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Corso concorso 534 posti - COMUNE DI NAPOLI
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Da: X Tutti10/11/2010 15:47:34
Ognuno vuole il meglio x sè e per i suoi cari....
Inutile chiedere clemenza...E' la lotta per la sopravvivenza.

Da: x tutti i cf6 che studiano dal Simone10/11/2010 15:50:22
X quanto riguarda l'attività contrattuale fate solo quello che c'è sul Simone, o integrate con altre cose? E x quanto riguarda i servizi pubblici, in particolare la qualità?

Da: enigma10/11/2010 15:52:02
ma la gestione del patrimonio sul simone non c'è????

Da: archi.rosso PUC10/11/2010 15:59:30
cmq i puc sono previsti anche nelle altre regioni...attenzione....non so se sostituisce il prg...qs è da verificare...non lo so...titubante in merito...è più restrittivo il PUC:  disciplina la tutela ambientale, le trasformazoni urbane ed edilizie, e vengono delimitati gli insediamenti abusivi;
-sono titubante che è il prg comunale assaiiiiiiiiiiiiii

Da: vinceras  x x tutti10/11/2010 15:59:44
ti vedo bene a fare gli striscioni in curva A e B, complimenti...

Da: CF610/11/2010 16:00:05
SI SOLO QUELLA DEL SIMONE PER LA PARTE CONTRATTUALE, POI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI MI ARRANGIO UN PO' CON IL DPCM 27 01 94

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: X Tutti10/11/2010 16:02:16
Distinti, prego!!!

Da: vinceras  x x tutti10/11/2010 16:04:22
da come ragioni, ti faccio più da anello inferiore curva A/B o addirittura da settore ospiti....o al massimo nei distinti, ma dopo aver scavalcato dalla curva B

Da: ag6/N x pedro10/11/2010 16:04:23
allora pedro ho capito che ancora non hai studiato i regolamenti...ma in generale vanno bene questi?
interno del consiglio
entrate
contabilità
economato
uffici e servizi
che dici dobbiamo vederci pure quello su difensore civico, municipalità, edilizio...???

Da: pedro 10/11/2010 16:15:02
io direi di si....ma nn sono attendibile xkè nn so se riuscirò a leggerli!!!...cmq cotabilità è lungo..90 pagine

Da: Sciopero 18 e 1910/11/2010 16:22:23
Avete novita' dal formez? Io ancora nulla. Possibile che nessuno si stia preoccupando di sto fatto? Uagliu' qua fanno cambiare tutti i calendari,magari anche all'ultimo minuto se non revocano lo sciopero,
lo volete capire o no?
Facciamoci sentire!

Da: kelly* x altra10/11/2010 16:27:53
Scusami se ti rispondo solo ora, concorro per il profilo CF/6

Da: nexus CF610/11/2010 16:41:00
avrei una domanda per gli utilizzatori del software gratuito di esercitazione sulle 2000 domande profilo CF6...

Ricordate (o avete appuntato) quali domande erano sbagliate, nel senso che riportavano come esatta una risposta diversa da quella ufficiale indicata dal formez?!!!
Grazie a chi mi risponderà

Da: lola cf610/11/2010 16:41:42
qualcuno potrebbe dirmi dove posso "leggere" qualcosa sui servizi pubblici locali e la qualità dei servizi? dico leggere perche ormai mi manca giusto una settimana e ho tanto altro da fare ancora. grazie help me!

Da: arch.2010 x gli esaminandi del 18 e 1910/11/2010 16:57:46
ho mandato una email al Ministero dei trasporti e mi hanno scritto questo:
"Nei giorni feriali devono essere assicurati servizi adeguati nelle fase orarie di massima utenza dei pendolari: 6-9 e 18-21, secondo i volumi normalmente offerti a tali settori di utenza.
Comunque l'elenco dei treni garantiti lo può trovare nel sito della soc. Trenitalia www.trenitalia.com , cliccando sul banner "servizi per", vedrà che nei banner a sinistra c'è una sezione "in caso di sciopero", aprendolo constaterà che può accedere a tre sezioni: una per i treni a media e lunga per i giorni feriali e festivi, un'altra per i treni a lunga percorrenza festivi e la terza per i treni a carattere locale, altrimenti può contattare il call center a pagamento di Trenitalia: 892021.
Per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico locale di Roma le fasce di garanzia cominciano ad inizio servizio per interrompersi alle 8.30 e ripartono alle 17.00 per terminare poi alle 20.00."

Da: Dragonascente10/11/2010 17:05:32
magari se ci dicessero pure a che ora finiscono gli orali uno saprebbe pure come organizzarsi meglio anche il rientro a casa... la data del 19 novembre sarebbe da spostare è nel nostro interesse!

Da: lola cf610/11/2010 17:16:36
nessuno mi aiuta con i servizi pubblici locali???????? :(

Da: kelly* x lola cf/610/11/2010 17:19:25
D.P.C.M. 27 gennaio 1994 (1)
Princì pi sull'erogazione dei servizi pubblici (2) (1/circ)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1994, n. 43.
(2) Per la sua importanza, si ritiene opportuno riportare anche la presente direttiva.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro): Circ. 30 aprile 1996, n. 29.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l'opportunità di fissare i princìpi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei
servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono
fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 1994;
Emana la seguente direttiva:
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
La presente direttiva dispone i princìpi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale,
l'erogazione dei servizi pubblici.
Ai fini della presente direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o
mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla
libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno
1990, n. 146
(3)
, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas.
Ai princìpi della direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici.
Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da soggetti non
pubblici, il rispetto dei princìpi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei
loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i
contenuti della presente direttiva negli atti che disciplinano la concessione.
Gli enti erogatori dei servizi pubblici, ai fini della presente direttiva, sono denominati «soggetti erogatori».
(3) Riportata alla voce Lavoro.
I. I princìpi fondamentali.
1. Eguaglianza.
1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le
regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali
per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso,
razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del
servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano
agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità
delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei
servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio
alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
2. Imparzialità.
1. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di
obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle
condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

Da: lola cf6 x kelly*10/11/2010 17:37:27
grazie per avermi risp.
questa è la direttiva del p.c.m 27/01/94. diciamo che la so ^_^ avevo notato che riguarda la qualità dei servizi pubblici, l'obbligo degli standard, ecc... ma a noi hanno tra gli argomenti hanno chiesto servizi pubblici locali. che dici è la stessa cosa? tu parli di questo?

Da: raf x eldo10/11/2010 17:52:43
ma nn vieni domani a nap.

Da: kelly* x lola cf/610/11/2010 17:55:21
Decreto Legislativo 267
Articolo 112
Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Articolo 113
Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.

Articolo 114
Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotatone, determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.

Articolo 115
Trasformazione delle aziende speciali in societa' per azioni

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c), in societa' per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.

4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

5. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 116.

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche prevedere la scissione dell'Azienda, speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

Articolo 116
Societa' per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali e' disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

Articolo 117
Tariffe dei servizi

1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di societa' mista, la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

Da: ag6/N x pedro10/11/2010 17:55:31
pedro in verità io ho iniziato a leggerli, sono tutto fumo e niente arrosto, nel senso che secondo me è importante quantomeno leggerli perchè così ci si rende conto che alla fine il contenuto lo conosciamo già!!
quando li leggerai ti renderai conto...
ad es: fino  stamattina se qln mi avesse detto parlami dello statuto di napoli io avrei fatto scena muta pensando chissà cosa dovevo dire!
dopo averlo letto mi son reso conto che di fatto il contenuto lo conoscevo già x lo studio fino ad ora fatto!
noi immaginiamo chissà che cosa...e invece sti regolamenti sono na' cavolata!

Da: stress x puc & co10/11/2010 17:55:37
la 1139 è sicuramente sbagliata

Da: pedro 10/11/2010 18:02:28
ag6n meglio così mi hai rincuorato!!!!..cmq sto fuso hihi

Da: lola cf6 x kelly*10/11/2010 18:04:33
grazie mille :)
sono riuscita a sapere dove trovarli. domani mi leggo un po tuel da 112 a 123, e ripeto la direttiva 27/01/94.
grazie mille :D
ora continuo con l'autonomia finanziaria del comune :(

Da: ag6/N x pedro10/11/2010 18:07:23
siamo tutti un pò fusi...eheheh
da un lato è buono, vuol dire che ci stiamo impegnando molto e lo studio paga sempre!!!!
poi come va và...

Da: kelly* x lola cf/610/11/2010 18:10:13
Figurati...

Da: PUC PUC10/11/2010 18:26:51
http://www.prusst-conurbazione-ce.it/files/download/newsletter/nl40_280205.pdf

Leggetevi questo: evidentemente nei quiz non c'è un errore di stampa per il PUC, ma il mistero è ancora più fitto, perché nella legge regionale C'E' SCRITTA UN'ALTRA COSA E NE SIETE TUTTI TESTIMONI
Bè, non ce lo scorderemo mai questo, vorrà dire che a domanda lo si farà presente

p.s. Il PUC NON E' la stessa cosa del PRG, assolutamente


Da: SCIOPERO 19 NOVEMBRE10/11/2010 18:47:19
DI SEGUITO LA RISPOSTA DEL FORMEZ

Salve,purtroppo la Commissione non ha deciso nulla in proposito.
Le prove del 19 - 11 non sono rimandate per ora.
Se decideranno di spostarle metteremo un annuncio o avviseremo tutti gli interessati.
Saluti

COMPLIMENTI................MASSIMO RISPETTO...

Da: arch.2010 x gli esaminandi del 18 e 1910/11/2010 18:53:21
ma perchè devi confondere?? allora i comuni che mandano i PUC alla provincia sono tutti imbecilli???

vi mando il decreto di approvazione del PUC di salerno per coloro che non sono ancora convinti. Non fidatevi mai degli articoli, "è la legge che parla!"

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc02or_07/atti_urbanistici.pdf

vi mando anche il link della provincia di NA -settore urbanistica che si occupa di tutti gli adempimenti per le procedure di approvazione, se non vi fidate chiamate pure.

Il PUC è uno strumento di pianificazione a livello comunale
Il prg è uno strumento di pianificazione di livello comunale.
Ovvio che oggi la normativa e i disastri urbanistici compiuti dalla vecchia pianificazione hanno voluto proporre un nuovo strumento di governo del territorio, che ha introdotto anche la procedura della VAS che prima con la vecchia normativa del prg non era contemplata! Ma il livello di pianificazione è uguale.
I livelli di pianificazione sono 3:
I livello:REGIONE pianifica attraverso il Piano territoriale regionale
II livello: PROVINCIA attarverso il PTCP (piano territor. di coordinam Provinc)
III livello: COMUNI piano urbanistico comunale o generale
(a seconda di come viene definiti nelle rispettive leggi regionali)  

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