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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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| Da: PER inoltre... | 23/12/2012 22:56:49 |
| PARLA CHIARO AL POSTO DI SCRIVERE AVRETE UNA BELLA SORPRESA | |
| Da: ................. | 23/12/2012 23:00:38 |
| gli idonei sono sempre più ingenui, i poveracci si sentono sicuri ma la lama della ghigliottina sta per abbattersi sulle loro capocce ancora una volta.. poveri idonei... | |
| Da: ............................ | 23/12/2012 23:05:08 |
| thebust, sei sempre tu? ancora in giro a quest'ora? | |
| Da: PER........................ | 23/12/2012 23:05:29 |
| A SCRIVERE IN QUESTO FORUM SIAMO RIMASTI SOLO NOI DUE UNO INIDONEO ED UNO IDONEO CHE FACCIAMO ? | |
| Da: qualche nozione sull''autotutela... | 23/12/2012 23:07:51 |
L'annullamento di ufficio presuppone una congrua motivazione sull'interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell'esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell'interesse dei destinatarii dell'atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'amministrazione. E' illegittimo l'annullamento in autotutela esclusivamente incentrato sul dato formale, e di per sé non invalidante, anziché sul dato certo e incontrovertibile del suo mancato rilascio da parte dell'amministrazione intimata, ossia della sua materiale o giuridica inesistenza. Il privato coinvolto nel procedimento, il quale ha esposto le proprie ragioni al fine di contrastare il possibile annullamento di un provvedimento autorizzatorio già assentito ha diritto di conoscere compiutamente, con adeguata motivazione, se si frappongono ostacoli alla sua pretesa e se le osservazioni proposte siano accolte o respinte ed è necessario che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale. In tema di annullamento in autotutela del titolo edilizio, per valutare la congruità del termine si deve tener conto della complessità della valutazione che la P.A. è chiamata a compiere e della difficoltà di risalire all'errore in cui essa è incorsa. Ai fini del corretto esercizio del potere di ritiro è necessario che l'annullamento in via di autotutela sia sorretto da uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, e ciò in ragione dell'affidamento riposto dal privato nella situazione creata con il provvedimento annullato. Affinché un provvedimento possa essere considerato anche come annullamento implicito di una concessione edilizia deve essere conforme ai principi che regolano l'esercizio del potere di autotutela (art. 21-nonies legge 241/1990): in particolare deve contenere espressa motivazione con riferimento al vizio di legittimità riscontrato, alla presenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, al ritiro della concessione ed in ordine alla ponderazione degli interessi, pubblico e privato, in conflitto. In tema di annullamento in autotutela di titolo abilitativo, quando non si sia ingenerato alcun legittimo affidamento nel destinatario non è necessaria una penetrante motivazione sull'interesse pubblico all'annullamento, né una comparazione di tale interesse con l'interesse privato sacrificato, posto che l'interesse pubblico all'annullamento può considerarsi in re ipsa. L'indennizzo non spetta qualora il provvedimento avente il nomen iuris di revoca sia in realtà un provvedimento di annullamento d'ufficio. L'esercizio della potestà di autotutela da parte della Pubblica amministrazione può culminare in un provvedimento di rimozione dell'atto precedentemente adottato nel caso in cui si tratti di ripristinare la legalità violata, ossia nel caso in cui la P.a. che ha emanato un provvedimento si avveda della sua conclamata illegittimità, ovvero nella diversa ipotesi in cui sussistano ragioni di opportunità tali da suggerire il ripensamento della P.a. decidente sub specie di revoca. Nell'annullamento in via di autotutela di un atto favorevole al privato, questi non può invocare la tutela del proprio legittimo affidamento qualora fosse a conoscenza fin dall'origine dell'errore della P.A.. In sede di annullamento d'ufficio di un provvedimento, l'amministrazione è tenuta ad esplicitare in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi confliggenti: tale impegno motivazionale è tanto più intenso quanto maggiore sia il lasso temporale trascorso dall'adozione dell'atto da annullare e solido appaia, pertanto, l'affidamento ingenerato nel privato. Non è adeguatamente motivato il provvedimento di annullamento in autotutela che si limiti ad indicare i motivi di illegittimità del provvedimento annullato, occorrendo anche una congrua motivazione sul pubblico interesse sotteso all'annullamento e sulla comparazione con l'interesse del privato. L'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione richiede la valutazione dell'esistenza di un interesse pubblico concreto all'annullamento, che non è identificabile nel mero ripristino della legalità violata, nonché la comparazione tra l'interesse pubblico con gli interessi privati che vengono sacrificati con il provvedimento di annullamento; detta comparazione deve essere particolarmente approfondita quando è trascorso un notevole lasso di tempo dall'emanazione dell'atto, in ragione dell'affidamento eventualmente ingeneratosi nei privati. | |
| Da: ................ | 23/12/2012 23:07:58 |
| AUTOCHECOSA? ne sai più di cerulli bravo. veramente bravo. dovrebbero assumerti al posto di cerulli ma perche non ti presenti il 10 gennaio e spieghi a cerulli che non capisce niente, e magari ti sostituisci ai giudici ed emani la sentenza? ah.... sei studente di giurisprudenza? spero che non sarai mai un mio legale | |
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| Da: | 23/12/2012 23:11:31 |
| Da: ............................ | 23/12/2012 23:12:05 |
| cerulli è da te pagato e quindi dice quello che vuoi tu..... povero ingenuo idoneo.. | |
| Da: ............................ | 23/12/2012 23:14:52 |
| ed ecco che gli ingenui idonei riprendono a tremare... | |
| Da: .................... | 23/12/2012 23:24:01 |
| ma vaff...! | |
| Da: AUTOTUTELA ILLEGITTIMA SE TARDIVA. | 23/12/2012 23:37:54 |
| Cons. Stato Sez. VI n. 4997 del 20 settembre 2012 Illegittimità annullamento in autotutela tardivo. E' illegittimo l'atto di annullamento in autotutela intervenuto tardivamente. Ove poi si volesse sostenere che l'Amministrazione abbia attinto non già ai poteri speciali di controllo di cui al regime transitorio recato dall'art. 159 del D.Lgs 42/2004 , bensì al generale potere di riesame, consustanziale all'attività provvedimentale amministrativa ed di per sé inestinguibile,, appaiono in ogni caso dirimenti le violazione delle regole procedimentali di cui la legge 241/1990 impone l'osservanza in materia di autotutela decisoria- | |
| Da: E........... | 23/12/2012 23:48:16 |
| ...e naturalmente anche cerul saprà che l'autotutela dopo una sentenza di condanna è inammissibile, secondo la legge. Oppure non ve lo ha detto? | |
| Da: x quello di sopra | 23/12/2012 23:51:45 |
| GRAZIE ORA ME LO COPIO MI SEMBRA SCRITTO BENE E A TE PIACE? | |
| Da: E...........soprattutto | 23/12/2012 23:55:05 |
| L'autotutela può essere esercitata attraverso l'istituto dell'annullamento (artt. 21-octies e 21-novies) laddove l'Amministrazione riscontri la presenza di vizi di legittimità - violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza - del provvedimento adottato o dei suoi precedenti atti o mediante la revoca (art. 21-quinquies), laddove ritenga che mutamenti dei presupposti di fatto o di diritto impongano una diversa considerazione della cura dell'interesse pubblico. Un atto amministrativo illegittimo in caso di annullamento perde la sua efficacia ex tunc, cioè dalla data della sua emanazione e coinvolge tutti gli atti ad esso consequenziali; viceversa, l'atto amministrativo revocato per vizio di merito, perderà la sua efficacia ex nunc cioè dal momentodella revoca. Un'ulteriore distinzione riguarda l'eventuale pregiudizio recato agli interessati poiché l'Amministrazione, per il mancato esercizio della revoca, ha l'obbligo di disporre il pagamento di un indennizzo (per la cui determinazione è consentito il ricorso al giudice amministrativo al quale è demandata la giurisdizione esclusiva), mentre tale obbligo non è previsto in caso di annullamento. (QUINDI SE IL CONCORSO VIENE ANNULLATO L'AMMINISTRAZIONE NON DEVE RISARCIRE NESSUNO, MENTRE POTREBBE ESSERE CHIAMATA A RISARCIRE PER IL MANCATO ESERCIZIO DI REVOCA) Gli strumenti summenzionati presuppongono, in ogni caso, l'obbligo di motivazione, l'individuazione delle concrete ragioni di pubblico interesse, la valutazione degli interessi privati coinvolti, il rispetto delle regole del contraddittorio nel procedimento di rimozione e l'espletamento di una adeguata istruttoria. | |
| Da: x quello di sopra | 23/12/2012 23:55:24 |
| Mi chiedevo se SENTENZA e SOSPENSIVA siano la stessa cosa come ad esempio ASINO E MULO | |
| Da: ................ | 24/12/2012 00:01:19 |
| ma se voi non idonei siete cosi sapientoni da sapere tutte queste belle nozioni come mai vi hanno bocciato? forse perchè la commissione era illegittima o perchè eravate asini e lo siete ancora? | |
| Da: amministrativista | 24/12/2012 00:03:24 |
| intanto la sentenza del CDS riportata non ha alcuna attinenza trattandosi di un'autotutela relativa ad un'autorizzazione paesaggistica... nel concorso non c'è nemmeno una sentenza del tar ma una semplice ordinanza cautelare... l'autotutela è fattibilissima.. noi parliamo di autotutela ma in realtà dovremmo parlare di una convalida o una sanatoria... | |
| Da: .......... | 24/12/2012 00:04:20 |
| basta rosicare, non idonei... | |
| Da: ................ | 24/12/2012 00:10:54 |
| cari non idonei per tutte le cazzate scritte nell'ultima ora io vi boccerei anche se il dap vi farebbe ripetere a tutti gli orali. siete patetici scopiazzate dai libri leggi, norme, sentenze che non hanno nessun valore o significato per questo concorso. ah l'autotutela illegittima se tardiva dopo una sentenza.........ma qui non c'è stata nessuna sentenza il cds si è espresso solo su una sospensiva e non sul merito. | |
| Da: TheB U S T voto 17 (5,66) | 24/12/2012 01:16:19 |
| Da: x quello delle 20.54 (alias the bust ancora lui!!! 23/12/2012 21.42.42 x the bust che da vigliacco si nasconde autocelebrandosi. Anche sotto mentite spoglie sei riconoscibilissimo, dall'italiano sgrammaticato; per quanto riguarda i contenuti poi., è meglio stendere un velo pietoso. Per fortuna molti dei forumisti non sanno davvero come lavori, e così puoi scrivere quello che vuoi. Ma chi ti conosce però, dice che rabbrividisce quando sa che sei in turno. Praticamente un uomo ;si fa per dire, in meno!!!!!! CURAAAAAAATI!!!!! Non pensare a questo concorso, ormai per te è andato , ricordati che sei stato bocciato. Dedicati alla tua salute mentale, oramai compromessa!!!! RISPOSTA: Il sottoscritto TheB U S T non si è mai nascosto e non ho nessun motivo per auto celebrarmi... Dici che sono riconoscibilissimo, lo ho appena smontato dal turno 16/24 (senza nessun tipo di connessione...) e lo potrei dimostrare. Un consiglio, il velo pietoso stendilo per la tua stupidaggine. Per quanto riguarda del come lavoro, proprio oggi un "idoneo" che fa davvero rabbrividire quando è in servizio (infatti un collega per il suo operato è alla CMO da ottobre) ha dimostrato ancora una volta la sua stupidità, pensa a t......e ogni tanto, non c"è miglior cura nel tuo caso. Questo concorso, anche se per me sarebbe andato , ricordati che la vera vittoria è non veder gente stupida come te al corso . Infine al posto di preoccuparti per la mia salute mentale ( ho già dimostrato la mia integrità), mi preoccuperei per la tua, SERIAMENTE. | |
| Da: Lolsn | 24/12/2012 06:54:00 |
| Ciao non idonei, a presto | |
| Da: Lolsn | 24/12/2012 09:06:14 |
| The busta, brucia? Quanto brucia? Ci sono 327 ispettori che sanno chi sei e stanno aspettando di essere onorati di averti alle loro dipendenze | |
| Da: proprietario del locale | 24/12/2012 09:35:30 |
| tutte queste nozioni in generale da copia ed incolla da wikipedia non fanno di te un esperto e non chiarisci nulla sulla procedura. dovete capire i vostri limiti, se non siete esperti, non vi spacciate per tali. Come quello che non sapeva neanche che esistesse il diritto processuale e rideva degli altri che facevano domande. Fate belle figura, state zitti, magari se capita qualche studente di giurisprudenza serio dell'ultimo anno ( le procedure sono solo all'ultimo anno) o qualche ragazzo che ha chiesto ad un avvocato, ce lo dirà. O magari il comitato.... | |
| Da: .......... | 24/12/2012 09:51:22 |
| poveri idonei, tra 16 giorni avranno un'amara sorpresa... | |
| Da: idoneo impaurito | 24/12/2012 09:57:10 |
| leggevo che il poliziotto TheBust ha fatto ieri un turno dalle ore 16 alle ore 24.. io non voglio lavorare a quell'ora! io voglio lavorare solo la mattina! ho una forte sinusite e la notte devo andare a dormire presto..e poi a quell'ora ci sono de brutti ceffi in giro, ho paura.. | |
| Da: Sante parole | 24/12/2012 10:11:47 |
| Buon Natale the bust, che il Signore possa placare la tua rabbia e ti restituisca la serenità cristiana | |
| Da: Sante parole | 24/12/2012 10:13:35 |
| Dedichiamo una preghiera al fratello the bust in balia della rabbia e dell'invidia | |
| Da: ............... | 24/12/2012 10:20:35 |
| idoneo impaurito, tu scherzi ma guarda che molti idonei si troveranno malissimo, tra gli idonei ci sono tanti soggettoni che pensano di fare un lavoro impiegatizio a un chilometro da mammina...ebbene la mammina e i vostri marmocchi ve li potete pure scordare perchè voi andrete fare un lavoro da trincea (per il quale non siete portati) e lo farete a mille chilometri da mammina e dai vostri marmocchi.. | |
| Da: o''califfo x the bust ''e munnezz | 24/12/2012 10:22:04 |
| Accom t brusccccccccc u cuuuuuuuuuuuulo!!!!!!!!!!!!! | |
| Da: Sante parole | 24/12/2012 11:08:15 |
| Pregate per the bust, fratelli, su, tutti insieme. Signore proteggi the bust dall'invidia e dalla rabbia, dona a lui l'istruzione non avuta alla scuola del l'obbligo | |
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