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13 dicembre 2018 - Atto giudiziario PENALE
116 messaggi, letto 17071 volte

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Da: Jaqleen 13/12/2018 14:47:59
544, il 638 è sbagliato diamine!
Rispondi

Da: AvvocatoalprimocolpoCS  3  - 13/12/2018 14:49:27
Sarei enormemente curioso di vedere in udienza come si comportano  questi avvocati frustrati  che pensano a dare lezioni di vita e di moralità su questo forum, ammesso che abbiamo realmente sostenuto (magari anche superato) l'esame in questione.
Sulla base di questi comportamenti da "leoni da tastiere" non ci vuole uno psicologo per capire che in un'aula di tribunale non ci sono mai entrati!
O se ci sono entrati è stato solo per segnare il rinvio dell'udienza sull'agenda del loro dominus, un contraddittorio non sanno cosa significa! Anche un Praticante al primo giorno li mangerebbe vivi!
In bocca a lupo a tutti!
Rispondi

Da: sdf13/12/2018 14:49:47
il principio è: se il cane non è tuo è di altri!!!!
Rispondi

Da: panda987  13/12/2018 14:57:12
Soluzione proposta - Atto Penale

AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI ALFA (…)

ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avv. _________________ del foro di ____________ , con studio in _________, via _______________, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del signor Tizio nato a ____________ (___), il _________________, e residente in _______________, via ______________ (___), imputato nel procedimento penale n. ______________ r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alfa, ai sensi degli artt. 571 e 593 c.p.p., propone

APPELLO

avverso la sentenza n. ___________ reg. sent. emessa il _____________ dal Tribunale di Alfa, Giudice dott. ______________, depositata in data ______________, con la quale il signor Tizio è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 544-bis c.p.

L'impugnazione si riferisce a tutti i capi ed i punti dell'impugnata sentenza che hanno disposto la condanna dell'imputato, nessuno escluso.

***

FATTO

Tizio, in data 9 febbraio 2016, si trovava nei giardini pubblici del Comune di Alfa con il proprio cane di piccola taglia tenuto a guinzaglio.

Costretto dalla necessità di rispondere all'attacco sferrato da un cane di grossa taglia al proprio cagnolino, Tizio si muniva di un grosso bastone trovato nelle vicinanze, colpendo il cane aggressivo e così uccidendolo.

Tizio veniva condannato per il reato di cui all'art. 544-bis c.p.: ad avviso del giudicante, Tizio aveva agito senza necessità, avendo posto in essere la condotta al solo fine di difendere il proprio animale di compagnia.

Tale decisione appare manifestante illogica e infondata ed è censurabile per i seguenti

MOTIVI

1) Erronea applicazione della legge penale: Sull'erronea ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 544-bis e sul mancato riconoscimento della necessità della condotta di Tizio.

Nel procedimento di primo grado Tizio è stato condannato per il reato di cui all'art. 544-bis c.p.: appare del tutto non condivisibile la ricostruzione fornita dal Giudicante, il quale ha ritenuto erroneamente insussistente lo stato di necessità nella condotta di Tizio, argomentando (tale assenza di necessità) alla luce del fatto che Tizio abbia agito al solo fine di difendere il proprio animale.

Necessitata appare allora la ricostruzione della fattispecie a Tizio ascritta.

Il reato di cui all'art. 544-bis c.p. punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale.

Bene giuridico protetto da tale norma è il sentimento di pietà e compassione per la sofferenza degli animali. Soggetto attivo può essere chiunque, anche il proprietario dell'animale; trattasi dunque di un reato comune.

La condotta consiste nel cagionare la morte di un animale. Oltre ad un'azione la condotta può essere integrata anche da un'omissione.

Sono previsti due requisiti di illiceità speciale, la "crudeltà" e la "mancanza di necessità". Per crudeltà deve intendersi una volontaria inflizione di sofferenze da parte dell'uomo nei confronti dell'animale indipendentemente dalle motivazioni.

Per mancanza di necessità, elemento di illiceità speciale che in questa sede interessa e rileva, deve intendersi non soltanto la ricorrenza dei requisiti della scriminante comune di cui all'art. 54 c.p., ma anche l'eventuale presenza di bisogni sociali: vi è dunque una concezione molto ampia di necessità.

Inoltre, non si può non dare atto, in tema di ricostruzione del concetto di "necessità" di una recente pronuncia della suprema Corte.

Più in particolare, la stessa ha ritenuto configurabile la scriminante dello stato di necessità nel caso in cui il proprietario di un cane di piccola taglia uccida un altro cane per difendere il proprio animale dall'aggressione. Per la Corte, nel concetto di necessità è infatti ricompresa ogni situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (così anche Cass. pen. 50329/2016).

A ben vedere, nel caso di specie, non v'è chi non veda come Tizio abbia ucciso il cane di grossa taglia proprio al fine di difendere il proprio cane: fine ritenuto dalla stessa Suprema Corte riconducibile al concetto elastico di "necessità".

Vieppiù.

La sussistenza dello stato di necessità appare maggiormente avvalorato dal fatto che il cane di grossa taglia si trovasse solo e senza guinzaglio, e dunque del tutto privo di un adeguato controllo.

È evidente dunque come la fattispecie incriminatrice riconosciuta all'odierno imputato non può ritenersi integrata sotto il profilo dell'elemento oggettivo: difatti, la mancanza della necessità - indicata dalla stessa norma incriminatrice - è vero e proprio elemento negativo del fatto che, nell'ipotesi sussista, esclude la sussistenza dello stesso fatto tipico.

Da qui la necessaria conseguenza di una pronuncia assolutoria in quanto il fatto non sussiste.

Ad ogni buon conto, anche nell'ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello volesse interpretare tale elemento di illiceità speciale come ipotesi specifica della scriminante dello stato di necessità, è evidente come Tizio abbia posto in essere la propria condotta al solo fine di impedire un grave pericolo per l'incolumità propria e del proprio cane.

Imposta dunque sarebbe, in ogni caso, una sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato.

(*)

2) Sulla manifesta sproporzionalita' della pena base computata. mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte non dovesse accogliere il motivo che precede, si osserva in ogni caso che la pena concretamente irrogata in capo a Tizio è manifestamente sproporzionata.

La sentenza di primo grado condanna Tizio alla pena di quattro mesi di reclusione, senza riconoscere alcuna circostanza attenuante in considerazione del fatto che l'imputato ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Quanto alle attenutati generiche, previste dall'art. 62-bisc.p. l'istituto è finalizzato a mitigare l'eccessivo rigore sanzionatorio di talune pronunce nelle ipotesi in cui ricorrano circostanze che - sebbene non tipizzate - giustificherebbero l'irrogazione di una pena più mite.

Come noto, salvo alcuni casi, la concessione delle attenuanti in parola si inserisce nell'ampio potere discrezionale del giudice attribuito al medesimo dall'art. 133 c.p.: secondo i paramenti oggettivi e soggettivi ivi elencati, il giudicante è tenuto a modulare la pena da irrogare in concreto.

Nel caso di specie, pare che il Giudice di prime cure non abbia tenuto in debita considerazione alcuni aspetti, con conseguente manifesta eccessività della pena irrogata.

Anzitutto, si osserva che Tizio riporta precedenti penali per soli reati contro il patrimonio.

Trattasi però di reati di indole del tutto diversa da quello ascritto nel presente processo, essendo il reato di cui all'art. 544-bis posto a tutela del sentimentodi pietà e compassione per la sofferenza degli animali.

Più precisamente, con riferimento ai precedenti penali si ritiene che gli stessi non siano di per sé ostativi alla concessione delle attenuanti generiche dovendo il giudice valutare complessivamente il fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, tenendo quindi in considerazione lo spessore criminologico dello stesso.

Di conseguenza, è evidente come Tizio abbia agito, in questo caso, per la necessità di difendere il proprio cagnolino che, in mancanza dell'intervento del padrone, sarebbe andato incontro a morte certa.

Non può nemmeno trascurarsi come l'azione di Tizio (rectius: reazione) risulti avvalorata dal fatto che il cane di grossa taglia e per di più aggressivo si trovasse solo e senza guinzaglio e dunque libero di poter aggredire lo stesso Tizio o il proprio cagnolino.

Ad ogni buon conto, non si può non ritenere come l'odierno imputato abbia agito preso dalla disperazione e dall'impeto derivante dall'oggettivo e persistente pericolo.

In ogni caso, a riprova dell'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, lo scrivente ritiene opportuno evidenziare come Tizio abbia mantenuto un corretto ed esemplare comportamento processuale tale da giustificare la concessione delle attenuanti in parola.

***

Alla luce dei motivi sopra esposti, il sottoscritto difensore

chiede

che l'Ecc. ma Corte d'Appello intestata voglia, in riforma della decisione impugnata, nel merito,

in via principale, pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste;

in subordine, in ogni caso pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato;

in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta la richiesta anzidetta, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, diminuire la pena in quanto manifestamente eccessiva e dunque in contrasto con le finalità ad essa attribuite dall'art. 27, comma 3 Cost.

Con osservanza.

Luogo, data

Avv. _________________

Rispondi

Da: nanix13/12/2018 15:04:00
Non può essere disconosciuta l'applicazione dell'attenuante generica in funzione di reati commessi in passato. (Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 9 marzo 2016 n. 9839)
Rispondi

Da: state attenti13/12/2018 15:41:35
nel momento in cui Tizio colpisce il cane non sa e non può sapere che il cane appartiene a qualcuno. quindi il 638 non si configura!!!!! Perché prevede alla base la conoscenza del fatto che il cane sia di proprietà di altri!
Ma santo Dio! leggete bene le massime delle sentenze! E non copia te a casaccio! Così confondete solamente!

"In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali degli artt. 544-bis e 544-ter cod. pen. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 cod. pen. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale - proprietà privata nell'art. 638 cod. pen. e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie -, sia per la diversità dell'elemento soggettivo, giacché     nel solo art. 638 cod. pen. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato" CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/10/2018 (Ud. 26/04/2018), Sentenza n.49672
Rispondi

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Da: state attenti13/12/2018 15:43:07
Caio arriva solo dopo che il cane è stato ucciso
Rispondi

Da: aiutino!!!!!????????13/12/2018 15:53:28
Mancata concessione delle attenuanti generiche. Entità della pena.
Sul punto si ritiene che la sentenza sia stata fortemente condizionata dai precedenti penali di cui Tizio risulta portatore.
La pena irrogata è oggettivamente sproporzionata rispetto alla effettiva gravità dei fatti e comunque rispetto alle motivazioni che hanno spinto l'imputato a commettere il reato de quo; una pena inferiore, infatti, avrebbe sanzionato la condotta criminosa in maniera più adeguata anche attraverso  la concessione delle attenuanti generiche osservando, al riguardo, che i precedenti di cui Tizio è portatore sono di modesta entità e non indicativi di rilevante spessore criminale.
Rispondi

Da: Gemmapreziosapreziosa 13/12/2018 16:52:57
Si
Rispondi

Da: Rotolo14/12/2018 10:55:50
Non si capisce bene la differenza tra 544 bis e 638...alcune sentenze fanno intendere che nel 638 l'elemento costitutivo sia la conoscenza dell'altruità dell'animale ucciso, e in questo caso non sarebbe stato applicabile...altre però dicono l'esatto contrario, come questa...
FAUNA E FLORA - Uccisione e maltrattamento di animali - Rapporti tra gli artt. 727 e 638 c.p. - Bene protetto - Individuazione. Nel rapporto tra le nuove fattispecie introdotte dalla legge 1° agosto 2004, n. 189 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), e quella contemplata dal novellato art. 638 cod. pen., da un lato, il bene protetto è la proprietà privata dell'animale (e non il sentimento per gli animali, bene tutelato dal previgente art. 727 cod. pen. e dalle nuove fattispecie introdotte dalla legge n.189/2004) e, dall'altro, le nuove fattispecie si differenziano dal novellato art. 638 cod. pen. per il diverso elemento soggettivo, in quanto nelle prime la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato. Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30/11/2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44822...mah...è abbastanza discutibile, io l'ho messo
Rispondi

Da: newkidintown 14/12/2018 11:35:11
La questione dell'art 638 cp è interessante, posto è premesso che chiaramente non può sussistere. Secondo me si poteva scrivere qualcosa del tipo: "Laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse comunque ritenere che la condotta dell'odierno imputato possa presentare profili di rilevanza penale, Tizio potrà al più  (ma non è così) subire un rimprovero per aver commesso il meno grave reato previsto dall'art. 638 cp". Poi si dovrà smontare il reato in esame e dire che, in ogni caso, non si può procedere stante il difetto della querela. Tutto ciò DOPO aver smontato il 544-bis cp. Io ho fatto, se mi dovessero bocciare per questo non avrei nessun rimpianto.

Peace
Rispondi

Da: Rotolo14/12/2018 11:39:40
Ho fatto anche io come te, l'ho messo come ultimo punto....vedo che qualche soluzione che circola online lo considera un aspetto plausibile...se mi bocciano per questo amen, secondo me giuridicamente era un aspetto interessante da analizzare, anche se forse non sussistente
Rispondi

Da: Siete vergognosi 1  - 14/12/2018 11:48:04
Ahahahahaha sto leggendo i commenti e mi sto letteralmente sganasciando dal ridere. Dai commenti emergono persone che non sono in grado di fare un banale ragionamento giuridico, oppure che non sa neanche le basi del diritto penale e si getta in assurde quanto arzigogolate soluzione o ancora che non è neanche in grado di leggere e capire le massime delle sentenze.
Voi siete quelli che fate fare ai vostri cliente le querele senza mettere la richiesta di espressa punizione e poi vi lamentate e non capite perché il giudice e emesso sentenza di non doversi procedere a procedere, quelli che nell'appello cautelare non indicano i motivo e con la pronuncia di inammissibilità si scandalizzano, quelli che non sanno condurre un esame testimoniale e non sanno nulla dell'istituto delle contestazioni, quelli che quando il P.M. cambia imputazione stanno zitti perché non sanno cosa devono dire o fare, quelli che patteggiano in ogni occasione così almeno non devono affrontare il processo. Insomma voi siete quelli che con la vostra incompetenza giocate con la libertà personale dei vostri clienti, in poche parola voi siete la vergogna della professione.
E non rispondetemi con le vostre patetiche scuse del tipo l'esame non è meritocratico, tanto poi ci penserà il mercato, ecc.
Perchè l'esame è certamente da migliorare ma dare l'abilitazione a una persona ignorante come una capra, vuole dire dare la licenza di fare danni e, purtroppo, quando il mercato se nè accorge è troppo tardi. Provate ad andare da un Tizio in carcere per colpa vostra e dirgli guardi sono stato un pessimo avvocato ma non si preoccupi si faccia pure qualche anno di carcere tanto la prossima volta sarà più fortunato e nè avrà uno migliore, perchè sa il mercato elimina quelli scarsi.
Rispondi

Da: Animalista14/12/2018 12:08:52
Bene che Tizio venga incarcerato..i cani non si uccidono
Rispondi

Da: ..................14/12/2018 12:18:20

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Bestiaccia14/12/2018 16:50:22
Siete vergognosi hai ragione!!!!
Rispondi

Da: Margheritan 15/12/2018 00:32:09
Sono sconvolta dal vedere lignoranza e la convinzione (ancora più brutta dell'ignoranza).

1. La necessità segue la formula il fatto non costituisce reato. Anche solo averle imparate a memoria sarebbe bastato ad escludere le altre formule
2. Tizio ha avuto il minimo della pena cosa c'entra chiedere le attenuanti generiche tout cour?????? Tutti i miei compagni hanno chiesto riconoscere le 62 bis e rideterminare la pena. Capisco che molte, moltissime troppe lauree di comprano online ma anche il più stupido degli umani sa che dicesi minimo della pena perché sotto nn si può andare
3. L assenza di precedenti specifici e di reati della medesima indole serve a chiedere il 131 bis attese le concrete modalità della condotta e della necessità
4. Molti hanno chiesto conversione pena ignorando che il liminte é 3 mesi
5. Tutti hanno chiesto la condizionale addirittura molti i benefici di legge : TIZIO E' pregiudicato riprendetevi!

Quindi le conclusioni

Assoluzione non costituisce reato
Perciò riconoscimento delle attenuanti fwnreriche, assoluzione ex 131 bis
Capre
Rispondi

Da: Margheritan  1  - 15/12/2018 00:36:51
Mamma mia sono sconvolta da tanta ignoranza
Tizio ha avuto il
Minimo della pena quale rigore ignoranti
la necessità attiene allantigiurisicita del
Reato m
Che capre mamma mia poi dicono che bocciano per raccomandazioni
Secondo me dovrebbero bocciare ancora di più di pensare anche di mettere la revoca del
Titolo perché siete proprio abalfabeti
Rispondi

Da: Plexigas 15/12/2018 15:14:59
Devo fortemente dissentire.
È possibile scendere al di sotto del minimo edittale della pena, a patto che si rispettano i limiti previsti dagli artt. 66 è seguenti del cod pen.
Quindi se il giudice vuole concedere il minimo come pena base, darà correttamente i 4 mesi di reclusione. Ma se dovrà prendere in considerazione delle attenuanti, quali le generiche, potrà scendere al di sotto dei 4 mesi in ragione della diminuzione fino a un terzo in questo caso. Può dare anche solo 2 mesi di reclusione.
Le generiche potevano essere chieste per difetto di motivazione, in quanto il giudice si è basato esclusivamente sulla presenza dei precedenti penali in ordine a reati differenti ontologicamente, ciò non toglie che lo avrebbe potuto comunque fare, ma solo se avrebbe proceduto a valutare l'intero fatto di reato sulla base degli elementi dell'art. 133... Cosa che non ha fatto. Quindi è un vizio di motivazione e le generiche andavano richieste
Rispondi

Da: Per Margheritan 15/12/2018 15:28:24
Margheritan, credo che se scrivi per convinzione e non per provocazione, sia quanto meno opportuno che tu ti rivolga ad un avvocato di cui ti fidi per avere certezza delle incoferenti affermazioni che sostieni con tanta (poca) grazia.
Rispondi

Da: Per Margheritan 15/12/2018 15:32:08
Dimenticavo, se hai occasione consulta anche un professore di francese e francesismi che in entrambi i campi noto degli indelicati errori.
Rispondi

Da: Anonimus77717/12/2018 12:08:37
In primo luogo per riqualificare un fatto è necessario che la qualificazione effettuata dal PM sia errata ovvero il fatto non può rientrare nell'ambito del reato ascritto all'imputato. In questa circostanza il fatto, l'uccisione di un cane, può rientrare astrattamente sia nell'ambito dell'art. 544bis c.p. sia nell'ambito dell'art. 638 c.p., ammesso che Tizio sapesse che il cane fosse di proprietà altrui. A questo punto non viene in rilievo la riqualificazione ma eventualmente un concorso effettivo o apparente da risolvere alla stregua dei criteri previsti dall'ordinamento. E' lo stesso art. 638 c.p. a prevedere una clausola di riserva volta proprio a dirimere la questione ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato"). Il fatto, che quindi integra astrattamente entrambe le ipotesi, deve essere pertanto inquadrato nell'ambito dell'art. 544bis c.p. che prevede una fattispecie più grave.
In secondo luogo è arduo che venga in rilievo la causa di non punibilità ex art. 131bis c.p., per due motivi: innanzitutto il fatto deve essere considerato nella sua interezza (condotta, elemento soggettivo, evento) ed è difficile sostenere che l'uccisione di un essere vivente possa dirsi di particolare tenuità, non c'è una gradualità dell'offesa per cui il giudice può concludere per la sua marginalità; inoltre, ragionando in questi termini, tutti i reati contro il sentimento degli animali difficilmente verrebbero sanzionati.
Rispondi

Da: Plexigas 18/12/2018 15:43:58
Sulla riqualificazione del reato a prescindere il ragionamento è errato per una ragione principale. Se l'imputazione riguarda esclusivamente il 544-bis, e il reato potrebbe essere astrattamente configurato, si deve escludere un qualunque richiamo ad altre norme (non possiamo facilitare un ulteriore incriminazione). Per questo motivo andava escluso il 544-bis per la presenza di una causa di non punibilità quale la necessità relativa, senza riferimenti ad altre scriminanti, non ve ne erano i presupposti. Poi chiedere la concessione delle generiche e stop.
Rispondi

Da: Freddo 22/12/2018 17:16:03
.."Non si può scendere al di sotto del minimo edittale" è la cosa più divertente che ho letto.
Rispondi

Da: Avvocato amareggiato29/11/2019 17:38:46
Ma quanti commenti bislacchi!
Una forte ignoranza del diritto penale mista ad una presunzione a dir poco fastidiosa.
Il dato agghiacciante è che le poche conclusioni corrette sono scritte in un italiano pessimo.
In estrema sintesi: cari ragazzi, cambiate percorso, non fa per voi.
Rispondi

Da: oppall02/12/2019 19:06:21

- Messaggio eliminato -

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