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Concorso dirigenti scolastici - Preparazione agli SCRITTI
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Da: CASSANDRA12/01/2012 16:49:44
x caZZandra
Eh,eh...quando ci vuole, ci vuole!
Rispondi

Da: da esterno obiettivo12/01/2012 18:46:39
Anche il TAR della Campania ha rigettato i ricorsisti  come in Puglia per incompatibilità territoriale. Quindi il concorso va avanti per gli Idonei e quei pochissimi non idonei che individualmente hanno richiesto la sospensiva per motivi o avversità personali accadute durante la prova preselettiva. Ovvio che in seguito i vari TAR entreranno nel merito e decideranno di volta in volta. In Bocca al lupo a tutti gli idonei ed ai pochi non idonei ammessi con riserva per il merito. Sono sempre dell'opinione, e queste sentenze me lo confermano, almeno fino ad ora, che sino alla prova preselettiva conclusa non vi siano stati molti concorsi così obiettivi ed oggettivi sia per la somministrazione che nella correzione. 
Rispondi

Da: BOH12/01/2012 19:37:21
Ricorso n. 6350/2011

Data fiss. udienza:   22/02/2012    Tipologia udienza:   CAMERA DI CONSIGLIO
Relatore: DA ASSEGNARE MAGISTRATO    Tipologia del relatore: CONSIGLIERE

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/DettaglioRicorso.asp?val=201106350

Decidetevi. I ricorsi al tar Campania sono stati rigettati o rimandati?
Non si capisce più niente!
Rispondi

Da: da esterno obiettivo12/01/2012 19:50:26
La sentenza non è stata ancora pubblicata e quella a cui fai riferimento è altra cosa. Domani tempo permettendo la metteranno sul sito del TAR Campania.
Rispondi

Da: incompetente13/01/2012 13:30:22
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6374 del 2011, proposto da:

Affinito Giuseppa, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Veccia, Giovanni Maiorisi, con domicilio eletto presso Stefano Russo in Napoli, viale Gramsci N.16; Anatriello Anna; Antonio Antonio, Arena Mariarosaria, Biscotti Dario, Borrata Cristofaro, Canciello Elisa, Bruno Giovanna Nunzia, Cerrato Anna Dolores, Cognetta Saverio, Coppola Anna, D'Angelo Costantino, De Angelis Raffaella, Diana Maria Giuseppa, Diana Tiziana Giuseppina, Diana Elvira, Diana Maria Raffaella, Del Villano Ida, Di Caterino Giuseppina, Di Cerbo Nicola, Di Iorio Loredana, Falconetti Tiziana, Felicità Anna, Feroce Marino, Fontana Annamaria, Forgetta Vincenzo, Gatto Vittoria, Giaquinto Daniela, Golia Armando, Griffo Giuseppina, Grillo Angela, Grimaldi Anna, Iovine Alfonsina, Iovino Antonia, Maccauro Angela, Magliulo Immacolata Maria, Maietta Carmine, Manna Gaetana, Mariniello Adelaide, Marino Rosalba, Marsigliante Patrizia, Martucelli Carmine, Martino Raffaela, Materazzo Gilberta, Monaco Mario, Nacchia Raffaella, Pagliuca Maria, Passarelli Carmela, Passarelli Raffaela, Pella Amedeo, Petrella Marta, Petrillo Maria Grazia, Pezzella Umberto, Pezone Anna Maria, Riccio Biancamaria, Riccio Maria, Rovito Annunziata, Russo Anna, Scaravilli Giovanni, Schiavone Giuseppe, Schiavone Rosanna, Speranza Gigliola, Stabile Rosa, Verringia Claudia, Vessella Anna, Vicario Gennaro, Ucciero Sandra, Zacchia Delia, Zagaria Luisa, Antico Giovanna Nunzia, rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Veccia, con domicilio eletto presso Stefano Russo in Napoli, viale Gramsci N.16;

contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
Vanacore Angelo, Merola Patrizia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti tutti assunti nell'ambito del concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 con D.D.G. del 13 luglio 2011 per mancata ammissione alle prove scritte del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici e di ogni altro atto connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13 del c.p.a. la competenza territoriale per il presente giudizio non appartiene al TAR Campania, bensì al TAR del Lazio, sede di Roma;
- che, infatti, nella presente controversia sono impugnate (oltre all'atto di non ammissione dei 70 ricorrenti alle prove scritte, anche) alcune disposizioni di carattere generale emesse dal MIUR, successivamente al bando di concorso, per la disciplina dello svolgimento della prova di preselezione;
- che, sebbene la procedura stessa debba svolgersi "in tutte le sue fasi a livello regionale", ed i candidati potessero presentare domanda di partecipazione per una sola Regione, non è dubitabile che l'efficacia territoriale di tali disposizioni sia estesa all'intero territorio nazionale;
- che, in effetti, nella stessa prospettazione di fatto contenuta in ricorso si precisa che i 70 ricorrenti hanno sostenuto la prova preselettiva in diverse Regioni italiane, oltre alla Campania (Lazio, Molise, Emilia Romagna);
- che a ciò deve aggiungersi quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 marzo 2011, che sulla riapertura di una precedente procedura selettiva per l'accesso alla qualifica di Dirigente scolastico aveva dichiarato la competenza del TAR Lazio con sede in Roma, sebbene il rinnovo della procedura riguardasse una sola Regione italiana;
- che i peculiari profili della controversia inducono alla compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dichiara la propria incompetenza territoriale per essere territorialmente competente il TAR Lazio con sede in Roma.
Compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi,    Presidente
Leonardo Pasanisi,    Consigliere
Achille Sinatra,    Primo Referendario, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: e anche questa è andata14/01/2012 13:06:17
restiamo in attesa degli altri tribunali
Rispondi

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Da: da esterno obiettivo.14/01/2012 19:48:30
per gli altri 358 ricorsisti campani il giorno della discussione gli avvocati dei loro ricorsi si sono presentati in ritardo ed hanno chiesto il rinvio al 22.02.2012. Purtroppo quel giorno per quei ricorsi sono mancati anche gli avvocati degli idonei in opponendum, del MIUR e dell'ANP. Pertanto dico a tutti gli idonei campani organizzatevi perchè il 22.02.2012 dovete presentarvi se non volete correre il serio rischio di vedervi ridurre le probabilità di successo al concorso DS. Svegliatevi.
Rispondi

Da: Sympapera15/01/2012 09:39:18
Tutti i ricorrenti vinceranno il concorso.....
Rispondi

Da: eccomenò15/01/2012 21:20:10
Rispondi

Da: strano ma vero...16/01/2012 09:01:43
TAR Campania incompetente 7 ricorsi su 11- TUTTO NORMALE ovvero si ristabilisce un minimo di legalità (ma chi paga per la correzione inutile degli elaborati sia in termini di tempo che di una commissione in più non giustificata e pagata con i soldi pubblici?)
TAR Campania rinvia 4 ricorsi su 11 pari a 358 ricorrenti per assenza/ritardo di legali (strano perchè in almeno un ricorso rinviato c'è la richiesta di un deposito di rinvio datato 09/01/2012 ovvero antecedente alla camera di consiglio del 12/01/2012 e poi il concetto di INCOMPETENZA supera il merito della questione............
però a leggere i nomi dei ricorrenti dei ricorsi rinviati........) 
denunce in arrivo!
Rispondi

Da: fenix 16/01/2012 11:59:58
ride bene chi ride ultimo!!1!
Rispondi

Da: E infatti16/01/2012 23:49:11
Ride bene chi ride ultimo!
Rispondi

Da: eheheheh17/01/2012 06:29:01
ahahahahah
ultimo!
Rispondi

Da: ahahahahah17/01/2012 10:12:32
ultimo io!
Rispondi

Da: Eri tu18/01/2012 23:22:27
adesso sono io: ahahahah!
Rispondi

Da: vanessa saund19/01/2012 16:27:39
a stronzi andate a studiare invece di dire stupidate, imparate la lingua, che vi serve per gli orali, a stronzi !
Rispondi

Da: katia2 19/01/2012 18:09:23
qualcuno sa se in campania sono iniziate le correzioni?
Rispondi

Da: lombardia 219/01/2012 19:13:35
In Lombardia dal 9 al 14 gennaio le due commissioni hanno già corretto 80 elaborati
Rispondi

Da: PrecarioAA20/01/2012 08:56:55
Vi chiede gentilmente di firmare la petizione contro la mobilità professionale anche voi dirigenti verrete toccati dal personale inesperto che inonderà le vostre segreterie grazie

http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2012N19154
Rispondi

Da: qwerty7220/01/2012 11:42:06
confermate che verranno inviate delle lettere ai concorsisti man mano che avanzeranno le correzione??
Rispondi

Da: nicladoc 20/01/2012 16:23:50
Qualcuno ha notizie sulla pubblicazione degli esiti delle prove scritte in Puglia?
grazie
nicla
Rispondi

Da: kafkian 20/01/2012 16:30:39
Un applauso per la trasparenza all' usr puglia che ha pubblicato il calendario dei lavori ed i criteri di corrazione
http://www.pugliausr.it/default.aspx?Page=Documento&code=1040
restanti regioni, prendete esempio!!!
Rispondi

Da: nicladoc 22/01/2012 12:34:33
Grazie per l'informazione.
nicla
Rispondi

Da: nicladoc 22/01/2012 12:34:37
Grazie per l'informazione.
nicla
Rispondi

Da: Anche qui tutto tace22/01/2012 23:09:50
Rispondi

Da: EsxhZNOHSyCNkkya23/01/2012 08:16:03
The voice of ratinoaltiy! Good to hear from you.
Rispondi

Da: miller1023/01/2012 11:27:59
L'ordinanza del Consiglio di Stato



00064/2012 REG.PROV.CAU.

N. 09914/2011 REG.RIC.   

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9914 del 2011, proposto dai dottori Loana Giacalone, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Cannata, Francesco Vannicelli, Luigina Palazzo, Anna Tilotta, Domenica Gaglio, Concetta Caruso, Maria Restivo, Giuseppina Maria Mistretta, Barbara Anna Rita Vivona, Giuseppina Amodeo, Stefanina Labruzzo, Giampiero Lo Piano Rametta, Santa Brancati, Francesca Frazzetta, Leila Leonte, Dorotea Falco, Benvenuta Quinci, Maria Bellitti, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Amoroso Giammarco;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, Roma III-bis, n. 4583/2011



Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Vannicelli;



Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori Giacalone, Tilotta, Caruso, Brancati, Falco e Bellitti avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali. Considerato, tuttavia, che dall'esame degli atti di causa emerge che tale probabilità sussistesse solo per gli appellanti dinanzi richiamati (i quali avevano totalizzato da 75 a 79 punti, a fronte degli 80 necessari per essere ammessi alla prova scritta), e non anche per gli altri appellanti, i quali avevano riportato punteggi inferiori. Tenuto anche conto del fatto che gli interessati hanno già partecipato alle prove scritte, in base al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione; Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare in epigrafe e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare formulata dinanzi al T.A.R. in relazione alla posizione degli appellanti dottori Giacalone, Tilotta, Caruso, Brancati, Falco e Bellitti. Respinge l'istanza in relazione alle posizioni degli altri appellanti.

Spese compensate.



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: XRMhqGdzQafKe23/01/2012 14:23:47
That's more than sesinble! That's a great post!
Rispondi

Da: miller1023/01/2012 16:46:25
allora il consiglio di stato ha dato  ragione al ANIEF
Rispondi

Da: miller1023/01/2012 16:46:32
allora il consiglio di stato ha dato  ragione al ANIEF
Rispondi

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