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Segretario Comunale, COA III, 390 posti
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| Da: MALO | 22/09/2009 20:22:46 |
| N. 08742/2009 REG. SEN. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2009, proposto da: Axxx . (omissis) . Zoyyyy; contro Agenzia Per Le Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Bando di concorso dell Agenzia delle Entrate prot. N. 2008/ 194720, per la "Selezione pubblica per l assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria"; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/ 71, introdotto dalla legge n. 205/2000; Considerato: che con bando dell 8.2.2008 l Agenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per l assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria"; che il suddetto bando prevedeva (all art.4) tre prove, della quali la prima definita "prova oggettiva tecnicoprofessionale"; la seconda definita "prova oggettiva attitudinale" e la terza "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale"; che in base all art.5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova "i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono"; che l art.6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova "i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40%"; e che l art. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere conto della valutazione espressa sul tirocinio; che tutti i ricorrenti partecipavano al concorso e, superata la prima prova, venivano ammessi alla seconda; che gli stessi superavano anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/ 30, ma non risultavano utilmente collocati in graduatoria in quanto posizionati oltre il numero previsto per l ammissione alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale); che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 31.12.2008, l Amministrazione ha indetto una nuova procedura concorsuale, per l assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente, senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano comunque superato le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/ 30 (che non erano stati ammessi, cioè, esclusivamente a cagione di mancanza di posti); che, pertanto, gli interessati hanno impugnato il predetto secondo bando chiedendone l annullamento nella parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio teorico-pratico; che l Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese; che con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in cui (artt.15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme contenute nel DPR n.487/ 1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del "tirocinio con prova orale finale"; che con appositi scritti difensivi l Amministrazione ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza anche del ricorso per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, la sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese; Considerato che con il primo assorbente motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano violazione dell art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per incongruità della motivazione, deducendo che l Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio" costituente la terza prova del "secondo" concorso, i soggetti che avevano già superato con punteggio superiore ai 24/ 30 (dunque con punteggio attestante l "idoneità") le prime due prove della precedente procedura; Considerato e Ritenuto, al riguardo: che la "seconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa; che nella "prima procedura" i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. "terza prova") non già perché risultati "inidonei", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire; che, pertanto, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell azione amministrativa; che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale appare in contrasto anche con la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dell art.15, comma 7, del DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall art.20, comma 3, della L. n.488 del 1999 e dall art.51 della L. n.388 del 2000; che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, "lo s co r r im ent o d i una g r a d ua t o r ia d i conco r s o a nco r a v a lid a co s t it uis ce a t t o d o b b lig o e non m e r am ent e d is cr e z iona le d e lla PA" (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536); che l avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l accesso al tirocinio, che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di laurea minimo; che pertanto l Amministrazione appare maggiormente garantita dall utilizzazione della "graduatoria" degli "idonei" compilata nell ambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come "illogico" il comportamento dell Amministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura selettivamente più rigorosa; che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento; Ritenuto, in considerazione delle superiori osservazioni: che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative - delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione dei ricorrenti (mediante "scorrimento" della graduatoria già compilata nell ambito della precedente procedura selettiva) alla prova indicata come "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale"; che la superiore statuizione esime il Collegio dall esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli - accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, "dipendente" da quest ultimo) sollevate dall Avvocatura dello Stato; che sussistono giuste ragioni per condannare l Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 3.000,00; P.Q.M. accoglie in parte il ricorso; e, per l effetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, e dichiara l obbligo dell Amministrazione di ammettere i ricorrenti al tirocinio per cui è causa. Condanna l Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati: Luigi Tosti, Presidente Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore Stefano Toschei, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/09/2009. This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF. | |
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| Da: MALO | 22/09/2009 20:25:41 |
| la Sentenza TAR LAZIO che ho appena postato è stata pubblicata il 16 settembre scorso. COMITATO IDONEI, siere sicuri di voler rinunciare? a me il caso sembra identico!!! Io ho chiamato lunedì in AGES e mi hanno detto che non sanno assolutamente nulla di quando si terrà la benedetta riunione del CDA. | |
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| Da: x perplessità | 22/09/2009 20:42:08 |
| e per coloro che non hanno alcuna altra fonte di reddito occorre necessariamente compilare i dati anagrafici, il domicilio fiscale e lo stato civile, poi chiedere di non applicare la detrazione di lavoro dipendente e per carichi di famiglia, indicare nel dettaglio familiare il coniuge (immagino assenza di figli a carico) e al punto 4 barrare l'opzione "il reddito di lavoro dipendente e/o assimilato erogato da codesto sostituto d'imposta; infine tralasciare il punto 5, datare e firmare. In questo caso la borsa sarà assoggettata ad irpef erariale (23%), all'addizionale irpef regionale (max 1%) ed eventuale addizionale irpef applicata nel Comune di residenza (max 0,50%). | |
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| Da: Tuel | 22/09/2009 21:23:23 |
| La sentenza riportata conferma quanto da me più volte ripetuto. Il ricorso degli idonei può e deve essere promosso contro il COAIV e non contro il COAIII. Gli idonei dovranno aspettare l'approvazione della graduatoria del concorso COAIV e impugnare l'atto di approvazione e conseguente convocazione al corso COAIV. IL COAIII può regolarmente partire verso la gioiosa e impunita FRASCATI !!! | |
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| Da: COMITATO IDONEI | 22/09/2009 21:50:11 |
| ragazzi avete letto la sentenza!è clamorosa!dov'è finito il comitato idonei? | |
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| Da: dave | 22/09/2009 22:55:20 |
| qualcuno che ha presentato certificato medico di malattia per l'orale di questo concorso può dirmi se è necessario che sia redatto e sottoscritto dal proprio medico di base o se può essere rilasciato da qualunque medico, anche privato e non convenzionato col SSN? grazie | |
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| Da: Marco x partenze da Napoli | 22/09/2009 23:34:04 |
| Da Napoli ci sono anche io! tigerandcaiman@interfree.it | |
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| Da: roby | 23/09/2009 00:38:53 |
| Rispondi | |
| Da: roby | 23/09/2009 00:40:22 |
| io sono della provincia di napoli e penso anche io di alternare treno e auto | |
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| Da: questione seria | 23/09/2009 04:30:11 |
| Confermate che i lavoratori dipendenti devono compilare il modulo fiscale chiedendo l'applicazione della detrazione da lavoro dipendente e indicando il reddito complessivo presunto per il 2009? Grazie. | |
| Rispondi | |
| Da: x questione seria | 23/09/2009 07:37:18 |
ok indicare il reddito presunto 2009 (reddito da lavoro + borsa + eventuale altro) ma non chiedere applicazione per reddito di lavoro dipendente e carichi familiari in quanto già calcolati dal tuo datore di lavoro (sarebbe una duplicazione). Se ancora dubbi chiedi conferma all'ufficio ragioneria del tuo ente/impresa di appartenenza. | |
| Rispondi | |
| Da: Safeuropeanhome | 23/09/2009 09:26:07 |
| Volevo rammentare a quella imbecille che diceva che il comitato degli idonei avrebbe presentato ricorso al giudice del lavoro che è una grandissima ignorante e prova ne è proprio la sentenza che avete appena postato. Ciao a tutti (compresa l'ignorante). | |
| Rispondi | |
| Da: PERPLESSITA'' 2 | 23/09/2009 09:34:52 |
| nel modulo fiscale al punto uno chiede l'applicazione della detrazione per lavoro dipendente e redditi assimilati art 49 e 50 tuir.( ovvero borsa di studio)da ciò deduco debba essere barrata la casella "applicare la detrazione". qualcuno può darmi delucidazioni in merito? grazie | |
| Rispondi | |
| Da: io | 23/09/2009 10:08:25 |
| ho inviato la liberatoria per chi me lo chiedeva e sono nel I gruppo alternerò auto a navetta | |
| Rispondi | |
| Da: io | 23/09/2009 10:23:43 |
| vengo dalla prov di napoli | |
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| Da: x i bene informati | 23/09/2009 11:19:35 |
| da chi deve essere redatto il certificato medico che vale come assenza giustificata? | |
| Rispondi | |
| Da: pcav | 23/09/2009 11:29:10 |
| per il modulo fiscale: se siete lavoratori dipendenti mettete al punto 1 non applicare alcuna detrazione. le altre detrazioni vi verranno fatte dal datore di lavoro primario. potete mettere un reddito complessivo presulto e un'aliquota maggiorata (ai punti 4 e 5) se siete lavoratori autonomi (es avvocati) o non avete altri redditi mettete al punto 1 applicare la detrazione e poi come prima. ogni detrazione non richiesta ma dovuta o eventuali inesattezza VERRANNO CALCOLATE DA VOI IN SEDE DI DICHIARAZIONE (730 O UNICO) IN QUANTO LA SSPAL VI INVIERà CUD P CERTIFICAZIONE PER IL REDDITO PERCEPITO E LE TRATTENUTE EFFETTUATE COME BORSA DI STUDIO | |
| Rispondi | |
| Da: già coi certificati... | 23/09/2009 11:31:27 |
| il lupo perde il pelo ma non il vizio!!! | |
| Rispondi | |
| Da: Genny | 23/09/2009 12:26:47 |
| ... a mio avviso andava impugnato il bando del COA IV, e non è più possibile. | |
| Rispondi | |
| Da: ...... | 23/09/2009 12:40:48 |
| infatti quello del coa 4 andava impugnato....ormai non c'è più niente da fare per gli idonei.. | |
| Rispondi | |
| Da: Julia | 23/09/2009 13:31:25 |
| guarda un giorno arriviamo che nn c'è più nessun posto per niente nemmeno per mangiare......pensa che nn c'è posto per lavoro.... | |
| Rispondi | |
| Da: domanda importante | 23/09/2009 13:58:47 |
| ma per chi nn ha altri redditi di qualsiasi tipo, nè famiglia deve compilare solo i dati anagrafici? Aiutooooooooo!!!!! | |
| Rispondi | |
| Da: influenza suina | 23/09/2009 14:01:47 |
| alla scuola ci faranno il vaccino? | |
| Rispondi | |
| Da: x influenza suina | 23/09/2009 14:47:07 |
| Perchè dovrebbero? | |
| Rispondi | |
| Da: pcav x domanda importante | 23/09/2009 14:54:35 |
| ma scrivo arabo? | |
| Rispondi | |
| Da: modulo fiscale sspal | 23/09/2009 15:15:03 |
| io ho telefonato stamani. per chi non ha redditi e famiglia bisogna indicare i dati anagrafici e barrare al punto uno la dicitura "applicare la detrazione". non bisogna aggiungere altro apparte la firma e la data. | |
| Rispondi | |
| Da: X modulo fiscale | 23/09/2009 15:36:41 |
| A me hanno detto lo stesso | |
| Rispondi | |
| Da: perplessità x pcav e x modulo fiscale sspal | 23/09/2009 15:36:48 |
| ma possibile che per sto modulo fiscale ognuno dice una cosa diversa? | |
| Rispondi | |
| Da: modulo fiscale sspal x perplessità | 23/09/2009 15:42:41 |
| a me hanno detto questo. se poi vuoi informazioni più specifiche telefona e fatti passare il settore di competenza. | |
| Rispondi | |
| Da: il ricorso | 23/09/2009 16:34:23 |
| è stato approvato .....evaaaaiiiii !!! | |
| Rispondi | |
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