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Corso concorso 534 posti - COMUNE DI NAPOLI
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| Da: Studioso | 06/10/2010 22:33:27 |
| Dove ci sono gli alcolici c'è sempre di mezzo il questore. | |
| Da: Studioso | 06/10/2010 22:35:57 |
| Ma tutti a studiare altri argomenti? Nessuno che si interessa della materia principale del nostro profilo(VG6),il temutissimo CDS? | |
| Da: Vinceras | 06/10/2010 22:37:09 |
| il cds lo voglio fare alla fine percè è quello che più devo ricordare a memoria.... | |
| Da: eldo | 06/10/2010 22:42:48 |
| Molti art. del tulps devono essere rivisti alla luce delle modifiche di alcune leggi di settore, e nn ultimo da leggi regionali... Cmq ricordarsi in linea di massima che per le materie che hanno un'incidenza sociale particolare (vendita di alcolici nella fattispecie, per esempio) sono di competenza di autorità di PS (Prefetto, Questore), mentre le attività commerciali,ricettizie,di somministrazione di alimenti e/o bevande (esclusi alcolici ed esclusi i punti di ristro -ristoranti-, autorità amm. competente che resta il Comune) sono di competenza del Sindaco (d.P.R. 616/1977). | |
| Da: lbs per tutti | 06/10/2010 22:46:44 |
| 2 cose se posso permettermi: 1 non prendete come Vangelo quello che dice il libro della Simone(all'esame ve lo dico per esperienza capita di tutto di più...eldo ti ricordi la Provincia di Roma) 2 è normale avere confusione il 14 la Formez dirimerà tutti i dubbi indirizzandoci verso gli argomenti principali | |
| Da: Studioso | 06/10/2010 22:48:08 |
| Facci capire anche a noi. Spiegaci cosa è successo. | |
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| Da: eldo | 06/10/2010 22:48:20 |
| ATTENZIONE studioso Parliamo di somministrazione di bevande alcoliche in attività ridettive (alberghi, pensioni etc.), per la somministrazione di bevande alcoliche in attività ristorative (ristoranti, pizzerie etc.), l'autorizzazione resta di competenza sindacale (ovvero dirigente ufficio-settore-area commercio). | |
| Da: eldo | 06/10/2010 22:49:36 |
| ERRATA CORRIGE ridettive----RICETTIVE | |
| Da: Studioso | 06/10/2010 22:52:20 |
| Grazie eldo.Sempre gentile e preciso. | |
| Da: eldo | 06/10/2010 22:52:43 |
| Insomma, in linea di massima, ristoranti, pizzerie, pub, rientrano nella disciplina del d.Lgs. 114/1998. Per le attività ricettive vi é una competenza ripartita tra autorità locali ed autorità di PS, in dipendenza del servizio offerto. | |
| Da: Studioso | 06/10/2010 22:57:32 |
| Nei quiz se non sbaglio c'era una domanda che diceva che gli alcolici non possono essere venduti da ambulanti. Eppure tante volte ho visto i camion dei panini in giro che vendono anche le birre. Sbaglio qualcosa io o effettivamente lo fanno contro legge? | |
| Da: eldo | 06/10/2010 22:58:04 |
| Le attività ricettive sono: alberghi residenze turistico-alberghiere pensioni... | |
| Da: eldo | 06/10/2010 23:02:37 |
| X studioso Nn proprio: è vietato il consumo sul posto, ma nn la vendita, a certe condizioni. La legge regionale Toscana, ad esempio, vieta la vendita di alcolici con una capacità inferiore a cl 20, altrimenti é legittima la vendita. ATTENZIONE, la vendita nn il consumo sul posto, questo ci dà un'idea della differenza tra somministrazione e vendita. | |
| Da: ua! | 06/10/2010 23:06:49 |
| eldo for president! | |
| Da: eldo | 06/10/2010 23:08:42 |
| Ovviamente é da sanzionare il consumo sul posto che E' SEMPRE vietato e nessuna legge regionale può derogarvi, ai sensi del tulps. Quindi gli ambulanti possono vendere ma nn far consumare (somministrare) sul posto alcolici, di qualsiasi gradazione. | |
| Da: lbs per eldo | 06/10/2010 23:14:23 |
| si vede proprio che 6 specializzato nei concorsi per vigili urbani | |
| Da: lbs per eldo | 06/10/2010 23:16:23 |
| mi puoi fare un elenco di tutte le fonti normative riguardanti la pm ...visto che a me piace studiare sui testi legislativi | |
| Da: Studioso | 06/10/2010 23:17:15 |
| Scusami eldo ho letto l art. 87 del TULPS. Te lo incollo. 87. (art. 85 T.U. 1926). - È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. Parla proprio di vendita. | |
| Da: eldo | 06/10/2010 23:18:35 |
| Lbs, uno dei due concorsi ultimi che mi hai proposto, lo faccio... Grazie. | |
| Da: eldo | 06/10/2010 23:43:48 |
| X Studioso Scusami, nn riuscivo a collegarmi... Bene, anche su questo argomanto c'é da fare una precisazione: il senso letterario della norma del tulps é chiaro, ciò che nn é chiaro é la differenza che alcune regioni danno al concetto di ambulante: in linea di massima la vendita é concessa agli ESERCIZI COMMERCIALI CHE VENDONO SU AREA PUBBLICA bevande alcoliche, mentre le attività ITINERANTI rientrerebbero pienamente nel concetto dell'art. 87. Quindi un'ulteriore distinzione: attività che vendono FISSI su area pubblica (chioschi) attività itineranti (che rientrerebbero, senza deroghe regionali, nell'ambito dell'art. 87, DIVIETO ASSOLUTO). | |
| Da: eldo | 06/10/2010 23:46:16 |
| Studioso, con te é un piacere studiare, poni dialoghi che renderanno le materie metabolizzanti. BRAVO. | |
| Da: eldo | 06/10/2010 23:50:48 |
| Leggi da approfondire oltre al tulps e regolamento: d. lgs. 114/1998; legge 135/2001; legge 287/1991. I dettagli delle leggi regionali, che creano come tu hai notato divergenze, per adesso nn ci competono. | |
| Da: Studioso | 06/10/2010 23:55:55 |
| A me piace studiare più con esempi che con le semplici nozioni. Piace capire all'atto pratico cosa succede e non restare ancorato alla teoria. Penso che così gli argomenti si fissano meglio. | |
| Da: Lbs per eldo | 06/10/2010 23:58:38 |
| grazie...sicuramente farai il concorso a castellabate...anche perchè il programma d'esame è elementare se confrontato con quello di Napoli | |
| Da: eldo | 07/10/2010 00:01:14 |
| I concetti potrebbero essere chiari, sono le competenze e le diverse sfumature strutturali e i diversi costumi regionali che rendono tutto più complicato. Pensa, a Bologna, un chiosco nn può vendere (attenzione, sempre e solo vendere nn somministrare, mai) bevande alcoliche. In Lombardia, per il momento, ancora é concesso, vendere prodotti alcolici (a patto che superino kla capacità di cl 20). La tua osservazione é importante per i VENDITORI Ambulanti ITINERANTI che nn possono mai vendere prodotti alcolici, appunto come stabilisce il tulps. | |
| Da: Studioso | 07/10/2010 00:06:55 |
| Quindi i camion dei panini se lo fanno sono contro legge. A meno che, forse penso, siano considerati non ambulanti, ma assimilabili ai chioschi. | |
| Da: eldo | 07/10/2010 00:07:20 |
| Lbs, ma scherzi? Grazie a te. X Studioso L'esempio di sopra (BOLOGNA- LomBARDIA) rende chiara la sfumatura e la centralità del tulps SOLO per gli ambulanti itineranti? Io se fossi stato il legislatore, avrei modificato l'articolo aggiungendo la particolarità ambulante-itinerante, tuttavia si evince dalla scelta della Regione di appartenza che cerca di stabilizzare le attività a favore delle vendite su posto fisso, penalizzando le forme itineranti. | |
| Da: eldo | 07/10/2010 00:11:38 |
| Al cento per cento! I camion vengono SEMPRE considerati itineranti, a meno che nn siano presenti in un mercato rionale con posto designato. Tutti gli operatori sulle 4 ruote, anche se nn si spostano, vengono SEMPRE considerati itineranti, salvo permesso in senso contrario, e la vendita di prodotti alcolico, dovrebbe essere sanzionata. | |
| Da: Studioso | 07/10/2010 00:14:44 |
| Ed infatti è quello che pensavo. Anche se credo che quelli che ho visto io forse non hanno nessuna licenza è sono abusivi al 100%. OK dubbio risolto. Mi chiedo come facciano a stare per anni senza che nessuno li controlli. | |
| Da: eldo | 07/10/2010 00:18:30 |
| Omertà degli operatori, a patto che nn ci sia un preciso esposto. Buonanotte. | |
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