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UNIVERSITA' DEL SALENTO

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXIV ciclo - I bando

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.91 del 21/11/2008
Ente:UNIVERSITA' DEL SALENTO
Località:Lecce  (LE)
Codice atto:8E011117
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/12/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce emanato con
decreto rettorale n. 231 del 19 febbraio 2004 e per ultimo modificato
con decreto rettorale n. 2443 del 10 novembre 2006 a seguito del
quale l'Universita' degli Studi di Lecce ha assunto la denominazione
di Universita' del Salento;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca del 18 giugno 2008 con cui e' stato rideterminato
l'importo delle borse di studio;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica in data 30 aprile 1999 n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 622
del 16 marzo 2007;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' del Salento
emanato con decreto rettorale n. 1280 del 16 giugno 2008;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso l'Universita' del Salento avanzate dai
consigli di dipartimento;
Viste le delibere n. 182 del 9 settembre 2008 e n. 255 del 10
settembre 2008, rispettivamente del Senato Accademico e del consiglio
di amministrazione, ed i DD.RR. n. 2118 del 6 ottobre 2008 e n. 2292
del 3 novembre 2008 con cui si e' deliberato di bandire il XXIV ciclo
dei dottorati di ricerca;
Vista la nota prot. 643-III/6 del 18 settembre 2008 di
trasmissione dell'estratto del verbale relativo alla seduta del
Consiglio di Dipartimento di «Filologia classica e Scienze
filosofiche» in cui si e' deliberato di ridurre da n. 4 a n. 3 le
borse di studio per il dottorato in Filologia ed ermeneutica del
testo;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XXIV ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede
amministrativa presso l'Universita' del Salento.
Sono indetti, pertanto, presso l'Universita' del Salento, pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca di durata triennale di seguito elencati:
 
----> Vedere da pag. 19 a pag. 29 <----
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 4 di cui al presente bando, sono
tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, presso la sede, nel
giorno e nell'ora indicati al presente art. 1.
L'assenza del candidato, quale ne sia la causa, sara' considerata
come rinuncia al concorso. Qualora impedimenti di qualsiasi natura
non consentissero il rispetto del calendario delle rispettive prove
indicate nel presente bando, questa amministrazione pubblichera',
entro tre giorni prima della data fissata per la prima prova,
esclusivamente sul sito dell'Universita' del Salento all'indirizzo
www.unile.it nella finestra scorrevole «Altre notizie» nonche' nella
sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi,
le eventuali variazioni del diario d'esame. Tanto varra' a tutti gli
effetti quale notifica agli interessati.

                               Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al
precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza, coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in
possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
previsto dalla legge 341/90 o del diploma di laurea specialistica
conseguito ai sensi del decreto ministeriale 509/99 ovvero del
diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del decreto
ministeriale 270/04 o di analogo titolo accademico conseguito
all'estero - preventivamente riconosciuto dal Collegio dei docenti
per l'ammissione al dottorato - anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio
conseguito presso una Universita' straniera e che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne
l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere.
In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata,
al fine di consentire al collegio dei docenti la valutazione del
titolo posseduto, dalla seguente documentazione:
certificato attestante il titolo di studio straniero con
l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni
unitamente alla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovra'
essere sottoscritta sotto la propria responsabilita' al fine di
consentire il riconoscimento del titolo.
In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno
presentare, entro 90 giorni dalla data di iscrizione, la seguente
documentazione:
titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero;
dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero
rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere spedita, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi. La data di
spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro e dalla
data dell'Ufficio Postale accettante.
Questa Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali
o tecnici.
La citata domanda, indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Universita' del Salento, redatta in carta libera e sottoscritta,
secondo lo schema allegato al presente bando, di cui e' parte
integrante, potra' essere spedita al Magnifico Rettore - Universita'
del Salento - Chiostro di Santa Maria del Carmine, piazza Tancredi, 7
- 73100 Lecce. La domanda, inoltre, potra' essere presentata
direttamente al servizio posta dell'Universita' del Salento, viale
Gallipoli 49, Lecce.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e la
seguente dicitura: Selezione per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in «.......................» (riportare la denominazione
del corso di dottorato).
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza, il numero telefonico ed il recapito eletto agli effetti
del concorso;
l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, oppure il titolo accademico conseguito presso
un'Universita' straniera;
la lingua straniera conosciuta;
di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei
docenti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione
degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita'
italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno, nella domanda di
partecipazione al concorso, fare esplicita richiesta, in relazione
alla propria menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' indicare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle
prove.

                               Art. 4.
Esclusioni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata spedita oltre il termine stabilito
dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
d) per il solo dottorato in «Forme dell'evoluzione del Diritto»:
la cui domanda sia priva dell'indicazione della linea di ricerca
nell'ambito della quale intendono partecipare al dottorato;
e) per il solo dottorato in «Forme dell'evoluzione del Diritto»:
la cui domanda sia priva del progetto di ricerca.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' comunicata l'esclusione dal concorso mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il Rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di
cui al precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 5.
Prove d'ammissione al corso di dottorato
Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di prove
scritte ed orali, a giudizio insindacabile della commissione
giudicatrice. Su esplicita proposta del Collegio dei docenti, le
prove scritte possono essere svolte anche in lingua straniera. Nella
prova orale e' compresa una verifica della conoscenza della lingua
straniera o delle lingue straniere indicate dal candidato, comunque
congruenti agli obiettivi formativi del dottorato.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.

                               Art. 6.
Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
Il Rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla
normativa vigente.
La commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e' composta da tre membri (o piu' di tre in presenza di un
numero di indirizzi superiore) scelti tra i professori o ricercatori
universitari di ruolo nell'ambito dei settori disciplinari degli
afferenti al dottorato ai quali possono essere aggiunti non piu' di
due esperti. Tali esperti devono appartenere a universita', anche
straniere, non partecipanti al dottorato, a strutture di ricerca
pubbliche e private, anche straniere, e non devono essere componenti
del Collegio dei docenti.
Nel caso di dottorati articolati in indirizzi, la commissione deve
comprendere almeno un componente del settore di pertinenza di ciascun
indirizzo indicato nel bando. Le prove di accesso saranno
differenziate per ciascun indirizzo. La graduatoria finale sara'
unica.
Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove. Il Rettore, con proprio decreto,
procedera' ad approvare gli atti del concorso, nominare i vincitori e
conferire le borse di studio.

                               Art. 7.
Modalita' d'iscrizione al corso
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per il corso di dottorato, entro il termine perentorio di
giorni 15 (quindici), pena decadenza, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
dovranno inviare al Magnifico Rettore - Universita' del Salento -
Chiostro di Santa Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce
o presentata direttamente al Servizio Posta di questa Universita'
sito presso l'Edificio ex Principe Umberto in Viale Gallipoli, 49 -
73100 Lecce - entro il citato termine di giorni 15 (quindici), i
seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente firmata;
domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di
Dottorato, contenente quanto segue:
a) dichiarazione di cittadinanza;
b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione
finale;
c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato di
ricerca presso Universita' italiane o straniere;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di laurea
o scuola di specializzazione presso Universita' italiane o straniere;
e) codice fiscale.
Coloro che non sono vincitori della borsa di studio conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che
sono vincitori delle borse di studio finanziate da enti pubblici e
privati che non coprono le tasse di iscrizione, sono tenuti a
presentare quanto segue:
attestazione ISEEU rilasciata da uno dei Centri di Assistenza
Fiscale (CAF) autorizzati e convenzionati con l'Universita' del
Salento;
ricevuta di versamento del contributo annuo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato.
ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi universitari, ex legge regionale n. 12/96, art. 16 comma 2 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che sono vincitori della borsa di studio conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che
sono vincitori delle borse di studio finanziate da enti pubblici e
privati che coprono le tasse di iscrizione, ed intendono fruirne sono
tenuti a presentare:
ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi universitari, ex legge regionale n. 12/96, art. 16 comma 2 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Tutti i vincitori delle borse di studio, a qualsiasi titolo
conferite, devono inoltre dichiarare:
di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad
integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato.
In caso di decadenza o di rinunzia di uno o piu' degli aventi
diritto subentrano uno o piu' dei candidati non ammessi, secondo
l'ordine della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinunzia
si verifichino in data successiva all'inizio del corso, il Collegio
dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti.

                               Art. 8.
Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti al
pagamento del contributo annuo di € 1.549,37, ridotto secondo i
criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.
Tutti i dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato sono tenuti al
pagamento della Tassa regionale annuale per il diritto agli studi
universitari, fissata in € 77,47, ex legge regionale n. 12/96,
art. 16 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 9.
Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a quello
determinato dal decreto del Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della ricerca del 18 giugno 2008. La durata
dell'erogazione della borsa e' pari a quella del Corso (tre anni).
Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile.
L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o comunque
per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia
o all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di
soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei
docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al
dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal
collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le
attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti. I
titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa,
qualora non rispettino gli obblighi di frequenza.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo'
richiedere al Rettore la sospensione, comunque non superiore a un
anno, o l'esclusione dal Corso con motivata decisione, previa
verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita',
di grave e documentata malattia e di servizio militare.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni la
borsa non puo' essere erogata. In caso di sospensione superiore
all'anno, il perpetuarsi della violazione degli obblighi stabiliti
dal collegio dei docenti comporta l'irrevocabile esclusione dal
corso.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire
l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori
della sede del dottorato.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

                              Art. 10.
Documenti redatti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti, redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 11.
Incompatibilita'
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca, titolari o non
titolari di borsa di studio, non possono svolgere attivita'
lavorative o di formazione esterne al Dottorato di ricerca che
costituiscano impedimento al regolare svolgimento del percorso
formativo, pena la decadenza dal dottorato. Le attivita' esterne al
dottorato non potranno comportare la sottrazione, anche parziale,
all'obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del dottorato.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata dal
collegio dei docenti, e' consentito svolgere attivita' di
collaborazione per attivita' di ricerca purche' la stessa rientri
nell'ambito delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal
caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi
derivanti dall'attivita' di ricerca, ad eccezione dei compensi per
assegni di ricerca di cui alla legge 449/97, art. 6, cosi' come sono
compatibili con eventuali compensi derivanti da attivita',
preventivamente autorizzate dal Collegio dei docenti, che permettano
di approfondire gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca
del dottorato.
L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile, pena
l'esclusione dal Corso, con l'iscrizione in contemporanea alla
seconda laurea, a un master universitario, ad una scuola di
specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad
altro dottorato di ricerca, fatti salvi gli accordi espliciti di
cotutela. Ove il vincitore di un posto di dottorato, risultasse gia'
iscritto alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un master
universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi
universitari di specializzazione o ad altro dottorato di ricerca si
impegna a rinunciare alla frequenza degli stessi prima dell'inizio
del corso di dottorato.

                              Art. 12.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore
dell'Universita' del Salento, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.

                              Art. 13.
Dipendente pubblico
In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti a tal fine dall'Amministrazione universitaria e'
finalizzato unicamente per fini istituzionali e per l'espletamento
delle attivita' concorsuali ed avverra' a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l'Universita' del Salento, centro servizi
gestione scuola di dottorato (CGSD), viale Gallipoli n. 49 - 73100
Lecce, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati
e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato d.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Magnifico Rettore
dell'Universita' del Salento, piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce.

                              Art. 15.
Responsabile del procedimento
Il Centro gestione scuola di dottorato dell'Universita' del
Salento - viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, e' responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale inerente
al presente bando. Il responsabile del procedimento amministrativo e
del trattamento dei dati e' la dott.ssa Simona Palermo, Capo
dell'ufficio dottorati - tel. 0832.293041-293332-293612-293399.

                              Art. 16.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla
normativa attualmente vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica
nel sito http://www.unile.it/ nella finestra scorrevole «Altre
notizie» nonche' nella sezione dedicata ai dottorati di ricerca del
link bandi e concorsi.
Lecce, 10 novembre 2008
Il rettore: Laforgia

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