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Segretario Comunale, COA III, 390 posti
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| Da: x X "Marco x questione seria" | 21/09/2009 09:34:53 |
| se sei nel comparto enti locali il nsotro ccnl prevede il divieto del cumulo, quindi l'aspettativa non può essere frazionata a settimane | |
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| Da: dolcebru | 21/09/2009 10:04:43 |
| Ciao, abbiamo inviato un quesito all'Aran sui permessi per le 150 ore e ci è stato risposto che il corso da segretario non rientra nelle ipotesi previste dal contratto. | |
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| Da: x non lo capisco | 21/09/2009 10:19:40 |
| da quello che ho capito io si può andare solo nella Regione dove si è iscritti e la proposta di riforma del Codice delle autonomie prevede l'obbligo di tre anni di permanenza nella prima sede | |
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| Da: cinzia | 21/09/2009 10:57:16 |
| ma delle comunicazioni ufficiali cosa si sa? | |
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| Da: cioè | 21/09/2009 11:19:06 |
| grazie dolcebru per aver condiviso questa informazione | |
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| Da: una | 21/09/2009 11:27:00 |
| domanda: siete gia riusciti a fare scambio tra i due gruppi???grazie | |
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| Da: per padovani | 21/09/2009 11:37:39 |
| Sarei pure io interessata alla condivisione del viaggio. Sono della provincia padovana pure io. Se intendi usare l'auto possiamo fare quattro conticini.... (vedere se almeno conviene!) e sentirci via mail. | |
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| Da: per cinzia | 21/09/2009 11:39:23 |
| in che senso comunicazioni ufficiali? | |
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| Da: da comitato idonei | 21/09/2009 11:46:13 |
| Stante la non condivisione di intenti da parte di tutti i componenti del comitato, dallâabbandono dello stesso da parte di alcuni membri e dallâinserimento di nuovi, in seguito a valutazioni, riflessioni e disquisizioni fra i vari aderenti sulle possibili opportunità valutate per cercare di trovare soluzione al comune disagio che attanaglia gli idonei non vincitori a causa del non rientro in graduatoria, si è deciso di far convogliare tutti i propri sforzi e le proprie energie sulla stesura e la promozione in Parlamento dellâemendamento in quanto lo stesso consentirebbe, in caso di approvazione, una piena e soddisfacente riuscita di intenti nei confronti di tutti i concorrenti al Coa3. | |
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| Da: aki | 21/09/2009 11:51:59 |
| buogiorno a tutti! penso che cinzia intendesse riferirsi alle comunicazioni di convocazione ufficiale al corso! domanda che peraltro mi e vi pongo pongo anch'io: qlc1 sa se x caso son già partite, se ci son sate richieste da parte dell'ages di integrazione della documentazione prodotta, se è risultato tutto regolare insomma...........? grazie anticipatamente a chi vorrà risp! | |
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| Da: x dolcebru | 21/09/2009 11:54:59 |
| potresti incollare sul forum il parere ARAN?! | |
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| Da: Aspirante S.C. | 21/09/2009 11:58:54 |
| X Aki: Si, ho tel poco fa alla SSPAL per chiedere delle comunicazioni ufficiali e mi hanno risposto che arriveranno prossimamente ma la tipa del call c. non sapeva quando di preciso | |
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| Da: aki | 21/09/2009 12:11:24 |
| nn ci resta che attendere, quindi......tanto x cambiare!!!!! cmq, grazie 1000 aspirante s.c.!! | |
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| Da: aspettativa | 21/09/2009 12:17:54 |
| per chi ha chiesto l'aspettativa: quanti giorni avete chiesto? da che giorno a che giorno? sono in un ministero voi a che normativa avete fatto riferimento? grazie | |
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| Da: X Tutti | 21/09/2009 12:21:31 |
| "il nostro ccnl prevede il divieto del cumulo, quindi l'aspettativa non può essere frazionata a settimane" cosa intendi ? Potresti riportare l'articolo del contratto ? Grazie La risposta al quesito ARAN dov'è reperibile ? Grazie | |
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| Da: per x X marco ecc.. | 21/09/2009 12:38:48 |
| ccnl EL il divieto di cumulo si riferisce alle diverse ipotesi di aspettativa, e non centra, secondo me, con il congedo di formazione art 16. Infatti non avrebbe senso in quell'articolo parlare del limite di 11 mesi consecutivi se non potessero non esserlo.. chi ha quindi i requisiti per il congedo di formazione dovrebbe anche poter frazionare, compatibilmente (e questa non è cosa facile) con le esigenze del Comune che già non è obbligato a concedere il congedo... | |
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| Da: X per x X marco ecc.. | 21/09/2009 12:41:30 |
| SECONDO ARAN IL DIVENTO DI CUMULO SI APPLICA ANCHE AL CONGEDO | |
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| Da: X per x X marco ecc.. | 21/09/2009 12:56:33 |
| pARERE aran 900-16A2. Nella disciplina del cumulo delle aspettative devono essere ricompresi anche i congedi per la formazione di cui allâart.5, comma 3, della legge n. 53/2000? Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile preliminarmente precisare che lo stesso, in considerazione della sua rilevanza, è stato sottoposto allo specifico Comitato giuridico operante presso questa Agenzia e composto, oltre che da dirigenti dellâARAN, da docenti di diritto del lavoro e da esperti di discipline giuslavoristiche.Tale Comitato giuridico, nella riunione del 25.7.2001, ha espresso lâopinione che anche il particolare caso prospettato possa essere ricondotto alla generale disciplina del cumulo delle aspettative di cui allâart.14 del CCNL del 14.9.2000. A sostegno di tale parere, secondo il Comitato, depongono: 1. la circostanza che la norma contrattuale esclude dalla disciplina del cumulo anche le assenze per maternità, che propriamente non sono aspettative in senso proprio; in conseguenza di tale equiparazione, anche tutte le altre assenze, comunque assimilabili per durata e regime giuridico alle aspettative, possono essere ricondotte alla disciplina del cumulo, di cui allâart.14 del CCNL del 14.9.2000; infatti, se lâunico aspetto da tenere presente a tal fine, fosse stato la qualificazione formale dellâassenza come âaspettativaâ, allora non avrebbe avuto alcun significato pratico applicativo stabilire la deroga espressa per le assenze per maternità, dato che,come detto, queste non possono essere giuridicamente ricondotte a tale istituto; 2. la circostanza che anche lâart.5, comma 3, della legge n.53/2000, in materia di congedi per la formazione, espressamente pone il divieto di cumulo di tali congedi con altri istituti diversi tra loro, sia sotto il profilo giuridico che economico (ferie, malattia, ecc.), facendo riferimento, tra questi, anche ad una generica nozione di âaltri congediâ, che si presta ad essere estesa a tutte le altre forme di assenza del lavoratore, ammesse dalla legge o dalla contrattazione collettiva; quindi, anche il legislatore ha stabilito, con riferimento ai congedi per la formazione, un divieto di cumulo con altri istituti (e quindi anche con lâaspettativa per motivi di famiglia), pure non qualificabili propriamente in termini di congedo, al fine di evitare il determinarsi, a seguito del cumulo, di un eccessivo prolungarsi dellâassenza dal lavoro del dipendente, con le inevitabili conseguenze negative sullâorganizzazione e la funzionalità degli uffici. | |
| Rispondi | |
| Da: vale | 21/09/2009 13:27:07 |
| 900-14B1. L â art. 14 del CCNL del 14.9.2000 prevede il divieto di cumulo delle aspettative. Questa disposizione deve ritenersi inderogabile ? Si ritiene utile precisare quanto segue: - il divieto di cumulo di aspettative di cui all â art. 14 del CCNL del 14.9.2000, analogamente a quanto previsto nel precedente assetto pubblicistico, vale a salvaguardare le esigenze organizzative ed operative degli enti a fronte di forme di legittima assenza del personale che, ove autorizzate, potrebbero avere anche una rilevante durata; in molti casi, inoltre, il frazionamento dell â assenza, dipendendo dalla volontà del lavoratore, può avere conseguenze negative sull â organizzazione dell â ente maggiori di quelle derivanti da un â unica assenza sia pure prolungata (proprio tale considerazione ha indotto a riproporre la clausola sul divieto di cumulo). - nel nuovo contesto privatizzato, salvo che non si tratti di disposizioni assolutamente inderogabili in quanto rappresentano la tutela minimale da garantire al lavoratore nel corso di svolgimento del rapporto, gli eventuali comportamenti del datore di lavoro pubblico difformi rispetto alle prescrizioni contrattuali non possono essere valutati in termini di legittimità o di illegittimità, come avveniva nel precedente assetto pubblicistico. Ciò vale soprattutto nel caso in cui vengono in considerazione istituti che possono considerarsi disponibili da parte del datore di lavoro, in quanto la relativa disciplina contrattuale è stata finalizzata alla tutela precisa del suo interesse, come nel caso in esame. Pertanto, ove l â ente, autonomamente valuti conforme al suo interesse organizzativo concedere l â aspettativa di cui si tratta anche in mancanza del servizio attivo richiesto dall â art. 14 del CCNL del 14.9.2000, può anche ammettere, assumendosi ogni responsabilità, il dipendente al beneficio, senza che il citato art. 14 possa costituire un ostacolo assolutamente insuperabile. Infatti, l â unico soggetto che potrebbe ricevere un danno dalla violazione della clausola contrattuale è lo stesso soggetto che concede il beneficio al lavoratore. Tuttavia, è opportuno che comportamenti che l â ente intende adottare in materia siano attentamente valutati anche nelle loro conseguenze. Infatti, l â ente, rinunciando a far valere la disciplina relativa al cumulo delle aspettative, ben difficilmente potrebbe giustificare il ricorso a strumenti organizzativi diversi quali il contratto a termine o il lavoro interinale sulla base delle esigenze operative determinate dall â assenza del dipendente. Inoltre occorre considerare che l â art. 14, disciplinando un particolare aspetto del rapporto di lavoro, ha inteso anche dettare una regola unica e uniforme, a garanzia della trasparenza ed imparzialità dei comportamenti datoriali nei confronti di tutti i lavoratori. Pertanto, eventuali deroghe alla regola generale potrebbero determinare richieste emulative da parte di tutti i dipendenti eventualmente interessati, anche con riferimento a forme di aspettative diverse da quelle riconducibili all â art. 13. In tal caso, comportamenti non omogenei del datore di lavoro potrebbero essere fatti valere in sede di contenzioso sotto il profilo della violazione di principi di non discriminazione ed imparzialità. | |
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| Da: dolcebru | 21/09/2009 13:32:48 |
| Non posso incollare il parere perchè la risposta è arrivata per iscritto. Se siete pazienti, visto che non ce l'ho materialmente qui in questo momento, ve la trascrivo domani. Sul sito dell'Aran ovviamente il quesito non è stato pubblicato visto che è stato proposto ad Agosto 2009 e la parte relativa alla pubblicazione dei quesiti viene aggiornata solo di tanto in tanto. | |
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| Da: per x X marco ecc.. | 21/09/2009 13:41:33 |
| si, avevo sentito di questo parere e quello dell'ARAN indubbiamente è un parere che conta per l'Amministrazione. Dipende anche cosa si chiede però: gli undici mesi del congedo non bastano per coprire l'intero periodo.. permessi 150 ore sembra non si possa proprio.. e allora? Si potrebbe rinviare con ferie residue di qualche periodo e poi da gennaio 2010 il Comune potrà ancora assumere (conseguenze del patto) a tempo determinato? Essere un po' elastici conviene anche al Comune purchè il frazionamento non corrisponda ad un interesse unilaterale del richiedente ma ad una soluzione che prenda in considerazione anche e soprattutto le esigenze organizzative dell'ente. E ancora il congedo formativo forse non si potrà cumulare con altre aspettative, ma per me, non è affatto scontato che non si possa frazionare in più periodi. | |
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| Da: questione seria | 21/09/2009 13:45:38 |
| Sono una dipendente ministeriale. Alla fine ho deciso di prendere ferie e permessi con recupero per frequentare il corso. | |
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| Da: X domanda navetta | 21/09/2009 13:47:19 |
| Io ho telefonato alla Sspal e mi hanno risposto che in tal caso è necessario inviare la liberatoria per il trasporto autonomo salvo, di volta in volta, richiedere il servizio navetta. Secondo me si tratta di un espediente per assicurarsi che solo chi ha realmente necessità del servizio navetta ne confermi l'utilizzo. Da parte mia se in alcuni casi verrò in macchina lo comunicherò alla Scuola alcuni giorni prima senza quindi inviare la liberatoria. Un saluto a tutti | |
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| Da: dolcebru | 21/09/2009 13:52:49 |
| Eccolo il parere, anche se non ce l'avevo qui me lo sono fatto trascrivere dal...legittimo proprietario. Oggetto: permessi per diritto allo studio Nel merito del quesito formulato , si ritiene utile precisare che lâart. 15, c. 2, del ccnl 14-9-2000 stabilisce che i permessi per il diritto allo studio ââ sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestai professionali riconosciuti dallâordinamento pubblico e per sostenere i relativi esamiââ. Pertanto, come emerge chiaramente dalla formulazione del testo contrattuale, il presupposto indispensabile per lâeventuale fruizione dei permessi di cui si tratta è rappresentato dalla frequenza di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio legali o di attestai professionali riconosciuti dallâordinamento pubblico. Tale presupposto essenziale manca nella fattispecie esposta , dato che questa attiene alla diversa ipotesi della partecipazione del dipendente ad un corso- concorso finalizzato al rilascio dellâabilitazione richiesta per lâiscrizione allâalbo dei segretari comunali e provinciali ed alla relativa assunzione. Distinti saluti. Il dirigente Dr. Rosario Soloperto | |
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| Da: co | 21/09/2009 13:57:06 |
| grazie dolcebru, hai fugato ogni dubbio.... | |
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| Da: X domanda navetta | 21/09/2009 14:29:14 |
| se posso darti un consiglio, ho avuto lo stesso dubbio e mi è stato detto che la liberatoria la devi inviare comunque entro il 30 anche se venissi una soloa volta in macchina.. | |
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| Da: Aspirante S.C. | 21/09/2009 14:39:48 |
| Servizio Navetta. Ho chiamato stamane il call center della SSPAL e per il servizio navetta mi hanno detto che la liberatoria serve soprattutto per chi, usufruendo del mezzo proprio, intende avvalersi del parcheggio all'interno del Centro. Io, ad esempio, che intendo fruire della navetta solo nel tragitto Frascati-Termini e non il contrario, in quanto la domenica sera sarò accompagnata al Centro, ho prenotato il servizio via e_mail. Ovviamente farò presente la cosa a chi di dovere.............ma per ora ho prenotato! Ciao a Tutti | |
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| Da: Mery | 21/09/2009 14:42:14 |
| Salve a tutti, vorei organizzare la partenza da Catanzaro e provincia quanti siamo? | |
| Rispondi | |
| Da: X domanda navetta | 21/09/2009 14:56:34 |
| io infatti ho prenotato la navetta e inviato la liberatoria poi, quando decido di venire in macchina avverto il mercoledi per la domenica | |
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| Da: Terranuova Bracciolini | 21/09/2009 15:33:03 |
| Propongo di incontrarsi il 14 ottobre alla cerimonia di inaugurazione e mettersi d'accordo di persona. Magari se mi fai sapere da dove vieni, come ti chiami e come possiamo riconoscerci ... | |
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