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13 dicembre 2018 - Atto giudiziario PENALE
116 messaggi, letto 17075 volte

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Da: Zeus13/12/2018 11:11:46
Confermo
Rispondi

Da: Zeus13/12/2018 11:12:13
Troviamo sentenza
Rispondi

Da: nanix13/12/2018 11:12:22
raga conferma sul sito money cane ucciso
Rispondi

Da: TITTIna8313/12/2018 11:12:30
Si pubblicata anche sul sito money
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Da: RC HELP13/12/2018 11:17:37
Cass. Sez. III n. 50329 del 28 novembre 2016 (Ud 29 ott 2015)
Rispondi

Da: DM13/12/2018 11:19:03
Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all'interno del proprio negozio.
Quest'ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a ritirare il bene.
Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società Alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l'inadempimento all'obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l'attività di vendita ed impedisce l'esposizione di altri prodotti.
Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00, corrispondente ad una parte dell'importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio 2018 alla data di redazione dell'atto di citazione, con riserva di richiedere, eventualmente anche in separato giudizio, i danni in seguito maturati.
Ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito.
Rispondi

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Da: TizioCaius 13/12/2018 11:33:30
Soluzioni? Riferimenti?
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Da: Gemmapreziosapreziosa 13/12/2018 11:36:45
Novità ragazzi?
Rispondi

Da: seresabry13/12/2018 11:43:18
cass. sez pen 50329/2016
Rispondi

Da: Mattia57575713/12/2018 11:47:06
La sentenza dovrebbe essere n. 50329 del 28 novembre 2016, laddove la punibilità è esclusa ex art. 54 cp, in quanto lo stato di necessità (che "scusa" Tizio) dipenderebbe dal comportamento aggressivo del cane di grossa taglia.
Vi trovate?
Rispondi

Da: sdf13/12/2018 11:51:39
si, ma non è solo questo....approfondirei il discorso della attenuante esclusa per via dei precedenti contro il patrimonio e poi c'è una data che non è messa li a caso
Rispondi

Da: Piccolo contributo13/12/2018 11:51:55
si è questa
Rispondi

Da: la data 1  - 13/12/2018 11:53:46
a volte invece la data è messa proprio a caso giusto per fuorviare! ricordatevi la relata
Rispondi

Da: Picchio86 13/12/2018 11:54:36
1 assenza dolo specifico del 544 bis (crudeltà o senza necessita)
2 stato necessità
3 in via subordinata,riconoscimento attenuanti xke ecidiva non  applicabile,quindi attenuanti: 62 co.5 e le generiche,anche se  la traccia non da modo di individuare un elemento per applicare il 62 bis
Rispondi

Da: Hurca 13/12/2018 11:59:30
Io direi che bocceranno tutti i vostri amichetti dentro le aule che barano,  a differenza di chi Si fa il mazzo e lo supera con abnegazione e sacrificio
Rispondi

Da: sdf13/12/2018 12:04:54
la relata in un appello di penale? ha fatto pratica da paperino?
Rispondi

Da: reewee13/12/2018 12:05:59
picchio il il 62 co 5 lo eviterei.. Il fatto che caio lasci il cane senza guinzaglio mi  pare configurare al massimo un fatto colposo..
Rispondi

Da: Mamaed13/12/2018 12:06:55
http://www.masterlex.it/diritto-penale/uccisione-animali-la-difesa-del-cane-esclude-reato/
Rispondi

Da: Picchio86 13/12/2018 12:07:44
La traccia è molto sibillina...La traccia parla di mancata concessione delle attenuanti al plurale. Da come sono descritti i fatti non ne vedo molte. Per questo pensavo al 62 co.5,forzando un pochino
Rispondi

Da: Mamaed13/12/2018 12:08:05
http://www.masterlex.it/diritto-penale/uccisione-animali-la-difesa-del-cane-esclude-reato/
Rispondi

Da: reewee13/12/2018 12:10:39
Secondo me forzando un po troppo :) la giurisprudenza è costante nel negare la sussistenza dell attenuante in esame  a fronte di comportamenti "imprudenti"
Rispondi

Da: ???13/12/2018 12:13:26
Scusate perchè la relata? che ***** centra??
Rispondi

Da: Mamaed13/12/2018 12:14:50

Non è responsabile e va assolto per «stato di necessità» chi uccide un cane aggressivo per difendere il proprio dall'aggressione, quando il pericolo è imminente.



Non può essere ritenuto responsabile il proprietario di un cane che uccide un altro cane, specie se di grandi dimensioni, quando sta azzannando il proprio. Si tratta di uno «stato di necessità» che esclude la punibilità. Insomma, uccidere un animale per difendere il proprio amico a quattro zampe da un'aggressione è più che legittimo. A dirlo è stata ieri la Cassazione [1].

Secondo la Corte suprema, l'uccisione di un cane può essere scriminata dallo «stato di necessità» se avvenuta per difendere il proprio animale di piccola taglia da una aggressione ritenuta pericolosa. Quindi è necessario che il pericolo per il proprio animale sia reale, imminente e inevitabile: una scelta forzata per salvarlo da una probabile morte. Cautele necessarie per evitare che i proprietari possano troppo indulgere, con troppa leggerezza, a farsi giustizia da sé quando non vi sia la necessità. Solo gli attacchi pericolosi consentono di uccidere il cane di un'altra persona, che pertanto si deve mostrare aggressivo e deve già aver azzannato l'altro animale.
La Corte ha precisato, con una decisione che di certo genererà dibattito, che il delitto di uccisione di animali, per come previsto dal codice penale [2] si verifica solo quando la condotta sia stata posta in essere per crudeltà o senza alcuna necessità. Leggendo infatti il testo della norma in questione si scopre che «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi». Se, dunque mancano questi due presupposti (la crudeltà o l'assenza di necessità), il reato non scatta mai.

La conseguenza è che non si può condannare chi uccide un cane altrui per necessità ossia per prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno apprezzabile alla propria persona o agli altri o ai propri beni quando tale danno sia inevitabile. Quindi ben venga l'uccisione del cane se per salvare sé stessi, un proprio parente o qualsiasi altra persona, ma anche il proprio animale (un altro cane, un gatto, ecc.).

La vicenda

Un uomo passeggiava con il proprio cane - un alano - in una zona centrale di Portoferraio. Senonché l'animale, che non aveva né guinzaglio né museruola, aggrediva e mordeva la coda di un altro cane di piccole dimensioni procurandogli due piccole ferite, successivamente accertate dal veterinario. A seguito dell'aggressione, il proprietario del più piccolo quadrupede reagiva colpendo la bestia con un bastone animato da una lama di 35 cm che, penetrandogli nel fianco, lo uccideva.

I precedenti della Cassazione

Già in passato la Cassazione ha ritenuto che non sussiste il reato di uccisione di animali tutte le volte in cui si agisce per stato di necessità. Con una precedente decisione la Suprema Corte [3] ha ritenuto «integrante lo stato di necessità l'uccisione di un cane pastore tedesco a fronte della situazione di pericolo per altro cane di proprietà dell'imputato già aggredito poco prima e per la moglie dell'imputato». Va quindi ribadita, conclude la Corte, «la regola della configurabilità dello stato di necessità in riferimento al delitto di uccisione di animali.

[1] Cass. sent. n. 50329/16 del 28.11.2016.

[2] Art. 544-bis cod. pen.

[3] Cass. sent. n. 47322/2010.







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Da: Picchio86 13/12/2018 12:16:28
Qualo attenuanti chiedi allora?dalla traccia non ne vedo nessuna
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Da: reewee13/12/2018 12:17:59
io mi butto sulle generiche ahahahahahha
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Da: sono il padrone del cane13/12/2018 12:19:24
intanto il cane mi è stato ucciso-------
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Da: WILIAM 13/12/2018 12:20:56
Confermo sentenza risolutiva RC HELP. Appello penale sembra fattibile. Per differenziare, soffermarsi su ruolo necessità in struttura reato: qui presenza fa venir meno tipicità fatto e non (come generalmente) antigiuridicità condotta (54 cp). Occhio a NON mettere assoluzione per causa di giustificazione di stato necessità (54 cp): sarebbe errore e assurdo giuridico per come 544bis è costruito (v. sotto).

Picchio86: a sto giro sono in totale disaccordo.

Ecco schema:

1) assoluzione perchè il fatto non sussiste per presenza necessità; differenza necessità 544bis con necessità 54; prima meno qualificata della seconda, quindi più ampia; perciò sufficienza del solo fine di difendere il proprio animale di compagnia per integrare la prima; conferma Cass RC HELP (fattispecie analoga di uccisione alano per difendere proprio cane piccola taglia)

2) in sub. assoluzione perché il fatto non costituisce reato per mancanza di elemento soggettivo; dinamica concitata esclude possibilità di soppesare esattamente conseguenza proprie azioni; corpo contundente è casualmente scelto come arma; difficile provare oltre ogni ragionevole dubbio volontà e rappresentazione di morte animale quale dolo generico

3) in ulteriore sub. assoluzione ex art 131-bis cp per particolare tenuità dell'offesa: lo prova pena minima irrogata dal giudice e altre circostanze caso concreto da valorizzare;

4) in via estremam. gradata rideterminazione della pena con riconoscimento attenuanti: 62 n.1 cp motivi di particolare valore morale o sociale, cioè tutelare sentimento di pietà vs animali (il proprio), presidiato proprio da norme ex 544bis ss cp; 62-bis cp perchè argomentando a contrario ex 62-bis co3 cp, se incensuratezza non giustifica da sola concessione att gen, l'essere pregiudicato, peraltro per delitti contro bene diverso (xk animale non è patrimonio sic et simpliciter), non preclude da solo concessione att gen, e circostanze caso concreto quali assenza di premeditazione e aver agito per difendere un animale da offesa ingiusta possono giustificare; e benefici di legge (non menzione).

Occhio che fra 3) e 4) si può valutare motivo 3bis) sospensione con messa alla prova ex 168-bis cp
Rispondi

Da: Piccolo contributo13/12/2018 12:25:15
secondo me l'atto si riferisce alle generiche, in questo caso non concesse per una precedente condanna per reati contro il patrimonio
Rispondi

Da: Mattia57575713/12/2018 12:28:10
Non sono d'accordo sulla tenuità. Il cane di Caio è morto......
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Da: Piccolo contributo13/12/2018 12:31:32
Erra il giudicante nel non concedere le attenuanti generiche in quanto nel caso di specie Tizio ha un solo precedente attinente reato di altra natura
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