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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per il conferimento
dell'incarico della durata di cinque anni di dirigente sanitario
medico, responsabile di struttura complessa, per il servizio di
radiologia (disciplina radiodiagnostica), presso la sede I.N.R.C.A.
di Casatenovo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 22/12/2000
Ente:ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Località:Ancona  (AN)
Codice atto:00E11867
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:22/1/2001
Tags:Dirigenti medici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    In  esecuzione della deliberazione n. 594 del 6 ottobre 2000 sono
riaperti i termini dell'avviso pubblico, per il conferimento del
seguente incarico della durata di cinque anni presso la sede
I.N.R.C.A. di Casatenovo: dirigente sanitario medico responsabile di
struttura complessa per il servizio di radiologia (disciplina
radiodiagnostica).
Ai sensi delle norme regolamentari di questo Istituto possono
partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
stati membri della Unione europea (gia' CEE) valgono le disposizioni
di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
761/1979, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 29/1993 e
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
174/1994;
b) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione, prima di
procedere alla nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell'avviso;
c) iscrizione all'albo professionale ove esistente;
d) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o in disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente;
e) curriculum ai sensi dell'art. 67 in cui sia documentata una
specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 66;
f) attestato di formazione manageriale: fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l'incarico e' attribuito
senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo
corso utile.
L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lettere c),
d), e), f) e la verifica dell'espletamento dell'incarico e'
effettuato dall'apposita commissione nominata dall'organo di governo
dell'Istituto e composta secondo quanto previsto dal regolamento per
l'accesso al secondo livello dirigenziale di cui all'atto n. 822 del
29 giugno 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Specifica attivita' professionale: si prescinde da tale requisito
fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 6, primo comma
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale:
1) la commissione accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale;
2) il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita'
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento delle capacita' gestionali, di ricerca,
organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all'incarico da svolgere;
3) i contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini
del comma 1, concernono le attivita' professionali, di ricerca, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
e) all'attivita' didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri di
cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997 n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali;
4) nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica;
5) i contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma
3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni
e integrazioni;
6) prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del
curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La
commissione, al termine del colloquio e la valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita' del candidato all'incarico;
7) ai fini del presente articolo, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, e'
valutata in base ai criteri stabiliti dall'art. 9, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Anzianita' di servizio:
1) l'anzianita' di servizio utile per l'accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici
sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. E'
valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza
o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio di cui al settimo comma del decreto-legge 23 dicembre 1978
n. 817, convertito con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979 n.
54. Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e' valutato con
riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole
discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina;
2) ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1998;
3) ai fini del presente regolamento le specializzazioni in
medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed
aggiornati ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto
legislativo 8 agosto 1991 n. 257, sono prese in considerazione solo
se il relativo corso di formazione e' iniziato prima dell'anno
accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti
elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno
accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni e' quella
indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli
indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso
e' iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed
orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di
specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno
alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento;
4) nei certificati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attivita'.
Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche:
1) i servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli
enti, settori e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi
come previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 cosi' come recepito dall'art. 69 del
regolamento dell'ente allegato all'atto n. 822 del 26 giugno 1998.
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti
particolari:
1) i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso
le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761;
2) i servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del
Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri
previsti.
Servizio prestato all'estero:
1) il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini degli Stati della Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio
nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n.
735, e successive modificazioni;
2) il servizio prestato presso organismi internazionali e'
riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.
Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti dovranno far
pervenire domanda in carta semplice all'Amministrazione centrale
I.N.R.C.A. - via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona, entro e non
oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora il termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso si intende prorogato al giorno non festivo immediatamente
successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la
data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno espressamente
indicare il proprio nome e cognome e dichiarare sotto la loro
personale responsabilita':
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) titoli di studio posseduti;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni comunicazione relativa alla procedura stessa. A tale
scopo, il candidato dovra' comunicare ogni eventuale successiva
variazione del domicilio indicato nella domanda di partecipazione
all'avviso;
8) la incondizionata accettazione delle norme del presente
bando e quelle del regolamento generale dell'ente;
9) il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c),
d), e) e f);
10) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della legge n. 675/1996.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, i
concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici
e di carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere
firmata dal concorrente.
Ai sensi della legge n. 127/1997, non e' richiesta
l'autenticazione della firma in calce alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente puo' avvalersi di quanto previsto
dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, in particolare per quanto riguarda la possibilita' di
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta' (come da allegato).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) titoli di studio, professionali, ecc. pubblicazioni
posseduti e certificato di iscrizione all'ordine dei medici,
rilasciato in data non anteriore a sei mesi (qualora non
autocertificati);
b) un elenco in carta semplice ed in duplice copia dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e, separatamente, un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente in relazione al corrispondente titolo, anch'esso
datato e firmato;
c) ricevuta originale del versamente, con specificazione della
causale, di L. 20.000, non rimborsabile, quale tassa di concorso, sul
c/c postale n. 18105601 intestato all'I.N.R.C.A. presso Banca delle
Marche - Ancona - Tesoriere dell'ente;
d) curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione
prorobante con specifico riferimento alla attivita' assistenziale
nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella
relativa all'attivita' di ricerca scientifica.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni
siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i
servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato ovvero
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui alla legge
n. 15/1968.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura di
riduzione del punteggio.
Ai candidati ammessi sara' comunicato, almeno quindici giorni
prima, la data e la sede del colloquio, prima del quale dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura, quale che sia
la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volonta' dei
singoli concorrenti.
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
e' effettuata dall'Organo di governo dell'istituto sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionati dall'apposita commissione.
L'incarico ha la durata di cinque anni con facolta' di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
Il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa
implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Il concorrente al quale verra' conferito l'incarico sara'
invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai
sensi dell'art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale del
lavoro per l'Area della dirigenza medica e veterinaria,
subordinatamente alla presentazione entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione fatta dall'ente dei documenti nella stessa indicati.
L'amministrazione dell'ente si riserva la facolta', a suo
insindacabile giudizio, di revocare, riaprire i termini o modificare
in qualsiasi momento il presente bando, nonche' di non far luogo ad
alcuna nomina.
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile.
Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di
cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative. A tal fine e' a disposizione dei candidati la
necessaria modulistica con l'indicazione dei modi e dei casi di
autocertificazione.
Per quanto non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio al regolamento generale dell'ente, ai decreti legislativi n.
502/1992, n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, al
decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997,
cosi' come recepito dall'ente con atto nb. 822 del 290 giugno 1998,
alla circolare Ministero della sanita' n. 1221 del 10 maggio 1996, al
decreto legislativo n. 229/1999, nonche' al contratto collettivo
nazionale del lavoro vigente per la dirigenza medica.
Si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,
e successive modificazioni.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all'Ufficio gestione risorse umane dell'amministrazione centrale
I.N.R.C.A. sito in Ancona , via Santa Margherita n. 5 (tel.
071-8004779).
Il presente avviso pubblico e' stato pubblicato integralmente sul
bollettino ufficiale regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 2000.
Ancona, 6 ottobre 2000
Il commissario straordinario: De Magistris
Il segretario generale: Moroni

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