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111 posti ministero della difesa
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Da: poveraccio27/10/2013 12:47:15
Avevo dei dubbi, ma adesso ho la conferma. Se non appartieni alla casta anche se vinci un concorso non ti assumeranno MAI.
Rispondi

Da: mah27/10/2013 15:29:24
si dicono tante cose ma in realtà un posto di lavoro come impiegato in persociv è molto ambito, non si fa un cazzo e non ci sono responsabilità e tutti i mesi si prende lo stipendio. Il massimo che si può desiderare in ambito lavorativo. Ci sono militari che fanno carte false per poter transitare nei ruoli civili e l'amministrazione difesa fa di tutto x ritardare il più possibile le assunzioni dei vincitori civili. Ognuno poi tragga le proprie conclusioni
Rispondi

Da: poveraccio27/10/2013 21:35:38
Ma allora perchè fanno questi concorsi fasulli?
Rispondi

Da: tre28/10/2013 09:02:47
delle due l'una
Rispondi

Da: quaccio28/10/2013 11:24:51
sei frocio
Rispondi

Da: poveraccio28/10/2013 13:05:35
Ho letto che vogliono fare nuovi concorsi per l'arsenale di Terni. Un'altra  truffa per assumere appartenenti alla casta.
Rispondi

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Da: A Terni...28/10/2013 15:45:02
... c'è un arsenale? Interessante. Alla Ex Fabbrica d'Armi fanno pure le navi?
Rispondi

Da: pif28/10/2013 17:42:22
...e comunque mi sembra strano che ad inizio settembre la preti avesse giqadro completo della situazione......ma se a inizi settembre è stata lei a richiedere che entro il 30/09 fossero finiti i conteggi?
Mi sa che flp si è sbagliata!
Rispondi

Da: foru29/10/2013 14:14:38
Questa mattina ho chiamato persociv e mi hanno detto che secondo loro per le assunzioni andranno via dai 6 ai 12 mesi perché tutti coloro che andranno in pensione con i requisiti ante fornero devono avere un preavviso di 6 mesi. Inoltre fino a quando l'ultimo esubero non va in pensione non possono avere risposta positiva alla domanda di autorizzazione assunzione che loro hanno fatto..  quindi sembra che se ne parli a fine 2014..
Rispondi

Da: xxx/yyy29/10/2013 15:17:36
foru ha capito tutto.
Se andate a leggere gli articoli sulla legge di stabilità per il 2014 sul sito di FLP Difesa, capirete esattamente come stanno le cose.
Quello che continuo a non capire, vorrei sapere chi sono gli interlocutori a persociv IN GRADO DI DARE DELLE RISPOSTE. Cmq le chiacchiere stanno veramente a 0.
Rispondi

Da: x xxx/yyy29/10/2013 15:22:28
Come stanno le cose?????? Puoi dircelo te...grazie!
Rispondi

Da: x xxx/yyy29/10/2013 15:22:52
Come stanno le cose?????? Puoi dircelo te...grazie!
Rispondi

Da: alfieri17529/10/2013 19:21:21
DL 101 approvato definitivamente! proroga al 31 -12 -2016!
Rispondi

Da: alibi30/10/2013 08:14:21
E quindi ora che succede?
Rispondi

Da: Vincitore 200830/10/2013 09:29:36
Per quello che sta scritto nel DL, proprio nulla! Anche se sancisce il principio che da qui ai prossimi anni ci potrebbero anche assumere! Non so voi, ma io mi sento un pochino preso per i fondelli... Se devo essere onesto dubito anche fortemente che anche nella legge di stabilità si trovi una maggioranza interessata a votare un eventuale emendamento (che, a oggi, non credo sia stato presentato da qualcuno) che preveda la nostra assunzione. In parlamento sono stati da poco bocciati gli emendamenti che avrebbero permesso l'assunzione dei vincitori di concorso nelle aree in carenza di organico. Le stesse persone dovrebbero votare ora in maniera opposta? Affermare cioè esplicitamente una deroga che hanno, nella sostanza, appena respinto? Improbabile.
Rispondi

Da: pif30/10/2013 11:20:00
Io penso che volere o volare entro fine 2014 ci devono assumere visto che  sicuramente 800 persone andranno in pensione e ci sono  tempi per il preavviso minimo di 6 mesi per il pensionamento.
È una mia deduzione....poi bhoo!
Rispondi

Da: poveraccio30/10/2013 12:46:51
Quando arriverà il 2014 inventeranno un'altra diavoleria e si andrà al 2015 e così via sino all'età della pensione che nel frattempo arriverà a 70 anni.
Rispondi

Da: si pero30/10/2013 15:14:26
La colpa è anche nostra perché non siamo in grado di organizzarci in un vero movimento di protesta ad hoc
Rispondi

Da: mah,...secondo me30/10/2013 18:47:22
bisogna leggere bene cosa c'è scritto sul decreto. Dovrebbe essere pubblicato entro 15 giorni. Voi cosa ne pensate?
Rispondi

Da: alfieri17530/10/2013 18:55:06
il decreto già è noto! Cosa non capite?
Rispondi

Da: alfieri17530/10/2013 19:00:17
http://www.leggioggi.it/2013/10/30/decreto-101-sui-precari-pa-il-testo-definitivo-convertito-in-legge/
Rispondi

Da: alfieri17530/10/2013 19:12:50

24 ottobre 2013


XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N.1682-A
DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1015)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
e dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
(D'ALIA)
di concerto con il ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(CARROZZA)
con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(BRAY)
con il ministro per la coesione territoriale
(TRIGILIA)
con il ministro degli affari esteri
(BONINO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE GIROLAMO)
e con il ministro della salute
(LORENZIN)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 14 ottobre 2013
Legenda
Testo grassetto
Sono le modifiche introdotte tramite l'approvazione di emendamenti.
 
Testo grassetto e sottolineato 
Indica le parti di un emendamento approvato che sono state ulteriormente modificate a seguito 
dell'approvazione di sub-emendamenti.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31
agosto 2013(*).

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di
pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di
favorire la mobilità, nonché di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed
efficacia dell'attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in altri settori della
pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ottimizzare le attività volte ad
assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione della corruzione
nelle pubbliche amministrazioni nonché una razionalizzazione delle attività di
misurazione e valutazione della performance del personale attraverso una diversa
attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dall'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni ;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni che,
in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, consentano di rendere più
efficace l'utilizzo, quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, potenziando il
coordinamento e il controllo sull'uso degli stessi e rafforzando l'azione di
programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, già
spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare
il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché di prevedere interventi
finalizzati ad accelerare l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela
ambientale e sanitaria di cui all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo
stabilimento ILVA di Taranto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto
2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del
turismo, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali e della salute;
emana
il seguente decreto-legge: 


Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE
SOCIETÀ PARTECIPATE

Articolo 1.
(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella
pubblica amministrazione)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «fino al
31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il
periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n.
228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture,
e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno
2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento
permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione
previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,adottato in
attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo
restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento
del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le
sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di
riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria,
a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui
irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa
per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre
modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese
le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui
all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni
pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio,
salvo motivate e specifiche eccezioni.
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi
e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità 
indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati,
nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di
privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere
superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e,
per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato
dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31
dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato. 
   5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta
l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento. 
5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro per la pubblica
amministrazione presenta al Parlamento una relazione contenente i dati di cui al
comma 5-bis.
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente
sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio
adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente
salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da
articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto
legislativo 31 maggio 2011 n. 91.
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi
contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al
medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a
cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in
base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di
responsabilità amministrativa per danno erariale.
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e il
Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato dispongono almeno una volta l'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per
la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in
materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarità riscontrate.
8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui
risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della
spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione
dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


Articolo 2. 
(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle
eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, l'alinea è sostituito dal seguente: «Fermo restando il divieto di
effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove
assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto
di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle
unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la
normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di
finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e
fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le
unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le
organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5
dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:»;
2) al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2016 »;
3) al comma 11, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2013»;
4) al comma 11, lettera c), le parole: «entro due anni» sono sostituite dalla seguenti:
«entro tre anni»;
5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013»;
b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le cessazioni dal servizio
per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero
delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over».
2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi
natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi
dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni,
resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni
organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere
comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi
quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi
natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative
peculiarità, ai princìpi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione
dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo
14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai princìpi generali di razionalizzazione 
e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma
14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del
medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni
dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di
ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.
4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il
conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni
di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta
obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente
rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto
dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei
requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di
conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al
raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di
impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a
pensione.
5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel
senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori,
compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti
strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal
servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto
dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel
senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate
prima del 4 dicembre 2011.
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che
l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella
disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso
articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31
dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso
di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1º gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il
termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione 
preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il
termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31
dicembre 2013.
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli
interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli
incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure
ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico
dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente
alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31
dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai
sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il
contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti
di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del
personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le
amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze
funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli
incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti
organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione
percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini
come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità
superiore.
8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel
rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della
spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salvo proroga motivata gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la
prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto
non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto
vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i
comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre
amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui
all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è
sostituito dal seguente:
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi
di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche
a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono
essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per
cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti
limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del
25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali
fissate dal comma 6».
8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La formazione universitaria richiesta dal
presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o
magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».
8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si
interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli
Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica
dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del
rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei
dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti
non appartenenti ai ruoli medesimi ».
9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
abrogato.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
        «3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica
utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque
titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le
aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure
definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto
Dipartimento della funzione pubblica.».
11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a) dopo le parole: «alla Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «e alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica»;
     b) le parole: «ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica» sono soppresse.
12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 
2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o
nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale,
continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui
all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione
operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il
periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito
della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al
relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a
regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «su proposta del
Ministro dello sviluppo economico» fino a: «con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Dipartimento della funzione
pubblica,».
13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
«c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per
le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163».
13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di
funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalità
interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione
realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti
disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata
con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma»;
     b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di docenza e
di ricerca scientifica».
13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: «acquisita presso» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita
esclusivamente attraverso».
13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato. 


Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, per sopperire
alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro
dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto
a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale
amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella
qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro
e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in
apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d),terzo
e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate
direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al
di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza
di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali
che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra
benefìci economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di
lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora
siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o
deleghe in materia.
7-ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da
amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di
vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il
proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse
società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto
divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico
con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società
con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata
dell'incarico dirigenziale.


Art. 3-bis.
        (Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio).
       
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del
bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono
provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con
le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e gli enti direttamente o 
indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico
della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati
procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali
relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla
correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.


Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi,
nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico
impiego)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali» sono
sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale» e le parole «di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
a-bis) al medesimo comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per prevenire
fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, nel
rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle
proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È
consentita l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione in
graduatoria dei vincitori e degli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato»;
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le disposizioni previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche
amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la
facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per
rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del
presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che
operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili
ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro
flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, le parole: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3,
del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo
36, comma 5-quater.».
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove
procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
   a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti
i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato di qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;  
     b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie
graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1ogennaio 2007, relative alle
professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa
attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
3-bis.1. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma
3 l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. 
3-ter. L'assunzione dei vincitori e degli idonei nelle procedure concorsuali già avviate
dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica della condizione di
cui alla lettera a) del medesimo comma.
3-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e delle figure
professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e
buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni
a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica nella ricognizione
del fabbisogno verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni
ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una
singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le
norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n.165 del 2001,
e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo
indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento,
provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le
disposizioni di cui ai commi 3 e 6 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
3-quinquies. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, o previste dalla normativa
vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti
locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quater e, in caso di adesione,
si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sitointernet istituzionale, la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e
selezione.
3-sexies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quater, il bando di
concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in
misura non superiore ai 10 euro.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle 
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al
31 dicembre 2016.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di
riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo
determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i
lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio
telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle
procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati
ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della
funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni
l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure
concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie
vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale
delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso
dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista
dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di
razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali
delle pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della
professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e,
al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche
possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso
dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di
personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di
coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto
hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che
emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta
collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in
possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare ad una
procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione
avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente
dall'amministrazione che emana il bando.  Le procedure selettive di cui al presente
comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni
2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non
superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle
medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a
valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica
di settore.
6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 
«entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole: «con
riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituire dalle
seguenti: «per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101,».
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «siano in
servizio» sono sostituite dalle seguenti: «siano in effettivo servizio».
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno
proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in via
prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e in relazione al
proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando
il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli
normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di
personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del
personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato,
sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate,
che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno
tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more
delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono
prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le
stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino a
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per
assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo
diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse
finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni
predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui
al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato,
anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco
regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno
di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali
ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti
massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge 
di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno,
alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella
programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle
procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre2016. Fermo restando il
divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono
prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le
strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei
vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della
vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca
possono essere, altresì, utilizzate in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in
specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla
durata dei progetti medesimi. 
9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di
cui al comma 9, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie
aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure
di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo
interno. 
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità
dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di
immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali
riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente
articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il
limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà
assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei
contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno.
All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro
annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono
annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. 
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno,
attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto
conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7,
8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche
disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche
all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e
post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in
servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di
prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina
e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia
organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle
quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle
liste alla data del 31 dicembre 2007.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 è inserito il
seguente:
«Art. 1-bis. - (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). - 1. I comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle
province autonome di Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1o gennaio 2014, la
personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del
libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle associazioni di
promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal
presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere
organizzativo, possono chiedere al presidente nazionale della Croce Rossa
Italiana il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di
assunzione della personalità giuridica di diritto privato, Sulla base delle istanze
pervenute, il presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della
successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una
relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti del
predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si
intendono respinte. 
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano
in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di
entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla Croce rossa italiana con enti territoriali ed organi del Servizio sanitario
nazionale.
3. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al
comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e
provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I
restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di
natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione
nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le
modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce rossa anche
con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del
personale a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in 
regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi
dell'articolo 6, comma 9».
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni:
     a) le parole: «1o gennaio 2014», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«1o gennaio 2015»;
     b) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2016»;
     c) le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2014»;
     d) le parole: «1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«1o gennaio 2017».
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012, 2013 e 2014»; dopo le
parole: «dell'avanzo accertato dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «sia del
comitato centrale che del consolidato»; dopo le parole: «sarà approvato per il 2012,»
sono inserite le seguenti : «, il 2013 e il 2014» e dopo le parole: «per le esigenze del
bilancio di previsione 2013» sono inserite le seguenti: «e 2014».
10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,
al terzo periodo, le parole: «per gli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2012, 2013 e 2014» e, all'ultimo periodo, le parole: «per gli anni 2012 e
2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012, 2013 e 2014».
10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato
decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 sono rilasciati dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva
italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i
predetti medici si avvalgono dell'esame clinico degli accertamenti incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della
salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è
aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e
nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si
applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli
enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo
personale educativo e scolastico».
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ultimo periodo, dopo le parole «ed educativi,» sono aggiunte le seguenti: «servizi
scolastici e per l'infanzia,».
13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del
tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il
rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter,
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e
avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale.
14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare 
i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7,
comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo
di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio,
fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183,
si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le
entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma,
relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, le parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del
fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi
ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede
di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e
della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto".
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «l'assenza è giustificata» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso è
giustificato»;
    b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti: «, anche in ordine
all'orario»;
    c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o trasmessa da questi ultimi
mediante posta elettronica».
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la
relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da
assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei
criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il
medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del
Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed
uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».


Articolo 4-ter.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili
pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti).
     
1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole:
«guadagni ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la donazione di sangue e 
di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005,
n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1: 
   a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di
sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per
l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno
2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0.2 milioni di euro per
l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno
2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4.5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 2015 dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; 
   b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di
maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro nel 2013, 3
milioni nel 2014, 5 milioni nel 2015, 8,7 milioni nel 2016 e 11,4 milioni a
decorrere dal 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Capo II
MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.).
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è
sostituito dal seguente: 
   «3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti
scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con
comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello
privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla
corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e
valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del
principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle 
Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il
Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti
dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito
tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono
avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I
componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati
nella carica ».
6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.
7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi
componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere
formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a
carico della finanza pubblica.


Articolo 6.
(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore
aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli
oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree
sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli
oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi
diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo
dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile
del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici
controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal
Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della
forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4 ter può essere
svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza
Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di
sicurezza.».
2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il
seguente: «Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-
legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta
unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per
lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:
a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale
individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici
unità di personale, come individuato dal predetto decreto».
4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la
lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità
e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e
2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della
missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio
dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse
necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro
per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla
lettera b), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito
delle predette risorse, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita
convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo
svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorità di regolazione dei trasporti;».
4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le
parole: «di cui al medesimo comma 5» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle altre
strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area
dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area
dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità
di personale trasferito».


Articolo 7.
(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di
interpretazione autentica) 

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
      «e-bis) ad accedere, anche se non più sottoposti allo speciale programma di
protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con
qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute,
fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata
diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei
posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto
delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite
fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai
testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno,
emanato ai sensi dell'articolo 17-bis,di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono
stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle
persone interessate. Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di
riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di
protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefìci già
riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione ».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito
del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di
reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per
l'espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti
del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45
del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e le per le modalità di
funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al titolo V del libro I del
codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un
appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo
43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente
articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche
contenute nei predetti decreti, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al
comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonché
l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con
decreto del capo della polizia -- direttore generale della pubblica sicurezza, anche in
relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1.»; 
b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo
periodo,».
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle
assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di
computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della
dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è
obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla
differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La
disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla
legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in
situazione di soprannumerarietà. Per le categorie protette di cui all'articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto
dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge, si applica l'articolo 5, commi 4-
quater, 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nei limiti della
quota d'obbligo.
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di
cui al comma 6.
8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive
modificazioni è sostituito dal seguente: «1. Alle imprese che assumono, per un periodo
di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli
ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro
confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di
settecento euro per ogni lavoratore assunto.».
9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel
senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate,
sempre nel rispetto dei limiti di spesa di euro  272.000,00 e della vigente dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di
avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianità di servizio di otto anni
nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.
9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «o
comunque assoggettabili ad obblighi di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o in
quiescenza».
9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle
leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono
esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre
1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione
del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla
legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonché gli atti compiuti
nella sua vigenza.
9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, le parole: «nel termine di quarantacinque giorni dalla messa
in servizio dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di 
quarantacinque giorni dalla richiesta».
9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1odicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si
interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente «Poste
Italiane» in società per azioni, si applicano a Poste italiane Spa e a tutte le società nelle
quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ad esclusione delle
società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere
espresso.


Articolo 8.
(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del
predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai
sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità
mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-
legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
131, approvate dal 1o gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro
esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel
limite della misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro
29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai
predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione «Soccorso civile».
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di
vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi
con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata non oltre il 31
dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1o gennaio 2008, di
cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a
euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono
inseriti i seguenti:
«6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia
di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare
difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi
di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la
propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano
interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province
autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi 
di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.».
7. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti
alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui
al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 334 del 1999.
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e
di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso
delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
straordinari e le risorse strumentali necessarie.

Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale).

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
     a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è abrogato;
     b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: «espressamente
indicate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi
dell'articolo 13»;
     c) all'articolo 13:
            1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annualmente. Il
programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i
programmi statistici predisposti a livello regionale.»;
            2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
   «3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono
essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari
esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.
   3-ter. Al fine di attuare i princìpi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di
cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel
programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui
all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini
dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7»;
           3) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 3 e 3-ter»;
   d) all'articolo 16:
          1) al comma 1, dopo le parole: «ed affini,» sono inserite le seguenti: «con
esperienza internazionale, »;
           2) al comma 2, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 166».
2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, è
prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento
2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, nonché
l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19
luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma
statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013, per le quali 
sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del Presidente
della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la
mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta,
a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica è adeguato alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.


Articolo 9.
(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)

1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili
esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione
attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilità del personale
scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al
comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti
vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto
legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra
coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti
al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive
anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto
collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con
il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di
cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei
risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «negli Stati nei quali hanno sede» sono
aggiunte le seguenti: «e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore
generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
      b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la
direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto
oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto».
2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «addetto presso
istituto italiano di cultura» sono inserite le seguenti: «, rappresentanza diplomatica,
ufficio consolare o rappresentanza permanente».
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza
pubblica. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.

 
Articolo 9-bis.
(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri).
        
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 170 è aggiunto, infine, il seguente comma:
        «Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per
effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il
personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione
dei benefìci di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al
primo comma dell'articolo 200»;
     b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:
       «Art. 199. - (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1. Per i viaggi di
trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive
necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie,
spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è
rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il
personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero
a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che
è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100
per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di
servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:
            a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
            b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500:
50 per cento;
            c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri
3.500: 75 per cento;
            d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
   2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre
maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
   3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura
del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il
Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta
giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di
idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è
trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie.
In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da
un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede
dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su
richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a
seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di
assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui
imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla
corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto
dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.
   4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o
ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di
servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1
spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli
aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale,
sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con 
specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e
logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del
personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo
di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla
parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non
devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
    c) l'articolo 200 è abrogato;
     d) all'articolo 201, dopo la parola: «domestici» le parole: «nonché per i trasporti di
cui all'articolo 199» sono soppresse;
     e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: «domestici» le parole: «ed
eventualmente alle spese di spedizione degli effetti» sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal
1o gennaio 2014.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Capo III
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE

Articolo 10.
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di
programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è
istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia»,
sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle
relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare:
   a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali
competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e
finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e
nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione
territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione
relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché
all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
le risorse europee per lo sviluppo regionale;
   b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i
programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di
valutazione delle politiche di coesione;
   c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali
competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a
finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli
interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88;
   d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni 
dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale
e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
   e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;
   f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del
decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per
la politica di coesione;
    f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed
assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni
assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa,
anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui
all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e
programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:
     a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico
e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche
attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di
controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
     b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che
gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione
territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle
amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di
settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle
procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;
     b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche,
sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi
strutturali;
     b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni
pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della
trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;
     c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la
conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste
dalla lettera d);
    d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6,
del decreto legislativo n. 88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 1o marzo
2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di
direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i princìpi e le modalità di adozione dei
regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità
di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi 
dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti.
La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di
compenso. All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata
rappresentanza delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia assicura lo svolgimento
delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per
il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri
aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore
generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di
coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i
Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si
applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite,
le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro
residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per
l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da
esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse
finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto
il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del
presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il
bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è
inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in
relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più
efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le
istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure
selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero
massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del
presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo,
con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50
unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate
in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo
dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di
livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza
e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui
ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche
in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della
medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero
dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere
dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le
procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione
dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi
incarichi.
10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la
tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di
programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.
10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni, sono escluse
dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove siano
finanziate dai Fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi
cofinanziati dai fondi medesimi. 
14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può
assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per
l'attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle
ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo
economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine
di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive
competenze e prerogative di legge.


Capo IV
MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 11.
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
e in materia di energia)

   1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono sostituiti dai seguenti:
        «1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul
territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi
produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al
SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa
navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro
sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a
regime del SISTRI al trasporto intermodale.
        2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli
intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
        3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono
individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis».
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a
titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti speciali
all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio,
o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1o ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4
dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato
al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta
giorni, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di una fase di
sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014.
agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo
professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani
pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in
partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire
dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni
ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.
3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1o ottobre 2013 continuano ad
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche
apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205, nonché le relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 
260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed
integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006,
come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o
imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva
2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di
tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI
su base volontaria a decorrere dal 1º ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto
della disciplina comunitaria, alla semplificazione e ottimizzazione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni
rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e
della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le
semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace
tracciabilità dei rifiuti ed a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò
non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio
ambientale e/o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano
dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che
consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base
dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente
comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati
tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione
dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi
degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,
può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione
territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di
altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata
in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi
aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al
presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti
in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei
fornitori delle singole componenti dei servizi» 
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni e all'ottimizzazione di cui al
comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre
sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni e
l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per
oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente
all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta
giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto
riguarda l'operatività del sistema, entro i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio
di detta operatività. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno
scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra
professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni
oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e della ottimizzazione e delle
operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali
intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la
durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-
finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bisdell'articolo 188-bis del d.lgs.
n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-
bis.
10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base
dell'attività di audit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della
conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento
alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo
14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione
consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate
sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la
gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che
viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma
8. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006,
limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni
incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo
periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è
obbligatorio dal 1º ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il
SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni
nel medesimo rispettivo arco temporale.
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole : «(nuovo produttore)».
  12-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e
1-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei
rifiuti: 
   a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti 
e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3, dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'articolo 184; 
    b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa
della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter,
comma 1, ultimo periodo; 
    c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: 
   a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma
2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; 
    b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi
effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
  1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile
produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico con una delle due seguenti modalità: 
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di
identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o
della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); 
    b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti
pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera pp).
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o
soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV.
Le annotazioni devono essere effettuate: 
   a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi
dalla produzione e dallo scarico; 
    b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il
riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attività; 
    c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro
due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di
trattamento; 
   d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima
dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione
dell'operazione.» 
  12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le
parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),». 
  12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
l'alinea è sostituito dal seguente: «Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-
bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di 
identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:».1
  12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 19 è inserito il seguente: «19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei
propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha
sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito
organizzato di raccolta di cui alla lettera pp), comma 1. dell'articolo 183».
13. È abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il
Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura
non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente, oltre ai soggetti già
partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le
associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né
altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del
sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il Tavolo tecnico di monitoraggio e
concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al
Parlamento una relazione sul proprio operato.
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli
soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma
1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo
forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il
rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in
base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, letterah), della legge 6 febbraio 2004,
n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni
inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni, al secondo periodo dopo le parole: «articolazioni centrali» sono
inserite le seguenti: «e periferiche». All'attuazione del presente comma si provvede
avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.


Articolo 12.
(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)

1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela
ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie
per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente
                                         
1 11.500 Governo - Aula Camera 24 ottobre 2013 
necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la
gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel
perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di
compatibilità ambientale, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e
valutazione d'impatto ambientale, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,positivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente
al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi
necessari per il risanamento ambientale.
2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono
definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata
protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentita l'Agenzia regionale per la
protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito
il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le
misure di compensazione ambientali.
3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61
del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data
del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano
incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del
predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti
di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e
80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli
esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013,
deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino
la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo.Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario
straordinario.
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1
del decreto- legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di
società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e
all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono prededucibili ai
sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
    «1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal
comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i
titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode
amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari
esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i
poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della
predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può
nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si
intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono
stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le
disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89».
5-ter. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo è inserito il 
seguente: «Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di
esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a
commissariamento».
5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel
senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e
indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma
restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee
di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo
all'impresa commissariata.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in
coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi
richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e
smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e
l'ARPA della regione Puglia, nonché, per quanto concerne le misure di compensazione
ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a.,
senza alcun onere a carico della finanza pubblica.


Articolo 12-bis.
(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.


Articolo 13.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 2013.
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Cancellieri, Ministro della giustizia
Carrozza, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
Bray, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Trigilia, Ministro per la coesione territoriale
Bonino, Ministro degli affari esteri
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Alfano, Ministro dell'interno
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
De Girolamo, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Lorenzin, Ministro della salute
        Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.


Rispondi

Da: x foru30/10/2013 19:35:42
credo che le sue informazioni siano attendibili!
Rispondi

Da: e quindi?30/10/2013 20:39:20
in sostanza cosa cambia?
Rispondi

Da: sveglia...30/10/2013 20:44:41
Cambia che se non si fanno fregare i vincitori hanno "sotto ostaggio" l'amministrazione, ovvero, se non prendono prima loro, l'amministrazione non potrà bandire per altri profili.

Cambia che finalmente gli idonei (benché solo post 2007) non sono più figli di un Dio minore, ci sono...e persociv non potrà ignorarli.
Rispondi

Da: foru30/10/2013 20:56:28
Le mie info arrivano dal dot. Colucci di persociv. Non vi sono misteri!
Sono daccordo com dice che abbiamo sbagliato noi a non protestare on tanti anni di attesa e con chi spera che entro fine 2014 ci assumano.
Rispondi

Da: x sveglia30/10/2013 21:02:11
ma la possibilità di essere assunti da altre amministrazioni (e quindi assunti prima) con cessione della graduatoria non esiste più?
Rispondi

Da: mi31/10/2013 02:11:24
Assunzioni a fine 2014.
Rispondi

Da: poveraccio31/10/2013 11:00:59
Ogni anno è la stessa cosa, si spera sempre nell'anno dopo. Poi studieranno come rimandare all'altro anno successivo. Come si possono chiamare questi elementi? Boh
Rispondi

Da: poveraccio31/10/2013 11:00:59
Ogni anno è la stessa cosa, si spera sempre nell'anno dopo. Poi studieranno come rimandare all'altro anno successivo. Come si possono chiamare questi elementi? Boh
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