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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017 - NUOVA discussione
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| Da: Povera Italia........... | 23/06/2020 18:21:49 |
| 100 mila euro | |
| Da: Povera Italia........... | 23/06/2020 18:25:31 |
| Va bene, e' vero, nel 2011 la procedura ha retto alle accuse più gravi: truffa, corruzione, falsi ideologici, etc. Ma vuoi mettere l'incompatibilita' (inesistente) del sindaco di Alvignano che ha tanto turbato il togato stimato? | |
| Da: Lì si è toccato il fondo | 23/06/2020 20:21:45 |
| X Ricorsopoli Sostanzialmente sono d'accordo con te, però non puoi affermare, in quel caso, che la procedura abbia retto il colpo, perché in nessuna corretta procedura concorsuale potrebbe verificarsi la vendita delle dirigenze a fronte di 30mila euro cash, cadauna. Perciò, sembra piuttosto logico asserire che se ciò è realmente accaduto, così come sembra che sia avvenuto, quella che resse non fu la procedura, ma il potere del malaffare. | |
| Da: Annullata graduatoria DS | 23/06/2020 20:42:19 |
| https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza | |
| Da: Alba 2019 | 23/06/2020 20:42:55 |
| .... 23/06/2020 17.29.19 Ancora 29 del 2011. Un concorso con dirogenze vendute a 30mila euro che è sopravvissuto a tutto. Lo dico ai ricorrenti 2017. Lì si è toccato il fondo ma la procedura ha retto. Quindi, non adpettatevi nulla nemmeno sul 2017.... Ho notizie certe che il concorso 2017 sarà annullato e a primavera 2021 ci saranno nuovi scritti. Notizie certissime | |
| Da: Per Alba 2019 | 23/06/2020 21:02:55 |
| Tanto tu lo scritto non lo passerai MAI, perché hai grossi problemi di ortografia, grammatica e sintassi!!! Sei troppo SOMARO ... | |
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| Da: Annullata graduatoria DS | 23/06/2020 21:14:53 |
| Pubblicato il 23/06/2020 N. 06979/2020 REG.PROV.COLL. N. 12953/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 12953 del 2019, proposto da Stefano Bruno, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Mauro Colafato non costituito in giudizio; per l'annullamento - Del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019 e del relativo allegato (doc. 1) con il quale veniva rettificata la precedente graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019, nella parte in cui il ricorrente viene collocato alla posizione n. 2723 con punti 156,25 avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali, di servizio e professionali posseduti, il punteggio superiore di 163,75; - Del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 e del relativo allegato (doc. 2) con il quale veniva approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui il ricorrente veniva collocato alla posizione n. 2721 con punti 156,25. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui il ricorrente veniva attribuito il punteggio di 156,25, anziché il punteggio superiore di 163,75. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione. In corso di causa venivano formulate diverse richieste istruttorie al Ministero resistente al fine di ottenere chiarimenti sulla condotta dello stesso con riferimento al mancato riconoscimento dei titoli in oggetto, ma malgrado le reiterate richieste il Ministero non forniva chiarimenti. Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della situazione emergenziale in atto che può avere influito sui tempi di riesame della posizione della ricorrente devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per difetto di motivazione, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore Daniele Profili, Referendario L'ESTENSORE | |
| Da: Annullata graduatoria DS | 23/06/2020 21:20:58 |
| Pubblicato il 23/06/2020 N. 06979/2020 REG.PROV.COLL. N. 12953/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 12953 del 2019, proposto da Stefano Bruno, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Mauro Colafato non costituito in giudizio; per l'annullamento - Del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019 e del relativo allegato (doc. 1) con il quale veniva rettificata la precedente graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019, nella parte in cui il ricorrente viene collocato alla posizione n. 2723 con punti 156,25 avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali, di servizio e professionali posseduti, il punteggio superiore di 163,75; - Del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 e del relativo allegato (doc. 2) con il quale veniva approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui il ricorrente veniva collocato alla posizione n. 2721 con punti 156,25. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui il ricorrente veniva attribuito il punteggio di 156,25, anziché il punteggio superiore di 163,75. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione. In corso di causa venivano formulate diverse richieste istruttorie al Ministero resistente al fine di ottenere chiarimenti sulla condotta dello stesso con riferimento al mancato riconoscimento dei titoli in oggetto, ma malgrado le reiterate richieste il Ministero non forniva chiarimenti. Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della situazione emergenziale in atto che può avere influito sui tempi di riesame della posizione della ricorrente devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per difetto di motivazione, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore Daniele Profili, Referendario L'ESTENSORE | |
| Da: Acvz | 23/06/2020 21:24:46 |
| Embe'????......si tratta di aggiornare la graduatoria...dove sta il problema? | |
| Da: Deduco | 23/06/2020 21:24:48 |
| La sentenza dice solo che a Stefano Bruno viene riconosciuto il giusto punteggio, tutto qui. | |
| Da: @@@ | 23/06/2020 21:39:21 |
| Ahahaha manco le sentenze sanno leggere. È la rettifica di punteggio a un vincitore di concorso 😂😂😂😂 che capre | |
| Da: Realisticamente | 23/06/2020 21:40:31 |
| Il problema è come aggiornare una graduatoria annullata . | |
| Da: Realisticamente | 23/06/2020 21:43:45 |
| Prima di aggiornarla ,semmai verrà aggiornata, è necessario che il CDS si pronunci . Immaginate la graduatoria come un un'ambiente in cui la magistratura ha messo i sigilli . Non si può entrare...forse così il concetto è più comprensibile per tutti . | |
| Da: Tiè | 23/06/2020 22:07:24 |
| https://www.informazionescuola.it/annullata-la-graduatoria-dei-vincitori-del-concorso-per-dirigenti-scolastici-indetto-con-d-d-g-n-1259-del-23-11-2017/ | |
| Da: Povera Italia........... | 23/06/2020 22:22:37 |
| Sapone continua ad emettere bolle.... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 | |
| Da: Annullata graduatoria DS | 23/06/2020 22:26:39 |
| Penso che non sa leggere lei. La graduatoria è annullata e il ricorrente aveva diritto a nomina già lo scorso anno. Il fatto è che non potranno aggiornarla. Conclusioni.... non si può procedere a nomina.... stavolta niente sospensive o meglio grazie per nessuno | |
| Da: Perennemente | 23/06/2020 22:27:45 |
| Sul forum a qualsiasi ora del giorno e della notte | |
| Da: Domanda | 23/06/2020 22:29:06 |
| cosa succederà adesso? | |
| Da: ipotetico | 23/06/2020 22:29:50 |
| io trovo una cosa folle che ancora non sia noto con certezza assoluta quanti siano i ds che mancano all'appello per settembre e non si sia provveduto a disporre un calendario delle operazioni. Improvvisazione, pressappochismo, miopia. Continuano a tirar fuori documenti inutili da predisporre, con immane spreco di risorse, e poi nelle scuole non ci sono neanche i presidi. | |
| Da: X ipotetico | 23/06/2020 22:33:06 |
| Forse non ti sei reso conto della gravità della situazione | |
| Da: Rubiconda | 23/06/2020 22:35:00 |
| Pubblicato il 23/06/2020 N. 06979/2020 REG.PROV.COLL. N. 12953/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 12953 del 2019, proposto da Stefano Bruno, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Mauro Colafato non costituito in giudizio; per l'annullamento - Del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019 e del relativo allegato (doc. 1) con il quale veniva rettificata la precedente graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019, nella parte in cui il ricorrente viene collocato alla posizione n. 2723 con punti 156,25 avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali, di servizio e professionali posseduti, il punteggio superiore di 163,75; - Del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 e del relativo allegato (doc. 2) con il quale veniva approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui il ricorrente veniva collocato alla posizione n. 2721 con punti 156,25. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui il ricorrente veniva attribuito il punteggio di 156,25, anziché il punteggio superiore di 163,75. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione. In corso di causa venivano formulate diverse richieste istruttorie al Ministero resistente al fine di ottenere chiarimenti sulla condotta dello stesso con riferimento al mancato riconoscimento dei titoli in oggetto, ma malgrado le reiterate richieste il Ministero non forniva chiarimenti. Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della situazione emergenziale in atto che può avere influito sui tempi di riesame della posizione della ricorrente devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per difetto di motivazione, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore | |
| Da: Aspettando il Cds | 23/06/2020 22:37:34 |
| E allora in primavera vi sapremo battere di altri 20 punti... Che risate si fanno con voi, con Alba poi... Quasi quasi pago l'avvocato per sapere chi realmente sia, forse ne varrebbe la pena | |
| Da: @@@ | 23/06/2020 22:39:23 |
| Un ricorso del genere non impegna neanche gli avvocati del MI che infatti non rispondono | |
| Da: ## | 23/06/2020 22:40:43 |
| Be' anche tu fai ridere abbastanza. | |
| Da: Povera Italia........... | 23/06/2020 22:41:16 |
| Ahahahahahah Il Tar Lazio ordina il rifacimento di una graduatoria di un concorso che proprio lui ha annullato. Poche idee...e molto confuse 😂😂😂😂😂😂😂😂 | |
| Da: @@@ | 23/06/2020 22:41:35 |
| Alba 2019 è ho troll che non smentisce neppure... quel messaggio l'ho scritto io. Questo per dimostrare che Alba 2019 non è nessuno... e potrei essere io a contestare questo post che sto scrivendo proprio utilizzando il suo nick. Tutto questo per dirvi che un forum anonimo non vale una cippa | |
| Da: Povera Italia........... | 23/06/2020 22:44:16 |
| Semplicemente il candidato, se aveva diritto alla nomina già l'anno scorso, a settembre sarà assunto e avrà diritto alla retribuzione arretrata di un anno da ds | |
| Da: Aspettando il Cds | 23/06/2020 22:45:12 |
| Alba conosce già l'esito della sentenza, perché è forte e introdotto. Ci sarebbe da dirlo all'Espresso e alla Procura, se non fosse che Alba spara delle cose a caso perché è letteralmente disperato. State tutti tranquilli, a noi 3420 non capiterà alcunché. Se dovessero ottenere la coda dovrebbero danzare per tre giorni di fila in punta di piedi, poi evitare di chiederci qualunque cosa e sperare di non averci come tutor. Io sono in riva al fiume e aspetto...vedremo, vedremo | |
| Da: Domanda | 23/06/2020 22:45:36 |
| cosa succederà adesso? | |
| Da: ipotetico | 23/06/2020 22:48:35 |
| cosa è successo di così grave? Mi sembra ci sia da modificare la posizione di un candidato e fine. | |
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