specifico rilievo rescindente formulato dal Ministero esso deve essere condiviso.

In effetti il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici oggetto del gravato parere è stato pure oggetto di una serie di ricorsi giurisdizionali, il cui insieme ricomprendeva quasi tutte le censure contenute nel ricorso straordinario n. 3000/2013 sulle quali il gravato parere si è pronunciato.

Quest'ultimo però, pronunciandosi per l'accoglimento del ricorso straordinario, esprime un orientamento che diverge da numerose pregresse sentenze di questo Consesso (v. C.d.S. - Sezione VI nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014), passate in giudicato, che invece hanno rigettato i rilievi contro quel concorso, ivi compresi la gran parte dei rilievi contenuti nell'originario ricorso straordinario n. 3000/2013 oggetto del qui gravato parere (con riguardo alle prove scritte in generale: violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90, nonché eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrarietà, dell'irragionevolezza, dell'irrazionalità e della contraddittorietà; erronea formulazione delle griglie di valutazione; difetto di motivazione quanto al giudizio conclusivo; illegittimità del verbale n. 12; illegittimità relativamente ai tempi di correzione degli elaborati; illegittima composizione della Commissione esaminatrice; violazione del D.P.R. n. 140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici quanto alle competenze richieste ai dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici componenti della Commissione).

Le sentenze di segno opposto al gravato parere sono relativamente recenti e coprono un arco temporale non ampio (gli anni 2014 e 2015), ma il loro numero e la loro omogeneità impongono di considerarle preciso indirizzo giuriprudenziale di questo Consiglio di Stato, e dunque di valutare favorevolmente il profilo rescindente della richiesta ministeriale di riesame.

2. - Quanto al profilo rescissorio della richiesta esso, a prescindere dall'approfondire questioni di rito connesse alla mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, porta al rigetto del ricorso.

Gran parte delle censure del ricorso straordinario oggetto del gravato parere è stata già respinta nelle citate definitive sentenze di questo Consiglio di Stato sopra citate sub 1.2, e che in questa sede la Commissione speciale condivide.

Quanto ai residui specifici rilievi - formulati nel primo motivo del ricorso straordinario e assorbiti nel gravato parere - contro i giudizi della Commissione sulla prima e seconda prova scritta sostenute dalla ricorrente (nella parte in cui le viene attribuito un punteggio di 18 trentesimi alla prima prova scritta e un punteggio di 18 trentesimi alla seconda prova con il conseguente giudizio di non ammissione alle prove orali, posto che l'articolo 10 del bando prevedeva l'ammissione alla prova orale solo per i ricorrenti che avessero ottenuto un punteggio non inferiore a 21 trentesimi in ciascuna prova scritta) essi vanno disattesi.

In proposito il ricorso straordinario rileva in primo luogo che la Commissione giudicatrice ha indicato sei parametri di valutazione dell'elaborato scritto, definiti indicatori, ognuno dei quali suddiviso in diversi livelli dei descrittori, con valori da uno a cinque; e che il giudizio espresso dalla Commissione sugli elaborati della ricorrente è palesemente contraddittorio perché i giudizi sintetici attribuiti agli scritti nella predisposta griglia di valutazione si porrebbero in contrasto con il giudizio analitico-descrittivo conclusivo attribuito all'elaborato della ricorrente.

In particolare la contraddittorietà vi sarebbe perché relativamente alla prima prova scritta:

- nella griglia di valutazione, all'indicatore numero 4 "Organicità e coerenza delle argomentazioni" (descrittore: argomentazioni) viene attribuito un punteggio di 3 punti (sufficientemente strutturati), mentre nel giudizio analitico-descrittivo conclusivo sull'elaborato della ricorrente si afferma "le argomentazioni a supporto poco strutturate";

- nella stessa griglia di valutazione, all'indicatore numero 5 "sviluppo critico delle questioni proposte" (descrittore: osservazioni, pareri e giudizi) viene parimenti attribuito un punteggio di 3 punti (talvolta fondati ed esaustivi), mentre nel giudizio analitico-descrittivo conclusivo sull'elaborato si afferma "lo sviluppo critico delle questioni proposte è insufficiente".

Questi rilievi, a prescindere da ogni altra più ampia considerazione, sono inammissibili per difetto di interesse, perché contestano l'attribuzione all'elaborato della ricorrente di punteggi (entrambi pari a 3), utili ai fini del punteggio complessivo finale, corrispondenti livelli di descrittori più favorevoli rispetto ai rispettivi giudizi analitico-descrittivi conclusivi.

Il ricorso sostiene poi che le due prove scritte della ricorrente, le quali hanno entrambe ottenuto il punteggio di 18 trentesimi, avrebbero dovuto invece ottenere un punteggio di almeno 21 trentesimi, tale cioè da consentire l'ammissione alla prova orale. Ma il rilievo non è fondato.

Deve osservarsi in proposito che a fronte dei giudizi analitico-descrittivi conclusivi sulle due prove scritte della ricorrente [quanto alla prima prova scritta:"L'elaborato non focalizza alcune delle tematiche richieste per cui la rispondenza alla traccia e parziale. Nelle analisi e le sintesi sono solo in parte corrente e le argomentazioni a supporto poco strutturate. Lo sviluppo critico delle questioni proposte è insufficiente"; quanto alla seconda prova scritta: "Elaborato pertinente alla traccia ma carente nell'analisi delle informazioni che appaiono poco strutturate e approfondite. Le argomentazioni non sempre approfondite. La capacità di relazione ed analisi ………. (n.d.r.: comporta ? conferma ? : la parola, riportata con non encomiabile inintelligibile grafia a mano nel giudizio analitico-conclusivo; non è ben decifrabile, ma è comunque chiaro il concetto di criticità che la presente frase esprime) dei problemi"] le argomentazioni del ricorso, che si avvale in proposito - come i due analoghi gravami pure esaminati da questo Consiglio di Stato nella medesima adunanza del 5 novembre 2014 ed oggetto dei citati pareri n. 715/2013 e n. 716/2013 - di un autorevole consulenza pro veritate, non sono tali da dimostrare nei sopra indicati giudizi gravi vizi logici o palesi carenze valutative (unici vizi che, come lo stesso ricorso ammette, consentono il sindacato di legittimità sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso).

Infatti le descrizioni, che il parere pro veritate integra con favorevoli commenti, del contenuto della prima prova e della seconda scritta della ricorrente non recano specifica dimostrazione che i sopra riportati giudizi analitico descrittivi conclusivi, e i relativi punteggi, siano affetti da quei gravi logico-valutativi tali da portare ad un annullamento per vizi di legittimità del giudizio della Commissione di concorso.

P.Q.M.

Esprime il parere che la domanda di riesame debba essere accolta.

Sotto il profilo rescissorio esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




















L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



Giancarlo Luttazi

Sergio Santoro


























IL SEGRETARIO

Gabriella Allegrini
Rispondi

Da: ecco26/08/2015 17:18:48
Numero 02442/2015 e data 26/08/2015




REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato


Adunanza della Commissione speciale del 26 agosto 2015


NUMERO AFFARE 02999/2013

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.


Domanda di riesame del parere n. 716/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalla professoressa Maria Giuseppina Giammetti per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'Avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011; nonché per l'annullamento della griglia di valutazione delle citate prove; del verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice con cui sono stati deliberati i criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte; dei decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 30 ottobre 2012 adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania; nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.



LA SEZIONE

Vista la domanda di riesame presentata dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.



Premesso:

1.1 - Con atto datato 16 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 17 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha chiesto il riesame del parere n. 716/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalla professoressa Maria Giuseppina Giammetti per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'Avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011. L'annullamento è stato, altresì, chiesto per la griglia di valutazione delle citate prove, per il verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice con cui sono stati deliberati i criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte, per i decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012, del 30 ottobre 2012 adottati dal direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania, nonché per tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

Il parere (come gli analoghi due pareri di seguito indicati: parere n. 715/2015 dell'11 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 su ricorso straordinario proposto dalle professoresse Dorotea Rofrano, Maria Casaburi, Assunta Mancone e Luigina Ferrazzano; parere n. 703/2015 del 10 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 proposto dalla professoressa Natalia Tiziana Campana) si è pronunciato per l'accoglimento del ricorso rilevando una evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da due membri della Commissione giudicatrice, ed ha assorbito gli altri motivi..

La domanda di riesame rileva il contrasto tra il citato parere di questa Sezione dell'11 marzo 2015 e le decisioni di questo Consiglio di Stato - Sezione sesta nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014.

1.2 - Con atto datato 16-17 aprile 2015 presentato direttamente alla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 i docenti Immacolata Corvino, Giuditta Iemma, Margherita Diana, Giuliana Novelli, Carmen Crisci, Maria Marino, Giovanna Falzarano, Emelde Melucci, Giulia Urciuolo, Maria Giuseppa Dolce, Anna Errichello, Sandra Salerni, Claudio Mola, Domenico Esposito, Vincenzo De Rosa, Piero De Luca, Paolo Graziano, Rosa Lastoria, Silvana Schioppa, Giuseppina Nugnes, Antonietta Ottaiano, Adele Passaro, Virginia Comune, Maria Rosaria Squillace, Fabiana Squillace, Antonella Torella, Maurizio Calenzo, Monica Sassi, Barbara Di Cereo, Clementina Esposito, Letizia Testa, Maria Palma, Adele D'angelo, Ida Catalano, Concetta Cosentino, Gabriella Clemente, Maria Domenica Torrombacco, Francesca Schiattarella, Maria Luisa Salvia, Gerardo Salzillo, Mariacarmela Iorio, Ersilia Montesano Maria Debora Belardo, Tiziana D'Aniello, Teresa Sasso, Nicola Di Muzio, Antonella Tafuri, Giovanni Aurilio, Teresa Orlando, Carmelina Patrì, Ferdinando Pirro, Marco Wolfler Calvo, Antonietta Cerrito, Angela Russo, Anna Molaro, Paola Vitolo, Nicolina Bova, Giulia Di Lorenzo, Roberta Di Iorio, Tommasina Paolella, Lea Celano, Carmela Testa, Antonietta Damiano, Rosalba Morese, Angela Sodano, compresi nella graduatoria finale del concorso oggetto del citato parere n. 716/2015 (nonché degli analoghi citati pareri n. 715/2015 e n. 703/2015) hanno prodotto un esposto in cui rilevano un contrasto del parere n. 716/2015 e dei citati pareri n. 715/2015 e n. 703/2015 analogo al contrasto già rilevato dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania e sopra indicato sub 1.1, nonché la mancata integrazione del contradditorio nei confronti degli esponenti e degli altri candidati indicati nella graduatoria finale del concorso in argomento.

I docenti concludono chiedendo alla Sezione seconda di revocare i pareri resi in data 5 novembre 2014 e respingere i ricorsi in essi esaminati, uniformandosi alle sentenze della sezione sesta sopra indicate e al relativo giudicato; e in subordine richiamare i pareri resi per poi assumerli all'esito del ristabilito contraddittorio, delle necessarie difese dei contro interessati e alla luce del giudicato formatosi sulle sentenze richiamate.

1.3 - Con atto datato 24 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 27 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha proposto una seconda domanda di riesame, ribadendo e integrando le precedenti argomentazioni.

1.4 - Con parere interlocutorio n.1526/2015 del 19 maggio 2015, reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato invitato a comunicare ai ricorrenti, ai controinteressati ed ai soggetti latori della richiesta di riesame, nonché alla Presidenza della Repubblica, le istanze di riesame presentate dall'Ufficio scolastico regionale, fissando un congruo termine per presentare memorie e controdeduzioni, nonché a trasmettere i suddetti adempimenti mediante una nuova relazione vistata dal Ministro.

1.5 - All'esito del citato parere interlocutorio n.1526/2015 l'originaria ricorrente professoressa Maria Giuseppina Giammetti ha prodotto, indirizzandola via PEC al Ministero una memoria (di 44 pagine) datata 18 giugno 2015 e documenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda di riesame e per l'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta dagli originari contro interessati, e in subordine per l'esame di tutte le censure formulate nel ricorso straordinario e per il suo accoglimento.

1.6 - Con atto presentato direttamente a questo Consiglio di Stato il 18 giugno 2015 e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 la professoressa Giovanna Martano e altri 24 docenti hanno espresso memoria di costituzione per resistere al ricorso straordinario gravato, rilevando il giudicato ormai formatosi nei confronti di tutti i partecipanti al concorso in argomento e chiedendo il rigetto del gravame.

1.7 - Con atto presentato direttamente con posta elettronica certificata a questo Consiglio di Stato il 9 aprile 2015 e poi riformulato e trasmesso con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 il prof. Sergio Di Martino e altri 158 docenti hanno rilevato l'inammissibilità e infondatezza del ricorso introduttivo e aderito alla richiesta di riesame formulata dall'amministrazione.

1.8 - Il Ministero riferente ha adempiuto al parere interlocutorio con atti pervenuti a questo Consiglio di Stato 17 giugno e il 7 luglio 2015.

Considerato:

1.1 - Va preliminarmente osservato - così disattendendo il rilievo dalla originaria ricorrente - che tra le ipotesi eccezionali in cui è ammissibile una richiesta di riesame formulata dal Ministero riferente prima dell'emanazione del finale decreto presidenziale di decisione sul ricorso straordinario si annovera anche quella in cui si alleghi un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati (confr.: C.d.S. - Sez. I, 9 maggio 2011 n. 5369; C.d.S. - Sez. I, 28 febbraio 2011, n. 2580). E ciò è quello che si verifica nel caso di specie, in cui il Ministero prospetta che il parere gravato si pone in contrasto con numerose sentenze di questo Consiglio di Stato.

1.2 - Quanto allo specifico rilievo rescindente formulato dal Ministero esso deve essere condiviso.

In effetti il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici oggetto del gravato parere è stato pure oggetto di una serie di ricorsi giurisdizionali, il cui insieme ricomprendeva quasi tutte le censure contenute nel ricorso straordinario n. 02999/2013 sulle quali il gravato parere si è pronunciato.

Quest'ultimo però, pronunciandosi per l'accoglimento del ricorso straordinario, esprime un orientamento che diverge da numerose pregresse sentenze di questo Consesso (v. C.d.S. - Sezione VI nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014), passate in giudicato, che invece hanno rigettato i rilievi contro quel concorso, ivi compresi la gran parte dei rilievi contenuti nell'originario ricorso straordinario n. 2999/2013 oggetto del qui gravato parere (con riguardo alle prove scritte in generale: violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90, nonché eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrarietà, dell'irragionevolezza, dell'irrazionalità e della contraddittorietà; erronea formulazione delle griglie di valutazione; difetto di motivazione quanto al giudizio conclusivo; illegittimità del verbale n. 12; illegittimità relativamente ai tempi di correzione degli elaborati; illegittima composizione della Commissione esaminatrice; violazione del D.P.R. n. 140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici quanto alle competenze richieste ai dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici componenti della Commissione).

Le sentenze di segno opposto al gravato parere sono relativamente recenti e coprono un arco temporale non ampio (gli anni 2014 e 2015), ma il loro numero e la loro omogeneità impongono di considerarle preciso indirizzo giuriprudenziale di questo Consiglio di Stato, e dunque di valutare favorevolmente il profilo rescindente della richiesta ministeriale di riesame.

2. - Quanto al profilo rescissorio della richiesta esso, a prescindere dall'approfondire questioni di rito connesse alla mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, porta al rigetto del ricorso.

Gran parte delle censure del ricorso straordinario oggetto del gravato parere è stata già respinta nelle citate definitive sentenze di questo Consiglio di Stato sopra citate sub 1.2, e che in questa sede la Commissione speciale condivide.

Quanto ai residui specifici rilievi - formulati nel primo motivo del ricorso straordinario e assorbiti nel gravato parere - contro i giudizi della Commissione sulla prima e seconda prova scritta sostenute dalla ricorrente (nella parte in cui viene attribuito un punteggio di 13 trentesimi alla prima prova scritta e un punteggio di 22 trentesimi alla seconda prova, con conseguente giudizio di non ammissione alle prove orali) essi vanno disattesi.

In proposito il ricorso straordinario rileva in primo luogo che la Commissione giudicatrice ha indicato sei parametri di valutazione dell'elaborato scritto, definiti indicatori, ognuno dei quali suddiviso in diversi livelli dei descrittori, con valori da uno a cinque; e che il giudizio espresso dalla Commissione sugli elaborati della ricorrente è palesemente contraddittorio perché i giudizi sintetici attribuiti agli scritti nella predisposta griglia di valutazione si porrebbero in contrasto con il giudizio analitico-descrittivo conclusivo attribuito all'elaborato della ricorrente.

In particolare la contraddittorietà vi sarebbe perché relativamente alla prima prova scritta:

- nella griglia di valutazione, all'indicatore numero 5 "analisi e sintesi" viene attribuito un punteggio di due punti, mentre nel giudizio analitico sull'elaborato della ricorrente si afferma "le sintesi… sono inadeguate"; però - rileva la ricorrente - la griglia di valutazione prevede per il livello "inadeguate" soltanto un punto;

- nella stessa griglia di valutazione, all'indicatore numero 4 "organicità e coerenza delle argomentazioni" viene parimenti attribuito un punteggio di due punti, mentre nel giudizio analitico sull'elaborato si afferma "le argomentazioni… sono inadeguate"; però - rileva la ricorrente la griglia di valutazione prevede per il livello "inadeguate" soltanto un punto.

Questi rilievi sono inammissibili per difetto di interesse, perché contestano l'attribuzione all'elaborato della ricorrente di un punteggio maggiore (due punti) di quello di un punto che sarebbe spettato in base alla griglia di valutazione.

Il ricorso formula poi rilievi relativi alla seconda prova scritta e che afferma essere assolutamente pregiudiziali: alla voce dell'indicatore di valutazione avente come indicatore "capacità di argomentazioni" è stato assegnato il punteggio di cinque che è stato poi corretto a quattro; il giudizio analitico descrittivo conclusivo reca da ultimo l'indicazione "l'elaborato è pienamente rispondente alla consegna" e non corrisponderebbe al punteggio finale di 22 trentesimi. Ma questa priorità delle censure sulla seconda prova scritta è, a prescindere dal valutare la loro asserita fondatezza, da escludere, poiché risultando indenne il punteggio della prima prova scritta (pari a 13 trentesimi) dalle censure del ricorso (v. infra) risulta superfluo l'esame della censura avverso la valutazione della seconda prova scritta: anche a voler ritenere fondata l'asserzione la quale lamenta che la seconda prova scritta della ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio maggiore dei 22 trentesimi ottenuti, ed anzi il massimo punteggio di 30 trentesimi) la ricorrente non potrebbe comunque ottenere la perseguita ammissione alla prova orale, giacché l'articolo 10 del bando prevedeva l'ammissione alla prova orale solo per i ricorrenti che avessero ottenuto un punteggio non inferiore a 21 trentesimi in ciascuna prova scritta, punteggio assai lontano dai 13 trentesimi che, attribuiti alla prima prova scritta, superano - come sopra anticipato e di seguito meglio esposto - le censure del ricorso.

Ed invero a fronte del giudizio analitico descrittivo conclusivo sulla prima prova scritta della ricorrente ("l'elaborato non focalizza le tematiche richieste. Le sintesi, le argomentazioni e i giudizi critici sono inadeguate. Non approfondite le tematiche della integrazione e della inclusione come pure le tematiche del POF") le argomentazioni del ricorso, che si avvale in proposito di un autorevole parere pro veritate esterno, non sono tali da dimostrare nel sopra indicato giudizio gravi vizi logici o palesi carenze valutative (unici vizi che, come lo stesso ricorso ammette, consentono il sindacato di legittimità sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso).

Infatti la descrizione, che il parere pro veritate integra con favorevoli commenti, del contenuto della prima prova scritta della ricorrente non reca la specifica dimostrazione che il sopra riportato giudizio analitico descrittivo conclusivo sia affetto da quei gravi logico valutativi tali da portare ad un annullamento per vizi di legittimità del giudizio della Commissione di concorso.

P.Q.M.

Esprime il parere che la domanda di riesame debba essere accolta.

Sotto il profilo rescissorio esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




















L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



Giancarlo Luttazi

Sergio Santoro


























IL SEGRETARIO

Gabriella Allegrini

Rispondi

Da: cioe....26/08/2015 17:18:49
dove e' la prrrrrrrrostitut? SI E' SUICIDATA?
Rispondi

Da: ecco26/08/2015 17:22:47
Numero 02441/2015 e data 26/08/2015




REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato


Adunanza della Commissione speciale del 26 agosto 2015


NUMERO AFFARE 02998/2013

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.


Domanda di riesame del parere n. 715/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalle professoresse Dorotea Rofrano, Maria Casaburi, Assunta Mancone e Luigina Ferrazzano per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima Sottocommissione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011, nonché per l'annullamento: della griglia di valutazione delle prove scritte; del verbale della predetta Commissione giudicatrice n. 12 del 20 gennaio 2012; dei decreti adottati del Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 30 ottobre 2012, di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso; del decreto dello stesso direttore del 3 gennaio 2012; nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.



LA SEZIONE

Vista la domanda di riesame presentata dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.



Premesso:

1.1 - Con atto datato 16 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 17 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha chiesto il riesame del parere n. 715/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalle professoresse Dorotea Rofrano, Maria Casaburi, Assunta Mancone e Luigina Ferrazzano per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima Sottocommissione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011, nonché per l'annullamento: della griglia di valutazione delle prove scritte; del verbale della predetta Commissione giudicatrice n. 12 del 20 gennaio 2012; dei decreti adottati del Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 309 ottobre 2012, di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso; del decreto dello stesso direttore del 3 gennaio 2012; nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

Il parere (come gli analoghi due pareri di seguito indicati: parere n. 716/2015 dell'11 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 su ricorso straordinario della professoressa Maria Giuseppina Giammetti; parere n. 703/2015 del 10 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 proposto dalla professoressa Natalia Tiziana Campana) ha accolto il ricorso rilevando una evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da due membri della Commissione giudicatrice.

La domanda di riesame rileva il contrasto tra il citato parere di questa Sezione dell'11 marzo 2015 e le decisioni di questo Consiglio di Stato - Sezione sesta nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014.

1.2 - Con atto datato 16-17 aprile 2015 presentato direttamente alla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 i docenti Immacolata Corvino, Giuditta Iemma, Margherita Diana, Giuliana Novelli, Carmen Crisci, Maria Marino, Giovanna Falzarano, Emelde Melucci, Giulia Urciuolo, Maria Giuseppa Dolce, Anna Errichello, Sandra Salerni, Claudio Mola, Domenico Esposito, Vincenzo De Rosa, Piero De Luca, Paolo Graziano, Rosa Lastoria, Silvana Schioppa, Giuseppina Nugnes, Antonietta Ottaiano, Adele Passaro, Virginia Comune, Maria Rosaria Squillace, Fabiana Squillace, Antonella Torella, Maurizio Calenzo, Monica Sassi, Barbara Di Cereo, Clementina Esposito, Letizia Testa, Maria Palma, Adele D'angelo, Ida Catalano, Concetta Cosentino, Gabriella Clemente, Maria Domenica Torrombacco, Francesca Schiattarella, Maria Luisa Salvia, Gerardo Salzillo, Mariacarmela Iorio, Ersilia Montesano Maria Debora Belardo, Tiziana D'Aniello, Teresa Sasso, Nicola Di Muzio, Antonella Tafuri, Giovanni Aurilio, Teresa Orlando, Carmelina Patrì, Ferdinando Pirro, Marco Wolfler Calvo, Antonietta Cerrito, Angela Russo, Anna Molaro, Paola Vitolo, Nicolina Bova, Giulia Di Lorenzo, Roberta Di Iorio, Tommasina Paolella, Lea Celano, Carmela Testa, Antonietta Damiano, Rosalba Morese, Angela Sodano, compresi nella graduatoria finale del concorso oggetto del citato parere n. 715/2015 (nonché degli analoghi citati pareri n. 716/2015 e n. 703/2015 del 10 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 proposto dalla professoressa Natalia Tiziana Campana) hanno prodotto un esposto in cui rilevano un contrasto del parere n. 715/2015 e dei citati pareri n. 716/2015 e n. 703/2015 analogo al contrasto già rilevato dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania e sopra indicato sub 1, nonché la mancata integrazione del contradditorio nei confronti degli esponenti e degli altri candidati indicati nella graduatoria finale del concorso in argomento.

I docenti concludono chiedendo alla Sezione seconda di revocare i pareri resi in data 5 novembre 2014 e respingere i ricorsi in essi esaminati, uniformandosi alle sentenze della Sezione sesta sopra indicate e al relativo giudicato; e in subordine richiamare i pareri resi per poi assumerli all'esito del ristabilito contraddittorio, delle necessarie difese dei contro interessati e alla luce del giudicato formatosi sulle sentenze richiamate.

1.3 - Con atto datato 24 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 27 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha proposto una seconda domanda di riesame, ribadendo e integrando le precedenti argomentazioni.

1.4 - Con parere interlocutorio n.1525/2015 del 19 maggio 2015, reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato invitato a comunicare ai ricorrenti, ai controinteressati ed ai soggetti latori della richiesta di riesame, nonché alla Presidenza della Repubblica, le istanze di riesame presentate dall'Ufficio Scolastico Regionale, fissando un congruo termine per presentare memorie e controdeduzioni, nonché a trasmettere i suddetti adempimenti mediante una nuova relazione vistata dal Ministro.

1.5 - All'esito del citato parere interlocutorio n.1525/2015 le originarie ricorrenti Dorotea Rofrano, Maria Casaburi, Assunta Mancone e Luigina Ferrazzano hanno prodotto, indirizzandola via PEC al Ministero una memoria (di 40 pagine) datata 18 giugno 2015 e documenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda di riesame e per l'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta dagli originari contro interessati, e in subordine per l'esame di tutte le censure formulate nel ricorso straordinario e per il suo accoglimento.

1.6 - Con atto presentato direttamente a questo Consiglio di Stato il 18 giugno 2015 e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 la professoressa Giovanna Martano e altri 24 docenti hanno espresso memoria di costituzione per resistere al ricorso straordinario gravato, rilevando il giudicato ormai formatosi nei confronti di tutti i partecipanti al concorso in argomento e chiedendo il rigetto del gravame.

1.7 - Con atto presentato direttamente con posta elettronica certificata a questo Consiglio di Stato il 9 aprile 2015 e poi riformulato e trasmesso con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 il prof. Sergio Di Martino e altri 158 docenti hanno rilevato l'inammissibilità e infondatezza del ricorso introduttivo e aderito alla richiesta di riesame formulata dall'amministrazione.

1.8 - Il Ministero riferente ha adempiuto al parere interlocutorio con atti pervenuti a questo Consiglio di Stato 17 giugno e il 7 luglio 2015.

Considerato:

Va preliminarmente osservato - così disattendendo il rilievo dalle originarie ricorrenti - che tra le ipotesi eccezionali in cui è ammissibile una richiesta di riesame formulata dal Ministero riferente prima dell'emanazione del finale decreto presidenziale di decisione sul ricorso straordinario si annovera anche quella in cui si alleghi un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati (confr.: C.d.S. - Sez. I, 9 maggio 2011 n. 5369; C.d.S. - Sez. I, 28 febbraio 2011, n. 2580). E ciò è quello che si verifica nel caso di specie, in cui il Ministero prospetta che il parere gravato si pone in contrasto con numerose sentenze di questo Consiglio di Stato.

Quanto allo specifico rilievo rescindente formulato dal Ministero esso deve essere condiviso.

In effetti il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici oggetto del gravato parere è stato pure oggetto di una serie di ricorsi giurisdizionali, il cui insieme ricomprendeva anche le censure contenute nel ricorso straordinario n. 2998/2013 sulle quali il gravato parere si è pronunciato.

Quest'ultimo però, pronunciandosi per l'accoglimento del ricorso straordinario, esprime un orientamento che diverge da numerose sentenze di questo Consesso (v. C.d.S. - Sezione VI nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014), passate in giudicato, che invece hanno rigettato i rilievi contro quel concorso, ivi compresi tutti i rilievi contenuti nell'originario ricorso straordinario n. 2998/2013 oggetto del qui gravato parere (con riguardo alle prove scritte, violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90, nonché eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrarietà, dell'irragionevolezza, dell'irrazionalità e della contraddittorietà; erronea formulazione delle griglie di valutazione; difetto di motivazione quanto al giudizio conclusivo; illegittimità del verbale n. 12; illegittimità relativamente ai tempi di correzione degli elaborati; illegittima composizione della Commissione esaminatrice; violazione del D.P.R. n. 140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici quanto alle competenze richieste ai dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici componenti della Commissione).

Le sentenze di segno opposto al gravato parere sono relativamente recenti e coprono un arco temporale non ampio (gli anni 2014 e 2015), ma il loro numero e la loro omogeneità impongono di considerarle preciso indirizzo giuriprudenziale di questo Consiglio di Stato, e dunque di valutare favorevolmente il profilo rescindente della richiesta ministeriale di riesame.

Quanto al profilo rescissorio esso, a prescindere dall'approfondire questioni di rito connesse alla mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, è pure da accogliere poiché, come sopra si è rilevato, tutte le censure del ricorso straordinario oggetto del gravato parere sono già state respinte nelle citate definitive sentenze di questo Consiglio di Stato, che in questa sede la Commissione speciale condivide.

P.Q.M.

Esprime il parere che la domanda di riesame debba essere accolta.

Sotto il profilo rescissorio esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




















L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



Giancarlo Luttazi

Sergio Santoro


























IL SEGRETARIO

Gabriella Allegrini
Rispondi

Da: VALE A DIR....26/08/2015 17:38:46
DUNQUE? STO PAPIELLO CHE VUOL DIR?
Rispondi

Da: BOCCIATI26/08/2015 17:39:37
R
    I
       T
           I
               R
                     A
                            T
                                  E
                                        V
                                              I
  

PPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRR A TUTTI VOI!

Adesso pagherete pure i danni che ci avete arrecati con questo contenzioso!
Rispondi

Da: FINE DEL FORUM cari BOCCIATI!!!!!!!!!!!!!!!!26/08/2015 17:39:43
Numero 02442/2015 e data 26/08/2015




REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato


Adunanza della Commissione speciale del 26 agosto 2015


NUMERO AFFARE 02999/2013

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.


Domanda di riesame del parere n. 716/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalla professoressa Maria Giuseppina Giammetti per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'Avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011; nonché per l'annullamento della griglia di valutazione delle citate prove; del verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice con cui sono stati deliberati i criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte; dei decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 30 ottobre 2012 adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania; nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.



LA SEZIONE

Vista la domanda di riesame presentata dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.



Premesso:

1.1 - Con atto datato 16 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 17 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha chiesto il riesame del parere n. 716/2015 dell'11 marzo 2015 reso nell'Adunanza della Sezione seconda di questo Consiglio di Stato in data 5 novembre 2014 sul ricorso straordinario proposto dalla professoressa Maria Giuseppina Giammetti per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima sottocommissione nell'ambito della Commissione giudicatrice nominata per il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'Avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011. L'annullamento è stato, altresì, chiesto per la griglia di valutazione delle citate prove, per il verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice con cui sono stati deliberati i criteri di valutazione con la relativa griglia di valutazione delle due prove scritte, per i decreti del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012, del 30 ottobre 2012 adottati dal direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania, nonché per tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

Il parere (come gli analoghi due pareri di seguito indicati: parere n. 715/2015 dell'11 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 su ricorso straordinario proposto dalle professoresse Dorotea Rofrano, Maria Casaburi, Assunta Mancone e Luigina Ferrazzano; parere n. 703/2015 del 10 marzo 2015 reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 novembre 2014 proposto dalla professoressa Natalia Tiziana Campana) si è pronunciato per l'accoglimento del ricorso rilevando una evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da due membri della Commissione giudicatrice, ed ha assorbito gli altri motivi..

La domanda di riesame rileva il contrasto tra il citato parere di questa Sezione dell'11 marzo 2015 e le decisioni di questo Consiglio di Stato - Sezione sesta nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014.

1.2 - Con atto datato 16-17 aprile 2015 presentato direttamente alla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 i docenti Immacolata Corvino, Giuditta Iemma, Margherita Diana, Giuliana Novelli, Carmen Crisci, Maria Marino, Giovanna Falzarano, Emelde Melucci, Giulia Urciuolo, Maria Giuseppa Dolce, Anna Errichello, Sandra Salerni, Claudio Mola, Domenico Esposito, Vincenzo De Rosa, Piero De Luca, Paolo Graziano, Rosa Lastoria, Silvana Schioppa, Giuseppina Nugnes, Antonietta Ottaiano, Adele Passaro, Virginia Comune, Maria Rosaria Squillace, Fabiana Squillace, Antonella Torella, Maurizio Calenzo, Monica Sassi, Barbara Di Cereo, Clementina Esposito, Letizia Testa, Maria Palma, Adele D'angelo, Ida Catalano, Concetta Cosentino, Gabriella Clemente, Maria Domenica Torrombacco, Francesca Schiattarella, Maria Luisa Salvia, Gerardo Salzillo, Mariacarmela Iorio, Ersilia Montesano Maria Debora Belardo, Tiziana D'Aniello, Teresa Sasso, Nicola Di Muzio, Antonella Tafuri, Giovanni Aurilio, Teresa Orlando, Carmelina Patrì, Ferdinando Pirro, Marco Wolfler Calvo, Antonietta Cerrito, Angela Russo, Anna Molaro, Paola Vitolo, Nicolina Bova, Giulia Di Lorenzo, Roberta Di Iorio, Tommasina Paolella, Lea Celano, Carmela Testa, Antonietta Damiano, Rosalba Morese, Angela Sodano, compresi nella graduatoria finale del concorso oggetto del citato parere n. 716/2015 (nonché degli analoghi citati pareri n. 715/2015 e n. 703/2015) hanno prodotto un esposto in cui rilevano un contrasto del parere n. 716/2015 e dei citati pareri n. 715/2015 e n. 703/2015 analogo al contrasto già rilevato dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania e sopra indicato sub 1.1, nonché la mancata integrazione del contradditorio nei confronti degli esponenti e degli altri candidati indicati nella graduatoria finale del concorso in argomento.

I docenti concludono chiedendo alla Sezione seconda di revocare i pareri resi in data 5 novembre 2014 e respingere i ricorsi in essi esaminati, uniformandosi alle sentenze della sezione sesta sopra indicate e al relativo giudicato; e in subordine richiamare i pareri resi per poi assumerli all'esito del ristabilito contraddittorio, delle necessarie difese dei contro interessati e alla luce del giudicato formatosi sulle sentenze richiamate.

1.3 - Con atto datato 24 aprile 2015 e pervenuto a questo Consiglio di Stato il 27 aprile 2015 la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha proposto una seconda domanda di riesame, ribadendo e integrando le precedenti argomentazioni.

1.4 - Con parere interlocutorio n.1526/2015 del 19 maggio 2015, reso dalla Sezione seconda di questo Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato invitato a comunicare ai ricorrenti, ai controinteressati ed ai soggetti latori della richiesta di riesame, nonché alla Presidenza della Repubblica, le istanze di riesame presentate dall'Ufficio scolastico regionale, fissando un congruo termine per presentare memorie e controdeduzioni, nonché a trasmettere i suddetti adempimenti mediante una nuova relazione vistata dal Ministro.

1.5 - All'esito del citato parere interlocutorio n.1526/2015 l'originaria ricorrente professoressa Maria Giuseppina Giammetti ha prodotto, indirizzandola via PEC al Ministero una memoria (di 44 pagine) datata 18 giugno 2015 e documenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda di riesame e per l'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta dagli originari contro interessati, e in subordine per l'esame di tutte le censure formulate nel ricorso straordinario e per il suo accoglimento.

1.6 - Con atto presentato direttamente a questo Consiglio di Stato il 18 giugno 2015 e poi riproposto con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 la professoressa Giovanna Martano e altri 24 docenti hanno espresso memoria di costituzione per resistere al ricorso straordinario gravato, rilevando il giudicato ormai formatosi nei confronti di tutti i partecipanti al concorso in argomento e chiedendo il rigetto del gravame.

1.7 - Con atto presentato direttamente con posta elettronica certificata a questo Consiglio di Stato il 9 aprile 2015 e poi riformulato e trasmesso con la Relazione ministeriale di cui al successivo capo 1.7 il prof. Sergio Di Martino e altri 158 docenti hanno rilevato l'inammissibilità e infondatezza del ricorso introduttivo e aderito alla richiesta di riesame formulata dall'amministrazione.

1.8 - Il Ministero riferente ha adempiuto al parere interlocutorio con atti pervenuti a questo Consiglio di Stato 17 giugno e il 7 luglio 2015.

Considerato:

1.1 - Va preliminarmente osservato - così disattendendo il rilievo dalla originaria ricorrente - che tra le ipotesi eccezionali in cui è ammissibile una richiesta di riesame formulata dal Ministero riferente prima dell'emanazione del finale decreto presidenziale di decisione sul ricorso straordinario si annovera anche quella in cui si alleghi un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati (confr.: C.d.S. - Sez. I, 9 maggio 2011 n. 5369; C.d.S. - Sez. I, 28 febbraio 2011, n. 2580). E ciò è quello che si verifica nel caso di specie, in cui il Ministero prospetta che il parere gravato si pone in contrasto con numerose sentenze di questo Consiglio di Stato.

1.2 - Quanto allo specifico rilievo rescindente formulato dal Ministero esso deve essere condiviso.

In effetti il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici oggetto del gravato parere è stato pure oggetto di una serie di ricorsi giurisdizionali, il cui insieme ricomprendeva quasi tutte le censure contenute nel ricorso straordinario n. 02999/2013 sulle quali il gravato parere si è pronunciato.

Quest'ultimo però, pronunciandosi per l'accoglimento del ricorso straordinario, esprime un orientamento che diverge da numerose pregresse sentenze di questo Consesso (v. C.d.S. - Sezione VI nn. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 4348/2014, 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014, 4794/2014, 4795/2014, 4796/2014), passate in giudicato, che invece hanno rigettato i rilievi contro quel concorso, ivi compresi la gran parte dei rilievi contenuti nell'originario ricorso straordinario n. 2999/2013 oggetto del qui gravato parere (con riguardo alle prove scritte in generale: violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90, nonché eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrarietà, dell'irragionevolezza, dell'irrazionalità e della contraddittorietà; erronea formulazione delle griglie di valutazione; difetto di motivazione quanto al giudizio conclusivo; illegittimità del verbale n. 12; illegittimità relativamente ai tempi di correzione degli elaborati; illegittima composizione della Commissione esaminatrice; violazione del D.P.R. n. 140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici quanto alle competenze richieste ai dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici componenti della Commissione).

Le sentenze di segno opposto al gravato parere sono relativamente recenti e coprono un arco temporale non ampio (gli anni 2014 e 2015), ma il loro numero e la loro omogeneità impongono di considerarle preciso indirizzo giuriprudenziale di questo Consiglio di Stato, e dunque di valutare favorevolmente il profilo rescindente della richiesta ministeriale di riesame.

2. - Quanto al profilo rescissorio della richiesta esso, a prescindere dall'approfondire questioni di rito connesse alla mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, porta al rigetto del ricorso.

Gran parte delle censure del ricorso straordinario oggetto del gravato parere è stata già respinta nelle citate definitive sentenze di questo Consiglio di Stato sopra citate sub 1.2, e che in questa sede la Commissione speciale condivide.

Quanto ai residui specifici rilievi - formulati nel primo motivo del ricorso straordinario e assorbiti nel gravato parere - contro i giudizi della Commissione sulla prima e seconda prova scritta sostenute dalla ricorrente (nella parte in cui viene attribuito un punteggio di 13 trentesimi alla prima prova scritta e un punteggio di 22 trentesimi alla seconda prova, con conseguente giudizio di non ammissione alle prove orali) essi vanno disattesi.

In proposito il ricorso straordinario rileva in primo luogo che la Commissione giudicatrice ha indicato sei parametri di valutazione dell'elaborato scritto, definiti indicatori, ognuno dei quali suddiviso in diversi livelli dei descrittori, con valori da uno a cinque; e che il giudizio espresso dalla Commissione sugli elaborati della ricorrente è palesemente contraddittorio perché i giudizi sintetici attribuiti agli scritti nella predisposta griglia di valutazione si porrebbero in contrasto con il giudizio analitico-descrittivo conclusivo attribuito all'elaborato della ricorrente.

In particolare la contraddittorietà vi sarebbe perché relativamente alla prima prova scritta:

- nella griglia di valutazione, all'indicatore numero 5 "analisi e sintesi" viene attribuito un punteggio di due punti, mentre nel giudizio analitico sull'elaborato della ricorrente si afferma "le sintesiâ�� sono inadeguate"; però - rileva la ricorrente - la griglia di valutazione prevede per il livello "inadeguate" soltanto un punto;

- nella stessa griglia di valutazione, all'indicatore numero 4 "organicità e coerenza delle argomentazioni" viene parimenti attribuito un punteggio di due punti, mentre nel giudizio analitico sull'elaborato si afferma "le argomentazioniâ�� sono inadeguate"; però - rileva la ricorrente la griglia di valutazione prevede per il livello "inadeguate" soltanto un punto.

Questi rilievi sono inammissibili per difetto di interesse, perché contestano l'attribuzione all'elaborato della ricorrente di un punteggio maggiore (due punti) di quello di un punto che sarebbe spettato in base alla griglia di valutazione.

Il ricorso formula poi rilievi relativi alla seconda prova scritta e che afferma essere assolutamente pregiudiziali: alla voce dell'indicatore di valutazione avente come indicatore "capacità di argomentazioni" è stato assegnato il punteggio di cinque che è stato poi corretto a quattro; il giudizio analitico descrittivo conclusivo reca da ultimo l'indicazione "l'elaborato è pienamente rispondente alla consegna" e non corrisponderebbe al punteggio finale di 22 trentesimi. Ma questa priorità delle censure sulla seconda prova scritta è, a prescindere dal valutare la loro asserita fondatezza, da escludere, poiché risultando indenne il punteggio della prima prova scritta (pari a 13 trentesimi) dalle censure del ricorso (v. infra) risulta superfluo l'esame della censura avverso la valutazione della seconda prova scritta: anche a voler ritenere fondata l'asserzione la quale lamenta che la seconda prova scritta della ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio maggiore dei 22 trentesimi ottenuti, ed anzi il massimo punteggio di 30 trentesimi) la ricorrente non potrebbe comunque ottenere la perseguita ammissione alla prova orale, giacché l'articolo 10 del bando prevedeva l'ammissione alla prova orale solo per i ricorrenti che avessero ottenuto un punteggio non inferiore a 21 trentesimi in ciascuna prova scritta, punteggio assai lontano dai 13 trentesimi che, attribuiti alla prima prova scritta, superano - come sopra anticipato e di seguito meglio esposto - le censure del ricorso.

Ed invero a fronte del giudizio analitico descrittivo conclusivo sulla prima prova scritta della ricorrente ("l'elaborato non focalizza le tematiche richieste. Le sintesi, le argomentazioni e i giudizi critici sono inadeguate. Non approfondite le tematiche della integrazione e della inclusione come pure le tematiche del POF") le argomentazioni del ricorso, che si avvale in proposito di un autorevole parere pro veritate esterno, non sono tali da dimostrare nel sopra indicato giudizio gravi vizi logici o palesi carenze valutative (unici vizi che, come lo stesso ricorso ammette, consentono il sindacato di legittimità sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso).

Infatti la descrizione, che il parere pro veritate integra con favorevoli commenti, del contenuto della prima prova scritta della ricorrente non reca la specifica dimostrazione che il sopra riportato giudizio analitico descrittivo conclusivo sia affetto da quei gravi logico valutativi tali da portare ad un annullamento per vizi di legittimità del giudizio della Commissione di concorso.

P.Q.M.

Esprime il parere che la domanda di riesame debba essere accolta.

Sotto il profilo rescissorio esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



Rispondi

Da: .......... 26/08/2015 17:40:37
BOOM BOOM BOOM
TRE BOMBE!!!!!
Ahahahah
Rispondi

Da: FINE DEL FORUM cari BOCCIATI!!!!!!!!!!!!!!!!26/08/2015 17:41:16
VALE A DIR....    26/08/2015 17.38.46
DUNQUE? STO PAPIELLO CHE VUOL DIR?

Tu caro bocciato NON PUOI CAPIRLO e io NON TE LO SPIEGO!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: sarò cretino26/08/2015 17:43:37
ma non ho compreso le possibili conseguenze...
Rispondi

Da: FINE DEL FORUM cari BOCCIATI!!!!!!!!!!!!!!!!26/08/2015 17:45:19
Da: sarò cretino    26/08/2015 17.43.37
ma non ho compreso le possibili conseguenze...

INFATTI SEI STATO BOCCIATO.... se non comprendi NON PREOCCUPARTI
Rispondi

Da: ma non ho compreso le possibili conseguenze...26/08/2015 17:49:29
.... perciò sei stato bocciato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: palesus26/08/2015 17:49:43
Adesso scenderanno in campo i sapientoni a dire che abbiamo letto male ....che il CDS dà ragione ai ricorrenti .
Forza
Rispondi

Da: sarò cretino26/08/2015 17:50:07
a dire il vero sono idoneo e occupo una posizionealtissima in graduatoria.
Rispondi

Da: ...............................................26/08/2015 17:51:57
il papiello vuol dire che presto ci saranno le nomine!!io nn sono direttamente interessata , ma auguro a tutti coloro che per la loro ciucciaggine hanno fatto soffrire persone innocenti e preparate lo stesso destino e di sbattere come l'onda del mare e non trovare via d'uscita...vergognatevi gentaglia immonda!!
Rispondi

Da: (in)giustizia amministrativa26/08/2015 17:55:41
Non ci sono parole.

Resta solo da sperare nella giustizia ordinaria.
Rispondi

Da: Non essere così sprezzante26/08/2015 17:56:04
Vi aspetta ancora l'indagine penale.
Rispondi

Da: sarò cretino26/08/2015 17:56:46
ma sarò preside, a quanto pare
Rispondi

Da: palesus26/08/2015 17:57:36
Condivido
Rispondi

Da: palesus26/08/2015 17:58:19
Condivido
Rispondi

Da: Alla chiusura delle indagini26/08/2015 17:58:39
sapremo chi è la vera "gentaglia immonda".
Rispondi

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