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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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| Da: forever | 15/05/2012 14:20:50 |
| sentite,tanto per tornare a noi,io credo in quello che dice Marotta,ho fiducia nel fatto che ci possa essere una possibilità..............ci credo e ci spero | |
| Da: per forever | 15/05/2012 14:22:38 |
| ma perchè, cosa dice Marotta? | |
| Da: ma sentiteli... | 15/05/2012 14:24:58 |
| ....cara.....come sei delicato....manca solo una lettera d'amore e siamo a posto, però , chi doveva dirlo che fd si poteva anche innamorare!! | |
| Da: incredula da Veneto | 15/05/2012 14:34:28 |
| scrivimi a hwange@libero.it perchè non riesco a scrivere oltre poche parole, secondo me ci possono essere dei tentativi di bloccare la comunicazione. Sono interessata | |
| Da: cucù | 15/05/2012 14:35:32 |
| Premetto di non essere uno trombato, ma non si risponde così a dei colleghi di cui non conosci nè la professionalità nè la storia personale. Mi pare alquanto offensivo. | |
| Da: fateci un riassunto | 15/05/2012 14:35:46 |
| su quello che dice marotta, a me pare che ogni tanto qualcuno parla di lui come se dovesse succedera qualcosa e poi non succede nieente, marotta mi sembra Godot e noi siamo quelli che aspettano e lo fanno invano. | |
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| Da: x incredula da Veneto | 15/05/2012 14:40:09 |
| che vuoi dire? Io scrivo tranquillamente , quando e quanto voglio, ma qui vedete complotti ovunque, siete sicuri che state bene? | |
| Da: sallygi | 15/05/2012 14:45:45 |
| @candy1 Leggo solo ora il tuo post. Capisco la tua amarezza: l'ho provata diverse volte; quando ho avuto l'impressione che fossero fatte grosse ingiustizie. Posso solo dirti che anche io studio da anni; ho superato la prova preselettiva del Concorso a dirigente tecnico e nel febbraio 2011 ho sostenuto le tre prove scritte, davero molto più complesse delle nostre. Comunque, ti auguro di far valere le tue ragioni. | |
| Da: incredula da Veneto | 15/05/2012 15:01:40 |
| Scrivetemi all'indirizzo hwange@libero.it, ho notizie molto interessanti su possibile ricorso in Veneto, ci sono ambiguità nella formazione commissione e altre cose | |
| Da: incredula da Veneto | 15/05/2012 15:07:54 |
| : IN VENETO 11/05/2012 22.45.52 SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilità componente COMMENTO Della incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice. Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss. La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche. Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice. La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577). Non determina, altresì ,alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI 8.5.01 n. 2589). La sentenza in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita applicazione. Il caso specifico di cui alla questione decisa riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata. Non si tratta di un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura. E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli artistici presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso. Si segnala, peraltro, sull' argomento la decisione del TAR Marche 2003 n. 5 del 2003. Il caso attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una candidata che aveva presentato sei pubblicazioni delle quali ben cinque erano state redatte in collaborazione con un membro della commissione.. Secondo la pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni. La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio. Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione. In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo. Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei singoli, distinguendo così l'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708). Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario, oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime. Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialità di cui il concorso è un naturale corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche. Le decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l' amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed efficiente. Avv. Patrizia Ionna | |
| Da: A tutti i colleghi pugliesi non ammessi | 15/05/2012 15:10:17 |
| Anch'io voglio unirmi per un eventuale ricorso. alanto@dispostable.com | |
| Da: incredula da Veneto | 15/05/2012 15:10:31 |
| : IN VENETO 11/05/2012 22.45.52 SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilità componente COMMENTO Della incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice. Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss. La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche. Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice. La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577). Non determina, altresì ,alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI 8.5.01 n. 2589). La sentenza in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita applicazione. Il caso specifico di cui alla questione decisa riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata. Non si tratta di un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura. E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli artistici presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso. Si segnala, peraltro, sull' argomento la decisione del TAR Marche 2003 n. 5 del 2003. Il caso attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una candidata che aveva presentato sei pubblicazioni delle quali ben cinque erano state redatte in collaborazione con un membro della commissione.. Secondo la pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni. La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio. Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione. In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo. Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei singoli, distinguendo così l'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708). Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario, oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime. Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialità di cui il concorso è un naturale corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche. Le decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l' amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed efficiente. Avv. Patrizia Ionna | |
| Da: incredula da Veneto | 15/05/2012 15:11:05 |
| IN VENETO 11/05/2012 22.45.52 SONO PASSATI CANDIDATI DELL'USR CHE HANNO LAVORATO CON UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE Titoletto: Pubblico concorso - commissione - incompatibilità componente COMMENTO Della incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice. Costituisce, in via generale, ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione esaminatrice quella situazione in cui, a causa di rapporti di parentela, affinità, amicizia ed inimicizia un membro di detta commissione possa non giudicare un candidato e, quindi, presiedere a tutte le operazioni concorsuali con la necessaria serenità, tanto da determinare in capo al commissario medesimo l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e ss. La ratio dell'obbligo di astensione va ricondotta ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ed alla L. 241/90, principi che non possono non essere sottesi anche alla scelta dei componenti delle commissioni dei concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione medesima, finalizzati alla selezione delle persone cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche. Secondo costante giurisprudenza la semplice conoscenza personale del candidato da parte di un componente della commissione non costituisce ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della funzione esaminatrice. La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577). Non determina, altresì ,alcuna incompatibilità il rapporto di collaborazione intrattenuto tra un membro della commissione ed un candidato ,essendo, a tal fine, necessaria la presenza di ulteriori elementi che possano far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura (vedi tra le altre TAR Marche 19.5.97 n. 349; TAR Toscana II Sez. 23.10.98 n. 949; TAR Marche 25.6.99 n. 818; TAR Marche 26.5.00 n. 823; TAR Campania Sez. II 30.10.00 n. 4000; TAR Campania Sez. V 3.9.01 n. 3966; Cons. di Stato Sez. VI 8.5.01 n. 2589). La sentenza in rassegna n. 70 del 2003 del Tar Marche non si discosta dai principi in precedenza esposti, ma anzi ne costituisce una più precisa ed approfondita applicazione. Il caso specifico di cui alla questione decisa riguarda un membro della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande relative all'insegnamento di pianoforte, che era solito eseguire concerti insieme alla candidata, poi risultata terza classificata. Non si tratta di un semplice rapporto di conoscenza personale o di occasionale collaborazione professionale tra un membro della commissione ed un candidato, ma ricorrono gli ulteriori elementi che possono far sorgere il sospetto di parzialità e di non aver giudicato in base a risultanze oggettive della procedura. E' da rilevare, come osservato dai giudici, che tale circostanza ben può, astrattamente, interferire con la capacità di valutare in modo oggettivo i titoli artistici presentati dalla candidata da parte del commissario, in quanto tale valutazione, pur se in maniera indiretta, comporta anche un apprezzamento sulla attività di concertista dello stesso. Si segnala, peraltro, sull' argomento la decisione del TAR Marche 2003 n. 5 del 2003. Il caso attiene alla valutazione del curriculum formativo e professionale di una candidata che aveva presentato sei pubblicazioni delle quali ben cinque erano state redatte in collaborazione con un membro della commissione.. Secondo la pronuncia, il giudizio sul valore di dette pubblicazioni e la conseguente attribuzione del punteggio non possono essere la risultante di una obbiettiva e sincera valutazione da parte del commissario coautore, che sicuramente non si trovava in una posizione di indifferenza o di terzietà per poter giudicare, considerando anche il fatto che quest'ultimo ha collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni. La valutazione, pertanto, espressa dalla commissione sul livello scientifico di dette pubblicazioni risulta evidentemente viziata per parzialità ed arbitrarietà del giudizio. Il commissario che ebbe a partecipare alla redazione delle pubblicazioni nel giudicare i titoli scientifici presentati dalla candidata non poteva non giudicare anche se stesso in quanto coautore dei medesimi, oltre al fatto che non è stato possibile scindere e, quindi, valutare l'apporto dato dal candidato rispetto agli altri coautori nella opera redatta in collaborazione. In conclusione tale decisione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, fondatamente ravvisa nell'aver collaborato alla stesura di ben cinque delle sei pubblicazioni presentate, gravi elementi legittimanti il sospetto di un giudizio parziale e non obbiettivo da parte del commissario, tale da determinare l'incompatibilità e l'obbligo d'astensione in capo a quest'ultimo. Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale secondo la quale i lavori redatti in collaborazione tra candidato e membro della commissione esaminatrice ben possono essere valutati in un concorso a pubblici impieghi per titoli ed esami soltanto ove sia possibile scindere gli apporti dei singoli, distinguendo così l'originalità ed il valore dei singoli contributi (v. TAR Lazio Sez. I 17.7.89 n. 1015; TAR Lazio Sez. I 29.10.94 n. 1641; TAR Lazio Sez. III 20.9.93 n. 1538; TAR Marche 4.6.93 n. 367; Cons. Stato Sez. V 26.9.00 n. 5098; Cons. Stato Sez. V 15.5.01 n. 2708). Concludendo, quindi, nonostante possa ritenersi giustificato il considerare non sufficiente al fine della dimostrazione della incompatibilità di un componente di una commissione giudicatrice l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione scientifica tra il candidato ed il commissario, oppure quando tra un candidato ed un componente della commissione vi siano ragioni di parentela, affinità ed amicizia , come ritenuto in varie sentenze, ciò che ha differenziato e determinato la decisione dei giudici marchigiani ,rispetto al costante orientamento della giurisprudenza, nel senso della incompatibilità del commissario coautore, consiste nel fatto che le opere redatte in collaborazione fossero ben cinque su sei pubblicazioni presentate dalla candidata oltre alla impossibilità di enucleare e valutare l'apporto dato dai singoli autori alle opere medesime. Né è, infine, da dimenticare che la stessa Corte Costituzionale (si veda Corte Cost. 15.10.90 n. 453 in Foro It. 1991 I 396) ha precisato che il principio della imparzialità di cui il concorso è un naturale corollario, è destinato a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principi nella scelta delle persone a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche. Le decisioni in commento si sono, peraltro, conformate a quei canoni generali che sono enunciati nella stessa costituzione all 'art. 97 e che trovano applicazione per l'accesso al lavoro. La composizione delle commissioni di concorso deve rispettare e comunque aver sempre presente il principio della imparzialità dei suoi componenti al fine di garantire la che l' amministrazione svolga la propria azione in modo autonomo, neutrale ed efficiente. Avv. Patrizia Ionna | |
| Da: incredula da Veneto | 15/05/2012 15:24:30 |
| Scrivimi al hwange@libero.it che parliamo meglio ed è più facile trovare la risposta | |
| Da: incredula da Veneto | 15/05/2012 15:25:31 |
| Per PADOVA : incredula da Veneto 15/05/2012 15.24.30 Scrivimi al hwange@libero.it che parliamo meglio ed è più facile trovare la risposta | |
| Da: incredula da Veneto | 15/05/2012 15:27:35 |
| Da: incredula da Veneto | 15/05/2012 15:28:32 |
| Per IN VENETO : incredula da Veneto 15/05/2012 15.24.30 Scrivimi al hwange@libero.it che parliamo meglio ed è più facile trovare la risposta | |
| Da: Povera Calabria | 15/05/2012 16:31:05 |
| Qualcuno ha notizie degli orali in Calabria? Riuscira' la commissione, nonostante le pressioni dei sindacati e dei politici, ad operare correttamente? | |
| Da: x Veneto e Calabria | 15/05/2012 16:41:09 |
| se postate all'infinito le stesse lamentele, intasate solo il forum. Per favore, dite le notizie una sola volta, basta, chi vuol capire capisce e gli altri non vengono disturbati. Ci vuol tanto a capirlo? | |
| Da: ora la Toscana | 15/05/2012 16:50:57 |
| anche qui si ripetono le stesse critiche , percentuale ammessi più del 30%, ci si chiede : perchè io no? Tutto mi ricorda la storia infinita degli esclusi alla preselettiva, stesse lamentele, tutto noiosamente uguale e tutto un inutile bla,bla,bla....solo in Molise hanno avuto la capacità di trasformare le parole in fatti e, per ora, un primo risultato c'è. | |
| Da: ****** | 15/05/2012 17:03:09 |
| @ ora la Toscana E già, ma in Molise c'erano delle comprovate motivazioni sulle quali fondare il ricorso, nelle altre regioni non si otterrà nulla. | |
| Da: ma può anche darsi | 15/05/2012 17:09:47 |
| che in Molise i bravi avvocati abbiano saputo sfruttare al meglio quelle comprovate motivazioni. Ho letto di qualche caso di incompatibilità in Lazio ed anche altrove, ma non trovo giusto dare del raccomandato a chi ce l'ha fatta, generalizzare non aiuta a capire. | |
| Da: lexlex1 | 15/05/2012 17:16:18 |
| Nel caso in cui un provvedimento amministrativo (la bocciatura, da un punto di vista strettamente giuridico, è un provvedimento amministrativo) evidenzi chiare contraddizioni, il cittadino ha diritto di ottenere giustizia (l'annullamento della bocciatura) dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.La disparità di trattamento è un evidente indice sintomatico di un particolare vizio dell'atto amministrativo, ossia l'eccesso di potere. L'attività della Pubblica amministrazione inoltre, deve essere ragionevole e ben ponderata. | |
| Da: chiedo educatamente | 15/05/2012 17:18:08 |
| notizie della nuova coppia che si è formata oggi, dove sono i piccioncini, non si sentono, forse sono partiti per una romantica vacanza? | |
| Da: pegas | 15/05/2012 18:33:55 |
| NOTIZIE SULL'ORALE IN CALABRIA? | |
| Da: Domanda sciocca: | 15/05/2012 19:47:43 |
| Qualcuno sa che fine ha fatto quel somaro che si firmava "21/21"? Sosteneva di aver superato le prove scritte (nonostante scrivesse da cani) in Calabria, si lamentava dei voti bassi ottenuti e si diceva certo di superare l'orale: Per caso sapete se ha già sostenuto la prova orale? Potrebbe essere uno dei "nomi eccellenti" calabresi. Se abitassi in quella regione andrei a controllare l'andamento delle prove orali. | |
| Da: W la calabria | 15/05/2012 19:49:59 |
| @DOMANDA SCIOCCA lo stiamo facendo tranquilla. Fieri di essere calabresi........La calabria ci mette il cuore.... | |
| Da: W la calabria | 15/05/2012 19:50:04 |
| @DOMANDA SCIOCCA lo stiamo facendo tranquilla. Fieri di essere calabresi........La calabria ci mette il cuore.... | |
| Da: bocciata | 15/05/2012 20:03:53 |
| Per la Toscana, c'è un coordinamento? Quando dovrebbero esserci mandate le email? Domani chiamo l'USR per l'accesso agli atti. | |
| Da: eppure | 15/05/2012 20:18:04 |
| a me manca il clima acceso che c'era dopo la preselezione, quando ce le dicevamo tutte, senza mezze misure. Ora siamo rimasti in pochi, ho letto che una delle persone che scrivevano meglio è diventata ds, poteva non piacere ma era coerente, le cose le sapeva dire davvero. | |
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