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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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| Da: sa sa per police | 26/04/2013 17:35:43 |
| fammi capire una cosa police tu dici che per la sospensione del questore quindi dell'art 100 si devono o non si devono aspettare i 5 giorni? | |
| Da: gloria 73 per plutone 14 | 26/04/2013 17:39:14 |
| stiamo tutti così guarda il programma è così vasto che il fattore c sarà determinante...è umanamente impossibile sapere tutto....speriamo bene ma ora non ci si può abbattere stiamo alla quasi fine e dopo saremo liberi finalmente, idonei o non...e che cavolo non ci si può ammalare, teniamo duro io per esempio sto facendo sul tulps il porto d'armi con il mio bimbo vicino che vuole che guardi rai yo yo con lui.....si fa quel che si può | |
| Da: Police2 | 26/04/2013 17:40:04 |
| Da quello che riporta il manuale, afferma che l'attività viene fatta cessare immediatamente. Presumo che non ci sia l'arco temprale dai 5 gg. Però non ne sono sicuro. Sa-sa ti dispiace scambiarci le mail per un confrontarci? | |
| Da: Stanford Bridge | 26/04/2013 17:43:48 |
| Da: Police2 26/04/2013 17.33.15 Mi dispiace Stanford ma non sono d'accordo con quanto da te detto. Innanzitutto, per le sospensioni, ai sensi dell'art 17 ter non è detto che il provvedimento venga emanato sempre entro i 30 gg. Se le violazioni concernono matrie come sanità , igiene e incolumità pubblica, il provvedimento viene adottato al più presto e, come dice lo stesso art. 17 ter entro 5 gg. Secondo. I provvedimenti di cui allart. 17 ter e quater sono prese dalle autorità competenti, quella competente al rilascio dell'autorizzazione nel primo caso, prefetto nel secondo caso; inoltre il provvedimento di cui all'art. 100 del tulps viene preso dal questore, in qualità di autorità di pubblica sicurezza. Infatti le fattispecie previste dall'art 100 attengono quasi tutte all'ordine e sicurezza pubblica. In conclusione sono due cose differenti. Ovviamente secondo il mio punto di vista. NO SE ATTIENE ALL'INCOLUMITA' PUBBLICA O ALL'IGIENE VIENE FATTO CESSARE SUBITO!!!! ti contrddici in continuazione ma su che manuale stai leggendo? LEGGI LA LEGGE, IL TULPS, VAI SUL TULPS | |
| Da: Stanford Bridge | 26/04/2013 17:44:54 |
| Se le violazioni concernono matrie come sanità , igiene e incolumità pubblica, il provvedimento viene adottato al più presto e, come dice lo stesso art. 17 ter entro 5 gg. sa sa per police 26/04/2013 17.35.43 fammi capire una cosa police tu dici che per la sospensione del questore quindi dell'art 100 si devono o non si devono aspettare i 5 giorni? Da: Police2 26/04/2013 17.40.04 Da quello che riporta il manuale, afferma che l'attività viene fatta cessare immediatamente. Presumo che non ci sia l'arco temprale dai 5 gg. Però non ne sono sicuro. Sa-sa ti dispiace scambiarci le mail per un confrontarci? | |
| Da: Stanford Bridge | 26/04/2013 17:45:59 |
Art. 17-ter Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità , è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. | |
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| Da: sa sa per police | 26/04/2013 17:47:17 |
| appunto quindi penso che loro volessero intendere questo che i 5 giorni si aspettono in tutti i casi ad eccezione dell'art 100, però secondo me non si può fare proprio un paragone nel senso che sono diverse le autorità che applicano la sospensione ,nel primo caso l'autorità rilasciante l'autorizzazione nel secondo il questore. Come no volentieri la mia è schelly19@libero.it | |
| Da: Stanford Bridge | 26/04/2013 17:48:32 |
| Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione COMMA 4 - Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore. | |
| Da: Stanford Bridge | 26/04/2013 17:51:15 |
| quindi tranne il caso art 100 tulps e violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, DOVE E' DISPOSTA CESSAZIONE IMMEDIATA, la sospensione e' disposta dopo 1 mese. E' ITALIANO | |
| Da: Police2 | 26/04/2013 17:53:59 |
| Stanford, quello che non legge sei tu. E soprattutto datti una calmata, chiaro? Siamo qui per confrontarci, non per sconfinare con le parole. Ora, i 5 giorni l'ho detto e ridetto 30 volte si riferiscono al termine che ha l'autorità competente ai sensi dell'art 17 ter per ADOTTARE il relativo provvedimento di cessazione o sospensione (in questa ultime ipotesi qualora le violazioni riguardano igiene, sanità e incolumità ), altrimenti il provvedimento di sospensione Potrà essere adottato entro 30 giorni. Non vedo dove sta il problema. Poi l'art 100 discplina alcune ipotesi dove il questore ordina immediatamente la sospensione dell'attività nei casi riportati dallo stesso art 100. | |
| Da: Police2 | 26/04/2013 17:58:05 |
| Se il locale ha la licenza ma ci sono sempre pregiudicati, oppure ci sono gravi motivi di ordine pubblico, il questore immediatamente ordina la cessazione dell'attività . Quindi niente art 17 ter o quater del tulps ma art 100 .Inoltre penso che in queste ipotesi non c'è l'arco temporale dei 5 gg per l'autorità per l'emanazione del provvedimento. E poi, le fattispecie sono diverse, cos' sono diverse le autorità preposte all'adozione del provvedimento. | |
| Da: Kik87 | 26/04/2013 17:59:40 |
| be io dall'articolo nudo e crudo ne ricavo cio che dice lo stadio del chelsea | |
| Da: pierino colpisce | 26/04/2013 18:02:19 |
| no entro 5 giorni vengono emanati solo decreti di sospensione per incolumita' pubblica od igiene; per tutte le altre motivazioni dopo 30 giorni. in caso art 100, subito, immediatamente | |
| Da: Police2 | 26/04/2013 18:03:23 |
| Da: Stanford Bridge 26/04/2013 17.51.15 quindi tranne il caso art 100 tulps e violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, DOVE E' DISPOSTA CESSAZIONE IMMEDIATA, la sospensione e' disposta dopo 1 mese. E' ITALIANO E cosa sto cercando di dirti da mezz'ora? Le stesse cose che hai detto con il messaggio qui sopra. In precedenza hai affermato che le sospensioni erano disposte dopo trenta giorni. Io ti ho risposto non sempre. Hai detto che l'attività doveva cessare immediatamente. Ho risposto si, ma l'autorità ha 5 gg di tempo per adottare tale provvedimento. Quindi rileggiti i messaggi che tu stesso hai postato e poi ne riparliamo. | |
| Da: scusate | 26/04/2013 18:03:26 |
| e' giusto? Unione dei Comuni Enti locali costituiti da due o più comuni, di norma confinanti, per l'esercizio congiunto di funzioni specifiche L'Unione dei Comuni è un Ente locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione che svolge una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. Lo statuto deve: • promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa tra i Comuni e garantire un coordinamento delle politiche di programma e sviluppo del territorio, migliorando la qualità dei servizi erogati ai cittadini e sviluppando nello stesso tempo economie di scala • prevedere un presidente dell'Unione scelto tra i sindaci dei Comuni interessati • prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei Comuni. In particolare: • le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione | |
| Da: sa sa | 26/04/2013 18:04:30 |
| IL" salvo quanto previsto dal comma 4" sta a significare perchè si applica la chiusura immediata quindi subito a prescinedere dai 5 giorni ,invece nei casi d'igiene,sanità e incolumità lo mette per escludere che la sospensione avviene nei 30 giorni ma subito però in questo caso dopo i 5 giorni anche perchè la dispone l'autorità non il questore quindi ovviamente la può disporre solo dopo che gli è arrivato il rapporto | |
| Da: sa sa x scusate | 26/04/2013 18:07:08 |
| sono cambiate le unioni di comuni ,gli organi non sono più disciplinati dallo statuto | |
| Da: Police2 | 26/04/2013 18:17:26 |
| sa-sa, per le unioni di comuni, la disciplina non è la stessa (quella del tuel), salvo le unioni che devono istituirsi in seguito all'entrata in vigore del decreto Monti? Quelle cioè relative alle unioni obbligatorie per i comuni di minor dimensione? Perché se non sbaglio, quest'ultime sono disciplinate dalla legge Monti, mentre le altre unioni continuano ad essere disciplinate dal tuel. Ho perso qualche altro decreto? :) | |
| Da: sa sa x police | 26/04/2013 18:33:25 |
| si esatto sono cambiate solo quelle per i comuni di minor dimensione ossia fino a 5.000 abitanti o 3.000 se aderiscono a comunità montane; e quelle con popolazione inferiore ai 1000 abitanti in cui è stata riconosciuta la possibilità di aderire a unioni speciali. | |
| Da: sa sa x police | 26/04/2013 18:41:16 |
| però mi sembra che prima l'articolo recitasse ,lo statuto disciplina gli organi ora invece questo non è più previsto | |
| Da: pippo | 26/04/2013 18:54:56 |
| avete ragione i comuni sotto i 5 mila potranno fare convenzione triennale oppure unione di comuni con popolazione minima di 10 mila abitanti salvo diversa quantita' stabilita dalla regione; sotto i 1.000 abitanti possono costituire unioni speciali dove confluiscono tutti i servizi e tutta la parte contabile. La popolazione dell'unione speciale deve essere min. 5.000 abitanti | |
| Da: pippo | 26/04/2013 19:03:37 |
| ma le giunte esistono ancora quindi? e le comunita' montane sono sparite? | |
| Da: sa sa x pippo | 26/04/2013 19:08:25 |
| le comunità montane esistono ancora hanno la stessa disciplina dell'unioni comuni normali con l'unica differenza che promuovono anche la valorizzazione del territorio montano.Le giunte non esisteranno più nei comuni sotto i 1000 abitanti e in quelle con 3.000 saranno facoltative,inoltre nei comun con popolazione sotto i 1.000 abitanti appena aderiscono all'unione speciale perderanno la giunta immediatamente | |
| Da: slum | 26/04/2013 19:19:02 |
| cmq ragazzi non so se lo avete notato... ma gli istruttori amministrativi hanno praticamente metà del programma da fare rispetto a noi... il nostro è troppo complesso... sto cominciando a perdere colpi... è davvero difficile e assurdo ricordare tutto... | |
| Da: BiancAneve. | 26/04/2013 19:19:24 |
| Ma i comuni sotto i mille possono solo aderire a unioni speciali? | |
| Da: sa sa x biancaneve | 26/04/2013 19:26:16 |
| no ad unione speciali oppure a quelle normali previste dal tuel | |
| Da: sa sa x slum | 26/04/2013 19:27:59 |
| hai ragione è umanamente impossibile | |
| Da: Police2 | 26/04/2013 19:41:31 |
| Ogni volta che tratto questo argomento vado in confusione. Il manuale mi dice che, a seguito della legge 148/2011 i comuni sotto i mille abitanti si associno per formare una unione di comuni per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici loro spettanti. Poi mi dice che i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti e sino a 5000 devono associarsi per formare un'unione di comuni per l'esercizio delle funzioni FONDAMENTALI, poi mi dice che questi ultimi, in alternativa, possono aderire alle unioni formatisi da comuni al di sotto dei mille... A questo punto mi chiedo: Perché non semplificare stabilendo che i comuni di una certa dimensione hanno l'obbligo di associarsi per tutte le funzioni che spettano e basta? Mah.. | |
| Da: sa sa x police 2 | 26/04/2013 19:45:32 |
| perchè sarebbe troppo semplice ahahah come complicarsi la vita altrimenti ehehe | |
| Da: BiancAneve. | 26/04/2013 19:50:18 |
| No pollice non e' così. Le soglie sono sotto i 5 mila (3 mila x comunità montane) e 1.000 Superiore a 1000 che significa? | |
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