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Polizia Penitenziaria - 271 VICE ISPETTORI -
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Da: PER IL TIZIO DI SOPRA14/11/2012 15:53:14
ciao TROTONEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Da: PER i fessacchiotti14/11/2012 16:48:33
NOTIZIA VERA: BECCATA CON COCAINA LA FIGLIA DI GRILLO.

Da: la verità14/11/2012 17:05:53
il 16 novembre si avvicina, poverini staranno tribolando...
sarà l'ennesima presa per i fondelli, dopo il comitato, il presidente, il loro avvocato, il loro professore e il loro deputato...ahahhahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
anzi
zacazacazacazacazacazacazacaza..............aahahahahahhaahah

Da: la verità14/11/2012 17:05:54
il 16 novembre si avvicina, poverini staranno tribolando...
sarà l'ennesima presa per i fondelli, dopo il comitato, il presidente, il loro avvocato, il loro professore e il loro deputato...ahahhahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
anzi
zacazacazacazacazacazacazacaza..............aahahahahahhaahah

Da: la verità14/11/2012 17:05:55
il 16 novembre si avvicina, poverini staranno tribolando...
sarà l'ennesima presa per i fondelli, dopo il comitato, il presidente, il loro avvocato, il loro professore e il loro deputato...ahahhahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
anzi
zacazacazacazacazacazacazacaza..............aahahahahahhaahah

Da: PER LA VERITà14/11/2012 17:11:10
CIAOOO BOCCIATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, TROTONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: PER LA VERITà14/11/2012 17:11:46
CIAOOO BOCCIATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, TROTONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Da: W I S I N D A C A T I14/11/2012 17:41:04
                I N C R E D I B I L E   MA    V E R O 

Questa è una vicenda che si trascina da quasi 10 anni e che, se va bene, vedrà assumere Vice Ispettori di un'età anagrafica analoga a quella che prima del 1992 consentiva l'accesso alla pensione minima

               SEMPRE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Da: x the busta e munnezza14/11/2012 21:32:10
Ricordati che alle 22.00 DEVI prendere la terapia.
BUONA NOTTE IDIOTAAAA

Da: neofita15/11/2012 01:13:50

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Da: Io si che so15/11/2012 07:57:22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:57:33

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:57:48

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
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Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:57:57

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:58:04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:58:11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
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Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:58:18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:58:44

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:58:56

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:59:02

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:59:09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Io si che so15/11/2012 07:59:17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2012, proposto daxxx, rappresentata e difesa dall'avv.xxx, con domicilio eletto presso xxx


contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso per il conferimento di n. 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;




Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la decisione di non idoneità della ricorrente contenuta nel verbale n. 134 del 4.4.2012 relativo al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice Ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella GU 4, serie concorsi ed esami, n. 22/2003.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Mancata motivazione sulle prove orali, eccesso di potere o comunque violazione di legge;

2). Mancanza assoluta di motivazione;

3). Irregolare composizione della commissione esaminatrice.

In data 18.10.2012 si è costituita controparte che ha eccepito:

a). tardività del ricorso;

b). mancata notifica a controinteressati;

c). infondatezza nel merito.

Va - in via preliminare - esaminata la questione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Controparte ha eccepito, in proposito, che la ricorrente ha avuto cognizione del giudizio di non idoneità al momento della pubblicazione in data 4 aprile 2012 mentre il ricorso è stato notificato - soltanto - in data 18 settembre 2012.

Dunque, la presente impugnativa deve essere dichiarata irricevibile per tardività ex art. 35, 1, a), CPA.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.










P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: è ufficiale15/11/2012 09:03:40
matone candidata pdl regionali lazio, noi idonei la dobbiamo aiutare col nostro voto.

Da: si15/11/2012 09:28:10
se lei ci aiuta con il concorso

Da: NO AL VOTO DI SCAMBIO15/11/2012 10:32:35
VOI LA PENSATE COSI, IO NO.
NO AL VOTO DI SCAMBIO.
L'IDONEITà NON MI è STATA REGALATA.

Da: W LE NOTIZIE IMPORTANTI15/11/2012 10:35:41
IN COMMISS BILANCIO DELLA CAMERA APPROVATO L'EMENDAMENTO PER IL COMPARTO SICUREZZA CHE PREVEDE ASSUNZIONI 'assunzioni in deroga al blocco del turn over'; oggi arriverà alla CAMERA.
CIAO TROTEEEEEEEEEEEEEE

Da: W LE NOTIZIE IMPORTANTI15/11/2012 10:36:10
IN COMMISS BILANCIO DELLA CAMERA APPROVATO L'EMENDAMENTO PER IL COMPARTO SICUREZZA CHE PREVEDE ASSUNZIONI 'assunzioni in deroga al blocco del turn over'; oggi arriverà alla CAMERA.
CIAO TROTEEEEEEEEEEEEEE

Da: W LE NOTIZIE IMPORTANTI15/11/2012 10:37:15
IN COMMISS BILANCIO DELLA CAMERA APPROVATO L'EMENDAMENTO PER IL COMPARTO SICUREZZA CHE PREVEDE ASSUNZIONI 'assunzioni in deroga al blocco del turn over'; oggi arriverà alla CAMERA.
CIAO TROTEEEEEEEEEEEEEE

Da: W I S I N D A C A T I15/11/2012 10:48:29
                    I N C R E D I B I L E   MA    V E R O 

Questa è una vicenda che si trascina da quasi 10 anni e che, se va bene, vedrà assumere Vice Ispettori di un'età anagrafica analoga a quella che prima del 1992 consentiva l'accesso alla pensione minima

               SEMPRE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Da: si15/11/2012 11:26:01
l'Italia si fonda sul voto di scambio, magari non fosse così ma è così ...il resto sono chiacchere

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