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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: sa sa x luana 7827/04/2013 16:10:56
per ora le modifiche sono sospese per tutto il 2013

Da: rosmar27/04/2013 16:26:11
x sa sa

scusa sa sa ma quando si tratta di sospensione dell'attività commerciale il Simone dice riguarda gli art. 5, 7, 8 ecc del dlgs 114/98 ma dico io non poteva scrivere quando avviene la sospensione dell'attività???
cioè tu hai capito quando avviene??? oppure hai imparato solo la sanzione?

Da: gloria 73 per sa sa27/04/2013 16:28:06
sa sa per quanto riguarda l'art 86 del tulps esercizi pubblici cosa c'è di nuovo .....sempre parliamo di licenze del comune per le attività elencate bla bla bla giorni fa parlavate di qualche cambiamento sul forum in merito a questo sbaglio?

Da: rosmar27/04/2013 16:40:04
x sa sa

perchè da quello che la sanzione amministrativa avviene:
1. quando non si hanno i requisiti
2. quando nel costruire l'esercizio non si rispettano le norme igienico sanitarie ed edilizie
3. quando non si rispettano  i regolamenti urbani
4. quando non si presenta la scia o l'autorizzazione
5. x L'apertura,  il  trasferimento  di  sede  e  l'ampliamento  della
superficie di un esercizio di vicinato e non si presenti la scia


mentre la sospensione in caso di particolare gravità (che cosa intende x gravità?) o di recidiva (2 volte in un anno) il sindaco dispone della sospensione x un periodo non superiore a 20 g.

mentre in caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita..

Da: sa sa x rosmar27/04/2013 16:48:35
La sospensione dell'attività sia per la vendita su aree private che per quelle su aree pubbliche avviene quando si verificano gravi violazioni di legge o reiterazioni di violazioni ed è disposta dal sindaco tramite dirigente per un termine non superiore a 20 giorni ovviamente si deve trattare di casi diversi dalla mancanza di autorizzazione perchè in quel caso non c'è la sospensione ma la cessazione dell'attività.
Si tratta ad esempio di violazioni sulle norme sulla pubblicità dei prezzi o ancora sugli orari, sull'inadempienze degli obblighi connessi alle vendite straordinarie.Ed è fcoltativa non obbligatoria.
Mentr la sospensione di 3 mesi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è disposta dalla regione e può essere disposta per tutte le violazioni tranne mancanza autorizzazione in cui si applica la cessazione dell'attività,poi qui c'era una particolare ipotesi di sospensione specifica  da 10 a 20 giorni  in caso di mancato rispetto dei turni d'apertura stabiliti dal sindaco che ora in virtù della liberalizzazione suppongo non esista più o che magari rimane quando il sindaco in virtù dei suoi poteri quale ufficiale di governo modifica gli orari di apertura

Da: sa sa x gloria27/04/2013 16:50:22
no no l'unica novità che oggi quelli dell'art 86 essendo quelli che effettuano attività di somministrazione ed alimenti iniziano in scia

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Da: fffffffffffffffffffffff27/04/2013 17:04:28
ma sti risultati???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Da: sa sa x rosmar27/04/2013 17:04:31
i primi due punti che hai scritto ossia mancanza dei requisiti e mancato rispetto delle norme igieniche importano revoca dell'autorizzazione e ovviamente chiusura dell'attività,la mancanza di scia importa chiusura attività e le violazioni a i regolamento può importare la sospensione

Da: PLUTONE 1427/04/2013 17:24:18
sul libro trovo
- x la somm.ne di bevande alcoliche  su aree pub è consentita solo in recipienti chiusi nn meno di 0,33 litri (alcolici) e o,200 litri (superalcolici).
ma poi nn è chiaro xkè mi dice prima che :- negli esercizi pub si possono somministrare bevande alcoliche e superalcoliche dalle 24 alle 6 ... poi sulle aree di servizio lungo autostrade c'è il divieto di somm.ne dalle 22 alle 6 !
poi nei locali dove congiuntamente alla somm.ne c'è l'intrattenimento, si sospende la somm.ne  dopo le 2 ! ho capito bene negli esercizi pbblici (art 86tulps)si possono vendere gli alcolici senza divieto e solo x gli altri casi ci sn divieti? mi aiutate x favore

Da: rosmar27/04/2013 17:30:38
" ancora sugli orari"? ma non sono liberalizzati????

quindi facciamo un sunto x le sanzioni degli esercizi commerciali sia su aree private che pubbliche:

1) SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNARIA:
violazioni sulle norme sulla pubblicità dei prezzi o ancora sugli orari, sull'inadempienze degli obblighi connessi alle vendite straordinarie.Ed è facoltativa non obbligatoria.

2)SOSPENSIONE ATTIVITA'
quando si verificano gravi violazioni di legge o recidivai di violazioni ed è disposta dal sindaco tramite dirigente per un termine non superiore a 20 giorni
la sospensione di 3 mesi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è disposta dalla REGIONE

3)CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
- mancanza di autorizzazione: utilizzata x le medie e grandi strutture di vendita, x le aree sottoposte a vincoli e x la somministrazione di alimenti o bevande rilasciata dal comune

per autorizzazione si intende anche la scia giusto???

- il sindaco ordina la chiusura quando il titolare:
*il titolare sospende l'attività per + di 1 anno
*il titolare non non ha + i requisiti
*violazioni norme igienico sanitarie avvenute dopo la sospensione


4) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- competenza del sindaco
- se si tratta di una media e grande struttura di vendita se il titolare non inizia l'attivatà entro 1 anno
- il titolare sospende l'attività x + di 1 anno
- il titolare non ha + i requisiti
- dopo la sospensione dell'attività si accertano ulteriori violazioni in materia igienico sanitaria.


che dici?????

Da: rosmar27/04/2013 17:34:45
6) CHIUSURA IMMEDIATA
in caso di svolgimento abusivo dell'attività disposta da Sindaco.

Da: michi 85  x rosmar27/04/2013 18:19:42
Non so se posso esserti d aiuto comunque commercio aree private rifer norm art 22 sanz pecuniaria 2 582a 15493 pmr sanz access sospen attivita  20 giorni in caso di recidiva nell arco dell anno dirigente in virtu della separazione dei poteri iart 107 tuel eventuale ordinanza ingiunzione pagamento a art 18 689 81 autorizzazione revoca i casi che te hai detto .comm aree pubbliche art 29 sempre la stessa sanzione accessori sosp attivita mentre la revoca autorizzazione qualora il titolare non inizi l attivita entro 6 mesi dal rilascio dell autorizzazione art 70 59 2010 sosp att superiore a 12 mesi mancata presentazione iniziale e annuale del durc ora non piu obbligatorio ma le regioni disciplinano autonomamente

Da: Sonia8627/04/2013 18:22:19
mi mancano tante parti del programma, voglio arrendermi!!!

Da: michi 85  x rosmar27/04/2013 18:26:55
Revoca autorizzazione aree pubbliche anche quando il.titolare sospenda l attivita per piu di 4 mesi nell arco dell anno solare salvo in casi di malattia gravudanza chiamata alle armi. somministrazione alimenti e bevande 287 1991 art 10 sanz pecuniaria 2500 a 15000 pmr sanz accessoria chiusura dell esercizio in difetto di titolo abilitativo scia o autorizzazione .revoca del titolo abilitativo il.titolare non inizi l attivita entro 180 giorni dal rilascio sosp att per 12 mesi ecc piuo o meno te lo sintetizzato

Da: gloria 73 per sa sa27/04/2013 18:58:29
scusa ma oggi so de coccio....non riesco a capire l'art 86 del tulps....è ancora necessaria la licenza a per alberghi,locande pensioni trattorie osterie caffè in cui si vendono  e consumano vino birra liquori o altre bevande anche non alcooliche o per attività di produzione importazione ecc di apparecchi o congegni automatici semiatuomatici di cui all'art 110 tulps non riesco a capire?....anche dopo all'art 99 tulps per revoca e sospensione della licenza....sta licenza serve o non serve più non riesco a capire dimmi ti prego

Da: gloria 73 per chi ha il simone 201227/04/2013 19:08:48
io ho il simone 2012 ma inerentemente il tulps vale la pena perderci tempo sopra a questo o è meglio prendere il simone 2013 mi sono arenata al tulps temo sia vecchissimo ormai, non riesco a   proseguire

Da: ...RISULTATI27/04/2013 19:09:49
...Con molta probabilità, atteso ke la fine del mese è prox, Settembre sarà il mese deputato x l'inizio della PROVA ORALE!!!

Da: Sonia8627/04/2013 19:18:29
cosa è la super DIA? in materia edilizia esiste ancora la DIA? grazie a chi mi aiuterà

Da: luna78 x gloria27/04/2013 19:19:05
Ora tutte ste attivita si esercitano con presentazione della  scia al comune e solo in presenza di vincoli con autorizzazione..

Da: Sonia8627/04/2013 19:26:35
Le disposizioni di cui al novellato art. 19 si applicano alle DIA in materia edilizia disciplinate dal DPR 380 con esclusione dei casi in cui le stesse siano alternative o sostitutive del permesso di costruire.
Praticamente le ipotesi previste dal comma 3 dell'art. 22 rientrano nella DIA e non nella SCIA. Confermate?  Simone Pag. 593. Grazie a chi mi illuminerà

Da: gloria 73 luna 7827/04/2013 19:27:36
grazie luna, questi libri  vecchi di mesi fanno più danno che altro

Da: bacolinbell27/04/2013 19:42:22
ripeto quello che ho gia' scritto. la settimana dal 6 al 12 maggio avremo esito scritti.gli orali inizieranno a giugno e si concluderanno prima meta agosto. assunzioni a settembre 2013 e marzo 2014 per un totale di 700 unita per il momento.agli orali vanno 1900 persone. state tranquilli la vera selezione e' stata la preselezione.

Da: sa sa x rosmar27/04/2013 19:50:22
è tutto giusto ciò che hai scritto tranne quello sulla sanzione amministrativa pecuniaria quella non è facoltativa ma obbligatoria,facoltiva è la sanzione accessoria della sospensione

Da: Police227/04/2013 19:50:31
Sonia, la dia in materia edilizie è stata sostituita dalla scia. Non così per la cd super dia, ossia la possibilità, mediante dia appunto, di poter svolgere interventi in alternativa al permesso di costruire. In questo caso, la scia non sostituisce la dia.

Da: sa sa x sonia8627/04/2013 19:53:10
Sonia la dia esiste solo come alternativa al permesso di costruire quindi per quelle ritrutturzioni o costruzioni pesanti che modificano ed alternao la sagoma ,il volume quindi è rimasta solo per quelle e si denomina superdia ed è sempre alternativa e inoltre esiste per tutti quei casi in cui le regioni la rendono applicabile.
Per il resto è stata sostituita con la scia

Da: sa sa x police 227/04/2013 19:54:02
scusa police non avevo letto che avevi risposto :)

Da: Police227/04/2013 19:55:05
Gloria, per gli esercizi di cui all'art. 86 del tulps, serve la licenza, dapprima dal questore, ora dai comuni in base al dpr 616/77. Ora però molte attività non necessitano più di licenze o autorizzazioni ma possono essere avviate con la scia. L'art 99 del tulps, se non ricordo male, parla si di revoca delle autorizzazioni dei pubblici esercizi ma, le stesse disposizioni non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonchè alle strutture ricettive.

Da: Police227/04/2013 19:56:18
Sa sa non preoccuparti! :)

Da: Rosmar27/04/2013 19:57:26
Scusa police puoi rispondermi alla domanda che ho posto a sa sa... Ho fatto uno specchietto nella pagine precedente x le sospensioni delle attività commerciali ! Grazie mille in anticipo

Da: Rosmar27/04/2013 19:58:49
Scusa sa sa non avevo visto che mi avevi risposto!!! Grazieeeese

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