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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi
centottanta posti di magistrato tributario.
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| Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.51 del 7/7/2026 |
| Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Località: | Nazionale |
| Codice atto: | 26E03867 |
| Sezione: | Amministrazioni centrali |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | 180 |
| Scadenza: | 6/8/2026 |
Forum di discussione
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento della giustizia tributaria
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, recante il regolamento per il concorso in
magistratura;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, recante la disciplina dell'ordinamento giudiziario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni, concernente norme di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, concernente norme sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive
modificazioni, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le
domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive
modificazioni, concernente anagrafe e censimento degli italiani
all'estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, recante la legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 concernente
norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;
Visti, in particolare, gli articoli 4 e seguenti del decreto
legislativo n. 545 del 1992, che disciplinano le modalita' di
svolgimento del concorso per esami per la nomina di magistrato
tributario, nonche', rispettivamente, gli articoli 17 e seguenti che
disciplinano il funzionamento del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria;
Tenuto conto che per la copertura dei posti di magistrato
tributario nella Provincia di Bolzano, di cui all'art. 4, comma 7,
del decreto legislativo n. 545 del 1992 si applicano gli specifici
requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752
del 1976;
Ritenuto che per la copertura dei posti di magistrato tributario
nella Provincia di Bolzano si provvedera' con un apposito bando,
tenuto conto che ai sensi degli articoli 33 e 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 occorre determinare
preventivamente la pianta organica delle Corti di giustizia
tributaria con sede nella citata provincia e il numero dei posti da
mettere a concorso determinato, in relazione alle vacanze, su
delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
d'intesa con la Provincia di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto n. 487 del 1994, il
quale prevede la tutela in favore del genere meno rappresentato nella
qualifica messa a concorso, tramite applicazione di un titolo di
preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera o), del medesimo
decreto;
Ravvisato che alla data del 31 dicembre 2025 risulta una
differenza nell'organico complessivo, superiore alla misura del 30%,
essendo il genere femminile il meno rappresentato;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare
l'art. 24, comma 1, lettera d-bis), che assegna al Ministero
dell'economia e delle finanze le funzioni di spettanza statale in
materia di gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati
tributari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni,
recante l'istituzione del servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente il codice in materia di protezione dei
dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' recante delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni, concernente la nuova disciplina dell'accesso in
magistratura e successive modificazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
n. 160 del 2006, relativi alla formazione ed alla disciplina dei
lavori della commissione di concorso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
maggio 2009, recante disposizioni in materia di rilascio e di uso
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni,
recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', nonche' in materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, concernente il Codice dell'ordinamento militare;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, e il Piano nazionale per la ripresa e
la resilienza (PNRR), con particolare riguardo alla «Riforma della
giustizia tributaria»;
Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di giustizia e di
processi tributari;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, che ha
autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere
nell'anno 2026 le unita' di magistrati non assunte a seguito della
conclusione della procedura di interpello di cui al comma 4 del
medesimo art. 1, aumentate di duecentosettantadue unita';
Visto l'art. 1, comma 10-bis, della legge n. 130 del 2022, come
modificato dall'art. 1, comma 140, lettera a), n. 2.2), della legge
30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto, nell'ambito delle facolta'
assunzionali per l'anno 2026 previste dal comma 10, un'ulteriore
procedura da bandire con le specifiche modalita' in deroga a quella
ordinaria di cui agli articoli 4 e ss. del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 e il comma 10-ter della legge n. 130 del 2022,
come modificato dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19
febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 20
aprile 2026, n. 50, che ha modificato le modalita' di svolgimento
della prova scritta di cui al predetto comma 10-bis;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni
pubbliche, e, in particolare, l'art. 20, comma 2-ter, che ha
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il
Dipartimento della giustizia tributaria;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 273 del 24 novembre 2025,
recante «Modifiche al decreto 30 settembre 2021 concernente
l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del vice Ministro dell'economia e delle finanze
del 25 luglio 2023, il quale definisce le modalita' di versamento del
contributo di euro 50,00 posto a carico dei candidati;
Visto il decreto del direttore generale della giustizia
tributaria del 30 maggio 2024, che ha bandito una procedura
concorsuale per centoquarantasei posti di magistrato tributario;
Visto l'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
che, in relazione al concorso di cui sopra, prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle facolta'
assunzionali relative ai magistrati tributari autorizzate per l'anno
2026 dall'art. 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, possa
chiedere al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di
assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della
graduatoria, un ulteriore numero di posti non superiore al doppio del
decimo di quelli messi a concorso;
Vista la nota prot. 9 del 15 aprile 2026 con cui il Ministro
dell'economia e delle finanze ha esercitato la facolta' prevista
dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria n. 423 del 24 marzo 2026, con cui ha assegnato ulteriori
ventisette posti ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine
della graduatoria;
Viste le delibere del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria n. 745 e n. 746 del 16 giugno 2026, con le quali il
Consiglio prende atto della formale rinuncia pervenuta da parte di
due vincitori del bando di cui al decreto del direttore generale
della giustizia tributaria del 30 maggio 2024 per centoquarantasei
posti e li dichiara decaduti dall'incarico di magistrati;
Vista la nota prot. 7905 del 17 giugno 2026, con la quale il
Dipartimento della giustizia tributaria ha trasmesso al Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria lo schema di bando per l'avvio
della procedura concorsuale per centosettantanove unita' di
magistrati tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 10, secondo
periodo, della legge n. 130 del 2022;
Viste la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria n. 777 del 30 giugno 2026, con la quale il Consiglio
prende atto della formale rinuncia pervenuta da parte di un ulteriore
vincitore del bando di cui al decreto del direttore generale della
giustizia tributaria del 30 maggio 2024 per centoquarantasei posti e
lo dichiara decaduto dall'incarico di magistrato;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria n. 778 del 30 giugno 2026, che approva il bando di
concorso per il reclutamento di centottanta unita' di magistrati
tributari, ai sensi dell'art. 1, commi 10-bis e 10-ter della legge n.
130 del 2022;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto concorso, per esami, a centottanta posti di
magistrato tributario.
2. Alla procedura concorsuale di cui al presente decreto non si
applica la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3, della legge
del 31 agosto 2022, n. 130.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
a. sia cittadino italiano;
b. abbia l'esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
f. sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in
Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali
(classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi
equiparati;
g. sia in regola con il pagamento del contributo alle spese per
il concorso ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 5, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine il candidato deve
procedere, tramite il servizio PagoPA, al versamento della somma di
euro 50,00 nel termine di presentazione della domanda di cui al
successivo art. 3, comma 1. Il contributo non e' rimborsabile.
L'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche
escludendo chi non ottemperi a quanto sopra;
h. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
Art. 3
Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda,
ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al primo giorno
non festivo successivo.
2. Della pubblicazione del bando si da' notizia sul Portale
«inPA» e sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia
e delle finanze: https://www.mef.gov.it
3. Il candidato dovra' inviare la domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del form di candidatura
sul Portale unico del reclutamento «inPA», disponibile all'indirizzo
internet https://www.inpa.gov.it/ - previa registrazione sullo stesso
Portale.
4. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della
domanda devono essere completati entro le ore 23,59 del termine
indicato nel comma 1. Tale termine e' perentorio e la data di
presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e'
certificata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della
procedura di invio, dal Portale «inPA». Allo scadere del termine
ultimo per la partecipazione, non sara' piu' consentito l'invio della
domanda. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu'
invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata
cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e
prive di effetto.
5. Non e' ammessa altra modalita' di compilazione e di invio
della domanda di partecipazione al concorso.
6. Dopo aver presentato la domanda, il candidato effettuera' la
stampa della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che dovra'
essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva.
7. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel presente
bando di concorso. Il provvedimento di esclusione e' pubblicato,
almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova
preselettiva, sul sito internet istituzionale del Ministero
dell'economia e delle finanze: https://www.mef.gov.it/ - tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
degli interessati.
8. L'aspirante candidato deve dichiarare nella domanda:
a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla
residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui
intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al
concorso, unitamente a un recapito telefonico;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;
f) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo
e di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in
forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni
ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di
legge o contrattuale, o dichiarato decaduto per aver conseguito la
nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile;
g) il titolo di studio posseduto, richiesto ai fini della
partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se
il titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso
e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano,
o dichiarare che ha provveduto a richiederne l'equiparazione ovvero
impegnarsi a presentare istanza di riconoscimento alla competente
autorita' in base alle vigenti disposizioni normative;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere in
corso procedimenti penali, ne' procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a
proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. Coloro che hanno in corso procedimenti penali,
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel
casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno
notizia al momento della candidatura, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
i) di avere l'esercizio dei diritti civili;
j) di essere di condotta incensurabile;
k) di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini
preliminari;
l) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio
di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
m) di essere fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui
aspira;
n) se, nel caso in cui sia persona con disabilita' o disturbi
specifici di apprendimento, abbia l'esigenza, rispettivamente, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, di essere assistito durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilita' o lo strumento compensativo in relazione al
proprio disturbo, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da comprovare allegando alla domanda sul portale
Inpa l'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura
pubblica in relazione all'handicap/disturbo diagnosticato. Il
candidato, nei 15 giorni successivi alla scadenza del bando, dovra'
inviare la documentazione in originale all'indirizzo di posta
elettronica certificata: dgt.concorsi@pec.mef.gov.it;
o) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie esonerate
dalla prova preselettiva, di cui al successivo art. 7, comma 3;
p) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese,
spagnolo e tedesco;
q) il versamento del contributo alle spese del concorso, come
specificato nel precedente art. 2, comma 1, lettera g).
9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato, ovvero
nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal
candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della
mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo di cui al
comma 8, lettera d), indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
10. La domanda di partecipazione inviata secondo le modalita'
indicate nel presente articolo si intende sottoscritta.
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
1. Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state
inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del
presente decreto.
2. L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata
dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per
l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal
bando di concorso. I candidati che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva
alla procedura.
3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante
le prove scritte, e' causa di esclusione dal concorso ed equivale ad
inidoneita'. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneita'
l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa
abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata
da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che
l'elaborato sia stato reso riconoscibile.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La commissione di concorso e' nominata, entro il quindicesimo
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria ed e' composta, ai sensi dell'art. 4-quater del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal presidente di una Corte di
giustizia tributaria di secondo grado o di primo grado, che la
presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari,
ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici
anni di anzianita', da quattro professori universitari di ruolo, di
cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario e due
titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di
esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale,
nonche' da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del
Consiglio nazionale forense, e da due dottori commercialisti con
almeno quindici anni di anzianita', nominati su proposta del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
2. Non possono essere nominati componenti della commissione
coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi
titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al
concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e
contabile.
3. Con il decreto di cui al comma 1, o con successivo decreto,
possono essere nominati i componenti supplenti destinati a sostituire
i titolari in caso di assenza o di impedimento.
4. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione
della commissione, il Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non
hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni.
5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a
riposo da non piu' di due anni che, all'atto della cessazione dal
servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,
terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle
lingue indicate al momento della presentazione della domanda dai
candidati ammessi alla prova orale. I commissari, nominati ai sensi
del presente comma, partecipano in soprannumero ai lavori della
commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate,
limitatamente alle prove orali relative alle materie delle quali sono
docenti.
7. Le attivita' di segreteria della commissione e delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo
dell'area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare
del competente ufficio del Dipartimento della giustizia tributaria
del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 6
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, che puo' avere luogo anche in sedi
decentrate e in date o sessioni diverse, previa intesa con il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e' realizzata con
l'ausilio di strumenti informatizzati e consiste nella soluzione di
75 quesiti come individuati nel comma 6. Il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' avvalersi, per la predisposizione e la
formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel
settore della selezione delle risorse umane.
2. In caso di avvalimento dei soggetti di cui al comma 1, i
quesiti formulati sono resi disponibili esclusivamente a favore del
presidente della commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'art.
5, la quale successivamente provvede alla loro validazione.
3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 13
ottobre 2026, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero
dell'economia e delle finanze: https://www.mef.gov.it - verra' data
comunicazione riguardo alla pubblicazione dei quesiti validati dalla
commissione e al diario della prova preselettiva. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
4. I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal
concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti a
presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la sede, nel
giorno ed ora indicati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di
validita', nonche' la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso.
6. La prova preselettiva consiste nella soluzione di 75 quesiti a
risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti,
attinenti alle materie di diritto civile (15 quesiti), diritto
processuale civile (15 quesiti), diritto tributario (20 quesiti),
diritto processuale tributario (10 quesiti) e diritto commerciale (15
quesiti). Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta.
7. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata
attribuendo i seguenti punteggi:
+1 punto per ogni risposta esatta;
- 0,33 punti per ogni risposta errata o multipla;
0 punti per ogni mancata risposta.
Il punteggio conseguito al termine della prova preselettiva non
concorre alla determinazione del punteggio complessivo della
graduatoria finale.
8. Durante la prova i candidati non possono comunicare tra di
loro e non possono avvalersi di codici, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e
qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
9. Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo
svolgimento della prova preselettiva, la commissione d'esame o il
comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso.
10. La mancata partecipazione alla prova preselettiva, salvi i
casi di esonero di cui al successivo art. 7, comma 3, comporta
l'automatica esclusione dei candidati dal concorso.
11. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e impreviste,
si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
preselettive, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative al rinvio
e al nuovo calendario saranno ugualmente diffuse mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonche' sul sito internet istituzionale
del Ministero dell'economia e delle finanze: https://www.mef.gov.it
12. Il mancato superamento della prova preselettiva non rileva ai
fini e per gli effetti di cui all'art. 4-bis, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo n. 545 del 1992.
Art. 7
Ammissione alla prova scritta
1. Alla successiva prova scritta e' ammesso un numero di
candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Accedono,
altresi', alla prova scritta coloro che hanno riportato lo stesso
punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso.
2. L'elenco dei candidati che hanno partecipato alla prova
preselettiva, utilmente collocati in graduatoria e pertanto ammessi a
sostenere la prova scritta, e' pubblicato sul sito internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze:
https://www.mef.gov.it - con valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
3. Sono esonerati dalla prova preselettiva ed ammessi comunque
alla prova scritta:
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'art.
4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di
invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art.
20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8
Prova scritta
1. La prova scritta si svolgera' nelle date e nella sede di cui
al diario, contenente la disciplina delle prove d'esame, che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' sul sito internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze:
https://www.mef.gov.it - Tale pubblicazione avra' valore di notifica
a tutti gli effetti di legge, sia per i candidati che siano risultati
ammessi all'esito della prova preselettiva, sia per coloro che hanno
diritto all'esonero dalla stessa.
2. Con le stesse modalita' e con lo stesso valore di notifica di
cui al comma precedente, verra' data notizia di eventuali
differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle
prove scritte; in ogni caso, i candidati dovranno presentarsi, senza
alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite
per le operazioni preliminari e lo svolgimento delle prove scritte.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati,
di cui il primo vertente sul diritto tributario e il secondo sul
diritto civile o commerciale con profili di carattere tributario, da
individuarsi mediante sorteggio pubblico effettuato nell'imminenza
della prova.
4. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di otto ore
dalla dettatura della traccia.
5. Ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.
1860, come modificato dall'art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto
2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, i
candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle
leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalita' che verranno
determinate nel decreto del Ministro di adozione del diario delle
prove scritte.
6. Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 9
Ammissione alla prova orale
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato
della prova scritta.
2. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora
la valutazione del primo risulti inferiore a diciotto trentesimi.
3. I risultati della prova scritta verranno resi disponibili sul
sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze: https://www.mef.gov.it
4. Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova
orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascun elaborato, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere detta prova.
Art. 10
Prova orale
1. La prova orale verte sulle seguenti materie:
a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale tributario;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale;
f) diritto dell'Unione europea;
g) contabilita' aziendale e bilancio;
h) elementi di informatica giuridica;
i) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato
all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le
seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
2. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio
non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova
orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua
straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva - tra prova
scritta e prova orale - non inferiore a novanta punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.
Art. 11
Termini per la produzione dei titoli di preferenza e della
documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge
1. I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 12, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. I documenti
comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un
documento di identita', devono pervenire, con le modalita'
individuate nel successivo art. 16, comma 1, lettere b) e c),
all'ufficio concorsi magistrati tributari del Dipartimento della
giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a
pena di decadenza entro il giorno in cui il candidato sostiene la
prova orale.
2. I concorrenti che hanno sostenuto la prova orale con esito
positivo sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di legge
eventualmente richiesti, con le modalita' e nei termini all'uopo
indicati dall'ufficio competente.
Art. 12
Titoli di preferenza a parita' di merito
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a
parita' di merito, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor
civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi
e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel
settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente
sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito
all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria
attivita';
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nel Ministero dell'economia e delle
finanze, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in
ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella
fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello
Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di quanto disposto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) appartenenza al genere femminile in quanto genere meno
rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura, in
relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre;
p) minore eta' anagrafica.
Art. 13
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il
totale del punteggio complessivo conseguito. Per la formulazione
della graduatoria definitiva, a parita' di punteggio, si terra' conto
degli eventuali titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici
impieghi di cui al precedente art. 12.
2. La commissione esaminatrice del concorso per magistrato
tributario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria, con le eventuali osservazioni
del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria adotta
la delibera di approvazione della graduatoria e quella di nomina dei
vincitori entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. I
rispettivi decreti riguardanti l'approvazione della graduatoria e la
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro dell'economia e delle
finanze entro venti giorni dalla ricezione della delibera. La
graduatoria e' pubblicata senza ritardo sul sito internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze:
https://www.mef.gov.it e dalla pubblicazione decorre il termine di
trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre
reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria
sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Art. 14
Nomina a magistrato tributario
1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso di cui
al presente decreto sono classificati secondo la graduatoria formata
ai sensi del precedente art. 13 e, nello stesso ordine, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati magistrati
tributari nei limiti dei posti messi a concorso.
2. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo di controllo e sotto condizione risolutiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali sono forniti dai candidati attraverso il
Portale nazionale del reclutamento InPA in capo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che li
tratta, in qualita' di titolare autonomo del trattamento, per la
gestione servizi di registrazione e di compilazione del curriculum
vitae.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, accreditato presso
il Portale InPA tratta gli stessi dati, in qualita' di titolare
autonomo, per le finalita' di gestione del concorso. I dati sono
contenuti presso una banca dati automatizzata e conservati anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dalla
procedura. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti del Capo III del Regolamento UE n.
2016/679 e puo' esercitarli con le modalita' previste dal regolamento
stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
giustizia tributaria - Direzione normativa, affari giuridici e
magistrati - Ufficio VII, responsabile del trattamento per il
concorso.
3. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
degli articoli 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 e' resa
pubblica sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia
e delle finanze: https://www.mef.gov.it
Art. 16
Comunicazioni con i candidati
1. Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono
comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura
concorsuale, con una delle seguenti modalita':
a. dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria
all'indirizzo: dgt.concorsi@mef.gov.it
b. dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata
all'indirizzo: dgt.concorsi@pec.mef.gov.it
c. per posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della giustizia
tributaria - Direzione normativa, affari giuridici e magistrati -
Ufficio VII - via dei Normanni n. 5 - 00184 Roma.
2. Per problemi tecnici inerenti alla procedura informatica
relativa alla presentazione della domanda, scrivere a
inpa@funzionepubblica.it specificando la procedura concorsuale, il
proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici.
3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Roma, 1° luglio 2026
Il direttore generale: Sirianni
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