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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Concorso per il corso di dottorato di ricerca in ingegneria delle
strutture - XVI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 22/12/2000
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Località:Roma  (RM)
Codice atto:00E11824
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/1/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor
Vergata";
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita' con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' le
convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1168 del 10 maggio 1999 con cui e'
stato emanato il "regolamento per l'istituzione e l'organizzazione
del dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste
dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Roma "Tor Vergata" pervenute;
Vista la delibera del nucleo di valutazione interna dell'Ateneo
con cui viene espresso parere favorevole all'istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca, purche' ci sia la disponibilita' delle risorse
finanziarie necessarie all'attivazione dei corsi stessi;
Vista la delibera del senato accademico del 19 settembre 2000,
con cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21
settembre 2000 con cui viene approvata l'istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il XVI ciclo del corso di dottorato di ricerca in
ingegneria delle strutture.
Per il predetto corso viene indicata di seguito la denominazione,
i posti messi a concorso, le borse di studio disponibili, i
finanziatori, anche esterni all'Ateneo, dei quali si sono acquisite
lettere d'impegno, la durata del corso, il dipartimento di questo
Ateneo, sede organizzativa del dottorato, le eventuali sedi
consorziate, di cui si sono acquisite le lettere d'impegno, gli
eventuali indirizzi del corso, il coordinatore, le modalita' di
ammissione, nonche' la lingua o le lingue straniere di cui verra'
verificata la buona conoscenza.
 
Facolta' di ingegneria dottorato di ricerca in ingegneria delle
strutture
 
Settore scientifico-disciplinare: H07A;
Posti totali a concorso: n. 3;
Borse di studio finanziate dall'ateneo: n. 1;
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 2;
Enti finanziatori borse esterne: CNR - Dipartimento attivita'
scientifiche;
Durata: 3 anni;
Coordinatore: prof. Franco Maceri - tel. 06/72597091 - e-mail:
maceriing.uniroma2.it;
Dipartimento: ingegneria civile edile;
Modalita' di accesso: tema, colloquio e titoli;
Lingua/e straniera/e colloquio: inglese, francese.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di
laurea conseguita in Italia o di titolo accademico equivalente
conseguito presso Universita' straniere e riconosciuto dalle
autorita' accademiche.
Qualora il titolo straniero non sia gia' stato riconosciuto,
sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale
il candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai
soli fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati
dovranno allegare alla domanda di concorso i documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane nel paese di provenienza, secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea entro il 31 dicembre 2000. In tal caso,
l'ammissione verra' disposta "con riserva" e il candidato sara'
tenuto a presentare, a pena di decadenza, la relativa
autocertiticazione della laurea entro il 20 gennaio 2001.

                               Art. 3.
 
Cittadini extracomunitari
 
I cittadini extracomunitari che abbiano superato positivamente le
prove di esame, qualora non figurino tra gli assegnatari delle borse
di studio, sono ammessi al corso di dottorato in soprannumero. In
questo caso sono tenuti al versamento dei contributi di iscrizione e
frequenza previsti per il dottorato di ricerca.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", redatta in carta
libera, secondo il modello disponibile presso il settore dottorati
dell'Ateneo, via Orazio Raimondo, 18, quinto piano, stanza n. 565, o
prelevabile presso il sito internet
www.uniroma2.it/dottorato/domanda.htm, dovra' pervenire al predetto
settore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale con una delle seguenti modalita':
1) consegna al settore dottorati dell'Ateneo (che rilascera'
apposita ricevuta), sito al quinto piano, stanza n. 565,
dell'edificio Romanina dell'Ateneo, via Orazio Raimondo, 18, aperto
con il seguente orario: esclusivamente nei giorni di martedi' e
giovedi' dalle ore 10 alle ore 12;
2) spedizione tramite servizio postale (fa fede il timbro
postale di partenza) a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" - settore dottorati di
ricerca, via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma. Sulla busta dovra'
essere apposta la seguente dicitura "Domanda di partecipazione al
concorso di dottorato di ricerca".
I candidati in possesso di titolo accademico non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda un
certificato di laurea con gli esami sostenuti tradotto e legalizzato.
Ove il candidato intenda partecipare a piu' concorsi dovra'
presentare altrettante domande. Nella domanda, da redigersi in lingua
italiana, il candidato dovra' dichiarare con precisione, sotto la
propria responsabilita':
1) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
telefono, e-mail e recapito eletto agli effetti del concorso.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano e l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
2) la propria cittadinanza;
3) l'esatta denominazione del carso di dottorato per il quale
presenta domanda;
4) la laurea posseduta o che si conseguira', con la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo accademico conseguito presso una universita'
straniera. Se il titolo straniero e' gia' stato dichiarato
equipollente il candidato dovra' indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza;
5) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;
7) di autorizzare, ai sensi della legge n. 675/1996,
l'amministrazione a trattare, per fini istituzionali, i propri dati
personali, contenuti nella domanda di partecipazione.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda i
documenti indicati all'art. 2.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno
fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap,
dell'ausilio necessario, nonche' della eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
I candidati povranno allegare alla domanda di partecipazione,
pena l'esclusione dalla valutazione comparativa della commissione
giudicatrice, i titoli e un elenco degli stessi.
Non saranno presi in considerazione i titoli inviati
separatamente dalla domanda di ammissione al concorso o spediti
successivamente, nonche' i titoli che, pur conseguiti nel termine di
scadenza del concorso, non siano stati dichiarati ed elencati nella
domanda di partecipazione.
I titoli presentati e non richiesti entro trenta giorni dalla
conclusione del concorso non verranno piu' restituiti.
I titoli dichiarati nella domanda di ammissione e non allegati
non verranno presi in considerazione.
I documenti, i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere
presentati in originale o copia conforme all'originale anche con
dichiarazioni sostitutive, secondo le modalita' previste dagli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1993, n. 403. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, possono avvalersi delle suddette dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani, mentre i cittadini
extracomunitari non residenti in Italia non possono avvalersi di tali
dichiarazioni sostitutive.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini
appartenenti all'Unione europea possono allegare alla traduzione in
lingua italiana una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
che ne attesti la conformita' al testo straniero.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
eventuale dispersione di domande di concorso e di comunicazioni,
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali, telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

                               Art. 5.
 
Esclusioni
 
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata o spedita oltre il
termine stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia stata presentata o spedita prima della
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale;
c) la cui domanda sia priva della firma del candidato.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione del concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino al
provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti.
L'esclusione e' disposta con decreto rettorale motivato del quale
sara' data integrale comunicazione all'interessato.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il rettore, con decreto motivato, dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le
modalita' di cui al precedente comma.
Sara' inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 6.
 
Prove di ammissione
 
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
La commissione giudicatrice dispone del seguente punteggio per
ciascuna prova, differenziato a seconda della tipologia di esame:
esame di ammissione consistente in un tema, colloquio e titoli:
tema: 35/100;
punteggio minimo per essere ammessi al colloquio: 24/100;
colloquio: 35/100;
titoli: 30/100;
punteggio minimo per l'idoneita' al concorso: 60/100.
La prova scritta dovra' essere svolta da tutti i candidati, di
norma in lingua italiana, fatto salvo che, con precise motivazioni,
la commissione giudicatrice autorizzi lo svolgimento del tema in
lingua straniera.
Le date delle prove, scritte e orali, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 21
novembre 2000 e saranno disponibili a partire dalla stessa data al
seguente indirizzo internet:
http://www.uniroma2.it/dottorato/prove.htm> Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera postale.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca, nominata dal rettore su proposta del collegio
dei docenti, sara' composta dal coordinatore del corso o suo delegato
e da altri due docenti o ricercatori appartenenti al collegio.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, presso la sede di
esame. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e nella eventuale
valutazione dei titoli.
In caso di parita' merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche.
Le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso l'affissione
all'albo del settore dottorati di ricerca dell'ateneo e la
pubblicazione su internet al seguente indirizzo:
http://www.uniroma2.it/dottorato/graduatorie.htm> Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce di aventi diritto,
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 9.
 
Iscrizione
 
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire, tramite servizio postale, al settore dottorati di ricerca,
via Orazio Raimondo, 18, quinto piano, stanza n. 565 - 00173 Roma (in
caso di spedizione via posta sulla busta dovra' essere chiaramente
riportata la dicitura: "Domanda di iscrizione ai corsi di dottorato
di ricerca") entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di affissione e pubblicazione su internet della graduatoria, la
sottoelencata documentazione in carta libera:
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
fotocopia di un valido documento di identita';
due fotografie in formato tessera;
eventuale copia della ricevuta del versamento previsto
dall'art. 12.
Il fac-simile della domanda di iscrizione potra' essere ritirato
presso il settore dottorati di ricerca o stampato dal sito internet
al seguente indirizzo:
http://www.uniroma2.it/dottorato/iscrizione.htm> Non si terra' conto delle domande di iscrizione consegnate o
inviate oltre il termine previsto dal presente articolo.
Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
di non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro
dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione;
di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un corso di dottorato;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di
attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di
dottorato.
Qualora divenga assegnatario della borsa di studio, dovra'
dichiarare:
di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualunque titolo conferita, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo lordo
superiore all'importo di L. 18.000.000 e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito.
I cittadini comunitari non italiani devono inoltre dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

                              Art. 10.
 
Subentri
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati nell'articolo precedente saranno
considerati rinunciatari e i posti vaganti saranno assegnati ad altri
aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria.
Nei due giorni successivi alla scadenza del termine per
l'iscrizione verra' esposto presso il settore dottorati di ricerca e
verra' pubblicato sul sito internet:
http://www.uniroma2.it/dottorato/subentro.htm l'elenco dei posti
resisi disponibili per il subentro dei candidati risultati idonei.
Tutti i candidati risultati idonei che desiderino subentrare nei
posti vacanti dovranno presentare o inviare la domanda di subentro al
settore dottorati di ricerca entro il termine perentorio di sette
giorni dalla predetta affissione.
Nei due giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di subentro verra' esposto presso il
settore dottorati di ricerca e verra' pubblicato su sito internet:
http://www.uniroma2.it/dottorato/graduatorie.htm l'elenco degli
ammessi al corso che hanno presentato domanda di subentro. I predetti
dottorandi dovranno regolarizzare, tramite domanda di iscrizione, la
loro posizione entro i successivi sette giorni.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine
definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle
commissioni giudicatrici.
In presenza di una o piu' borse di studio con tema di ricerca
vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle
predette borse di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene
definita dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine di
graduatoria (per esempio: la commissione puo' assegnare, in presenza
di due borse complessive, di cui una dell'ateneo e una di un ente
esterno, al primo in graduatoria una borsa finanziata da ente esterno
e al secondo una borsa del-l'ateneo).
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono un reddito annuo superiore all'importo di L. 18.000.000.
La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno del
superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa di
studio e' di L. 20.450.000, comprensivo del contributo previdenziale
INPS a gestione separata e della quota annuale assicurativa a carico
del percettore della borsa.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo
massimo della meta' della durata del corso di dottorato di ricerca.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

                              Art. 12.
 
Contributi per l'accesso e per la frequenza
 
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento annuale di una quota
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei
contributi d'iscrizione e frequenza.

                              Art. 13.
 
Obblighi dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il
coordinatore puo' disporre l'esclusione dal corso, con l'eventuale
decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che sospendano
l'attivita' di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o
dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
Il collegio dei docenti puo', inoltre, escludere dal corso i
dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo non superiore a un anno per maternita', servizio militare e
grave e documentata malattia.
I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro
sette giorni dalla presentazione dei documenti di rito al settore
dottorati dell'ateneo di concordare con il coordinatore l'attivita'
di studio e di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione
dal corso.
I dottorandi titolari di borsa di studio hanno diritto alla borsa
solo dopo aver effettuato trenta giorni di frequenza e/o attivita' di
ricerca del dottorato.

                              Art. 14.
 
Conseguimento del titolo
 
Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a
superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico, presentando una
dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono
accertati da apposita commissione.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.

                              Art. 15.
 
Tutela della privacy
 
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.

                              Art. 16.
 
Norme finali
 
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 - regolamenti in materia di
dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
13 luglio 1999, al decreto rettorale dell'Universita' degli studi di
Roma "Tor Vergata" n. 1168 del 10 maggio 1999 - regolamento per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
Roma, 27 novembre 2000
Il rettore: Finazzi Agro'

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