Bando di concorso 60 posti orientamento economico e statistico Banca d'Italia - Mininterno.net
 
 
 

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BANCA D'ITALIA

Concorsi pubblici per l'assunzione di sessanta laureati con
orientamento economico e statistico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.92 del 22/11/2022
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:22E14857
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:60
Scadenza:21/12/2022
Tags:Amministrativi

Pagina ufficiale Scarica il bando
Forum di discussione

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Art. 1


Requisiti di partecipazione e di assunzione


La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi pubblici per
l'assunzione a tempo indeterminato di:
A. 30 Esperti con orientamento nelle discipline
economico-aziendali
B. 20 Esperti con orientamento nelle discipline
economico-finanziarie
C. 10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti
classi:
scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); relazioni
internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S);
statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze
statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie
(LM-83); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); ingegneria
gestionale (LM-31 o 34/S); altra laurea equiparata ad uno dei
suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di "vecchio ordinamento", conseguito con un
punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; economia politica; scienze politiche;
scienze internazionali e diplomatiche; statistica; matematica;
fisica; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o
equipollente per legge.
E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti
equivalenti, secondo la vigente normativa, al titolo sopra richiamato
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
La richiesta di riconoscimento dell'equivalenza del titolo e del
voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - entro la data di
svolgimento della prima prova di concorso.
2. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell'Unione
europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall'art. 38
del d.lgs. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero e' richiesto
l'ulteriore requisito di un'adeguata conoscenza della lingua
italiana, che sara' verificata durante le prove di concorso.
3. Idoneita' fisica alle mansioni.
4. Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nei
confronti dei cittadini di paesi terzi di cui all'art. 38 del d.lgs.
165/2001 tale requisito si applica solo in quanto compatibile.
5. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell'Istituto (cfr. art. 8).
Il requisito di cui al precedente punto 1 deve essere posseduto
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
l'equivalenza del titolo di studio e del voto e gli altri requisiti
devono essere posseduti alla data di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere
verificati dalla Banca d'Italia in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
assunzione. La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non
da' seguito all'assunzione o procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 2 


Domanda di partecipazione e termine per la presentazione


La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16:00 del 21 dicembre 2022 (ora italiana), utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it. Non sono ammesse
altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Per evitare
un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a ridosso
della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con
qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per
completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura.
E' consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la
data di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il
mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telematici, all'indicazione nella
domanda on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento di
indirizzo.
Il giorno della prima prova i candidati dovranno confermare il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un
documento di identita' (cfr. art. 6). Le dichiarazioni rese e
sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso
di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del
decreto.
I candidati che hanno necessita', in relazione alla specifica
condizione di disabilita' o a disturbi specifici di apprendimento, di
strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove dovranno farne richiesta compilando il "Quadro A"
dell'applicazione. I medici della Banca d'Italia valuteranno la
richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra la
patologia dichiarata nel "Quadro A" e le modalita' di svolgimento di
ciascuna prova. Qualora la Banca d'Italia riscontri, anche
successivamente, la non veridicita' di quanto dichiarato, disporra'
l'esclusione dal concorso, non dara' seguito all'assunzione o
procedera' alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
instaurato.
I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80% potranno
chiedere di essere esonerati dall'eventuale test preselettivo (ai
sensi dell'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992) compilando il
"Quadro B" dell'applicazione. I medici della Banca d'Italia
valuteranno la richiesta sulla base della documentazione comprovante
il riconoscimento dell'invalidita', che dovra' essere presentata
dagli interessati con le modalita' e nei termini che verranno
successivamente comunicati, pena la decadenza dal beneficio. Qualora
la Banca d'Italia riscontri, anche successivamente, l'insussistenza
del titolo al beneficio, disporra' l'esclusione dal concorso, non
dara' seguito all'assunzione o procedera' alla risoluzione del
rapporto di impiego eventualmente instaurato.
I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono resi
disponibili sul sito internet della Banca, all'indirizzo
www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima della data prevista per
la prova. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva
in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.

                               Art. 3 


Test preselettivo


Per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 la Banca d'Italia si
riserva la facolta' di procedere a una preselezione mediante test nel
caso in cui le relative domande di partecipazione siano superiori
alle 3.500 unita'.
Il test preselettivo e' articolato in due sezioni finalizzate
all'accertamento della conoscenza:
1. delle materie previste per la prova scritta di cui ai
programmi allegati;
2. della lingua inglese.
Alla prima sezione viene attribuito fino a un massimo di 65
punti; alla seconda fino a un massimo di 35 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintendono
Comitati nominati dalla Banca d'Italia.
Il test preselettivo e' corretto in forma anonima. I criteri di
attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o
errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo del test risultante dalla somma dei punteggi
conseguiti nelle due sezioni. Vengono chiamati a sostenere la prova
scritta di cui all'art. 5 i candidati classificatisi nelle prime:
600 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 600 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile;
400 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 400 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile;
200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C -
ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita'
superiore, se i presenti sono in numero pari o inferiore a 200 -
nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test
preselettivo, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova
scritta nonche' della data e del luogo di svolgimento della stessa,
vengono resi disponibili sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it a partire dal giorno indicato ai candidati in
occasione dello svolgimento del test. Tale comunicazione ha valore di
notifica a ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.

                               Art. 4 


Convocazioni


Il calendario e il luogo di svolgimento della prima prova di
ciascun concorso (eventuale test preselettivo o prova scritta in
assenza di test preselettivo) vengono resi noti tramite avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» nel mese di gennaio 2023.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test o, eventualmente, della prova scritta - viene
indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale l'avviso sara'
successivamente pubblicato. Nel caso in cui circostanze straordinarie
e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della
prima fase di selezione (test o prova scritta) dopo la pubblicazione
del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Ai candidati che superano l'eventuale test preselettivo viene
data notizia della data e del luogo di svolgimento della prova
scritta sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.
Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. La Banca
d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.

                               Art. 5 


Commissioni e prove di concorso


La Banca d'Italia nomina, per ciascun concorso di cui all'art. 1,
una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale
sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a
risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d'esame e di
un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualita'
sociale ed economica.
I quesiti, che possono avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla
Commissione, secondo quanto indicato in ciascuno dei programmi
allegati. La durata della prova scritta verra' stabilita da ciascuna
Commissione fino a un massimo di cinque ore.
Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso
specifico); la capacita' di sintesi; l'attinenza alla traccia
(pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprieta'
linguistica; correttezza espositiva); la capacita' di argomentare
(sviluppo critico delle questioni; qualita' delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione dell'elaborato
in lingua inglese la Commissione verifica il livello di conoscenza
dell'inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'uso di
calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche;
e' inoltre consentita la consultazione di testi normativi non
commentati ne' annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non e'
consentita la consultazione delle disposizioni delle Autorita' di
Vigilanza e della UIF ne' dei principi contabili nazionali e
internazionali; non sono inoltre consultabili manuali, appunti di
ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno della prova la
Commissione potra' vietare la consultazione di specifici testi, anche
a carattere normativo, in relazione ai contenuti dei quesiti.
La prova scritta e' corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e
quattro i quesiti, secondo le indicazioni del programma.
I quattro quesiti sulle materie del programma sono valutati fino
a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di
15 punti. La prova e' superata da coloro che ottengono un punteggio
di almeno 9 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi
alla prova orale i candidati che hanno conseguito in uno dei quattro
quesiti un punteggio di almeno 6 punti, purche' il punteggio
complessivo non sia inferiore a 36 punti.
L'elaborato in lingua inglese e' corretto solo per i candidati
che hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti
secondo quanto previsto dal comma precedente ed e' valutato fino a un
massimo di 4 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed
elaborato in lingua inglese).
I risultati della prova scritta, con l'indicazione dell'eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono
resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet
della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale comunicazione ha
valore di notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate
nei programmi e in una conversazione in lingua inglese; possono
formare oggetto di colloquio l'argomento della tesi di laurea e le
esperienze professionali eventualmente maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la
capacita' espositiva; la capacita' di cogliere le interrelazioni tra
gli argomenti; la capacita' di giudizio critico. La conversazione in
lingua inglese e' volta a verificarne il livello di conoscenza in
relazione a un utilizzo dell'inglese come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun
candidato sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.
Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

                               Art. 6 


Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove


Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del d.P.R. n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso
della cittadinanza italiana devono essere muniti di documento
equipollente. Il documento deve essere in corso di validita' secondo
le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 7 


Graduatorie


Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella
prova orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5.
Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base delle
graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane.
La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione
utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le
graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro due anni
dalla rispettiva data di approvazione.
Le graduatorie finali vengono pubblicate sul sito internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni
effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i
nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile
all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle
graduatorie, ai sensi del comma precedente.

                               Art. 8 


Autocertificazioni richieste per l'assunzione


Ai fini dell'assunzione dovra' essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalita' previste nel d.P.R. n. 445/2000. Per la verifica del
possesso del requisito di cui all'art. 1, punto 5 (compatibilita' con
le funzioni da svolgere in Banca d'Italia), sara' richiesto di
rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne
penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di
sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna
anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia,
indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena,
beneficio della non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti.

                               Art. 9 


Nomina e assegnazione


I candidati classificati in posizione utile all'assunzione
dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano gia'
provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati utilmente
classificati che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti
previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). Le persone classificate in
posizione utile all'assunzione sono nominate in prova nel segmento di
Esperto, 1° livello stipendiale. Al termine del periodo di prova
della durata di sei mesi, se riconosciute idonee, conseguono la
conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti
pubblici.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro che viene loro assegnata all'atto dell'assunzione entro il
termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo
per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o,
in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la
sede di lavoro assegnata entro il termine, decadono dalla nomina.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di
privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati,
anche in forma automatizzata, per le finalita' di gestione del
concorso. Per i candidati che saranno assunti, il trattamento
proseguira' per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di
lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso
di rifiuto a fornire i dati, la Banca d'Italia procede all'esclusione
dal concorso o non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 8 del presente bando
sono trattati per l'accertamento del requisito di assunzione relativo
alla compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le
funzioni da svolgere nell'Istituto, secondo quanto previsto dalle
norme regolamentari della Banca d'Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o
negli altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere
comunicati anche alle societa' - in qualita' di Responsabili del
trattamento - di cui la Banca si avvale per particolari prestazioni
professionali, consulenze o servizi strettamente connessi con lo
svolgimento del concorso (es. attivita' di sorveglianza alle prove).
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di
ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in
violazione della legge nonche' il diritto di opporsi in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Titolare del trattamento: Banca d'Italia - Servizio Organizzazione,
via Nazionale n. 91, Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia
puo' essere contattato presso via Nazionale n. 91, Roma (e-mail:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita' di controllo, al
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11,
00187, Roma.

                               Art. 11 


Responsabile del procedimento


L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio Gestione del personale della Banca d'Italia. Il responsabile
del procedimento e' il Capo pro tempore di tale Servizio o, in caso
di assenza o impedimento, il Vice Capo pro tempore.
Roma, 16 novembre 2022

Il direttore generale: Signorini

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